Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 00264/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Beretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del 8 agosto 2022, recante la revoca delle “misure di accoglienza”;
- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del 9 agosto 2022, recante l’ingiunzione di versamento della somma di € 20.277,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Italo Caso nell’udienza pubblica del 20 settembre 2023 e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto del 25 novembre 2021 l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia dava comunicazione al ricorrente, cittadino -OMISSIS-, dell’avvio del procedimento preordinato alla revoca delle “misure di accoglienza” a suo tempo concessegli presso una struttura sita in Bagnolo in Piano (-OMISSIS-), nonché alla ingiunzione di pagamento di una somma di denaro corrispondente al rimborso dei costi derivanti dall’ammissione ad un beneficio non spettante. L’Amministrazione, in particolare, richiamava il combinato disposto dell’art. 14 e dell’art. 23, comma 1, lett. d) , del d.lgs. n. 142 del 2015, evidenziando che l’interessato risultava titolare di un contratto di lavoro con trattamento retributivo superiore all’importo dell’assegno sociale annuo e che tale circostanza, indice obiettivo della disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento del richiedente protezione internazionale, ne rivelava il sussistere di condizioni “… tali da non giustificare l’ulteriore mantenimento a carico dello Stato, di cui ha indebitamente usufruito, anche per il periodo 2020, ove lo stesso ha percepito un reddito annuo pari rispettivamente ad euro -OMISSIS- (2020) e dunque superiore all’importo dell’assegno sociale annuo …”; al contempo, poi, veniva richiamato il disposto dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015, a proposito della necessità di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per le ‘misure’ di cui l’interessato aveva illegittimamente goduto, con conseguente ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a tale titolo dovuta.
Indi, acquisite le osservazioni del ricorrente, l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia disponeva a suo carico la revoca delle “misure di accoglienza” con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 8 agosto 2022 e, richiamando la necessità del “… rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro-capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad euro 34,80 e successive rinegoziazioni) a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale (redditi 2020 pari ad euro -OMISSIS- e redditi 2021 pari ad euro -OMISSIS-) e fino al 26 novembre 2021, data in cui sono state rassegnate le dimissioni dal progetto da parte del cittadino straniero …” , gli ingiungeva il versamento della somma di € 20.277,00 con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 agosto 2022.
Avverso tali atti ha proposto impugnativa il ricorrente.
Adducendo contrastante con la disciplina speciale di fonte euro-unitaria la normativa italiana di attuazione della direttiva n. 2013/33/UE in tema di accoglienza dei “richiedenti protezione internazionale”, l’interessato rileva come il d.lgs. n. 142 del 2015, a proposito dei casi di disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento o di occultamento di risorse finanziarie e di conseguente indebito beneficio delle condizioni materiali di accoglienza, non preveda alcuna ipotesi di graduazione dell’uscita dalle misure di accoglienza, posto che viene contemplata la sola revoca delle stesse, e quindi il giudice nazionale avrebbe l’obbligo di garantire il rispetto e la piena efficacia della normativa euro-unitaria, disapplicando anche di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale; in ragione di ciò, a suo dire, occorrendo tenere conto della circostanza che la revoca delle misure di accoglienza resta subordinata all’unica e sola ipotesi di occultamento delle risorse finanziarie da parte del richiedente protezione internazionale, si presenta determinante il fatto che nel caso di specie egli abbia puntualmente e correttamente ottemperato all’onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l’Amministrazione – per il tramite della Cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza ove era accolto – delle entrate economiche conseguite in forza dell’attività lavorativa svolta. Né, a suo dire, si sarebbe tenuto conto della circostanza che si tratta di padre di famiglia che con il proprio reddito mantiene la moglie e i due figli minori, esigenza che rende dubbia nel caso di specie l’effettiva disponibilità degli «adeguati mezzi economici» per il suo sostentamento. Inoltre, la pretesa di pagamento sarebbe illegittima perché la somma richiesta sarebbe stata parametrata non sulle misure di assistenza di cui il ricorrente ha usufruito bensì sugli importi versati dall’Amministrazione all’ente gestore per il servizio generale, senza tenere conto del reale ed effettivo beneficio conseguito dall’interessato alla luce dei concreti servizi ricevuti, e comunque il provvedimento di revoca dispone che l’efficacia della stessa decorra dalla data di notifica dell’atto medesimo, sì che la richiesta di rimborso dei costi relativi agli anni 2020 e 2021, ovvero ad un periodo antecedente alla data di decorrenza della revoca, si presenterebbe priva dei presupposti di fatto a suo fondamento; infine, dal raffronto tra l’importo della somma di cui l’Amministrazione esige il pagamento (€ 20.277,00) e il reddito percepito dal richiedente negli stessi anni (€ -OMISSIS- e € -OMISSIS-) emergerebbe con evidenza l’illogicità della pretesa, per la sproporzione di questa rispetto ai mezzi economici riscontrati in capo al ricorrente, certamente ancora bisognevole di assistenza e non in grado di soddisfare la pretesa di pagamento dell’ente prefettizio.
Si è costituito in giudizio l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 372 del 15 dicembre 2022 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente limitatamente al secondo dei due provvedimenti impugnati.
All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, verbalizzata la rinuncia del ricorrente alla domanda di annullamento dell’atto di revoca delle “misure di accoglienza”, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene che la risoluzione della controversia implichi la preliminare individuazione dei principi regolatori dell’istituto della revoca delle misure di accoglienza concesse ai richiedenti la “protezione internazionale nel territorio nazionale”, quando la revoca viene disposta in ragione della carenza, originaria o sopravvenuta, del requisito reddituale a tal fine previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 142 del 2015.
La giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023 n. 2386 e 15 settembre 2023 n. 8350; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 16 marzo 2023 n. 136 e 28 febbraio 2022 n. 223; TAR Toscana, Sez. II, 19 novembre 2021 n. 1506 e 15 giugno 2021 n. 924) ha così delineato il quadro normativo di riferimento, le tematiche che ne emergono e le regole concrete da osservare:
- la materia dell’accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 142 del 2015, quale trasposizione della direttiva n. 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e della direttiva n. 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale);
- l’art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE esige che le condizioni materiali di accoglienza cui gli interessati hanno titolo “… assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale …” (par. 2);
- l’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, in ragione del possibile venir meno dei presupposti fondanti la concessione delle misure di accoglienza, consente agli Stati membri la progressiva e graduale riduzione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio , alla loro revoca – consentita “in casi eccezionali debitamente motivati” (par. 1) –, e ciò, tra le varie ipotesi previste, anche “… qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza …” (par. 3), il tutto, però, con decisioni “… adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate …” oltre ad essere “… basate sulla particolare situazione della persona interessata […] tenendo conto del principio di proporzionalità …” e comunque garantendo un “… tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti …” (par. 5);
- alla luce di tali principi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21, e Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) ha statuito che la sanzione della revoca “ deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana ”;
- con specifico riferimento al caso della revoca delle misure di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, vengono in rilievo l’art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE, secondo cui gli “… Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento …” (par. 3) e gli “… Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso …” (par. 4), nonché il già richiamato art. 20, par. 3, della direttiva, con il risultato che l’art. 17 implica una revoca di carattere ‘ordinario’ e che l’art. 20 implica una revoca di carattere ‘sanzionatorio’;
- in entrambi i casi di revoca le condizioni per ottenere il rimborso sono meglio specificate all’art. 26, par. 5, della medesima direttiva (“ Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente ”), con la conseguenza che, in virtù del fondamentale principio di proporzionalità, il rimborso – integrale o parziale – può essere parametrato ad un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente, in coerenza con la previsione della revoca per perdita dei requisiti di cui all’art. 17, ovvero può essere parametrato al comportamento scorretto del richiedente che fornisce informazioni false così ottenendo indebitamente le misure di accoglienza e occultando la sua reale condizione finanziaria, in coerenza con la revoca ‘sanzionatoria’ di cui all’art. 20;
- la normativa interna si occupa della “revoca” delle condizioni di accoglienza all’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, prevedendo – tra i vari casi – quello indicato come “ accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ” [comma 1, lett. d) ], disposizione però da leggere in combinato con il precedente art. 14, secondo cui il “… richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto …” (comma 1) e al “… fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale …” (comma 3);
- dalle suddette disposizioni emerge che: a) presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l’essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza; b) la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale; c) in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti è disposta la revoca delle misure di accoglienza;
- posto che l’art. 17, par. 3, della direttiva consente che gli Stati membri subordinino la concessione delle misure di accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti ad assicurarne il sostentamento, ne deriva che, se il requisito dell’indigenza è richiesto per accedere al sistema di accoglienza, logica vuole che lo stesso debba permanere per tutto il tempo di godimento dei relativi benefici e che l’Amministrazione sia quindi tenuta a decretare la revoca delle ‘misure’ per il solo fatto che lo straniero acquisisca stabilmente la disponibilità di risorse economiche adeguate al suo sostentamento, tanto più che uno degli obiettivi delle norme europee sull’accoglienza è rappresentato dall’agevolazione all’accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti la protezione internazionale e che occorre per altro verso contrastare le possibilità di abuso del sistema per non sottrarre le relative, limitate, risorse ai richiedenti che versano in situazioni più radicali di povertà e di mancanza di strumenti di integrazione, e allora, nel difficile equilibrio fra tali esigenze, occorre assicurare ai richiedenti le condizioni materiali di accoglienza finché l’integrazione lavorativa e la situazione di autosufficienza economica non abbiano raggiunto un certo grado di stabilità;
- per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori “all’importo annuo dell’assegno sociale” devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito a livello europeo dall’art. 17, par. 4, della direttiva – ove si fa riferimento all’occupazione per un “ragionevole lasso di tempo” –, sì che non può dunque bastare, a tale fine, il percepimento solo di compensi mensili che nel loro insieme non raggiungono quell’ammontare ma che, proiettati su base annuale, porterebbero ipoteticamente a superare l’importo di legge;
- l’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 sembra far intendere come esso, senza peraltro prevedere una graduazione delle risposte sanzionatorie, includa tra i casi di revoca delle misure di accoglienza entrambe le forme di revoca analizzate, visto che il comma 6 stabilisce che nella “… ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito …”, nel senso che il legislatore italiano risulta disciplinare espressamente la sola revoca per perdita dei requisiti di legge, salvo poi affermare che è possibile ottenere il reintegro delle spese derivanti allo Stato dalle “ misure di cui ha indebitamente usufruito ” lo straniero, mostrando così di contemplare anche il caso della revoca c.d. “sanzionatoria”;
- la necessità di coordinare la normativa interna con quella euro-unitaria fa sì che, se lo Stato può ottenere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute per l’erogazione delle misure di accoglienza, ciò non può che avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, onde verificare se vi sia stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero oppure se il comportamento dello stesso riveli l’occultamento di risorse o dichiarazioni false poste a base dell’istanza;
- in ossequio al principio di primazia del diritto dell’Unione Europea e in ragione del potere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee, va disapplicata la norma di cui all’art. 23, comma 1, lett. d) , e comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso integrale o parziale sia subordinata alle condizioni di cui all’art. 26 della direttiva n. 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie;
- la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l’accoglienza si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all’Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall’altro lato – la sanzione ingiunta sia palesemente incongrua rispetto all’entità del discostamento dal parametro dell’assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell’interessato.
Tutto ciò considerato alla luce della normativa vigente al tempo dell’adozione degli atti impugnati, e venendo all’esame delle doglianze nella fattispecie formulate, rileva il Collegio come si debba prendere atto dell’intervenuta rinuncia del ricorrente alla richiesta di annullamento dell’atto di revoca delle “misure di accoglienza” a suo tempo concessegli, mentre inducono all’accoglimento della residua domanda giudiziale – nei termini che si preciseranno – le censure che investono direttamente il disposto rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per il godimento di un beneficio asseritamente non spettante fin dal 2020.
Orbene, è sufficiente rilevare come l’interessato non contesti lo stabile superamento della soglia di reddito prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (importo annuo dell’assegno sociale), circostanza che, come si è visto, rivelando il venir meno del requisito reddituale, giustifica autonomamente la rimozione del titolo al beneficio, a meno che ciò – in presenza di dimostrate situazioni eccezionali – comprometta quella “adeguata qualità di vita” che l’art. 17, par. 2, della direttiva n. 2013/33/UE garantisce ai richiedenti protezione internazionale. Ma, pur in presenza di un nucleo familiare a carico del ricorrente, nulla è stato in concreto provato circa gravi pregiudizi in tale senso – al più dovendosi riparametrare il requisito reddituale in ragione dei familiari a carico (conteggio che, come riconosciuto in ricorso, vedrebbe comunque superiore alla soglia il reddito percepito nel 2020 e nel 2021) –, e del resto la libera scelta dell’interessato di allontanarsi dalla struttura fin dal 26 novembre 2021 conferma l’insussistenza di criticità di questo tipo.
Circa, invece, l’ingiunzione di versamento della “… somma di euro 20.277,00 quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro-capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e questa Prefettura pari ad euro 34,80 e successive rinegoziazioni) a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale (redditi 2020 pari ad euro -OMISSIS- e redditi 2021 pari ad euro -OMISSIS-) e fino al 26 novembre 2021, data in cui sono state rassegnate le dimissioni dal progetto da parte del cittadino straniero …”, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che porta alla parziale disapplicazione della norma interna in contrasto con quella europea (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2386/2023 cit.) va assegnato valore decisivo all’assunto del ricorrente di non avere nascosto la propria situazione reddituale e lavorativa al gestore della struttura di accoglienza, sì che, per derivare il protrarsi del beneficio dalla tolleranza della situazione da parte dell’Amministrazione – con la ragionevole convinzione del ricorrente di poterne continuare a godere senza costi a suo carico –, si presenta incongrua e non coerente con un canone di razionale proporzionalità la decisione di procedere al recupero integrale dei costi correlati al beneficio erogato anche dopo il venir meno della condizione di indigenza; del resto, come è stato rilevato (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2386/2023 cit.), non è in simili casi necessario che della posizione lavorativa dello straniero venga direttamente notiziata la Prefettura, difettando un obbligo normativo in tal senso, ed essendo anzi ragionevole che lo straniero si rivolga alla struttura che gli presta assistenza. Né, d’altra parte, induce ad una diversa conclusione l’assunto dell’Amministrazione per cui non risulta “… pervenuta agli atti di questo Ufficio alcuna segnalazione di variazione del reddito, né da parte del beneficiario, né da parte della cooperativa ospitante …” (così nelle premesse dell’atto di ingiunzione di versamento della somma richiesta), in quanto – una volta escluso l’obbligo di informativa diretta alla Prefettura – era evidentemente onere dell’Amministrazione, in sede istruttoria, acquisire d’ufficio tutti gli elementi necessari per la determinazione finale, anche interpellando il gestore della struttura di accoglienza, e in questo modo verificando quali elementi informativi fossero stati da quest’ultimo acquisiti nel tempo su iniziativa dell’ospite, così da ricostruirne la condotta complessiva; e, invece, ciò non è accaduto, e si vorrebbe riversare integralmente sul richiedente protezionale internazionale la prova di comunicazioni e produzioni di cui, a distanza di anni, è logico l’interessato può non disporre.
Inoltre, l’entità del discostamento dal parametro dell’assegno sociale – per un reddito annuo pari a € -OMISSIS- nel 2020 e a € -OMISSIS- nel 2021 – rende chiaramente sproporzionata la somma richiesta (€ 20.277,00), anche alla luce del contenuto miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e della condotta di quest’ultimo non risultata scorretta.
In conclusione, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto nei termini indicati, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 agosto 2022 (ingiunzione di versamento della somma di € 20.277,00). Quanto, invece, all’impugnativa del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2022 – recante la revoca delle “misure di accoglienza” –, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) , cod.proc.amm.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell’illustrato complesso quadro normativo della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di RM, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, quanto all’impugnativa del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 agosto 2022 e, per l’effetto, annulla detto provvedimento;
- dichiara il giudizio estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) , cod.proc.amm., quanto all’impugnativa del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2022.
Compensa le spese di lite, ma con rifusione – a carico dell’Amministrazione – del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.