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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. IT MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 873 del RGAC dell'anno 2017 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Marco D'Elia (C.F Parte_1 C.F._1
) pec: C.F._2 Email_1
- attore-
E
,(cf Controparte_1 C.F._3
-convenuta contumace-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 convenuta contumace-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che in data 18.05.2015, mentre era incolonnato a bordo della propria Parte_1 autovettura BMWX£ tg EX861 HK lungo via Europa in Catanzaro, veniva violentemente tamponato dalla autovettura Toyota Yaris tg. EC790ER di proprietà di e dalla stessa condotta;
Controparte_1 per effetto dell'urto l'autovettura BMW veniva proiettata contro l'Opel Meriva tg. EZ392 EE che, a sua volta, andava a collidere con l'automezzo che la precedeva.
A seguito del sinistro l'autovettura subiva ingenti danni, mentre l'attore veniva ricoverato presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro, ove gli veniva diagnosticata una cervicalgia e lombagia post- traumatica – contusione arto superiore sx – contusione ginocchio sx e contusioni multiple.
Dopo avere iniziato la pratica risarcitoria presso la (compagnia assicuratrice della CP_2 autovettura Yaris), quest'ultima riconosceva un concorso di colpa dell'attore e quindi offriva l'importo di € 4.780,00 iva esclusa per il solo danno occorso alla parte posteriore della BMW ed €
2.225,00 per danno biologico alla persona, somme che venivano trattenute dall'attore come acconto del maggior danno subito.
Esperita inutilmente la procedura di negoziazione, parte attrice ha quindi convenuto in giudizio e la compagnia per sentirli condannare al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo € 44.594,80 (€ 25.220,00 quale danno patrimoniale all'autovettura ed € 19.374,18 quale danno biologico, al netto degli acconti già ricevuti) oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 4.7.2017 il precedente GI dichiarava la contumacia di entrambi i convenuti, non costituiti sebbene regolarmente citati in giudizio. Escussi due testi ( e ntrambi all'udienza del 23.5.2019), disposta Tes_1 Testimone_2 consulenza medico legale sulla persona dell'attore, infine è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc, all'esito della quale la causa è stata trattenuta a sentenza.
2. La prova testi ha, in buona sostanza, confermato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice.
Il teste era presente sui luoghi di causa, in quanto circolava con la propria auto a passo d'uomo Tes_1 per lavori in corso sulla sede stradale. Ha affermato di avere visto - sulla corsia opposta - la Toyota
Yaris tamponare la BMW dell'attore, che era incolonnata a causa del notevole traffico e di alcuni lavori in corso, aggiungendo che le auto procedevano a passo d'uomo; in tal modo si è innescato il tamponamento a catena.
3. Va altresì rilevato, ai fini del decidere, che parte attrice ha allegato una perizia cinematica di parte
– redatta dall'ing. – che fornisce questa ricostruzione: “nel mentre il sig. Persona_1 Pt_1 percorreva a moderata velocità e/o entro i limiti massimi consentiti la via Europa con la propria BMW
X3, ed effettivamente rallentava (come da dichiarazione resa) a sua volta a causa dell'incolonnamento che si trovava davanti a lui proprio nel momento che si stava per accodare all'incolonnamento, giungeva a velocità eccessiva o comunque oltre i limiti massimi consentiti, la sig.ra onducente della Yaris, la quale (…) finiva per collidere inevitabilmente contro la BMW CP_1 del sig. il quale inconsapevole di quanto stesse per accadere veniva violentemente colpito da Pt_1 tergo e sbalzato in avanti, finendo contro la che lo precedeva”. Anche il citato teste ha Pt_2 Tes_1 affermato che: “specifico che ho potuto riconoscere il collega in quanto le vetture procedevano a passo d'uomo”.
In tal modo viene restituito un quadro, che descrive la autovettura dell'attore in movimento seppur a velocità molto ridotta.
Tale conclusione ha un importante riflesso per determinare la responsabilità nei cd tamponamenti a catena.
Si ricorderà che anche recentemente si è ribadito che nel caso di tamponamento di auto in sosta,
l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha provocate, tamponando l'ultima auto della colonna;
invece, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento opera la presunzione di pari responsabilità «di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante». Detta presunzione può essere superata fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr Cassazione 15923/2024).
Pertanto – in assenza della suddetta prova liberatoria – va riconosciuto un concorso di colpa al 50% di parte attrice.
