Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6204/2024 R.G.
premesso che con decreto del 16.1.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 16.4.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico De Vito
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Errico De Falco e Massimiliano De Masi - resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della con profilo di Infermiere Parte_2
Professionale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, fino al 30.9.2020, data in cui è stato posto in quiescenza;
- che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in virtù della legge della Regione Campania
n. 10 del 28.4.1978, con effetto dal 1° agosto 1978;
- che, in virtù dell'art. 2 di tale legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l' Parte_3
[...]
- che poiché detta convenzione non era stata mai siglata la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle UUSSLL;
- che queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici;
- che a seguito della soppressione delle UUSSLL era transitato alle dipendenze della T_
, anche in questo caso senza interruzione del rapporto di lavoro;
[...]
1
il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente l' , quale successore ex lege dell' che CP_2 CP_3 preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità, per non essere stata presentata domanda amministrativa, nonché la prescrizione quinquennale.
Nel merito, contestando la fondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.
In particolare ha dedotto che il servizio prestato nel periodo precedente al 12/6/85 non è stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto controparte non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel.
Si è costituita tempestivamente anche la che preliminarmente ha eccepito Parte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di legittimazione attiva, nonché la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa visto che si verte in giudizio che non ha ad oggetto il mancato riconoscimento di una prestazione, ma il mero ricalcolo della stessa.
Venendo al merito, la domanda è fondata.
Incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege CP_2 dell' a determinare la misura ed a corrispondere la prestazione rivendicata in via CP_3 principale (TFS), ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1.8.1978 al 12.06.1985, che l'Istituto ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo” per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'INADEL (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
2 Le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del Controparte_4 servizio reso dal 12.06.1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo”, né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di alle dipendenze della Regione CP_1 Campania, prima, e della (quale subentrante alle ex USL), poi, per l'intero periodo T_ di cui è causa.
Cont Tale circostanza emerge inconfutabilmente dal riconoscimento da parte della della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dall'1.8.1978) in ragione delle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga dalla stessa redatte (doc. 4 di parte ricorrente).
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Deve, inoltre, rilevarsi che è irrilevante, ai fini della questione in esame, la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'INADEL, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (Corte Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Si osserva, peraltro, che la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
È, infine, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
3 Ed invero, posto che il relativo termine è iniziato a decorrere solo dal 30.9.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente (prima di tale momento il TFS non era esigibile), si rileva che da tale data alla notifica del ricorso (29.3.2024) sono decorsi meno di cinque anni.
In merito al quantum, può essere utilizzato il conteggio attoreo in quanto non contestato e comunque correttamente elaborato.
CP_ Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.960,06, oltre interessi legali.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria in ragione di quanto previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 e non avendo l'istante allegato e provato che il tempestivo pagamento della somma riconosciuta lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza tra il ricorrente e l' . CP_2
In ragione della complessità delle questioni trattate, le stesse vengono integralmente Cont compensate tra il ricorrente e la convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultimo dall'1.8.1978 al 12.06.1985 e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 pagamento in favore dello stesso della somma di € 11.960,06, oltre interessi legali;
b) rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_2
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Cont d) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta.
Si comunichi.
In Napoli, il 16.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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