Art. 25. 1. Le norme regolamentari per l'attuazione delle attivita' di previdenza e di solidarieta' previste nell'articolo 1 saranno emanate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto sara' emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sulla base di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
2. Con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno ema- nate, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 2.
2. Con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno ema- nate, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 2.