3.1 Va aggiunto che - nel caso di specie - appare poco rilevante il richiamo alla sentenza del GdP di
Catanzaro n. 1593/16, che ha accolto l'opposizione promossa dall'odierna parte attrice avverso la sanzione elevata alla stessa in occasione del sinistro per violazione del codice della strada.
In realtà la statuizione si limita ad annullare l'ordinanza ingiunzione prefettizia per violazione dell'obbligo di motivazione, essendosi limitata ad un mero rinvio per relationem alle deduzioni del
Comando di polizia che aveva accerto l'infrazione, senza quindi entrare nel merito delle valutazioni operate nel verbale di contestazione dell'infrazione.
4. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento nei termini di cui sopra, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione. 5. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito da parte attrice, il ctu dott a Per_2 dedotto che: “Sulla scorta di quanto finora esposto si può affermare che il Sig. in data Parte_1
18.05.2015 riportava un trauma da contraccolpo del rachide cervicale e lombare, una trauma contusivo distorsivo della spalla destra e sinistra.
Allo stato attuale perdura una sintomatologia algica e disfunzionale dei distretti traumatizzati, per come obiettivamente descritto e strumentalmente accertato, che ha assunto i caratteri della cronicità ed irreversibilità”.
Ritenuto che le lesioni accertate possono essere ascritte causalmente al sinistro de quo, il perito ha concluso determinando che: “Dette lesioni determinarono un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 10 (dieci), un periodo di inabilità temporanea parziale di gg. 70 (settanta). Residuano postumi invalidanti a carattere permanente che determinano un danno biologico del 9 % (nove percento)”.
5.1 Applicando l'art. 138 cda e l'ultimo DM. 18.7.2025, atteso che l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 46, l'importo del danno biologico relazionale (9%) è di € 16.352,75, il danno morale (33%) è pari ad € 6.292,99, il danno da invalidità temporanea totale (10 gg) ammonta, invece, ad € 561,80, il danno da invalidità temporanea parziale al 50% (70 gg) ammonta ad € 1.966,30.
Il danno nel suo complesso ammonta quindi a € 25.173,84.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 12.586,92, cui va detratto la somma già ricevuta e trattenuta a titolo di acconto e pari ad € 2.225,00, giungendo all'importo finale pari ad € 10.361,92 che rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte dell'Ente convenuto.
5.2 A tanto vanno aggiunte le spese mediche allegate da parte attrice (€ 639,17) e ritenute congrue dal ctu, che vanno riconosciute per l'importo dimezzato pari ad € 319,58.
6. Per quanto attiene al danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione dell'autovettura di parte attrice, si ricorda che anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito (Corte di
Cassazione, Ordinanza 17670 del 26.06.24).
Nel caso di specie il preventivo in atti (n.279 del 19.5.2015 pari ad € 29.321,39) può essere utilizzato come fonte di prova in quanto è stato confermato dal teste he ha dichiarato di avere Testimone_2 visionato l'autovettura BMW nel mese di maggio 2015. Inoltre sono state allegate in atti le riproduzioni fotografiche delle auto incidentate, da cui si evince la gravità dei danni sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore della BMW. L'importo del preventivo, peraltro, è quasi coincidente con quello redatto dal perito della compagnia assicuratrice pari ad € 29.063,91.
Anche in tal caso – applicata la diminuzione del 50% - si perviene ad € 14.660.69, cui va detratto la somma già ricevuta e trattenuta a titolo di acconto e pari ad € 4.780,00, giungendo all'importo finale
– da riconoscere a titolo di danno patrimoniale - pari ad € 9.880,69.
7. La somma degli importi di cui al punto sub 5.1, sub
5.2 e sub 6 è pari quindi ad € 20.562,19.
8. Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il 18.05.2015, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n.
11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto (18.05.2015) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 20.562,19 alla data del sinistro (18.05.2015): € 16.951,36;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 22.974,71, che costituisce la somma finale da riconoscere.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(5.200,01/26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti convenute in solido tra di loro, al pagamento in favore di , della complessiva somma di € 22.974,71 - a titolo di danno patrimoniale e Parte_1 danno non patrimoniale - calcolato alla data della sentenza.
Condanna le parti convenute in solido tra di loro, alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di c.t.u.
