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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4908 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4908 del 2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giovanni Battista Reali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Priverno (LT), via Torretta Rocchigiana n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Palleschi CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Priverno (LT), via G. Matteotti n. 53, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “A nome della Sig.ra Parte_1
si insiste nell'intercorsa trasformazione della separazione giudiziale in separazione
[...]
consensuale quale sottoscritta alla data del 29/09/2023 e chiede che la causa venga assunta in decisione confermando quando concordato nell'intercorsa transazione”
Conclusioni di parte resistente in sede di memoria di costituzione: con il presente atto si costituisce il Sig. così come in epigrafe meglio generalizzato, a mezzo del CP_1
sottoscritto procuratore ivi comunque facendo proprio quanto già dichiarato dal rappresentato che
Pagina 1 propone di trasformare il giudizio in separazione consensuale alle condizioni quale già dettate dal
Tribunale con l'ordinanza resa alla data del 22-05-2023 a firma del Presidente Dr. P. De Cinti, con termine per permettere alla ricorrente di poter valutare la proposta avanzata dal Sig. ; CP_1
e comunque si associa alla richiesta della ricorrente affinchè venga pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi, in mancata accordo della prospettata trasformazione del pendente giudizio in separazione consensuale”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini d'intelligibilità della decisione si rileva che la ricorrente, cittadina italiana come risulta dalla carta d'identità allegata, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dal convenuto, nonché
l'affido condiviso della figlia minore delle parti ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, alle condizioni previste in ricorso.
Il Presidente f.f., all'esito della fase presidenziale, ha emesso i suddetti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
colloca la figlia minore presso la madre;
Per_1
prevede che il genitore non collocatario possa avere con sé la figlia minore nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario,per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina”, ha nominato il G.I. e assegnato i termini di legge per deposito di memoria integrativa e costituzione del resistente.
Tardivamente, in data 22 settembre 2023, si è costituito che ha aderito alle CP_1 condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale, come indicato nelle conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'11 gennaio 2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la nota scritta in sostituzione di udienza solo parte ricorrente che ha dedotto che le parti avevano trovato un
Pagina 2 accordo, come da scrittura privata allegata, riportante le firme delle parti personalmente e, per autentica, dei rispettivi difensori, in cui le parti concordavano le condizioni che di seguito si riassumono: a) assegno di mantenimento di € 300,00 a carico del resistente da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minore b) diritto di Persona_2
visita del padre concordato di settimana in settimana dalle parti;
c) impegno di entrambe le parti al rilascio di tutte le eventuali sottoscrizioni “necessarie per le volture, trascrizioni, e per il rinnovo dei rispettivi passaporti anche a favore della minore e documenti d'identità validi per l'espatrio”;
d) autorizzazione del alla ricorrente “alla richiesta ed alla percezione da parte dell'Inps CP_1 dell'assegno unico o assegni familiari a favore della minore”.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione del termine di venti giorni per deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ma le parti non hanno depositato le memorie conclusive.
***
Preliminarmente va rilevato che tecnicamente le parti non hanno rassegnato conclusioni congiunte, non avendo parte resistente depositato nota scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Latina (LT) in data 1° luglio 2014, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 54, parte I, anno 2014 e che hanno scelto il regime della separazione dei beni.
La mancata costituzione nella fase presidenziale che non ha consentito il tentativo di conciliazione e la perdurante volontà delle parti di procedere alla separazione personale, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Pagina 3 Nel caso di specie non sono emerse ragioni per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come già disposto in via temporanea e urgente, dal Presidente f.f.
Va comunque specificato che per il rilascio al passaporto della minore ci deve essere il consenso attuale di entrambe le parti e che, in caso di dissenso, la competenza è quella del G.T. ai sensi dell'art. 3 della l. 1185 del 1967.
3. SUL COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLA MINORE
Alla luce di quanto allegato e prodotto dalle parti appare conforme all'interesse della minore disporre il collocamento della suddetta presso la ricorrente con diritto di visita del padre concordato di volta in volta tra le parti settimanalmente almeno sette giorni prima. Salvo diverso accordo delle parti, si ritiene comunque congruo disporre che il resistente veda la minore il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio precedente di ogni anno.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
La ricorrente ha autocertificato di aver percepito nell'anno 2021 e nel 2020 solo una pensione d'invalidità civile. Nulla è stato documentato e allegato dal resistente sulle proprie condizioni economiche.
Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene congruo disporre che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat, con assegno unico universale percepito integralmente dalla ricorrente, previe le necessarie istanze amministrative e con obbligo di entrambi i genitori di contribuire al 50% delle spese straordinarie
Pagina 4 protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese
(comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite CP_2
per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
Pagina 5 chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA RICORRENTE.
La domanda è da intendersi rinunciata dalla ricorrente alla stregua delle conclusioni dalla stessa rassegnate e dell'accordo che ha prodotto.
SULLE SPESE DI LITE.
Alla luce dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate dalle parti si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4908 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in Latina
(LT) in data 1° luglio 2014, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 54, parte I, anno 2014 in regime della separazione dei beni.
Pagina 6 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre e con le specificazioni in tema di passaporto come indicati in parte motiva.
4. Dispone che il resistente versi alla ricorrente con decorrenza dalla domanda entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore oltre a Per_1
rivalutazione annuale Istat, con assegno unico universale integralmente percepito dalla ricorrente previe le necessarie iniziative amministrative, con obbligo a carico di entrambe le parti di sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4908 del 2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giovanni Battista Reali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Priverno (LT), via Torretta Rocchigiana n. 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Palleschi CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Priverno (LT), via G. Matteotti n. 53, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “A nome della Sig.ra Parte_1
si insiste nell'intercorsa trasformazione della separazione giudiziale in separazione
[...]
consensuale quale sottoscritta alla data del 29/09/2023 e chiede che la causa venga assunta in decisione confermando quando concordato nell'intercorsa transazione”
Conclusioni di parte resistente in sede di memoria di costituzione: con il presente atto si costituisce il Sig. così come in epigrafe meglio generalizzato, a mezzo del CP_1
sottoscritto procuratore ivi comunque facendo proprio quanto già dichiarato dal rappresentato che
Pagina 1 propone di trasformare il giudizio in separazione consensuale alle condizioni quale già dettate dal
Tribunale con l'ordinanza resa alla data del 22-05-2023 a firma del Presidente Dr. P. De Cinti, con termine per permettere alla ricorrente di poter valutare la proposta avanzata dal Sig. ; CP_1
e comunque si associa alla richiesta della ricorrente affinchè venga pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi, in mancata accordo della prospettata trasformazione del pendente giudizio in separazione consensuale”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini d'intelligibilità della decisione si rileva che la ricorrente, cittadina italiana come risulta dalla carta d'identità allegata, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dal convenuto, nonché
l'affido condiviso della figlia minore delle parti ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, alle condizioni previste in ricorso.
Il Presidente f.f., all'esito della fase presidenziale, ha emesso i suddetti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
colloca la figlia minore presso la madre;
Per_1
prevede che il genitore non collocatario possa avere con sé la figlia minore nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario,per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del genitore non collocatario l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina”, ha nominato il G.I. e assegnato i termini di legge per deposito di memoria integrativa e costituzione del resistente.
Tardivamente, in data 22 settembre 2023, si è costituito che ha aderito alle CP_1 condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale, come indicato nelle conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'11 gennaio 2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la nota scritta in sostituzione di udienza solo parte ricorrente che ha dedotto che le parti avevano trovato un
Pagina 2 accordo, come da scrittura privata allegata, riportante le firme delle parti personalmente e, per autentica, dei rispettivi difensori, in cui le parti concordavano le condizioni che di seguito si riassumono: a) assegno di mantenimento di € 300,00 a carico del resistente da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minore b) diritto di Persona_2
visita del padre concordato di settimana in settimana dalle parti;
c) impegno di entrambe le parti al rilascio di tutte le eventuali sottoscrizioni “necessarie per le volture, trascrizioni, e per il rinnovo dei rispettivi passaporti anche a favore della minore e documenti d'identità validi per l'espatrio”;
d) autorizzazione del alla ricorrente “alla richiesta ed alla percezione da parte dell'Inps CP_1 dell'assegno unico o assegni familiari a favore della minore”.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione del termine di venti giorni per deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ma le parti non hanno depositato le memorie conclusive.
***
Preliminarmente va rilevato che tecnicamente le parti non hanno rassegnato conclusioni congiunte, non avendo parte resistente depositato nota scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Latina (LT) in data 1° luglio 2014, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 54, parte I, anno 2014 e che hanno scelto il regime della separazione dei beni.
La mancata costituzione nella fase presidenziale che non ha consentito il tentativo di conciliazione e la perdurante volontà delle parti di procedere alla separazione personale, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Pagina 3 Nel caso di specie non sono emerse ragioni per poter derogare al modello legale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come già disposto in via temporanea e urgente, dal Presidente f.f.
Va comunque specificato che per il rilascio al passaporto della minore ci deve essere il consenso attuale di entrambe le parti e che, in caso di dissenso, la competenza è quella del G.T. ai sensi dell'art. 3 della l. 1185 del 1967.
3. SUL COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLA MINORE
Alla luce di quanto allegato e prodotto dalle parti appare conforme all'interesse della minore disporre il collocamento della suddetta presso la ricorrente con diritto di visita del padre concordato di volta in volta tra le parti settimanalmente almeno sette giorni prima. Salvo diverso accordo delle parti, si ritiene comunque congruo disporre che il resistente veda la minore il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio precedente di ogni anno.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
La ricorrente ha autocertificato di aver percepito nell'anno 2021 e nel 2020 solo una pensione d'invalidità civile. Nulla è stato documentato e allegato dal resistente sulle proprie condizioni economiche.
Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene congruo disporre che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat, con assegno unico universale percepito integralmente dalla ricorrente, previe le necessarie istanze amministrative e con obbligo di entrambi i genitori di contribuire al 50% delle spese straordinarie
Pagina 4 protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese
(comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite CP_2
per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
Pagina 5 chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA RICORRENTE.
La domanda è da intendersi rinunciata dalla ricorrente alla stregua delle conclusioni dalla stessa rassegnate e dell'accordo che ha prodotto.
SULLE SPESE DI LITE.
Alla luce dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate dalle parti si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4908 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in Latina
(LT) in data 1° luglio 2014, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 54, parte I, anno 2014 in regime della separazione dei beni.
Pagina 6 2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre e con le specificazioni in tema di passaporto come indicati in parte motiva.
4. Dispone che il resistente versi alla ricorrente con decorrenza dalla domanda entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore oltre a Per_1
rivalutazione annuale Istat, con assegno unico universale integralmente percepito dalla ricorrente previe le necessarie iniziative amministrative, con obbligo a carico di entrambe le parti di sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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