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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA DA REMOTO
contenente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 6212/2022
Nella causa promossa da:
di Parte_1 Parte_2
Attrice in opposizione
_Avv. Parte_3
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t.
- Convenuto opposto –
Avv. F. Villa
Addì 28 febbraio 2025, alle ore 10.04, anzichè 10.00, collegato in video udienza con il
G.O.P., avv. Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in Genova, ex art 23, comma 7 D.L. 137/2020 è comparso in video per
1 l'udienza ex art 281 sexies cpc l'Avv. identificato con CF: Parte_3 per la PARTE ATTRICE in opposizione. C.F._1
Compare altresì' sull'applicativo Teams, l'avv. F. Danini, in sostituzione dell'avv. Villa, identificato con CF: per la convenuta opposta. C.F._2
l menzionati difensori, preliminarmente, dichiarano di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
I difensori, in oggi collegati, danno atto di essere soli nelle rispettive stanze di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con i propri assistiti. Dichiarano, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
I procuratori delle parti precisano come di seguito e discutono la causa ex art 281 sexies, cpc,
L'Avv. , si riporta gli atti e richiamando le difese già svolte discute la causa ex Parte_3 art 281 sexies cpc e precisa come da atto di citazione in opposizione . Fa, altresì, presente di non avere notizie di procedure concorsuali nei confronti della impresa individuale assistita.
L'avv. Danini richiamando le difese già svolte discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori delle parti chiedono, inoltre, di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo.
I procuratori, così come sopra identificati, dichiarano, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. I procuratori, così come sopra identificati, confermano
IL GIUDICE,
Alle ore 10.15 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 13.15, dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
2 IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 6212/2022
promosso da
di impresa individuale Parte_1 Parte_1
P.IVA , corrente in Massa, rappresentata e difesa dall' avv.to P.IVA_1 Parte_3 con elezione di domicilio presso il di lui studio in Carrara, Via Aronte, n. 7,
Attrice– Opponente
contro
(C.F. e P.I. ), con sede ONroparte_2 P.IVA_2 in Genova, (GE) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. F. Villa , con elezione di domicilio presso il di lui studio in
Genova, Via Genova, Via Roma 10/10,.
Convenuta – Opposta
3 Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n°1301/2022 del 13/5/2022, R.G. 4130/2022 emesso dal Tribunale di Genova
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) La ha chiesto ed ottenuto dal ONroparte_2
Tribunale di Genova il D.I. n° 1301/2022 R.G. 4130/2022 emesso in data 13 maggio
2022, per il pagamento di complessivi €. 5.485,00 oltre interessi, oltre €. 540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi), oltre IVA e Cpa, quale corrispettivo per l'acquisto da parte dell'odierna opponente di:
- n. 1 ecografo “ND DP-30 P-GI-2P Package”, comprensivo di sonde
35C50EA e 75L38EA (nel prosieguo: “l'ecografo ND”) (doc. 3);
- n. 1 ecografo “AB”, n. 1 sonda LA523 per AB, e n. 1 sonda CA631 per
AB (nel prosieguo: “l'ecografo Mylab”) (doc. 4)
Ha proposto opposizione l'impresa individuale , adducendo di aver Parte_1 acquistato dal Centro Veterinario (nel prosieguo: il Centro Veterinario) Persona_1 un ecografo “IS con sonda convex mini vet eco3expert” (al prezzo di Euro 1.229,50), al fine di rivenderlo ad un suo cliente finale bulgaro
(denominato Noirdesi S.r.l., con sede in Sofia) per il maggior importo di Euro
4.770,50 (oltre IVA);
che tale ecografo sarebbe stato ritirato, su richiesta e per conto di da Pt_1
ON
nella persona del Sig. in occasione della consegna da parte di Persona_2 quest'ultimo presso lo stesso Centro Veterinario Zacagno Petralia di ulteriore nuova strumentazione su incarico della stessa odierna opponente;
ON che vrebbe poi indebitamente trattenuto l'ecografo ritirato, omettendo di consegnarlo a mani del Sig. Parte_1
4 ON
di vantare, in conseguenza di quanto sopra, un credito nei confronti di ari ad Euro 6.000,00 (oltre IVA), di cui: Euro 1.229,50 (oltre IVA) a titolo di prezzo già riconosciuto al Centro Veterinario per l'acquisto/ritiro del bene ed Euro
4.770,50 (oltre IVA) a titolo di mancato guadagno derivato dall'omessa consegna dell'ecografo al preteso cliente bulgaro;
(v) che tale asserito credito dovrebbe pertanto essere posto in compensazione giudiziale con il credito oggetto dell'ingiunzione opposta e portare così alla pretesa estinzione dell'obbligazione dedotta nel procedimento di ingiunzione
ON (con condanna di l pagamento, a favore di dell'importo Pt_1
di Euro 515,00 quale residuo finale a suo favore dell'operazione di compensazione).
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccependo infondatezza delle difese attoree e l'assenza dei presupposti per la compensazione che l'opponente invoca, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Previa concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 28 febbraio 2025, le parti discutevano la causa e precisavano come da verbale d'udienza.
2) PREMESSE IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
L'opponente a sostegno della propria opposizione deduce che la convenuta opposta ON
trattenendo l'ecografo usato IS di proprietà dell'opponente non solo Pt_1 si è appropriata del valore di acquisto usato, pari ad Euro 1.229,50 ma ha anche impedito la vendita a terzi con un ulteriore perdita per mancato guadagno pari a Euro
4.770,50 (al netto IVA), ai danni della odierna opponente e così per un totale di Euro
6.000,00 + IVA.
Pertanto chiede, previo accertamento della sussistenza del credito (per complessivi
Euro 6.000,00), dichiarare la compensazione nei limiti delle somme pretese dalla CP_1
[... a titolo di saldo del prezzo di cui alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo.
L'unico motivo di opposizione consiste nella richiesta di compensazione, non risultando contestato il rapporto contrattuale (vendita) tra le parti, ma, solo il pagamento della
5 fornitura per cui è causa, fondando la richiesta di compensazione sulla mancata consegna del menzionato ecografo e da cui discenderebbe il mancato guadagno per la mancata vendita dello stesso al cliente bulgaro.
Questo è il contenuto esclusivo dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e null'altro è dedotto dall'opponente.
Anche irrimediabilmente generiche si appalesano le allegazioni svolte dall'opponente in relazione all'eccezione di compensazione con il capitale ingiunto, senza, tuttavia, dedurre alcunché di specifico a sostegno di tali apodittiche affermazioni, non avendo la nulla dedotto, circa l'effettiva verificazione del danno per mancato guadagno, Pt_1 causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, al comportamento dell'opposta, così come sopra descritto. Non avendo, pertanto, parte attrice in opposizione allegato alcun documento che consenta di ricavare elementi di prova, neanche per relationem, di quanto lamentato, non ha dato la prova di quanto richiesto.
Nè risulta contestata la circostanza dedotta da parte convenuta opposta che sia stato ON proprio il Sig. a chiedere espressamente al personale di ed in particolare Parte_1 al Sig. la cortesia di provvedere al suddetto ritiro in occasione dell'accesso Persona_2 allo studio veterinario per la consegna degli (altri) due ecografi, ND e AB
(oggetto dell'unico rapporto giuridico esistito tra le parti), informando da subito il Sig. dell'avvenuto ritiro dell'ecografo IS, dimostrando la più ampia Parte_1 disponibilità alla relativa riconsegna. Si veda doc 6 in atti.
Riconsegna che non grava su parte convenuta non risultando, ai fini per cui è causa, rapporti contrattuali obbligatori con oggetto detta riconsegna.
Ne discende che risulta infondata, in quanto non provata, l'ulteriore domanda di pagamento della differenza pari ad Euro 515,00 residua alla compensazione dei crediti/debiti reciproci.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve quindi essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il riconoscimento degli interessi maturati, successivamente al D.I., ex. D. L.vo 231/2002, sino al saldo effettivo.
Trattandosi di debito di valuta, in assenza di specifiche deduzioni o prove, anche presuntive, non può riconoscersi l'ulteriore rivalutazione monetaria.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte attrice in opposizione deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte convenuta opposta le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche sono liquidate, a favore della in persona del legale rappresentante p.t. in €. CP_1
3.397,00 per compensi, secondo i valori medi del DM 55/2014, cos' come modificato
6 dalla legge 147 del 2022, oltre al 15% L.P., ex art 2 del citato D.M, oltre IVA e CPA, come per legge. Conferma le spese liquidate in sede monitoria, come da decreto ingiuntivo in atti
Per tutte le esposte ragioni,
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n° 1301/2022 R.G. 4130/2022 emesso in data 13 maggio 2022 dal Tribunale di Genova, che dichiara esecutivo, oltre interessi maturati, ex. D. Lgs. 231/2002, dal dovuto sino al saldo effettivo;
Condanna l'impresa individuale , P.IVA Parte_1
, in persona del titolare, a rifondere alla P.IVA_1 ONroparte_2
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t. le spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P., ex D.M. 55 del 2014, e successive modifiche, oltre IVA e CPA, come per legge. Conferma le spese liquidate in sede monitoria, come da decreto ingiuntivo in atti
Così deciso in Genova, 28 febbraio 2025
Il CP_4
Avv. Francesca Ricco
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