Catanzaro, lì 21.11.2025
Il Giudice Onorario
IT MA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. IT MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 873 del RGAC dell'anno 2017 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Marco D'Elia (C.F Parte_1 C.F._1
) pec: C.F._2 Email_1
- attore-
E
,(cf Controparte_1 C.F._3
-convenuta contumace-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 convenuta contumace-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che in data 18.05.2015, mentre era incolonnato a bordo della propria Parte_1 autovettura BMWX£ tg EX861 HK lungo via Europa in Catanzaro, veniva violentemente tamponato dalla autovettura Toyota Yaris tg. EC790ER di proprietà di e dalla stessa condotta;
Controparte_1 per effetto dell'urto l'autovettura BMW veniva proiettata contro l'Opel Meriva tg. EZ392 EE che, a sua volta, andava a collidere con l'automezzo che la precedeva.
A seguito del sinistro l'autovettura subiva ingenti danni, mentre l'attore veniva ricoverato presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro, ove gli veniva diagnosticata una cervicalgia e lombagia post- traumatica – contusione arto superiore sx – contusione ginocchio sx e contusioni multiple.
Dopo avere iniziato la pratica risarcitoria presso la (compagnia assicuratrice della CP_2 autovettura Yaris), quest'ultima riconosceva un concorso di colpa dell'attore e quindi offriva l'importo di € 4.780,00 iva esclusa per il solo danno occorso alla parte posteriore della BMW ed €
2.225,00 per danno biologico alla persona, somme che venivano trattenute dall'attore come acconto del maggior danno subito.
Esperita inutilmente la procedura di negoziazione, parte attrice ha quindi convenuto in giudizio e la compagnia per sentirli condannare al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'importo € 44.594,80 (€ 25.220,00 quale danno patrimoniale all'autovettura ed € 19.374,18 quale danno biologico, al netto degli acconti già ricevuti) oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 4.7.2017 il precedente GI dichiarava la contumacia di entrambi i convenuti, non costituiti sebbene regolarmente citati in giudizio. Escussi due testi ( e ntrambi all'udienza del 23.5.2019), disposta Tes_1 Testimone_2 consulenza medico legale sulla persona dell'attore, infine è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc, all'esito della quale la causa è stata trattenuta a sentenza.
2. La prova testi ha, in buona sostanza, confermato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice.
Il teste era presente sui luoghi di causa, in quanto circolava con la propria auto a passo d'uomo Tes_1 per lavori in corso sulla sede stradale. Ha affermato di avere visto - sulla corsia opposta - la Toyota
Yaris tamponare la BMW dell'attore, che era incolonnata a causa del notevole traffico e di alcuni lavori in corso, aggiungendo che le auto procedevano a passo d'uomo; in tal modo si è innescato il tamponamento a catena.
3. Va altresì rilevato, ai fini del decidere, che parte attrice ha allegato una perizia cinematica di parte
– redatta dall'ing. – che fornisce questa ricostruzione: “nel mentre il sig. Persona_1 Pt_1 percorreva a moderata velocità e/o entro i limiti massimi consentiti la via Europa con la propria BMW
X3, ed effettivamente rallentava (come da dichiarazione resa) a sua volta a causa dell'incolonnamento che si trovava davanti a lui proprio nel momento che si stava per accodare all'incolonnamento, giungeva a velocità eccessiva o comunque oltre i limiti massimi consentiti, la sig.ra onducente della Yaris, la quale (…) finiva per collidere inevitabilmente contro la BMW CP_1 del sig. il quale inconsapevole di quanto stesse per accadere veniva violentemente colpito da Pt_1 tergo e sbalzato in avanti, finendo contro la che lo precedeva”. Anche il citato teste ha Pt_2 Tes_1 affermato che: “specifico che ho potuto riconoscere il collega in quanto le vetture procedevano a passo d'uomo”.
In tal modo viene restituito un quadro, che descrive la autovettura dell'attore in movimento seppur a velocità molto ridotta.
Tale conclusione ha un importante riflesso per determinare la responsabilità nei cd tamponamenti a catena.
Si ricorderà che anche recentemente si è ribadito che nel caso di tamponamento di auto in sosta,
l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha provocate, tamponando l'ultima auto della colonna;
invece, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento opera la presunzione di pari responsabilità «di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante». Detta presunzione può essere superata fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr Cassazione 15923/2024).
Pertanto – in assenza della suddetta prova liberatoria – va riconosciuto un concorso di colpa al 50% di parte attrice.
