Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 11/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2024, proposto da
AD IH, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
della nota dello Sportello Unico per l'Immigrazione – Prefettura U.T.G. di Firenze del 21/05/2024, comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro a causa dell’indisponibilità del datore di lavoro a provvedere alla relativa assunzione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Andrea Vitucci.
Ritenuto di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, considerato che parte ricorrente, in data 8 gennaio 2025, ha evidenziato che l’Amministrazione ha riassegnato la quota flussi 2022 alla società datrice di lavoro e che, in conseguenza di ciò, è stato sottoscritto il contratto soggiorno per lavoro subordinato.
Ritenuto che, in ragione del contegno collaborativo della P.A. successivo all’ordinanza cautelare di questa Sezione (n. 515 del 6 settembre 2024), possa disporsi la compensazione delle spese di lite per un terzo, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), e che l’Amministrazione vada condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi, liquidati nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’Avv. Marco Noci, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per un terzo le spese di lite, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’Avv. Marco Noci, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO