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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1241/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1241/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAON CRISTIAN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come segue:
Per parte ricorrente “ In via principale - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 316 Pt_1 bis c.c., ordinare con decreto al sig. di versare alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore e con decorrenza Persona_1 immediata, un importo mensile pari ad euro 500,00 o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 80% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche così come specificamente previsto dal protocollo operativo del Tribunale di Varese) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra . - Disporre Parte_1
pagina 1 di 10 l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente, prevedendo che la sig.ra Per_1 possa assumere in completa autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie Pt_1 attinenti la figlia ed attribuendole il potere di sottoscrivere qualsivoglia autorizzazione necessaria alla minore in ogni e qualunque sede o comunque disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente secondo le modalità ritenute di giustizia, che tengano conto delle necessità pratiche e burocratiche e del diritto di ad una crescita serena;
In via istruttoria - Con riserva di Per_1 articolare ulteriori richieste e specificazioni nei termini e nei modi di cui al codice di rito e con riserva di indicazione di mezzi istruttori”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale e delle condizioni personali e patrimoniali inerenti la figlia nata dalla loro unione, , nata in [...] il [...]. Persona_1
La ricorrente, dopo aver rappresentato di non aver mai avuto una relazione sentimentale stabile con il sig. a causa di incompatibilità caratteriali, ha riassunto le vicende che hanno CP_1 riguardato il nucleo familiare come segue.
Stante il rapporto conflittuale di coppia - che ha provocato in un episodio anche l'intervento delle forze dell'Ordine cui è seguita l'emissione di provvedimento ex art. 403 c.c. con collocamento della minore unitamente alla madre in una Comunità fino ad aprile 2018 –, tenuto conto delle fragilità genitoriali manifestatasi negli anni, con primo decreto provvisorio del 09/08/2016, il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva limitato la responsabilità dei genitori sulla minore ed aveva affidato la stessa al Comune di Gazzada Schianno (con il successivo decreto definitivo del 12/07/2019, il TM ha confermato l'affidamento all'Ente della minore per due anni con successivo reintegro della responsabilità genitoriale, mantenendo il monitoraggio sul nucleo familiare). Con successivo decreto provvisorio del TM datato 9/07/2021, a causa di condotte del padre inadeguate e non tutelanti l'integrità psicofisica della minore, era intervenuto nuovamente il TM sospendendo gli incontri tra ed il padre. Per_1
Per quanto concerne il mantenimento della bambina, la ricorrente ha specificato che il padre, pur percependo una retribuzione mensile, non ha mai corrisposto alcun contributo;
ha aggiunto che il sig. non vede la figlia oramai dal 2021, omettendo di cercarla e di informarsi su di lei;
per CP_1 quanto riguarda la propria situazione, ha dato atto che, a causa di un proprio disturbo dovuto all'abuso di bevande alcoliche, ha dovuto sottoporsi con regolarità e costanza ad un programma terapeutico prescrittole, così superando tali problematiche.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, di disporre l'affidamento super- esclusivo della minore in proprio favore e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante corresponsione di una somma mensile pari ad €. 500,00 oltre all'80% di spese straordinarie.
All'udienza del 5/11/2024, sono comparsi parte ricorrente e il proprio procuratore, il quale ha esibito visura camerale dell'impresa individuale del resistente per la verifica della correttezza pagina 2 di 10 della notifica eseguita via pec, riservando il deposito telematico entro l'udienza successiva. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice ha sentito liberamente la sig.ra e, dichiarata la contumacia del resistente, ha invitato la ricorrente a produrre gli Parte_1 estratti conto relativi all'ultimo triennio ed il contratto di lavoro a tempo determinato citato in sede di interrogatorio libero, con riserva di decidere per il resto.
In data 6/11/2024, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “in via temporanea ed urgente, ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni del 9.07.2021: 1. conferma l'affido all'ente della minore Persona_1
(9.07.2016);
2. pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento della CP_1 figlia minore, , mediante versamento, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno Persona_1
5 di ogni mese in favore della madre di una somma di euro 200,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), oltre al 50% di spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Varese del 1.02.2018; in via istruttoria:
3. richiede all'Agenzia delle Entrate di Varese informazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Centro Direzionale di Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva, relativa al periodo 2021-2023, di (C.F. , nato CP_1 C.F._3 in Albania il 31.07.1993, residente in [...], invitando i predetti enti a fornire tali informazioni in forma scritta, eventualmente corredate dalla relativa documentazione, entro il 15.12.2024; 4. chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano notizie in ordine al procedimento rubricato al N. 822/21 R. gen./E afferente la minore , nata a Varese in [...] [...];
5. dispone che i Servizi Sociali dell'ente affidatario depositino entro 10 giorni antecedenti la prossima udienza relazione di aggiornamento in ordine al monitoraggio eseguito nel corso degli ultimi anni (2021-2024) con riferimento alla situazione personale, sociale e abitativa della minore, alla qualità del rapporto con le figure genitoriali, segnalando la sussistenza di eventuali elementi di pregiudizio per la stessa o di inidoneità delle figure genitoriali;
6. invita parte attrice a proseguire il percorso spontaneamente intrapreso presso il SER.T. di Varese ai fini del monitoraggio tossicologico volto a verificare la persistenza o meno del disturbo da uso di alcol precedentemente accertato, con onere in capo al Servizio Specialistico di fornire relazione di aggiornamento sull'andamento della presa in carico entro 10 giorni antecedenti l'udienza fissata”. Ha quindi rinviato la causa all'udienza al 19/02/2025 per avere gli aggiornamenti richiesti.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, nel prosieguo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 26/02/2025, il Giudice Dott.ssa NA Fumagalli, nuova assegnataria della procedura in sostituzione del precedente giudicante, con decreto ha disposto quanto segue: “1) dispone la prosecuzione dell'attività, già in precedenza demandata sia dal TM che dal TO, ai Servizi Sociali di Gazzada Schianno di presa in carico del nucleo familiare della minore
[...]
(nata il [...]), con specifico incarico di: - avviare, in collaborazione con i competenti Per_1
Servizi Specialistici anche della ATS, un percorso di supporto psicologico per la minore che si renda necessari nel suo interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- proseguire con l'intervento di educativa domiciliare già intrapreso;
- qualora se ne ravvisi la necessità, avviare la minore presso la NPI territorialmente competente per una valutazione psicodiagnostica e successiva presa in carico ove ritenuta necessaria nel suo interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- sollecitare la madre a proseguire il percorso presso il SerD di Varese per una valutazione al fine di accertare
pagina 3 di 10 l'eventuale permanenza di una dipendenza da abuso di alcool, con successiva eventuale presa in carico qualora si accerti dipendenza, con facoltà di acquisirne gli esiti;
con termine sino al 4/6/2025 per il deposito di una relazione di aggiornamento nella quale i Servizi, valutata la condizione personale della minore e il suo rapporto con il genitore collocatario ed eventualmente anche del padre (se ed in quanto collabori con i Servizi), dovranno indicare se vi siano elementi che impongono ancora attualmente la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori oppure se ci siano le condizioni per disporre un diverso regime di affidamento ed in particolare l'affidamento super esclusivo alla madre, così come richiesto in ricorso;
2) dispone, al fine di più congruamente ponderare la quantificazione del contributo economico in favore della figlia minorenne, di richiedere, ex art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di , nato in [...], il [...], (CF CP_1
), res. a Induno Olona, via Marchetti 62, con riferimento anche all'anno C.F._2
2024 sino all'attualità (uguale richiesta era già stata inoltrata per gli anni precedenti ed è stata regolarmente evasa), invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta con deposito entro il termine del 4/6/2025; 3) richiede al SER.D di Varese di depositare entro il termine del 4/6/2025 una relazione di aggiornamento sul percorso intrapreso dalla signora ai fini della verifica della sussistenza o meno di un disturbo da uso di alcool.
Nel corso del giudizio sono pervenute relazioni di aggiornamento dai Servizi Sociali del Comune di Gazzada Schianno.
All'udienza del 5/11/2025 il procuratore della ricorrente ha discusso oralmente della causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e la rimessione della causa al Collegio. Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
***********
1. Sulla responsabilità genitoriale
La presente procedura contenziosa deve essere qualificata come volta ad ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore
, essendo vigente tra le parti il decreto adottato in via provvisoria in data 09/07/2021 che ha Per_1 confermato l'affido di all'ente. Come è noto, la modifica dei provvedimenti di separazione, Per_1 divorzio o ex art. 337 c.p.c. per i figli nati fuori dal matrimonio può trovare accoglimento nella misura in cui vengano rappresentati -e provati- fatti e circostanze sopravvenuti in grado di incidere in modo significativo sulla situazione personale e/o reddituale delle parti, con l'ulteriore precisazione che il raffronto deve essere sempre effettuato tra le condizioni sussistenti al momento delle statuizioni e le condizioni attuali. In via generale, pertanto, sarà onere di chi chiede la modifica allegare e provare l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, cioè di un quid novi, rappresentato da mutamenti sopravvenuti nelle circostanze che sono state valutate dal precedente giudice che ha stabilito le condizioni in essere.
pagina 4 di 10 Proprio al fine di verificare quanto sopra, occorre riassumere le vicende e le decisioni adottate dal TM con riferimento al nucleo familiare della minore (nata il [...]) nonché Persona_1 quanto espletato nel corso del presente giudizio:
- a seguito di una violenta lite tra le parti, dell'intervento delle e della successiva Pt_2 emissione di provvedimento ex art 403 c.c., la signora è stata collocata Parte_1 in data 04/08/2016 in una struttura comunitaria con la figlia minore;
Persona_1
- con decreto provvisorio in data 09/08/2016 la minore è stata affidata al Comune di Gazzada Schianno con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, mantenimento presso la struttura comunitaria con la madre e incarico ai servizi dell'ente di svolgere indagini psicosociali sulla situazione familiare della minore;
- con relazione dei servizi in data 21/03/2018 si dava atto dell'andamento positivo del percorso comunitario con crescente impegno della madre verso la ricerca della propria autonomia, tanto che nell'aprile 2018 veniva predisposto un progetto di semi autonomia che peraltro non dava gli esiti sperati in quanto la madre, non riconoscendo il senso e il significato degli interventi educativi, manifestava stanchezza e sentimenti di oppressione nei confronti degli interventi proposti nonchè un pervasivo desiderio di autonomia. Nonostante ciò non venivano espressi elementi di preoccupazione sulla bambina, sufficientemente serena e adeguatamente accudita, tanto che veniva effettuato il passaggio della diade nel domicilio materno. In questo periodo i rapporti tra la bambina e il padre proseguivano tranquillamente;
- con decreto definitivo in data 12/6/2019, dato atto da una parte del percorso di crescita seguito dalla madre e della sua dimostrata maturazione, soprattutto nell'accudimento e nel soddisfacimento dei bisogni della bambina, anche grazie al supporto operativo ed economico della sua famiglia di origine (viceversa permaneva il mancato cambiamento dell'atteggiamento paterno nei confronti della figlia e dei servizi) e, dall'altro, del permanere di una forte conflittualità nella coppia genitoriale, il Tribunale per i Minorenni di Milano confermava l'affido della minore al Comune di Gazzada Schianno per la Persona_1 durata ancora di due anni, incaricando i servizi dell'ente affidatario a proseguire il monitoraggio, a regolamentare i rapporti della minore con il padre, ad inviarlo al Sert e a un percorso di sostegno alla genitorialità. Il TM prevedeva espressamente la reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità all'esito del progetto da realizzare nei due anni, mandando ai Servizi di trasmettere entro il termine di due anni relazione di aggiornamento alla Procura Co della Repubblica presso il per le eventuali iniziative nel caso in cui gli obiettivi del progetto non fossero stati raggiunti e che perdurassero condizioni per un'ulteriore prosecuzione della misura dell'affidamento all'ente;
- a seguito di relazione dei servizi sociali in data 08/03/2021, veniva aperto nuovo procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano (RG 822/2021) che, con decreto provvisorio 09/07/2021, dato atto da una parte degli atteggiamenti paterni irresponsabili, inadeguati, irrispettosi e non tutelanti dell'integrità psicofisica della minore e, dall'altra, della scarsa consapevolezza da parte della madre dei danni fisici e psichici che potevano derivare alla figlia dalla frequentazione paterna, confermava l'affido della minore all'ente pagina 5 di 10 con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
in particolare il Tribunale per i minorenni sospendeva gli incontri tra e il padre, con facoltà di riprenderli in forma Per_1 osservata, e disponeva l'attivazione di un intervento di ADM per la minore;
il tutto con l'attribuzione di una serie di incarichi ai servizi sociali territoriali;
- successivamente il Servizio ha provveduto ad aggiornare il TM in ordine alla situazione del nucleo familiare con relazioni del marzo 2022 (ove veniva segnalata: la mancata adesione del signor ai percorsi indicati dal Tribunale;
la mancata attivazione degli incontri CP_1 protetti;
l'adesione della signora al percorso di sostegno alla genitorialità in Pt_1 maniera incostante;
la non accettazione dell'intervento educativo domiciliare. I Servizi concludevano rilevando che nonostante l'atteggiamento non collaborativo dei genitori, i non emergevano situazioni di pregiudizio per la minore), del 25/05/2023 (ove i servizi segnalavano un peggioramento della situazione a causa del fatto che la signora Pt_1 aveva sviluppato una dipendenza da alcol rispetto alla quale lei stessa si era già attivata in autonomia rivolgendosi al Serd ed effettuando un ricovero in comunità terapeutica affidando la minore alle cure dei propri genitori e della sorella maggiore;
per quanto riguarda il Per_2 padre, i servizi ribadivano la mancata adesione del sig. a ogni proposta di intervento), CP_1 relazione del 2/8/2023 da parte dei servizi territorialmente competenti per il padre (ove è stato comunicato che il sig. contrariamente alle statuizioni del TM, era solito CP_1 incontrare la figlia accordandosi direttamente con la madre, senza dar dimostrazione di aver compreso la gravità del proprio atteggiamento e il possibile pregiudizio per la minore di godere della sua presenza in maniera oscillante e dipendente dai rapporti, più o meno conflittuali, con la madre); nessun nuovo intervento o provvedimento veniva assunto dal TM successivamente al decreto provvisorio del 9/7/2021;
- in data 03/06/2024 la signora ha adito il Tribunale di Varese chiedendo Parte_1
l'affido esclusivo a sè della minore tenuto conto dell'assenza del padre dalla vita della figlia e delle condotte pregiudizievoli poste in essere ai danni della minore, omettendo anche di provvedere al suo mantenimento;
- richiesta relazione di aggiornamento ai Servizi territoriali, in data 25/2/2025 è pervenuta una relazione nella quale è stato evidenziato che “… La signora si è dimostrata più Pt_1 collaborante con il servizio scrivente e più centrata sul benessere della minore. Ha proseguito con il suo percorso presso il Serd e presso il CPS di Azzate. Attualmente la signora continua a vivere da sola con la propria figlia nella sua abitazione sita in Gazzada Schianno ha ripreso l'attività lavorativa presso un supermercato della zona e ha accettato ormai da mesi l'inserimento di una figura educativa che accede settimanalmente al domicilio… la minore frequenta regolarmente la scuola elementare a Gazzada Schianno contesto nel quale ha un buon rendimento e dove le insegnanti non segnalano particolari disagi. È inserita in un contesto sportivo di pallavolo del territorio. La bambina nel corso del 2023 ha avuto dei problemi di salute ricorrenti dei quali la mamma si è occupata rivolgendosi al medico di base e, in autonomia, rivolgendosi all'ospedale Gaslini di Genova per ulteriori approfondimenti, riuscendo ad individuare una cura risolutiva che ha garantito a vittoria un maggior benessere…”;
pagina 6 di 10 - in data 14/02/2025 il Serd ha redatto una certificazione in ordine all'esito negativo per la ricerca di ETG a seguito degli esami tossicologici eseguiti sulla signora;
- in data 06/06/2025 i Servizi hanno comunicato le difficoltà riscontrate “… a mantenere attivo l'intervento educativo presso il domicilio materno ed anche i colloqui di monitoraggio presso i nostri uffici a causa di una evidente resistenza della madre motivata da diffidenza verso i servizi e stanchezza nel rapporto con essi. Si è mantenuto tuttavia un monitoraggio indiretto attraverso contatti telefonici tramite l'educatrice di riferimento e una vigilanza sui contesti scolastici frequentati dalla minore. Per quanto riguarda , la stessa è stata Per_1 inserita in lista di attesa presso il consultorio la casa di Varese che prevede la presa in carico tra circa 8 mesi…”. Il servizio ha concluso la relazione dando atto di “… non avere attualmente agganci positivi e funzionali tali da permettere di attivare ulteriori interventi di supporto al nucleo e questo toglie significato anche al provvedimento di affidamento all'ente attualmente in essere e disposto dal tribunale per i minorenni di Milano. La situazione è seguita ormai dal 2016 e ad oggi la presenza dei servizi ha solo un ruolo marginale di monitoraggio. La signora continua ad essere poco collaborante sfuggente ma allo stesso tempo la minore non presenta elementi di preoccupazione nei contesti che frequenta…”;
- dello stesso tenore e l'ultima relazione depositata agli atti in data 04/11/2025 ove i servizi ribadiscono che “… non emergono situazioni critiche segnalate dal contesto frequentato dalla minore e la signora ha dimostrato di essere in grado di occuparsi della quotidianità della figlia nel percorso scolastico di crescita, nonché della cura della sua salute. Inoltre la signora pare aver affrontato anche le proprie problematiche di dipendenza Pt_1 dall'alcol e mantiene una presa in carico presso il CPS. Per tali motivi il servizio nullaosta al reintegro della responsabilità genitoriale materna rimanendo a disposizione per interventi di monitoraggio e sostegno se ritenuti necessari”.
Riassunti così tutti gli interventi/decisioni e attività espletate negli anni a tutela della minore
, ritiene il collegio che, quanto alla domanda formulata in ricorso di modifica del Persona_1 regime di affidamento della minore, sussistono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa. Parte_1
Invero, come rilevato dagli stessi servizi sociali, l'affido all'Ente – che si protrae ormai dal 2016
– non risulta essere più una soluzione volta a garantire l'adozione delle più importanti e idonee scelte di crescita per la minore posto che la stessa è stata di fatto gestita in questi anni dalla Per_1 madre la quale, nonostante le proprie fragilità e l'atteggiamento incostante che l'ha nel tempo caratterizzata, ha dato comunque dimostrazione di un forte attaccamento alla figlia (rispetto alla quale non vengono segnalate criticità nel contesto frequentato dalla minore) e di essere in grado di accudirla nel percorso scolastico e di crescita in maniera adeguata (a tale proposito, si richiama in particolare l'atteggiamento assunto dalla madre in occasione di una malattia di e la sua Per_1 capacità di cercare una soluzione per tale problematica di salute, rivolgendosi in autonomia in un ospedale particolarmente competente per i minori, ospedale Gaslini di Genova).
Escluso che l'affido all'Ente sia ancora necessario a tutela della minore, con riferimento alla richiesta di affido esclusivo alla madre, si sottolinea ancora una volta che, se da una parte è emerso che la signora si è sempre occupata (con anche il supporto del nonno materno e della sorella) della pagina 7 di 10 crescita, accudimento e educazione della bambina, - ciò che la rende figura genitoriale di riferimento per la minore, idonea a garantire alla figlia le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata (la signora ha dimostrato di essere in grado di occuparsi della quotidianità della figlia nel percorso scolastico e di crescita, nonché della cura della sua salute - cfr. relazione dei Servizi Sociali del 4/11/2025), dall'altra vi sono evidenti indici del permanere dell'inidoneità genitoriale del sig. , non solo alla luce della reiterata condotta di mancato adempimento degli CP_1 obblighi di mantenimento, ma anche e soprattutto di indisponibilità ad iniziare percorsi di sostegno per il superamento delle proprie dipendenze e/o volti al riavvicinamento alla bambina. Il disinteresse del sig. è emerso anche rispetto alle sorti del presente procedimento ove CP_1 non ha inteso partecipare per rappresentare alcuna ragione contraria rispetto alla richiesta di affido monogenitoriale avanzata dalla ricorrente, ciò che costituisce una riprova della sua inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, già - invero - valutata in tali termini anche dal Tribunale per i Minorenni. A tutto ciò si deve aggiungere che il rilevato atteggiamento di disinteresse paterno rende concretamente difficile per la madre rapportarsi con l'altro genitore per assumere congiuntamente le decisioni riguardanti la figlia, ulteriore motivo che fa propendere per l'affido super esclusivo di alla madre. Consegue da ciò che la signora potrà assumere in via Per_1 esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo art. 337 quater comma terzo c.c.).
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre e la figlia, tenuto conto che allo stato la minore
“…non ha più visto il padre, neppure con videochiamate e neppure lo sente telefonicamente” (cfr. udienza del 05/11/2025), il Collegio ritiene che qualora il padre dimostri continuità e serietà di ripresa della relazione con la figlia, le frequentazioni potranno essere ripristinate solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti da lui stesso interpellati, secondo un criterio di gradualità, fatta salva una eventuale successiva liberalizzazione, ricorrendone le condizioni nell'interesse della minore.
Si ritiene superfluo l'ascolto della minore, peraltro ancora infradodicenne, dal momento che già diverse figure professionali hanno avuto modo di relazionare sulla condizione della stessa.
La sopra evidenziata incostanza/fragilità della madre, rende opportuno, in ogni caso, mantenere l'incarico ai servizi sociali del Comune di residenza della minore di monitorare la situazione personale sia della madre (in particolare rispetto all'astinenza dall'abuso di alcol), sia della minore rispetto al suo rapporto con la madre e le altre figure di riferimento, avendo cura di verificare se la signora sarà in grado di garantire alla figlia gli interventi di sostegno di cui Pt_1 Per_1 necessita, in particolare quello presso la Casa di Varese e/o l'istituto Don Gnocchi ove attualmente la minore è in lista d'attesa. Ciò comporta l'apertura di una vigilanza, con onere di relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi sul monitoraggio espletato e, in caso di gravi situazioni di pregiudizio per la minore, con onere di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
3) Le pronunce di carattere economico
pagina 8 di 10 Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento della figlia, tenuto conto di quanto dichiarato dalla signora all'udienza del 5/11/2025 (“Attualmente sono disoccupata, ho preso la Naspi fino al mese scorso e sono aiutata dai miei genitori. Sto cercando lavoro”) e del fatto che il padre è percettore di reddito (dall'informativa sulla posizione retributiva e contributiva acquisita dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps risultano redditi destinati a crescere, tenuto conto del fatto che il sig. - che dispone di una professionalità nel campo della ristorazione – è titolare di impresa CP_1 artigiana aperta dal giugno 2024, rispetto alla quale la signora ha dichiarato che trattasi di pizzeria da asporto), considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione tra padre e figlia e pertanto di contribuzione per il mantenimento dello stessa in forma diretta, osservato che, in ogni caso,
“l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), ritiene il Collegio di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia rispondendo mensilmente alla madre la somma di Per_1
€. 300 a decorrere dalla data della presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU al 100% a favore della madre come per legge.
4) Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, ogni altra e contraria istanza disattesa, a modifica del decreto provvisorio reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 9/7/2021, così provvede:
1) DISPONE, ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (nata il [...]) in via Persona_1
c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
2) INCARICA i Servizi sociali del comune di residenza della minore (Gazzada Schianno) di mantenere un monitoraggio sulla situazione personale sia della madre (in particolare rispetto all'astinenza dall'abuso di alcol), sia della minore rispetto al suo rapporto con la madre e le altre figure di riferimento, avendo cura di verificare se la signora sarà Pt_1 in grado di garantire alla figlia gli interventi di sostegno di cui necessita;
con onere Per_1 di relazionare al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. in ordine alle attività espletate per garantire il monitoraggio, con cadenza semestrale, nonché di riferire senza indugio alla pagina 9 di 10 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali gravi situazione di pregiudizio che medio tempore dovesse verificarsi ai danni della minore;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di €. 300,00= dalla data della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con AU al 100% a favore della madre come per legge.
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Gazzada Schianno.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1241/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAON CRISTIAN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come segue:
Per parte ricorrente “ In via principale - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 316 Pt_1 bis c.c., ordinare con decreto al sig. di versare alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore e con decorrenza Persona_1 immediata, un importo mensile pari ad euro 500,00 o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 80% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche così come specificamente previsto dal protocollo operativo del Tribunale di Varese) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra . - Disporre Parte_1
pagina 1 di 10 l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente, prevedendo che la sig.ra Per_1 possa assumere in completa autonomia tutte le decisioni ordinarie e straordinarie Pt_1 attinenti la figlia ed attribuendole il potere di sottoscrivere qualsivoglia autorizzazione necessaria alla minore in ogni e qualunque sede o comunque disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente secondo le modalità ritenute di giustizia, che tengano conto delle necessità pratiche e burocratiche e del diritto di ad una crescita serena;
In via istruttoria - Con riserva di Per_1 articolare ulteriori richieste e specificazioni nei termini e nei modi di cui al codice di rito e con riserva di indicazione di mezzi istruttori”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale e delle condizioni personali e patrimoniali inerenti la figlia nata dalla loro unione, , nata in [...] il [...]. Persona_1
La ricorrente, dopo aver rappresentato di non aver mai avuto una relazione sentimentale stabile con il sig. a causa di incompatibilità caratteriali, ha riassunto le vicende che hanno CP_1 riguardato il nucleo familiare come segue.
Stante il rapporto conflittuale di coppia - che ha provocato in un episodio anche l'intervento delle forze dell'Ordine cui è seguita l'emissione di provvedimento ex art. 403 c.c. con collocamento della minore unitamente alla madre in una Comunità fino ad aprile 2018 –, tenuto conto delle fragilità genitoriali manifestatasi negli anni, con primo decreto provvisorio del 09/08/2016, il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva limitato la responsabilità dei genitori sulla minore ed aveva affidato la stessa al Comune di Gazzada Schianno (con il successivo decreto definitivo del 12/07/2019, il TM ha confermato l'affidamento all'Ente della minore per due anni con successivo reintegro della responsabilità genitoriale, mantenendo il monitoraggio sul nucleo familiare). Con successivo decreto provvisorio del TM datato 9/07/2021, a causa di condotte del padre inadeguate e non tutelanti l'integrità psicofisica della minore, era intervenuto nuovamente il TM sospendendo gli incontri tra ed il padre. Per_1
Per quanto concerne il mantenimento della bambina, la ricorrente ha specificato che il padre, pur percependo una retribuzione mensile, non ha mai corrisposto alcun contributo;
ha aggiunto che il sig. non vede la figlia oramai dal 2021, omettendo di cercarla e di informarsi su di lei;
per CP_1 quanto riguarda la propria situazione, ha dato atto che, a causa di un proprio disturbo dovuto all'abuso di bevande alcoliche, ha dovuto sottoporsi con regolarità e costanza ad un programma terapeutico prescrittole, così superando tali problematiche.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, di disporre l'affidamento super- esclusivo della minore in proprio favore e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante corresponsione di una somma mensile pari ad €. 500,00 oltre all'80% di spese straordinarie.
All'udienza del 5/11/2024, sono comparsi parte ricorrente e il proprio procuratore, il quale ha esibito visura camerale dell'impresa individuale del resistente per la verifica della correttezza pagina 2 di 10 della notifica eseguita via pec, riservando il deposito telematico entro l'udienza successiva. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice ha sentito liberamente la sig.ra e, dichiarata la contumacia del resistente, ha invitato la ricorrente a produrre gli Parte_1 estratti conto relativi all'ultimo triennio ed il contratto di lavoro a tempo determinato citato in sede di interrogatorio libero, con riserva di decidere per il resto.
In data 6/11/2024, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “in via temporanea ed urgente, ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni del 9.07.2021: 1. conferma l'affido all'ente della minore Persona_1
(9.07.2016);
2. pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento della CP_1 figlia minore, , mediante versamento, con decorrenza dalla domanda, entro il giorno Persona_1
5 di ogni mese in favore della madre di una somma di euro 200,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), oltre al 50% di spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Varese del 1.02.2018; in via istruttoria:
3. richiede all'Agenzia delle Entrate di Varese informazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Centro Direzionale di Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva, relativa al periodo 2021-2023, di (C.F. , nato CP_1 C.F._3 in Albania il 31.07.1993, residente in [...], invitando i predetti enti a fornire tali informazioni in forma scritta, eventualmente corredate dalla relativa documentazione, entro il 15.12.2024; 4. chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano notizie in ordine al procedimento rubricato al N. 822/21 R. gen./E afferente la minore , nata a Varese in [...] [...];
5. dispone che i Servizi Sociali dell'ente affidatario depositino entro 10 giorni antecedenti la prossima udienza relazione di aggiornamento in ordine al monitoraggio eseguito nel corso degli ultimi anni (2021-2024) con riferimento alla situazione personale, sociale e abitativa della minore, alla qualità del rapporto con le figure genitoriali, segnalando la sussistenza di eventuali elementi di pregiudizio per la stessa o di inidoneità delle figure genitoriali;
6. invita parte attrice a proseguire il percorso spontaneamente intrapreso presso il SER.T. di Varese ai fini del monitoraggio tossicologico volto a verificare la persistenza o meno del disturbo da uso di alcol precedentemente accertato, con onere in capo al Servizio Specialistico di fornire relazione di aggiornamento sull'andamento della presa in carico entro 10 giorni antecedenti l'udienza fissata”. Ha quindi rinviato la causa all'udienza al 19/02/2025 per avere gli aggiornamenti richiesti.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, nel prosieguo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 26/02/2025, il Giudice Dott.ssa NA Fumagalli, nuova assegnataria della procedura in sostituzione del precedente giudicante, con decreto ha disposto quanto segue: “1) dispone la prosecuzione dell'attività, già in precedenza demandata sia dal TM che dal TO, ai Servizi Sociali di Gazzada Schianno di presa in carico del nucleo familiare della minore
[...]
(nata il [...]), con specifico incarico di: - avviare, in collaborazione con i competenti Per_1
Servizi Specialistici anche della ATS, un percorso di supporto psicologico per la minore che si renda necessari nel suo interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- proseguire con l'intervento di educativa domiciliare già intrapreso;
- qualora se ne ravvisi la necessità, avviare la minore presso la NPI territorialmente competente per una valutazione psicodiagnostica e successiva presa in carico ove ritenuta necessaria nel suo interesse, con facoltà di acquisirne gli esiti;
- sollecitare la madre a proseguire il percorso presso il SerD di Varese per una valutazione al fine di accertare
pagina 3 di 10 l'eventuale permanenza di una dipendenza da abuso di alcool, con successiva eventuale presa in carico qualora si accerti dipendenza, con facoltà di acquisirne gli esiti;
con termine sino al 4/6/2025 per il deposito di una relazione di aggiornamento nella quale i Servizi, valutata la condizione personale della minore e il suo rapporto con il genitore collocatario ed eventualmente anche del padre (se ed in quanto collabori con i Servizi), dovranno indicare se vi siano elementi che impongono ancora attualmente la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori oppure se ci siano le condizioni per disporre un diverso regime di affidamento ed in particolare l'affidamento super esclusivo alla madre, così come richiesto in ricorso;
2) dispone, al fine di più congruamente ponderare la quantificazione del contributo economico in favore della figlia minorenne, di richiedere, ex art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di , nato in [...], il [...], (CF CP_1
), res. a Induno Olona, via Marchetti 62, con riferimento anche all'anno C.F._2
2024 sino all'attualità (uguale richiesta era già stata inoltrata per gli anni precedenti ed è stata regolarmente evasa), invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta con deposito entro il termine del 4/6/2025; 3) richiede al SER.D di Varese di depositare entro il termine del 4/6/2025 una relazione di aggiornamento sul percorso intrapreso dalla signora ai fini della verifica della sussistenza o meno di un disturbo da uso di alcool.
Nel corso del giudizio sono pervenute relazioni di aggiornamento dai Servizi Sociali del Comune di Gazzada Schianno.
All'udienza del 5/11/2025 il procuratore della ricorrente ha discusso oralmente della causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e la rimessione della causa al Collegio. Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
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1. Sulla responsabilità genitoriale
La presente procedura contenziosa deve essere qualificata come volta ad ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore
, essendo vigente tra le parti il decreto adottato in via provvisoria in data 09/07/2021 che ha Per_1 confermato l'affido di all'ente. Come è noto, la modifica dei provvedimenti di separazione, Per_1 divorzio o ex art. 337 c.p.c. per i figli nati fuori dal matrimonio può trovare accoglimento nella misura in cui vengano rappresentati -e provati- fatti e circostanze sopravvenuti in grado di incidere in modo significativo sulla situazione personale e/o reddituale delle parti, con l'ulteriore precisazione che il raffronto deve essere sempre effettuato tra le condizioni sussistenti al momento delle statuizioni e le condizioni attuali. In via generale, pertanto, sarà onere di chi chiede la modifica allegare e provare l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, cioè di un quid novi, rappresentato da mutamenti sopravvenuti nelle circostanze che sono state valutate dal precedente giudice che ha stabilito le condizioni in essere.
pagina 4 di 10 Proprio al fine di verificare quanto sopra, occorre riassumere le vicende e le decisioni adottate dal TM con riferimento al nucleo familiare della minore (nata il [...]) nonché Persona_1 quanto espletato nel corso del presente giudizio:
- a seguito di una violenta lite tra le parti, dell'intervento delle e della successiva Pt_2 emissione di provvedimento ex art 403 c.c., la signora è stata collocata Parte_1 in data 04/08/2016 in una struttura comunitaria con la figlia minore;
Persona_1
- con decreto provvisorio in data 09/08/2016 la minore è stata affidata al Comune di Gazzada Schianno con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, mantenimento presso la struttura comunitaria con la madre e incarico ai servizi dell'ente di svolgere indagini psicosociali sulla situazione familiare della minore;
- con relazione dei servizi in data 21/03/2018 si dava atto dell'andamento positivo del percorso comunitario con crescente impegno della madre verso la ricerca della propria autonomia, tanto che nell'aprile 2018 veniva predisposto un progetto di semi autonomia che peraltro non dava gli esiti sperati in quanto la madre, non riconoscendo il senso e il significato degli interventi educativi, manifestava stanchezza e sentimenti di oppressione nei confronti degli interventi proposti nonchè un pervasivo desiderio di autonomia. Nonostante ciò non venivano espressi elementi di preoccupazione sulla bambina, sufficientemente serena e adeguatamente accudita, tanto che veniva effettuato il passaggio della diade nel domicilio materno. In questo periodo i rapporti tra la bambina e il padre proseguivano tranquillamente;
- con decreto definitivo in data 12/6/2019, dato atto da una parte del percorso di crescita seguito dalla madre e della sua dimostrata maturazione, soprattutto nell'accudimento e nel soddisfacimento dei bisogni della bambina, anche grazie al supporto operativo ed economico della sua famiglia di origine (viceversa permaneva il mancato cambiamento dell'atteggiamento paterno nei confronti della figlia e dei servizi) e, dall'altro, del permanere di una forte conflittualità nella coppia genitoriale, il Tribunale per i Minorenni di Milano confermava l'affido della minore al Comune di Gazzada Schianno per la Persona_1 durata ancora di due anni, incaricando i servizi dell'ente affidatario a proseguire il monitoraggio, a regolamentare i rapporti della minore con il padre, ad inviarlo al Sert e a un percorso di sostegno alla genitorialità. Il TM prevedeva espressamente la reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità all'esito del progetto da realizzare nei due anni, mandando ai Servizi di trasmettere entro il termine di due anni relazione di aggiornamento alla Procura Co della Repubblica presso il per le eventuali iniziative nel caso in cui gli obiettivi del progetto non fossero stati raggiunti e che perdurassero condizioni per un'ulteriore prosecuzione della misura dell'affidamento all'ente;
- a seguito di relazione dei servizi sociali in data 08/03/2021, veniva aperto nuovo procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano (RG 822/2021) che, con decreto provvisorio 09/07/2021, dato atto da una parte degli atteggiamenti paterni irresponsabili, inadeguati, irrispettosi e non tutelanti dell'integrità psicofisica della minore e, dall'altra, della scarsa consapevolezza da parte della madre dei danni fisici e psichici che potevano derivare alla figlia dalla frequentazione paterna, confermava l'affido della minore all'ente pagina 5 di 10 con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
in particolare il Tribunale per i minorenni sospendeva gli incontri tra e il padre, con facoltà di riprenderli in forma Per_1 osservata, e disponeva l'attivazione di un intervento di ADM per la minore;
il tutto con l'attribuzione di una serie di incarichi ai servizi sociali territoriali;
- successivamente il Servizio ha provveduto ad aggiornare il TM in ordine alla situazione del nucleo familiare con relazioni del marzo 2022 (ove veniva segnalata: la mancata adesione del signor ai percorsi indicati dal Tribunale;
la mancata attivazione degli incontri CP_1 protetti;
l'adesione della signora al percorso di sostegno alla genitorialità in Pt_1 maniera incostante;
la non accettazione dell'intervento educativo domiciliare. I Servizi concludevano rilevando che nonostante l'atteggiamento non collaborativo dei genitori, i non emergevano situazioni di pregiudizio per la minore), del 25/05/2023 (ove i servizi segnalavano un peggioramento della situazione a causa del fatto che la signora Pt_1 aveva sviluppato una dipendenza da alcol rispetto alla quale lei stessa si era già attivata in autonomia rivolgendosi al Serd ed effettuando un ricovero in comunità terapeutica affidando la minore alle cure dei propri genitori e della sorella maggiore;
per quanto riguarda il Per_2 padre, i servizi ribadivano la mancata adesione del sig. a ogni proposta di intervento), CP_1 relazione del 2/8/2023 da parte dei servizi territorialmente competenti per il padre (ove è stato comunicato che il sig. contrariamente alle statuizioni del TM, era solito CP_1 incontrare la figlia accordandosi direttamente con la madre, senza dar dimostrazione di aver compreso la gravità del proprio atteggiamento e il possibile pregiudizio per la minore di godere della sua presenza in maniera oscillante e dipendente dai rapporti, più o meno conflittuali, con la madre); nessun nuovo intervento o provvedimento veniva assunto dal TM successivamente al decreto provvisorio del 9/7/2021;
- in data 03/06/2024 la signora ha adito il Tribunale di Varese chiedendo Parte_1
l'affido esclusivo a sè della minore tenuto conto dell'assenza del padre dalla vita della figlia e delle condotte pregiudizievoli poste in essere ai danni della minore, omettendo anche di provvedere al suo mantenimento;
- richiesta relazione di aggiornamento ai Servizi territoriali, in data 25/2/2025 è pervenuta una relazione nella quale è stato evidenziato che “… La signora si è dimostrata più Pt_1 collaborante con il servizio scrivente e più centrata sul benessere della minore. Ha proseguito con il suo percorso presso il Serd e presso il CPS di Azzate. Attualmente la signora continua a vivere da sola con la propria figlia nella sua abitazione sita in Gazzada Schianno ha ripreso l'attività lavorativa presso un supermercato della zona e ha accettato ormai da mesi l'inserimento di una figura educativa che accede settimanalmente al domicilio… la minore frequenta regolarmente la scuola elementare a Gazzada Schianno contesto nel quale ha un buon rendimento e dove le insegnanti non segnalano particolari disagi. È inserita in un contesto sportivo di pallavolo del territorio. La bambina nel corso del 2023 ha avuto dei problemi di salute ricorrenti dei quali la mamma si è occupata rivolgendosi al medico di base e, in autonomia, rivolgendosi all'ospedale Gaslini di Genova per ulteriori approfondimenti, riuscendo ad individuare una cura risolutiva che ha garantito a vittoria un maggior benessere…”;
pagina 6 di 10 - in data 14/02/2025 il Serd ha redatto una certificazione in ordine all'esito negativo per la ricerca di ETG a seguito degli esami tossicologici eseguiti sulla signora;
- in data 06/06/2025 i Servizi hanno comunicato le difficoltà riscontrate “… a mantenere attivo l'intervento educativo presso il domicilio materno ed anche i colloqui di monitoraggio presso i nostri uffici a causa di una evidente resistenza della madre motivata da diffidenza verso i servizi e stanchezza nel rapporto con essi. Si è mantenuto tuttavia un monitoraggio indiretto attraverso contatti telefonici tramite l'educatrice di riferimento e una vigilanza sui contesti scolastici frequentati dalla minore. Per quanto riguarda , la stessa è stata Per_1 inserita in lista di attesa presso il consultorio la casa di Varese che prevede la presa in carico tra circa 8 mesi…”. Il servizio ha concluso la relazione dando atto di “… non avere attualmente agganci positivi e funzionali tali da permettere di attivare ulteriori interventi di supporto al nucleo e questo toglie significato anche al provvedimento di affidamento all'ente attualmente in essere e disposto dal tribunale per i minorenni di Milano. La situazione è seguita ormai dal 2016 e ad oggi la presenza dei servizi ha solo un ruolo marginale di monitoraggio. La signora continua ad essere poco collaborante sfuggente ma allo stesso tempo la minore non presenta elementi di preoccupazione nei contesti che frequenta…”;
- dello stesso tenore e l'ultima relazione depositata agli atti in data 04/11/2025 ove i servizi ribadiscono che “… non emergono situazioni critiche segnalate dal contesto frequentato dalla minore e la signora ha dimostrato di essere in grado di occuparsi della quotidianità della figlia nel percorso scolastico di crescita, nonché della cura della sua salute. Inoltre la signora pare aver affrontato anche le proprie problematiche di dipendenza Pt_1 dall'alcol e mantiene una presa in carico presso il CPS. Per tali motivi il servizio nullaosta al reintegro della responsabilità genitoriale materna rimanendo a disposizione per interventi di monitoraggio e sostegno se ritenuti necessari”.
Riassunti così tutti gli interventi/decisioni e attività espletate negli anni a tutela della minore
, ritiene il collegio che, quanto alla domanda formulata in ricorso di modifica del Persona_1 regime di affidamento della minore, sussistono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa. Parte_1
Invero, come rilevato dagli stessi servizi sociali, l'affido all'Ente – che si protrae ormai dal 2016
– non risulta essere più una soluzione volta a garantire l'adozione delle più importanti e idonee scelte di crescita per la minore posto che la stessa è stata di fatto gestita in questi anni dalla Per_1 madre la quale, nonostante le proprie fragilità e l'atteggiamento incostante che l'ha nel tempo caratterizzata, ha dato comunque dimostrazione di un forte attaccamento alla figlia (rispetto alla quale non vengono segnalate criticità nel contesto frequentato dalla minore) e di essere in grado di accudirla nel percorso scolastico e di crescita in maniera adeguata (a tale proposito, si richiama in particolare l'atteggiamento assunto dalla madre in occasione di una malattia di e la sua Per_1 capacità di cercare una soluzione per tale problematica di salute, rivolgendosi in autonomia in un ospedale particolarmente competente per i minori, ospedale Gaslini di Genova).
Escluso che l'affido all'Ente sia ancora necessario a tutela della minore, con riferimento alla richiesta di affido esclusivo alla madre, si sottolinea ancora una volta che, se da una parte è emerso che la signora si è sempre occupata (con anche il supporto del nonno materno e della sorella) della pagina 7 di 10 crescita, accudimento e educazione della bambina, - ciò che la rende figura genitoriale di riferimento per la minore, idonea a garantire alla figlia le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata (la signora ha dimostrato di essere in grado di occuparsi della quotidianità della figlia nel percorso scolastico e di crescita, nonché della cura della sua salute - cfr. relazione dei Servizi Sociali del 4/11/2025), dall'altra vi sono evidenti indici del permanere dell'inidoneità genitoriale del sig. , non solo alla luce della reiterata condotta di mancato adempimento degli CP_1 obblighi di mantenimento, ma anche e soprattutto di indisponibilità ad iniziare percorsi di sostegno per il superamento delle proprie dipendenze e/o volti al riavvicinamento alla bambina. Il disinteresse del sig. è emerso anche rispetto alle sorti del presente procedimento ove CP_1 non ha inteso partecipare per rappresentare alcuna ragione contraria rispetto alla richiesta di affido monogenitoriale avanzata dalla ricorrente, ciò che costituisce una riprova della sua inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, già - invero - valutata in tali termini anche dal Tribunale per i Minorenni. A tutto ciò si deve aggiungere che il rilevato atteggiamento di disinteresse paterno rende concretamente difficile per la madre rapportarsi con l'altro genitore per assumere congiuntamente le decisioni riguardanti la figlia, ulteriore motivo che fa propendere per l'affido super esclusivo di alla madre. Consegue da ciò che la signora potrà assumere in via Per_1 esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo art. 337 quater comma terzo c.c.).
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre e la figlia, tenuto conto che allo stato la minore
“…non ha più visto il padre, neppure con videochiamate e neppure lo sente telefonicamente” (cfr. udienza del 05/11/2025), il Collegio ritiene che qualora il padre dimostri continuità e serietà di ripresa della relazione con la figlia, le frequentazioni potranno essere ripristinate solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti da lui stesso interpellati, secondo un criterio di gradualità, fatta salva una eventuale successiva liberalizzazione, ricorrendone le condizioni nell'interesse della minore.
Si ritiene superfluo l'ascolto della minore, peraltro ancora infradodicenne, dal momento che già diverse figure professionali hanno avuto modo di relazionare sulla condizione della stessa.
La sopra evidenziata incostanza/fragilità della madre, rende opportuno, in ogni caso, mantenere l'incarico ai servizi sociali del Comune di residenza della minore di monitorare la situazione personale sia della madre (in particolare rispetto all'astinenza dall'abuso di alcol), sia della minore rispetto al suo rapporto con la madre e le altre figure di riferimento, avendo cura di verificare se la signora sarà in grado di garantire alla figlia gli interventi di sostegno di cui Pt_1 Per_1 necessita, in particolare quello presso la Casa di Varese e/o l'istituto Don Gnocchi ove attualmente la minore è in lista d'attesa. Ciò comporta l'apertura di una vigilanza, con onere di relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi sul monitoraggio espletato e, in caso di gravi situazioni di pregiudizio per la minore, con onere di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
3) Le pronunce di carattere economico
pagina 8 di 10 Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento della figlia, tenuto conto di quanto dichiarato dalla signora all'udienza del 5/11/2025 (“Attualmente sono disoccupata, ho preso la Naspi fino al mese scorso e sono aiutata dai miei genitori. Sto cercando lavoro”) e del fatto che il padre è percettore di reddito (dall'informativa sulla posizione retributiva e contributiva acquisita dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps risultano redditi destinati a crescere, tenuto conto del fatto che il sig. - che dispone di una professionalità nel campo della ristorazione – è titolare di impresa CP_1 artigiana aperta dal giugno 2024, rispetto alla quale la signora ha dichiarato che trattasi di pizzeria da asporto), considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione tra padre e figlia e pertanto di contribuzione per il mantenimento dello stessa in forma diretta, osservato che, in ogni caso,
“l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), ritiene il Collegio di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia rispondendo mensilmente alla madre la somma di Per_1
€. 300 a decorrere dalla data della presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU al 100% a favore della madre come per legge.
4) Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, ogni altra e contraria istanza disattesa, a modifica del decreto provvisorio reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 9/7/2021, così provvede:
1) DISPONE, ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (nata il [...]) in via Persona_1
c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
2) INCARICA i Servizi sociali del comune di residenza della minore (Gazzada Schianno) di mantenere un monitoraggio sulla situazione personale sia della madre (in particolare rispetto all'astinenza dall'abuso di alcol), sia della minore rispetto al suo rapporto con la madre e le altre figure di riferimento, avendo cura di verificare se la signora sarà Pt_1 in grado di garantire alla figlia gli interventi di sostegno di cui necessita;
con onere Per_1 di relazionare al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. in ordine alle attività espletate per garantire il monitoraggio, con cadenza semestrale, nonché di riferire senza indugio alla pagina 9 di 10 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali gravi situazione di pregiudizio che medio tempore dovesse verificarsi ai danni della minore;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di €. 300,00= dalla data della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con AU al 100% a favore della madre come per legge.
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Gazzada Schianno.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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