Art. 7.
Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarita' degli atti dovuti, concedera' il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.
Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarita' degli atti dovuti, concedera' il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.