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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo - Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 561/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato in calce ad Parte_1 atto di citazione in appello, el. dom. in Scafati, Via Enrico Fermi n. 4, presso il suo studio;
Appellante contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo La Morgia e Stefano La Morgia, Controparte_1 giusta mandato accluso a comparsa di costituzione, el. dom. in Lanciano, via Isonzo n. 31, presso il loro studio;
Appellata ; Controparte_2
Appellato contumace avverso la sentenza n. 496/2023 pubblicata il 18.12.2023 dal Tribunale di Lanciano, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 314/2022, relativo a danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvedere:
-Accogliere l'appello per i motivi suesposti e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n.496/2023 pubblicata in data 18/12/2023 relativa al procedimento R.G. n.314/2022 resa dal
Tribunale di Lanciano riconoscendo l'integrale ed esclusiva colpa e responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg. BD759SB e condannando i convenuti in solido al risarcimento in favore di della somma residua di €.10.978,00 ovvero in quella differente somma che Parte_1 dovesse emergere dall'applicazione della tabella del Tribunale di Milano per il risarcimento delle macropermanenti al netto degli acconti ricevuti;
-Riconoscere a parte appellante gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento dalla data del sinistro sino alla data di effettivo soddisfo.
-Vittoria di spese ed onorari e rimborso forfettario delle spese (15% ex Legge Professionale) con distrazione in favore dell'avv. Francesco Romano che dichiara di essere procuratore antistatario delle spese”.
Per parte appellata:
“Per quanto esposto, la come sopra rappresentata e difesa, conclude per Controparte_1 il rigetto dell'appello avverso. Con condanna della sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze del grado secondo i parametri di cui al DM 55/2014”. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
PQM
:
“l Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara la pari responsabilità del SI. e della SI.ra Controparte_2 [...]
danneggiata nella causazione del sinistro;
- condanna i convenuti SI. Parte_1 Controparte_2
e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dalla in conseguenza del sinistro, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del Pt_1
50% e, pertanto, a corrispondere alla stessa € 10.978,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro alla pronuncia come in parte motiva ed interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra - previa compensazione delle Pt_1 spese di lite nella misura del 50%, condanna la parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice il restante 50% delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 complessive per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco Romano dichiaratosi antistatario”.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale di Lanciano il SI. e la Controparte_2 Controparte_1 al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro CP_2 occorso ai danni dell'odierna attrice in data 24.11.2019 e ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dello stesso. L'attrice, nello specifico, ha dedotto che: a) in data 24.11.2019, verso le ore 11,50 circa, in località Mozzagrogna (CH), alla via Battaglia del Sangro, conduceva una bici elettrica di proprietà di allorché veniva investita da Controparte_3 una Fiat Punto tg. BD759SB di colore grigio di proprietà del sig. , condotta Controparte_2 nell'occasione da una donna;
b) tale veicolo, effettuando una manovra in retromarcia, al fine di uscire da Via Roma, traversa laterale posta sul margine destro della Via Battaglia del Sangro, urtava, con la sua parte posteriore, la parte laterale destra del velocipede, determinandone la caduta al suolo;
c) a causa dell'urto, aveva riportato lesioni alla spalla sinistra per cui veniva soccorsa dalla stessa conducente della Fiat Punto e accompagnata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Lanciano
“F. Renzetti”; d) sottoposta alle cure dei sanitari riportava “Frattura del collo chirurgico omero sx su artrosi da incidente stradale. Esame radiografico spalla sinistra (frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero, con diastasi dei monconi ossei). Consulenza ortopedica (frattura del collo chirurgico dell'omero sinistro, su artrosi)”. Con prognosi di 30 gg s.c.; e) in data 3.12.2019 si recava presso l'Ospedale di Lanciano per consulenza ortopedica all'esito della quale il dott. refertava “Si visiona rx di controllo omero sinistro. Persiste Persona_1 scomposizione e frammentazione dei monconi di frattura. Si consiglia ricostruzione chirurgica previo ricovero e preparazione di intervento da concordarsi con l'ortopedia”;
f) in data 15.12.2019 veniva ricoverata riportando come diagnosi “d.d.a frattura pluriframmentaria testa omerale sinistra” e sottoposta il 16.12.2019 ad intervento di impianto protesi inversa di spalla, gilchrist;
g) in data 20.12.2019 veniva dimessa con il seguente referto “Si consiglia di indossare il tutore ortopedico di spalla gilchrist. Tra 15 gg iniziare cauta mobilizzazione passiva ed assistita della spalla sx;
h) In data 13.01.2020 si sottoponeva a consulenza fisiatrica presso l'ASL 02 Lanciano-Vasto- Chieti: “recente frattura pluriframmentaria testa omerale sinistra trattata con impianto di protesi inversa di spalla (16/12/2019). Marcata limitazione funzionale spalla sinistra con riduzione ROM articolare e ipostenia prossimale AS sn. Ridotta mobilità gomito sinistro. Indossi tutore spalla sinistra tipo reggi braccio. Si consiglia FKT ambulatoriale in regime diagnosi e cura. Non si autorizza riabilitazione semiresidenziale”; i) Che il danno non patrimoniale veniva valutato dal dott. nei termini che seguono: Per_2
Danno Biologico 20% - ITT gg. 30 – ITP al 50% gg. 30; Contr j) In data 11.05.2020 la veniva costituita in mora dalla SI.ra la quale Controparte_3 Contr riceveva in data 24.06.2020 assegno di euro 500,00 da parte della totale tacitazione dei danni subiti dal velocipede;
k) Messa in mora la compagnia di assicurazione da parte, altresì, della SI.ra tuttavia senza Pt_1 Contr alcun esito, veniva inoltrata alla al SI. rispettivamente in data 02.09.2021 e CP_2
01.10.2021, un invito alla stipula di una convenzione per la procedura di negoziazione assistita;
Contr l) la on provvedeva a risarcire l'attrice né ad indicare compiutamente le ragioni per le quali non soddisfaceva la richiesta di risarcimento. Si è costituita la contestando l'avversa domanda e chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento nell' an e, in via subordinata, di infrenare il quantum nei limiti della stima del biologico operata dal fiduciario dell'odierna convenuta.
Il convenuto SI. seppur regolarmente citato in giudizio, ha omesso di Controparte_2 costituirsi così, con ordinanza del 28 settembre 2022, ne è stata dichiarata la contumacia con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte di sulla base del dato per cui, accertato l'avvenuto sinistro e l'esatta dinamica dello stesso Pt_1 sulla base delle risultanze istruttorie, in mancanza di elementi atti a superare o limitare la concorrente responsabilità dei conducenti (non essendo stato acclarato che la condotta di una delle parti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza tale da aver fatto il possibile per evitare il danno), riconosceva la sussistenza del concorso di colpa ex art. 2054, co. 2 c.c., così riconoscendo la pari responsabilità delle parti nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze.
3.La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale riforma) il Parte_1
17.06.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
, regolarmente citato in giudizio non si costituiva, pertanto se ne dichiara la Controparte_2 contumacia.
Con ordinanza del 14.11.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 14.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'odierna appellante, nel censurare il provvedimento impugnato, riteneva errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui, pur ricostruendo correttamente la dinamica del sinistro occorso sulla base dell'istruttoria espletata, riteneva sussistente il concorso di cui all'art. 2054, co. 2 c.c., articolando, in particolare, tre motivi di doglianza.
2.Questa, per quanto rileva, la motivazione adottata dal Tribunale.
“Non può dirsi, invece, che altrettanta certezza accompagni l'accertamento concreto ed in positivo della condotta dei singoli conducenti ai fini della valutazione imposta dall'art. 2054, comma 2, c.c., il quale prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente. I velocipedi, infatti, sono considerati veri e propri “veicoli” ai sensi degli artt. 46 e 47 del C.d.S., con conseguente possibilità di applicazione del meccanismo presuntivo di cui alla norma citata anche nel caso di collisione tra un'autovettura e una bicicletta, salvo se condotta a mano (cfr. Cass. sent. N. 57/1991). Nel caso di specie, dalle dichiarazioni testimoniali supra richiamate e dalle dichiarazioni rese dalla
SI.ra in sede di interrogatorio libero è emerso che la stessa fosse a bordo della bicicletta e Pt_1 non che la conducesse come pedone………Dunque, in mancanza di elementi atti a superare o limitare detta presunzione di colpa, entrambi i conducenti devono essere ritenuti responsabili proprio ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. Orbene, il Tribunale ritiene che per le risultanze istruttorie sopra esaminate la vicenda in esame debba essere disciplinata proprio in ragione del principio di concorrente pari responsabilità.
Infatti, non vi sono elementi tali per affermare che la condotta di una delle parti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza e che alcuno di essi abbia fatto il possibile per evitare il danno. Non è, dunque, risultato possibile accertare un diverso grado di partecipazione rispetto a quello paritetico e, pertanto, l'apporto causale va assunto in misura pari tra le parti. Ne consegue che le voci di danno di seguito esaminate andranno ripartite in parti uguali tra la SI.ra e il SI. e per quest'ultimo corrisposte dalla Pt_1 CP_2 Controparte_1 costituita, con ogni diritto di quest'ultima a rivalersi sul responsabile del danno nel rispetto delle condizioni di polizza sottoscritta, contratto non allegato nel presente giudizio.”
3.Con primo motivo, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non tiene in debita considerazione, ai fini della decisione, la portata confessoria del modello CAI.
