Articolo 18 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 giugno 1983
>
Versione
27 aprile 2001
>
Versione
1 gennaio 2023
>
Versione
27 marzo 2025
Art. 18. (( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni))
Entrata in vigore il 27 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente