Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.