A dire di costei, infatti, nel suddetto modello la conducente della vettura di proprietà del tale dichiarava che “in detta via nel fare retromarcia non mi CP_2 Persona_3 accorgevo della bici urtandola. La stessa cadeva al suolo unitamente alla conducente”. Dunque, il Tribunale errava nel non ritenere compatibile detta dichiarazione con le conseguenze del sinistro, anche sulla base di quanto accertato dal medico legale fiduciario della HDI Ass.ni sull'esistenza del nesso causale. Col secondo motivo di doglianza la lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato nella Pt_1 parte in cui non applica coerentemente le risultanze della relazione medica del fiduciario della Compagnia assicurativa, il quale confermava la piena compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'originaria parte attrice. Con terzo ed ultimo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui interpreta erroneamente le testimonianze dei testi escussi, i quali nel ricostruire l'esatta dinamica del sinistro occorso, confermavano la esclusiva responsabilità della conducente l'autovettura del in ordine alla sua causazione. CP_2
4.L'appello è fondato ed i motivi, strettamente correlati tra loro, possono essere trattati congiuntamente per le ragioni di seguito spiegate.
Orbene, per quanto attiene al merito della controversia, questa Corte, in ordine alla concorrente responsabilità dei conducenti accertata dal Tribunale, osserva che la giurisprudenza – più o meno recente –, perfettamente collimante con la disposizione di cui all'art. 154 CdS, è granitica nel ritenere che, in tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in luoghi comunque soggetti a frequentazione di persone (e quindi, anche privati), tale pericolosa manovra non deve essere effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell'autovettura in relazione alla presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni strutturali o contingenti, non siano in grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza (Cass. pen. Sent. n. 36039/2015).
Ed ancora, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Cass. pen. N. 35824/2013).
Inoltre, in tema di circolazione stradale, la manovra di retromarcia deve ritenersi quale operazione pericolosa, che richiede pertanto estrema cautela e va eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, lentamente e con il completo dominio dello spazio retrostante: l'accertamento della colpa esclusiva del conducente in retromarcia libera l'altro dalla presunzione della responsabilità concorrente (art. 2054, co. 2 c.c.).
Nella specie, infatti, come pur rilevato dal Tribunale, sulla base:
a) di quanto dichiarato dalla conducente della Fiat Punto in sede di compilazione del modello CAI:
“in detta via nel fare retromarcia non mi accorgevo della bici urtandola. La stessa cadeva al suolo unitamente alla conducente”; b) di quanto emerso dall'intero compendio probatorio acquisito in atti (relazione di visita medico legale RCA, Dr. del 31.07.2020; Persona_4
c) nonché dalle testimonianze rese da e , è pacifico il dato per Testimone_1 Testimone_2 cui la manovra da parte della conducente dell'autoveicolo veniva effettuata in retromarcia ed in condizioni di scarsa visibilità del tratto stradale interessato, come dichiarato dalla teste Tes_1 in occasione dell'udienza del 16.02.2023: “l'auto usciva in retromarcia da via Roma, con divieto di accesso in senso contrario come da foto doc. 3 parte convenuta che si mostra, verso Via Battaglia del Sangro. La bicicletta sembrava andare verso la Val di Sangro. Confermo che l'incidente è intervenuto nel luogo di cui alla foto 3 di parte convenuta”, e come confermato dal teste il Tes_2 quale nella medesima udienza, sul punto asseriva: “confermo che la sig.ra percorreva Via Pt_1 Battaglia del Sangro in direzione Val di Sangro e l'auto la urtava facendo retromarcia da via Roma nella localizzazione che autografo”. Ordunque, relativamente alla disposizione di cui all'art. 2054, co. 2 c.c., questo Collegio osserva che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tra i veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilito dall'art. 2054, co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 9353/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, co. 2 c.c. ha carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti o accertare le cause e modalità del sinistro. Tale presunzione costituisce applicazione dei criteri generali in materia di concorso di cause ex art. 41 c.p. e si ricollega alla disciplina dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'altro, idoneo a superare detta presunzione, può avvenire non solo attraverso la prova diretta della conformità del contegno di guida alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza, ma anche in via indiretta mediante il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. Pertanto, accertata la commissione di gravi infrazioni stradali da parte di uno dei conducenti, il giudice non può limitarsi ad affermare la necessità della prova positiva che l'altro conducente si sia uniformato alle norme della circolazione e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma deve valutare se il comportamento del primo conducente costituisca causa esclusiva dell'incidente, potendo ciò rappresentare prova indiretta idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità, specie in assenza di evidenze concrete sulla condotta di guida dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34895/2022). Tanto premesso, non è condivisibile la prospettazione fornita dal giudice di prime cure, il quale riteneva sussistente il concorso di cui all'art. 2054 co. 2, c.c., in mancanza di ulteriori elementi atti a scongiurarlo e a dimostrare la reale prudenza adottata da entrambi i conducenti, trattandosi di asserzione apodittica, che non indica quale imprudenza avrebbe commesso la e non tiene Pt_1 Contr conto del fatto che la in data 11.05.2020 venne costituita in mora dalla SI.ra CP_3
proprietaria della bicicletta condotta dalla la quale si riceveva in data 24.06.2020
[...] Pt_1 Contr assegno di euro 500,00 da parte della totale tacitazione dei danni subiti dal velocipede, il che costituiva chiaro riconoscimento della responsabilità della conducente delle vettura assicurata contro la RCA.
Né si comprende perché il Tribunale abbia evidenziato che in sede di interrogatorio libero della RA era emerso che la stessa fosse a bordo della bicicletta e non che la conducesse come pedone, volta che essa ha sempre affermato di essere alla guida del velocipede.
Ed inoltre, da una mera osservazione delle fotografie allegate in primo grado, ritraenti lo stato dei luoghi, è agevole evincere che la conducente della Fiat Punto effettuava una manovra pericolosa, in quanto, al fine di evitare di percorrere l'intero tratto di via Roma (peraltro, strada a senso unico), effettuava la suddetta, assurda, manovra in retromarcia uscendo in tal guisa sulla strada percorsa dalla ciclista, il cui obbligo di prudenza non può spingersi sino a prevedere eventi del genere.
Dunque, anche in base a quanto dichiarato dai testi escussi, entrambi testi oculari, è evidente la imprudente condotta posta in essere dalla sola conducente del mezzo dell' la quale Per_3 nell'effettuare una manovra certamente anomala e pericolosa, non prestava la dovuta diligenza richiesta al conducente che effettui retromarcia su un tratto stradale scarsamente visibile. A ciò si aggiunga che in sede di compilazione del modello CAI, era la stessa conducente dell'auto a dichiarare “non mi accorgevo della bici urtandola”, a nulla potendo rilevare quanto prospettato da parte appellata in ordine alla mancata valenza probatoria di detto documento.
A tal riguardo, questa Corte osserva, in punto di fatto che : a) è pacifica la sottoscrizione apposta dalla conducente sul modulo in parola, in assenza di disconoscimento della stessa;
b) Per_3 nella parte relativa alle osservazioni operate dal conducente, costei scriveva “Ho torto”, ammettendo la sua totale ed esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente per cui è causa;
in punto di diritto che (come recentemente affermato dagli ermellini, con ordinanza del 03.06.2024
n 15431, in ordine al valore probatorio della CAI, nella quale si precisa che tale modulo, una volta sottoscritto da ciascuno dei conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze in esso indicate), si deve escludere un conflitto tra il principio del libero apprezzamento e la regola della presunzione iuris tantum del CAI firmato da entrambi i conducenti.
In definitiva, calando i principi suesposti al caso che ne occupa, questa Corte ritiene che la conducente dell'autoveicolo, in occasione della manovra azzardata posta in essere con l'evidente fine di evitare la percorrenza di via Roma (strada a senso unico), per immettersi sulla via Val Di
Sangro, avrebbe certamente dovuto prestare attenzione al tratto stradale posteriore alla sua auto, tra l'altro, posto in curva, certamente utilizzando maggior accortezza, sì come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità succitata. Pertanto, deve attribuirsi all'appellato in veste di proprietario del veicolo assicurato da CP_2 Contr la esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente e delle relative conseguente, anche conformemente a quanto statuito dal medico legale fiduciario della compagnia assicurativa, odierna appellata, Dr. , il quale accertava la casualità intercorrente tra il sinistro occorso Persona_4 e l'evento lesivo (“giudizio sul nesso di casualità. Nesso causale fra evento e lesioni: SI.”; “nesso di casualità: sussistente”, v. all. in atti fascicolo di primo grado). Dunque, l'appello deve essere accolto, il concorso di colpa dell'appellante deve essere escluso e il risarcimento del danno interamente riconosciuto alla Pt_1
5.Avendo specifico riguardo all'ammontare complessivo del risarcimento del danno dovuto, così come coerentemente accertato dal primo giudice, questo deve ritenersi pari ad euro 21.957,50, tenuto conto: che nel corso del giudizio di primo grado l'originaria parte attrice in sede di comparsa conclusionale aderiva alla valutazione del danno effettuata dal medico legale della compagnia assicurativa originariamente convenuta e che in sede di conclusioni nel giudizio de qua, l'appellante si limitava, pertanto, a richiedere la condanna in solido degli appellati al risarcimento della residua somma di euro 10.978,00. Detta somma, infatti, residua da quella già liquidata successivamente all'emissione della sentenza gravata, di euro 10.978,00.
