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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 582/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(CF: ) e residente in [...], alla Re Gustavo di C.F._1
Svezia – Frazione Marina, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Florinda Policarpo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 419, presso lo studio di quest'ultima; E
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
, e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Annalisa Buondonno, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla via Trav. Fondo d'Orto n. 60, presso lo studio di quest'ultima; RICORRENTI
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, i ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto omologarsi la separazione secondo le condizioni concordate, come modificate con note di udienza depositate in data 2.02.2025 dalle stesse sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni così come modificate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 marzo 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Castellammare di Stabia in data 12.10.2000, dal quale erano nati tre figli, ( n. a Castellammare di Stabia il 24.032.2004), ( n. a Persona_1 Persona_2
Castellammare di Stabia il 29.08.2005), entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti in quanto ancora studenti, ed (n. A Per_3 Castellammare di Stabia l'1.06.2010), quest'ultimo ancora minore;
che i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Pomepi, alla via Molinelle n. 48, presso un immobile di proprietà esclusiva della che l'unione coniugale, nata sotto i Parte_2 migliori auspici, si era oramai irreversibilmente deteriorata, di talchè i coniugi avevano concordemente deciso di separarsi vivendo di fatto già autonomamente dal giugno 2023; che il sig. di Parte_1 Parte_3 Parte_4
presso il godeva di un reddito lordo annuo di €
[...] Parte_5 33.294,78, era proprietario esclusivo di un immobile in Casal Velino, gravato da mutuo ventennale contratto nel dicembre 2017 con scadenza dicembre 2037, per il quale corrispondeva un rateo mensile di € 483,00, era titolare di un rapporto di conto corrente presso la Banca Credit Agricole con saldo al 30.09.2023 di € 2.465,80; che la sig.ra invece, era insegnante presso il liceo Pascal in Parte_2 Sant'Antonio Abate, percependo un reddito annuo di 25.712,00, era proprietaria dell'immobile sito in Pompei alla via Molinelle n. 48, già adibito a casa coniugale e titolare di un conto corrente Banco Posta, presso le , filiale di Ponte CP_1 Persica;
che avevano trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei termini di cui in ricorso. Anticipata con decreto del 5 aprile 2024 l'udienza di trattazione al 18 giugno 2024 e disposta, su concorde richiesta delle parti, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 26 giugno 2024 resa all'esito del deposito di note congiunte di trattazione, il giudice delegato rilevato che “le pattuizioni di cui al ricorso, relative al diritto-dovere di visita paterno della prole minorenne, contrastano con gli interessi del figlio minore nella parte in cui, con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio durante i fine settimana, non prevedono gli orari di prelievo e di accompagnamento a casa del minore, e allorché, con riferimento alle festività natalizie, non prevedono precisamente i giorni di permanenza anche continuativa del minore presso il padre;
ritenuto, inoltre, che detto regime sia contrastante con gli interessi del predetto figlio nella parte in cui nulla prevede con riguardo alla permanenza del minore presso il padre il giorno del Lunedì in IS e ritenuta, altresì, ultronea la previsione relativa alla frequentazione padre-figli maggiorenni”, disponeva ai sensi dell'art 473-bis.51, comma quarto c.p.c., la comparizione delle parti innanzi al collegio per la successiva udienza dell'1.10.2024 Alla predetta udienza camerale, comparse personalmente le parti, queste ultime dichiaravano di non volersi conciliare, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso come parzialmente modificate ed integrate, in ossequio ai rilievi del giudice delegato, con note scritte depositate in data 28.06.2024, il cui contenuto richiamavano e facevano proprio. Il PM esprimeva parere favorevole alla pronuncia di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate dalle parti in udienza, ed il collegio riservava la decisione. Con successiva ordinanza depositata in data 19.01.2025 il collegio, rilevato che le parti, a tanto invitate, sebbene con le note del 28.06.2024, poi richiamate all'udienza dell'1.10.2024, avessero espunto dalle pattuizioni concordate il diritto di visita
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 paterno, avessero poi lasciate immutate le ulteriori condizioni in cui si faceva riferimento ai figli minori ( e non all'unico figlio ancora minorenne), invitava le parti a modificare ulteriormente le predette pattuizioni, fissando all'uopo l'udienza del 4 febbraio 2025 innanzi al collegio. A tale udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti provvedevano a modificare ulteriormente le pattuizioni di cui al ricorso, espungendo ogni previsione relativa alle modalità di affido e visita dei figli maggiorenni della coppia. Il collegio con ordinanza dell'11.03.2025, preso atto di tanto e viste le conclusioni rese dal PM in data
1.10.2024, riservava la decisione.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che ha percepito per l'anno 2020 un reddito Parte_1 annuo lordo di € 35.084,46, per l'anno 2021 di € 33.294,78 e per l'anno 2022 € 37.429,37 (cfr. CUD 2021, 2022 e 2023 in atti), mentre la come si Parte_2 evince dal modelli 730 degli anni 2021, 2022 e 2023 allegati, ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro lordo di € 24.365,00, nell'anno 2021 di € 26.199,00 e nell'anno 2022 di € 27.369,00. Alla luce della complessiva condizione economica, la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'unica figlia della coppia appare congrua, così come le modalità di affido ed il regime di visite previste per il genitore non collocatario, modificato con note depositate in data 28.06.2024 cui le parti in udienza si sono riportate, ed ulteriormente modificate con note sottoscritte depositate in data
2.02.2024, rispettosi del diritto della minore alla piena bigenitorialità. Gli accordi raggiunti, dunque, possono essere omologati dal tribunale. Le parti, inoltre, nulla prevedevano a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambe autonome e dichiaravano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista economico, salvi gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2 A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 Annunziata (NA) il 30.01.1979, (CF: ) e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (CF:
[...]
ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di Pompei, in via Molinelle n. 49 di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, accessori e Parte_2 pertinenze, viene assegnata alla stessaa sig.ra nell'interesse del Parte_2 figlio minore e maggiorenni vi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_4 privilegiata dello stesso presso la madre. Quanto ai figli maggiorenni, continueranno a convivere con la madre salvo che decideranno diversamente;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 4) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sul figlio. Al padre è data facoltà di avere con sé il figlio minore un week-end ogni 15 giorni dal venerdì alla domenica sera, con prelievo da parte del padre da casa della madre alle ore 20:00 del venerdì e con rientro accompagnato dal padre a casa della madre alle ore 20:00;
5) al padre è data facoltà di avere il figlio minore con sè due giorni alla settimana preferibilmente il martedì con prelievo da parte del padre dalla casa materna alle ore 16:00 e rientro accompagnato dal padre presso la casa materna alle ore 20:00 e il giovedì con prelievo dalla casa materna dalle ore 16:00 e rientro accompagnato dal padre alla casa materna alle ore 20:00 del giorno stesso o, previo accordo telefonico, fino alla mattina alle ore 12:00 del giorno seguente;
6) in caso di comprovate esigenze lavorative del sig. il giorno di Parte_1 visita ed i week - end sopra indicati potranno essere modificati compatibilmente con gli impegni della madre;
7)qualora il figlio minore fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe stare con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima;
8) nei giorni di vista del padre, il figlio minore sarà accompagnato presso l'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori – nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, lo stesso potrà essere prelevato dai nonni o dagli zii paterni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
9) i giorni di Natale da intendersi il giorno 24-25-26- 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, verranno trascorsi dal figlio minore alternativamente con il padre o la madre da concordarsi ogni anno. Quando il minore trascorrerà suddetti periodi con il padre, sarà prelevato dal padre il 24 dicembre alle ore 16:00 da casa della madre e riaccompagnato il giorno 26 alle ore 21:00 a casa della madre. Dicasi lo stesso per i giorni 31 dicembre ed 1 gennaio (prelievo del minore ore 16:00 del 31 dicembre e accompagnamento ore 21:00 dell'1 gennaio). Quanto al 6 gennaio (prelievo ore 12:00 dalla Casa Materna e accompagnamento alle ore 20:00 dello stesso giorno);
10) il giorno di Pasqua e lunedì IS verranno trascorsi dal figlio minore alternativamente con il padre o la madre con prelievo del minore dalla casa della madre dalle ore 12:00 del giorno di Pasqua e accompagnamento del minore presso la casa della madre alle ore 21:00. Dicasi lo stesso per il giorno di DI IS (ossia prelievo ore 12:00 e accompagnamento ore 21:00). Nel caso in cui il padre del minore concordi con la madre di trascorrere in modo continuativo i giorni di Pasqua e DI IS con il figlio minore, lo stesso sarà prelevato alle ore 12:00 del Giorno di Pasqua dalla casa della madre e accompagnato a casa della madre dal padre alle ore 21:00 del DI IS. Il minore trascorrerà con il padre anche una Per_3 settimana nel periodo delle festività natalizie (dal 31 dicembre al 6 gennaio) o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno;
11)il minore trascorrerà con il padre quattro settimane tra luglio ed agosto, periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre;
12)quanto alle previsioni di frequentazione padre- figli maggiorenni, si precisa che sugli stessi non sono imposti vincoli di orario e frequentazione come con il minore, ma frequenteranno il padre secondo i tempi e le modalità che riterranno congrue alle proprie esigenze di vita;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 13) il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio minore anche quotidianamente e far visita al figlio previ accodi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
14) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio minore ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii, e non ostacolando la libera frequentazione;
15) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonicamente, e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore,
16) tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute ( scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
17) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di euro Parte_2
700,00 (settecento) suddivisi in euro 300,00 per il figlio minore ed € 200,00 per ogni figlio maggiorenne ( rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT ) sul c.c. della sig.ra Parte_2 18) le spese straordinarie nell'interesse dei figli ( per il figlio minorenne e per gli altri due figli maggiorenni fino a quando non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate e documentate, secondo il seguente criterio: 18 a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, 18 b) le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, spese per acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
19) dà atto che le parti hanno convenuto che il sig. avrebbe Parte_1 ritirato dalla casa coniugale gli effetti personali entro la prima udienza presidenziale;
20) dà atto che le parti hanno convenuto che la sig.ra avrebbe Parte_2 provveduto alla voltura delle utenze e quelle relative all'immobile di sua proprietà sito in Pompei ( in particolare la tassazione relativa alla TARI la quale risulta intestata al sig. pur non essendo residente in [...]e non essendo Parte_1 proprietario dell'immobile) entro e non oltre la prima udienza presidenziale;
21) dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 102 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2000); C. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
, nato a [...] il [...], Parte_1
(CF: ) e residente in [...], alla Re Gustavo di C.F._1
Svezia – Frazione Marina, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Florinda Policarpo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 419, presso lo studio di quest'ultima; E
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
, e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Annalisa Buondonno, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla via Trav. Fondo d'Orto n. 60, presso lo studio di quest'ultima; RICORRENTI
NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, i ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto omologarsi la separazione secondo le condizioni concordate, come modificate con note di udienza depositate in data 2.02.2025 dalle stesse sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni così come modificate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 marzo 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Castellammare di Stabia in data 12.10.2000, dal quale erano nati tre figli, ( n. a Castellammare di Stabia il 24.032.2004), ( n. a Persona_1 Persona_2
Castellammare di Stabia il 29.08.2005), entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti in quanto ancora studenti, ed (n. A Per_3 Castellammare di Stabia l'1.06.2010), quest'ultimo ancora minore;
che i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Pomepi, alla via Molinelle n. 48, presso un immobile di proprietà esclusiva della che l'unione coniugale, nata sotto i Parte_2 migliori auspici, si era oramai irreversibilmente deteriorata, di talchè i coniugi avevano concordemente deciso di separarsi vivendo di fatto già autonomamente dal giugno 2023; che il sig. di Parte_1 Parte_3 Parte_4
presso il godeva di un reddito lordo annuo di €
[...] Parte_5 33.294,78, era proprietario esclusivo di un immobile in Casal Velino, gravato da mutuo ventennale contratto nel dicembre 2017 con scadenza dicembre 2037, per il quale corrispondeva un rateo mensile di € 483,00, era titolare di un rapporto di conto corrente presso la Banca Credit Agricole con saldo al 30.09.2023 di € 2.465,80; che la sig.ra invece, era insegnante presso il liceo Pascal in Parte_2 Sant'Antonio Abate, percependo un reddito annuo di 25.712,00, era proprietaria dell'immobile sito in Pompei alla via Molinelle n. 48, già adibito a casa coniugale e titolare di un conto corrente Banco Posta, presso le , filiale di Ponte CP_1 Persica;
che avevano trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei termini di cui in ricorso. Anticipata con decreto del 5 aprile 2024 l'udienza di trattazione al 18 giugno 2024 e disposta, su concorde richiesta delle parti, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 26 giugno 2024 resa all'esito del deposito di note congiunte di trattazione, il giudice delegato rilevato che “le pattuizioni di cui al ricorso, relative al diritto-dovere di visita paterno della prole minorenne, contrastano con gli interessi del figlio minore nella parte in cui, con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio durante i fine settimana, non prevedono gli orari di prelievo e di accompagnamento a casa del minore, e allorché, con riferimento alle festività natalizie, non prevedono precisamente i giorni di permanenza anche continuativa del minore presso il padre;
ritenuto, inoltre, che detto regime sia contrastante con gli interessi del predetto figlio nella parte in cui nulla prevede con riguardo alla permanenza del minore presso il padre il giorno del Lunedì in IS e ritenuta, altresì, ultronea la previsione relativa alla frequentazione padre-figli maggiorenni”, disponeva ai sensi dell'art 473-bis.51, comma quarto c.p.c., la comparizione delle parti innanzi al collegio per la successiva udienza dell'1.10.2024 Alla predetta udienza camerale, comparse personalmente le parti, queste ultime dichiaravano di non volersi conciliare, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso come parzialmente modificate ed integrate, in ossequio ai rilievi del giudice delegato, con note scritte depositate in data 28.06.2024, il cui contenuto richiamavano e facevano proprio. Il PM esprimeva parere favorevole alla pronuncia di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate dalle parti in udienza, ed il collegio riservava la decisione. Con successiva ordinanza depositata in data 19.01.2025 il collegio, rilevato che le parti, a tanto invitate, sebbene con le note del 28.06.2024, poi richiamate all'udienza dell'1.10.2024, avessero espunto dalle pattuizioni concordate il diritto di visita
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 paterno, avessero poi lasciate immutate le ulteriori condizioni in cui si faceva riferimento ai figli minori ( e non all'unico figlio ancora minorenne), invitava le parti a modificare ulteriormente le predette pattuizioni, fissando all'uopo l'udienza del 4 febbraio 2025 innanzi al collegio. A tale udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti provvedevano a modificare ulteriormente le pattuizioni di cui al ricorso, espungendo ogni previsione relativa alle modalità di affido e visita dei figli maggiorenni della coppia. Il collegio con ordinanza dell'11.03.2025, preso atto di tanto e viste le conclusioni rese dal PM in data
1.10.2024, riservava la decisione.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che ha percepito per l'anno 2020 un reddito Parte_1 annuo lordo di € 35.084,46, per l'anno 2021 di € 33.294,78 e per l'anno 2022 € 37.429,37 (cfr. CUD 2021, 2022 e 2023 in atti), mentre la come si Parte_2 evince dal modelli 730 degli anni 2021, 2022 e 2023 allegati, ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro lordo di € 24.365,00, nell'anno 2021 di € 26.199,00 e nell'anno 2022 di € 27.369,00. Alla luce della complessiva condizione economica, la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'unica figlia della coppia appare congrua, così come le modalità di affido ed il regime di visite previste per il genitore non collocatario, modificato con note depositate in data 28.06.2024 cui le parti in udienza si sono riportate, ed ulteriormente modificate con note sottoscritte depositate in data
2.02.2024, rispettosi del diritto della minore alla piena bigenitorialità. Gli accordi raggiunti, dunque, possono essere omologati dal tribunale. Le parti, inoltre, nulla prevedevano a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambe autonome e dichiaravano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista economico, salvi gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2 A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 Annunziata (NA) il 30.01.1979, (CF: ) e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (CF:
[...]
ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di Pompei, in via Molinelle n. 49 di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, accessori e Parte_2 pertinenze, viene assegnata alla stessaa sig.ra nell'interesse del Parte_2 figlio minore e maggiorenni vi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_4 privilegiata dello stesso presso la madre. Quanto ai figli maggiorenni, continueranno a convivere con la madre salvo che decideranno diversamente;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 4) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sul figlio. Al padre è data facoltà di avere con sé il figlio minore un week-end ogni 15 giorni dal venerdì alla domenica sera, con prelievo da parte del padre da casa della madre alle ore 20:00 del venerdì e con rientro accompagnato dal padre a casa della madre alle ore 20:00;
5) al padre è data facoltà di avere il figlio minore con sè due giorni alla settimana preferibilmente il martedì con prelievo da parte del padre dalla casa materna alle ore 16:00 e rientro accompagnato dal padre presso la casa materna alle ore 20:00 e il giovedì con prelievo dalla casa materna dalle ore 16:00 e rientro accompagnato dal padre alla casa materna alle ore 20:00 del giorno stesso o, previo accordo telefonico, fino alla mattina alle ore 12:00 del giorno seguente;
6) in caso di comprovate esigenze lavorative del sig. il giorno di Parte_1 visita ed i week - end sopra indicati potranno essere modificati compatibilmente con gli impegni della madre;
7)qualora il figlio minore fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe stare con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima;
8) nei giorni di vista del padre, il figlio minore sarà accompagnato presso l'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori – nel luogo in cui si trovano con la madre o con i nonni materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, lo stesso potrà essere prelevato dai nonni o dagli zii paterni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
9) i giorni di Natale da intendersi il giorno 24-25-26- 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, verranno trascorsi dal figlio minore alternativamente con il padre o la madre da concordarsi ogni anno. Quando il minore trascorrerà suddetti periodi con il padre, sarà prelevato dal padre il 24 dicembre alle ore 16:00 da casa della madre e riaccompagnato il giorno 26 alle ore 21:00 a casa della madre. Dicasi lo stesso per i giorni 31 dicembre ed 1 gennaio (prelievo del minore ore 16:00 del 31 dicembre e accompagnamento ore 21:00 dell'1 gennaio). Quanto al 6 gennaio (prelievo ore 12:00 dalla Casa Materna e accompagnamento alle ore 20:00 dello stesso giorno);
10) il giorno di Pasqua e lunedì IS verranno trascorsi dal figlio minore alternativamente con il padre o la madre con prelievo del minore dalla casa della madre dalle ore 12:00 del giorno di Pasqua e accompagnamento del minore presso la casa della madre alle ore 21:00. Dicasi lo stesso per il giorno di DI IS (ossia prelievo ore 12:00 e accompagnamento ore 21:00). Nel caso in cui il padre del minore concordi con la madre di trascorrere in modo continuativo i giorni di Pasqua e DI IS con il figlio minore, lo stesso sarà prelevato alle ore 12:00 del Giorno di Pasqua dalla casa della madre e accompagnato a casa della madre dal padre alle ore 21:00 del DI IS. Il minore trascorrerà con il padre anche una Per_3 settimana nel periodo delle festività natalizie (dal 31 dicembre al 6 gennaio) o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno;
11)il minore trascorrerà con il padre quattro settimane tra luglio ed agosto, periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre;
12)quanto alle previsioni di frequentazione padre- figli maggiorenni, si precisa che sugli stessi non sono imposti vincoli di orario e frequentazione come con il minore, ma frequenteranno il padre secondo i tempi e le modalità che riterranno congrue alle proprie esigenze di vita;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 13) il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio minore anche quotidianamente e far visita al figlio previ accodi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
14) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio minore ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii, e non ostacolando la libera frequentazione;
15) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonicamente, e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore,
16) tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute ( scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
17) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di euro Parte_2
700,00 (settecento) suddivisi in euro 300,00 per il figlio minore ed € 200,00 per ogni figlio maggiorenne ( rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT ) sul c.c. della sig.ra Parte_2 18) le spese straordinarie nell'interesse dei figli ( per il figlio minorenne e per gli altri due figli maggiorenni fino a quando non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate e documentate, secondo il seguente criterio: 18 a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, 18 b) le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, spese per acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
19) dà atto che le parti hanno convenuto che il sig. avrebbe Parte_1 ritirato dalla casa coniugale gli effetti personali entro la prima udienza presidenziale;
20) dà atto che le parti hanno convenuto che la sig.ra avrebbe Parte_2 provveduto alla voltura delle utenze e quelle relative all'immobile di sua proprietà sito in Pompei ( in particolare la tassazione relativa alla TARI la quale risulta intestata al sig. pur non essendo residente in [...]e non essendo Parte_1 proprietario dell'immobile) entro e non oltre la prima udienza presidenziale;
21) dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 102 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2000); C. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
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