3.1 Va aggiunto che - nel caso di specie - appare poco rilevante il richiamo alla sentenza del GdP di
Catanzaro n. 1593/16, che ha accolto l'opposizione promossa dall'odierna parte attrice avverso la sanzione elevata alla stessa in occasione del sinistro per violazione del codice della strada.
In realtà la statuizione si limita ad annullare l'ordinanza ingiunzione prefettizia per violazione dell'obbligo di motivazione, essendosi limitata ad un mero rinvio per relationem alle deduzioni del
Comando di polizia che aveva accerto l'infrazione, senza quindi entrare nel merito delle valutazioni operate nel verbale di contestazione dell'infrazione.
4. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento nei termini di cui sopra, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione. 5. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito da parte attrice, il ctu dott a Per_2 dedotto che: “Sulla scorta di quanto finora esposto si può affermare che il Sig. in data Parte_1
18.05.2015 riportava un trauma da contraccolpo del rachide cervicale e lombare, una trauma contusivo distorsivo della spalla destra e sinistra.
Allo stato attuale perdura una sintomatologia algica e disfunzionale dei distretti traumatizzati, per come obiettivamente descritto e strumentalmente accertato, che ha assunto i caratteri della cronicità ed irreversibilità”.
Ritenuto che le lesioni accertate possono essere ascritte causalmente al sinistro de quo, il perito ha concluso determinando che: “Dette lesioni determinarono un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 10 (dieci), un periodo di inabilità temporanea parziale di gg. 70 (settanta). Residuano postumi invalidanti a carattere permanente che determinano un danno biologico del 9 % (nove percento)”.
5.1 Applicando l'art. 138 cda e l'ultimo DM. 18.7.2025, atteso che l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 46, l'importo del danno biologico relazionale (9%) è di € 16.352,75, il danno morale (33%) è pari ad € 6.292,99, il danno da invalidità temporanea totale (10 gg) ammonta, invece, ad € 561,80, il danno da invalidità temporanea parziale al 50% (70 gg) ammonta ad € 1.966,30.
Il danno nel suo complesso ammonta quindi a € 25.173,84.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 12.586,92, cui va detratto la somma già ricevuta e trattenuta a titolo di acconto e pari ad € 2.225,00, giungendo all'importo finale pari ad € 10.361,92 che rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte dell'Ente convenuto.
5.2 A tanto vanno aggiunte le spese mediche allegate da parte attrice (€ 639,17) e ritenute congrue dal ctu, che vanno riconosciute per l'importo dimezzato pari ad € 319,58.
6. Per quanto attiene al danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione dell'autovettura di parte attrice, si ricorda che anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito (Corte di
Cassazione, Ordinanza 17670 del 26.06.24).
Nel caso di specie il preventivo in atti (n.279 del 19.5.2015 pari ad € 29.321,39) può essere utilizzato come fonte di prova in quanto è stato confermato dal teste he ha dichiarato di avere Testimone_2 visionato l'autovettura BMW nel mese di maggio 2015. Inoltre sono state allegate in atti le riproduzioni fotografiche delle auto incidentate, da cui si evince la gravità dei danni sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore della BMW. L'importo del preventivo, peraltro, è quasi coincidente con quello redatto dal perito della compagnia assicuratrice pari ad € 29.063,91.
Anche in tal caso – applicata la diminuzione del 50% - si perviene ad € 14.660.69, cui va detratto la somma già ricevuta e trattenuta a titolo di acconto e pari ad € 4.780,00, giungendo all'importo finale
– da riconoscere a titolo di danno patrimoniale - pari ad € 9.880,69.
7. La somma degli importi di cui al punto sub 5.1, sub
5.2 e sub 6 è pari quindi ad € 20.562,19.
8. Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il 18.05.2015, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n.
11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto (18.05.2015) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 20.562,19 alla data del sinistro (18.05.2015): € 16.951,36;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 22.974,71, che costituisce la somma finale da riconoscere.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(5.200,01/26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti convenute in solido tra di loro, al pagamento in favore di , della complessiva somma di € 22.974,71 - a titolo di danno patrimoniale e Parte_1 danno non patrimoniale - calcolato alla data della sentenza.
Condanna le parti convenute in solido tra di loro, alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di c.t.u.
Catanzaro, lì 21.11.2025
Il Giudice Onorario
IT MA