6.Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate a carico delle parti appellate in solido come da dispositivo in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio in base al valore del decisum e con dimezzamento del compenso di terza e quarta fase in appello data la loro sinteticità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza condanna gli appellati e Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla in Controparte_1 Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura complessiva di euro 21.956,00, somma da devalutare al giorno del sinistro e, da quel giorno, da aumentare di interessi e rivalutazione annuali sino al saldo;
2)condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, liquidandole, quanto al primo grado, in euro 5077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese, quanto al presente grado, in euro 3933,000 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge. Così deciso in camera di consiglio il 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Filocamo - Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 561/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato in calce ad Parte_1 atto di citazione in appello, el. dom. in Scafati, Via Enrico Fermi n. 4, presso il suo studio;
Appellante contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo La Morgia e Stefano La Morgia, Controparte_1 giusta mandato accluso a comparsa di costituzione, el. dom. in Lanciano, via Isonzo n. 31, presso il loro studio;
Appellata ; Controparte_2
Appellato contumace avverso la sentenza n. 496/2023 pubblicata il 18.12.2023 dal Tribunale di Lanciano, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 314/2022, relativo a danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvedere:
-Accogliere l'appello per i motivi suesposti e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n.496/2023 pubblicata in data 18/12/2023 relativa al procedimento R.G. n.314/2022 resa dal
Tribunale di Lanciano riconoscendo l'integrale ed esclusiva colpa e responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg. BD759SB e condannando i convenuti in solido al risarcimento in favore di della somma residua di €.10.978,00 ovvero in quella differente somma che Parte_1 dovesse emergere dall'applicazione della tabella del Tribunale di Milano per il risarcimento delle macropermanenti al netto degli acconti ricevuti;
-Riconoscere a parte appellante gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento dalla data del sinistro sino alla data di effettivo soddisfo.
-Vittoria di spese ed onorari e rimborso forfettario delle spese (15% ex Legge Professionale) con distrazione in favore dell'avv. Francesco Romano che dichiara di essere procuratore antistatario delle spese”.
Per parte appellata:
“Per quanto esposto, la come sopra rappresentata e difesa, conclude per Controparte_1 il rigetto dell'appello avverso. Con condanna della sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze del grado secondo i parametri di cui al DM 55/2014”. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
PQM
:
“l Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara la pari responsabilità del SI. e della SI.ra Controparte_2 [...]
danneggiata nella causazione del sinistro;
- condanna i convenuti SI. Parte_1 Controparte_2
e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dalla in conseguenza del sinistro, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del Pt_1
50% e, pertanto, a corrispondere alla stessa € 10.978,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro alla pronuncia come in parte motiva ed interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra - previa compensazione delle Pt_1 spese di lite nella misura del 50%, condanna la parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice il restante 50% delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 complessive per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco Romano dichiaratosi antistatario”.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale di Lanciano il SI. e la Controparte_2 Controparte_1 al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro CP_2 occorso ai danni dell'odierna attrice in data 24.11.2019 e ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dello stesso. L'attrice, nello specifico, ha dedotto che: a) in data 24.11.2019, verso le ore 11,50 circa, in località Mozzagrogna (CH), alla via Battaglia del Sangro, conduceva una bici elettrica di proprietà di allorché veniva investita da Controparte_3 una Fiat Punto tg. BD759SB di colore grigio di proprietà del sig. , condotta Controparte_2 nell'occasione da una donna;
b) tale veicolo, effettuando una manovra in retromarcia, al fine di uscire da Via Roma, traversa laterale posta sul margine destro della Via Battaglia del Sangro, urtava, con la sua parte posteriore, la parte laterale destra del velocipede, determinandone la caduta al suolo;
c) a causa dell'urto, aveva riportato lesioni alla spalla sinistra per cui veniva soccorsa dalla stessa conducente della Fiat Punto e accompagnata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Lanciano
“F. Renzetti”; d) sottoposta alle cure dei sanitari riportava “Frattura del collo chirurgico omero sx su artrosi da incidente stradale. Esame radiografico spalla sinistra (frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero, con diastasi dei monconi ossei). Consulenza ortopedica (frattura del collo chirurgico dell'omero sinistro, su artrosi)”. Con prognosi di 30 gg s.c.; e) in data 3.12.2019 si recava presso l'Ospedale di Lanciano per consulenza ortopedica all'esito della quale il dott. refertava “Si visiona rx di controllo omero sinistro. Persiste Persona_1 scomposizione e frammentazione dei monconi di frattura. Si consiglia ricostruzione chirurgica previo ricovero e preparazione di intervento da concordarsi con l'ortopedia”;
f) in data 15.12.2019 veniva ricoverata riportando come diagnosi “d.d.a frattura pluriframmentaria testa omerale sinistra” e sottoposta il 16.12.2019 ad intervento di impianto protesi inversa di spalla, gilchrist;
g) in data 20.12.2019 veniva dimessa con il seguente referto “Si consiglia di indossare il tutore ortopedico di spalla gilchrist. Tra 15 gg iniziare cauta mobilizzazione passiva ed assistita della spalla sx;
h) In data 13.01.2020 si sottoponeva a consulenza fisiatrica presso l'ASL 02 Lanciano-Vasto- Chieti: “recente frattura pluriframmentaria testa omerale sinistra trattata con impianto di protesi inversa di spalla (16/12/2019). Marcata limitazione funzionale spalla sinistra con riduzione ROM articolare e ipostenia prossimale AS sn. Ridotta mobilità gomito sinistro. Indossi tutore spalla sinistra tipo reggi braccio. Si consiglia FKT ambulatoriale in regime diagnosi e cura. Non si autorizza riabilitazione semiresidenziale”; i) Che il danno non patrimoniale veniva valutato dal dott. nei termini che seguono: Per_2
Danno Biologico 20% - ITT gg. 30 – ITP al 50% gg. 30; Contr j) In data 11.05.2020 la veniva costituita in mora dalla SI.ra la quale Controparte_3 Contr riceveva in data 24.06.2020 assegno di euro 500,00 da parte della totale tacitazione dei danni subiti dal velocipede;
k) Messa in mora la compagnia di assicurazione da parte, altresì, della SI.ra tuttavia senza Pt_1 Contr alcun esito, veniva inoltrata alla al SI. rispettivamente in data 02.09.2021 e CP_2
01.10.2021, un invito alla stipula di una convenzione per la procedura di negoziazione assistita;
Contr l) la on provvedeva a risarcire l'attrice né ad indicare compiutamente le ragioni per le quali non soddisfaceva la richiesta di risarcimento. Si è costituita la contestando l'avversa domanda e chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento nell' an e, in via subordinata, di infrenare il quantum nei limiti della stima del biologico operata dal fiduciario dell'odierna convenuta.
Il convenuto SI. seppur regolarmente citato in giudizio, ha omesso di Controparte_2 costituirsi così, con ordinanza del 28 settembre 2022, ne è stata dichiarata la contumacia con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte di sulla base del dato per cui, accertato l'avvenuto sinistro e l'esatta dinamica dello stesso Pt_1 sulla base delle risultanze istruttorie, in mancanza di elementi atti a superare o limitare la concorrente responsabilità dei conducenti (non essendo stato acclarato che la condotta di una delle parti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza tale da aver fatto il possibile per evitare il danno), riconosceva la sussistenza del concorso di colpa ex art. 2054, co. 2 c.c., così riconoscendo la pari responsabilità delle parti nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze.
3.La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale riforma) il Parte_1
17.06.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
, regolarmente citato in giudizio non si costituiva, pertanto se ne dichiara la Controparte_2 contumacia.
Con ordinanza del 14.11.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 14.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'odierna appellante, nel censurare il provvedimento impugnato, riteneva errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui, pur ricostruendo correttamente la dinamica del sinistro occorso sulla base dell'istruttoria espletata, riteneva sussistente il concorso di cui all'art. 2054, co. 2 c.c., articolando, in particolare, tre motivi di doglianza.
2.Questa, per quanto rileva, la motivazione adottata dal Tribunale.
“Non può dirsi, invece, che altrettanta certezza accompagni l'accertamento concreto ed in positivo della condotta dei singoli conducenti ai fini della valutazione imposta dall'art. 2054, comma 2, c.c., il quale prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente. I velocipedi, infatti, sono considerati veri e propri “veicoli” ai sensi degli artt. 46 e 47 del C.d.S., con conseguente possibilità di applicazione del meccanismo presuntivo di cui alla norma citata anche nel caso di collisione tra un'autovettura e una bicicletta, salvo se condotta a mano (cfr. Cass. sent. N. 57/1991). Nel caso di specie, dalle dichiarazioni testimoniali supra richiamate e dalle dichiarazioni rese dalla
SI.ra in sede di interrogatorio libero è emerso che la stessa fosse a bordo della bicicletta e Pt_1 non che la conducesse come pedone………Dunque, in mancanza di elementi atti a superare o limitare detta presunzione di colpa, entrambi i conducenti devono essere ritenuti responsabili proprio ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. Orbene, il Tribunale ritiene che per le risultanze istruttorie sopra esaminate la vicenda in esame debba essere disciplinata proprio in ragione del principio di concorrente pari responsabilità.
Infatti, non vi sono elementi tali per affermare che la condotta di una delle parti sia stata pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza e che alcuno di essi abbia fatto il possibile per evitare il danno. Non è, dunque, risultato possibile accertare un diverso grado di partecipazione rispetto a quello paritetico e, pertanto, l'apporto causale va assunto in misura pari tra le parti. Ne consegue che le voci di danno di seguito esaminate andranno ripartite in parti uguali tra la SI.ra e il SI. e per quest'ultimo corrisposte dalla Pt_1 CP_2 Controparte_1 costituita, con ogni diritto di quest'ultima a rivalersi sul responsabile del danno nel rispetto delle condizioni di polizza sottoscritta, contratto non allegato nel presente giudizio.”
3.Con primo motivo, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non tiene in debita considerazione, ai fini della decisione, la portata confessoria del modello CAI.
A dire di costei, infatti, nel suddetto modello la conducente della vettura di proprietà del tale dichiarava che “in detta via nel fare retromarcia non mi CP_2 Persona_3 accorgevo della bici urtandola. La stessa cadeva al suolo unitamente alla conducente”. Dunque, il Tribunale errava nel non ritenere compatibile detta dichiarazione con le conseguenze del sinistro, anche sulla base di quanto accertato dal medico legale fiduciario della HDI Ass.ni sull'esistenza del nesso causale. Col secondo motivo di doglianza la lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato nella Pt_1 parte in cui non applica coerentemente le risultanze della relazione medica del fiduciario della Compagnia assicurativa, il quale confermava la piena compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'originaria parte attrice. Con terzo ed ultimo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui interpreta erroneamente le testimonianze dei testi escussi, i quali nel ricostruire l'esatta dinamica del sinistro occorso, confermavano la esclusiva responsabilità della conducente l'autovettura del in ordine alla sua causazione. CP_2
4.L'appello è fondato ed i motivi, strettamente correlati tra loro, possono essere trattati congiuntamente per le ragioni di seguito spiegate.
Orbene, per quanto attiene al merito della controversia, questa Corte, in ordine alla concorrente responsabilità dei conducenti accertata dal Tribunale, osserva che la giurisprudenza – più o meno recente –, perfettamente collimante con la disposizione di cui all'art. 154 CdS, è granitica nel ritenere che, in tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in luoghi comunque soggetti a frequentazione di persone (e quindi, anche privati), tale pericolosa manovra non deve essere effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell'autovettura in relazione alla presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni strutturali o contingenti, non siano in grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza (Cass. pen. Sent. n. 36039/2015).
Ed ancora, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Cass. pen. N. 35824/2013).
Inoltre, in tema di circolazione stradale, la manovra di retromarcia deve ritenersi quale operazione pericolosa, che richiede pertanto estrema cautela e va eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, lentamente e con il completo dominio dello spazio retrostante: l'accertamento della colpa esclusiva del conducente in retromarcia libera l'altro dalla presunzione della responsabilità concorrente (art. 2054, co. 2 c.c.).
Nella specie, infatti, come pur rilevato dal Tribunale, sulla base:
a) di quanto dichiarato dalla conducente della Fiat Punto in sede di compilazione del modello CAI:
“in detta via nel fare retromarcia non mi accorgevo della bici urtandola. La stessa cadeva al suolo unitamente alla conducente”; b) di quanto emerso dall'intero compendio probatorio acquisito in atti (relazione di visita medico legale RCA, Dr. del 31.07.2020; Persona_4
c) nonché dalle testimonianze rese da e , è pacifico il dato per Testimone_1 Testimone_2 cui la manovra da parte della conducente dell'autoveicolo veniva effettuata in retromarcia ed in condizioni di scarsa visibilità del tratto stradale interessato, come dichiarato dalla teste Tes_1 in occasione dell'udienza del 16.02.2023: “l'auto usciva in retromarcia da via Roma, con divieto di accesso in senso contrario come da foto doc. 3 parte convenuta che si mostra, verso Via Battaglia del Sangro. La bicicletta sembrava andare verso la Val di Sangro. Confermo che l'incidente è intervenuto nel luogo di cui alla foto 3 di parte convenuta”, e come confermato dal teste il Tes_2 quale nella medesima udienza, sul punto asseriva: “confermo che la sig.ra percorreva Via Pt_1 Battaglia del Sangro in direzione Val di Sangro e l'auto la urtava facendo retromarcia da via Roma nella localizzazione che autografo”. Ordunque, relativamente alla disposizione di cui all'art. 2054, co. 2 c.c., questo Collegio osserva che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tra i veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilito dall'art. 2054, co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 9353/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, co. 2 c.c. ha carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti o accertare le cause e modalità del sinistro. Tale presunzione costituisce applicazione dei criteri generali in materia di concorso di cause ex art. 41 c.p. e si ricollega alla disciplina dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'altro, idoneo a superare detta presunzione, può avvenire non solo attraverso la prova diretta della conformità del contegno di guida alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza, ma anche in via indiretta mediante il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. Pertanto, accertata la commissione di gravi infrazioni stradali da parte di uno dei conducenti, il giudice non può limitarsi ad affermare la necessità della prova positiva che l'altro conducente si sia uniformato alle norme della circolazione e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma deve valutare se il comportamento del primo conducente costituisca causa esclusiva dell'incidente, potendo ciò rappresentare prova indiretta idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità, specie in assenza di evidenze concrete sulla condotta di guida dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34895/2022). Tanto premesso, non è condivisibile la prospettazione fornita dal giudice di prime cure, il quale riteneva sussistente il concorso di cui all'art. 2054 co. 2, c.c., in mancanza di ulteriori elementi atti a scongiurarlo e a dimostrare la reale prudenza adottata da entrambi i conducenti, trattandosi di asserzione apodittica, che non indica quale imprudenza avrebbe commesso la e non tiene Pt_1 Contr conto del fatto che la in data 11.05.2020 venne costituita in mora dalla SI.ra CP_3
proprietaria della bicicletta condotta dalla la quale si riceveva in data 24.06.2020
[...] Pt_1 Contr assegno di euro 500,00 da parte della totale tacitazione dei danni subiti dal velocipede, il che costituiva chiaro riconoscimento della responsabilità della conducente delle vettura assicurata contro la RCA.
Né si comprende perché il Tribunale abbia evidenziato che in sede di interrogatorio libero della RA era emerso che la stessa fosse a bordo della bicicletta e non che la conducesse come pedone, volta che essa ha sempre affermato di essere alla guida del velocipede.
Ed inoltre, da una mera osservazione delle fotografie allegate in primo grado, ritraenti lo stato dei luoghi, è agevole evincere che la conducente della Fiat Punto effettuava una manovra pericolosa, in quanto, al fine di evitare di percorrere l'intero tratto di via Roma (peraltro, strada a senso unico), effettuava la suddetta, assurda, manovra in retromarcia uscendo in tal guisa sulla strada percorsa dalla ciclista, il cui obbligo di prudenza non può spingersi sino a prevedere eventi del genere.
Dunque, anche in base a quanto dichiarato dai testi escussi, entrambi testi oculari, è evidente la imprudente condotta posta in essere dalla sola conducente del mezzo dell' la quale Per_3 nell'effettuare una manovra certamente anomala e pericolosa, non prestava la dovuta diligenza richiesta al conducente che effettui retromarcia su un tratto stradale scarsamente visibile. A ciò si aggiunga che in sede di compilazione del modello CAI, era la stessa conducente dell'auto a dichiarare “non mi accorgevo della bici urtandola”, a nulla potendo rilevare quanto prospettato da parte appellata in ordine alla mancata valenza probatoria di detto documento.
A tal riguardo, questa Corte osserva, in punto di fatto che : a) è pacifica la sottoscrizione apposta dalla conducente sul modulo in parola, in assenza di disconoscimento della stessa;
b) Per_3 nella parte relativa alle osservazioni operate dal conducente, costei scriveva “Ho torto”, ammettendo la sua totale ed esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente per cui è causa;
in punto di diritto che (come recentemente affermato dagli ermellini, con ordinanza del 03.06.2024
n 15431, in ordine al valore probatorio della CAI, nella quale si precisa che tale modulo, una volta sottoscritto da ciascuno dei conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze in esso indicate), si deve escludere un conflitto tra il principio del libero apprezzamento e la regola della presunzione iuris tantum del CAI firmato da entrambi i conducenti.
In definitiva, calando i principi suesposti al caso che ne occupa, questa Corte ritiene che la conducente dell'autoveicolo, in occasione della manovra azzardata posta in essere con l'evidente fine di evitare la percorrenza di via Roma (strada a senso unico), per immettersi sulla via Val Di
Sangro, avrebbe certamente dovuto prestare attenzione al tratto stradale posteriore alla sua auto, tra l'altro, posto in curva, certamente utilizzando maggior accortezza, sì come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità succitata. Pertanto, deve attribuirsi all'appellato in veste di proprietario del veicolo assicurato da CP_2 Contr la esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente e delle relative conseguente, anche conformemente a quanto statuito dal medico legale fiduciario della compagnia assicurativa, odierna appellata, Dr. , il quale accertava la casualità intercorrente tra il sinistro occorso Persona_4 e l'evento lesivo (“giudizio sul nesso di casualità. Nesso causale fra evento e lesioni: SI.”; “nesso di casualità: sussistente”, v. all. in atti fascicolo di primo grado). Dunque, l'appello deve essere accolto, il concorso di colpa dell'appellante deve essere escluso e il risarcimento del danno interamente riconosciuto alla Pt_1
5.Avendo specifico riguardo all'ammontare complessivo del risarcimento del danno dovuto, così come coerentemente accertato dal primo giudice, questo deve ritenersi pari ad euro 21.957,50, tenuto conto: che nel corso del giudizio di primo grado l'originaria parte attrice in sede di comparsa conclusionale aderiva alla valutazione del danno effettuata dal medico legale della compagnia assicurativa originariamente convenuta e che in sede di conclusioni nel giudizio de qua, l'appellante si limitava, pertanto, a richiedere la condanna in solido degli appellati al risarcimento della residua somma di euro 10.978,00. Detta somma, infatti, residua da quella già liquidata successivamente all'emissione della sentenza gravata, di euro 10.978,00.
6.Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate a carico delle parti appellate in solido come da dispositivo in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio in base al valore del decisum e con dimezzamento del compenso di terza e quarta fase in appello data la loro sinteticità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza condanna gli appellati e Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla in Controparte_1 Pt_1 conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura complessiva di euro 21.956,00, somma da devalutare al giorno del sinistro e, da quel giorno, da aumentare di interessi e rivalutazione annuali sino al saldo;
2)condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, liquidandole, quanto al primo grado, in euro 5077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese, quanto al presente grado, in euro 3933,000 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge. Così deciso in camera di consiglio il 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo