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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 858/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 858 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] nella contrada Mortilla n.121, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Cannella, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 6/7/1972 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
NO LL, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto a IA UL (RG) il 18/5/2005 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 6, Parte 1, Volume
1, dell'anno 2005; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Comiso, Per_1
31/10/2005), maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
hanno esposto di essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il
13/11/2018 e di essere separati consensualmente, giusto decreto di omologa del
18/12/2018, nel proc. 3839/2018 R.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
<<<>>>
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 13/11/2018, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 18/12/2018, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
- il sig. corrisponderà alla figlia un assegno mensile di mantenimento pari ad CP_1 euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
- I coniugi non possiedono nulla in comunione, avendo già provveduto da diversi anni a regolare ogni rapporto pendente intercorrente tra le parti.”
Le condizioni suddette, in punto di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficienti, possono essere omologate in quanto non contrastano con gli interessi della figlia né con norme di legge.
Per il resto il Tribunale prende atto dell'accordo tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IA UL
(RG) il 18/05/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune del comune predetto, anno 2005, n.6, parte 1, Volume 1;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici relativi alla figlia maggiorenne e non economicamente indipendente;
- prende atto dell'accordo tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di CHIARAMONTE GULFI, ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di CHIARAMONTE GULFI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 858 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] nella contrada Mortilla n.121, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Cannella, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 6/7/1972 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
NO LL, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto a IA UL (RG) il 18/5/2005 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 6, Parte 1, Volume
1, dell'anno 2005; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Comiso, Per_1
31/10/2005), maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
hanno esposto di essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il
13/11/2018 e di essere separati consensualmente, giusto decreto di omologa del
18/12/2018, nel proc. 3839/2018 R.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
<<<>>>
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 13/11/2018, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 18/12/2018, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
- il sig. corrisponderà alla figlia un assegno mensile di mantenimento pari ad CP_1 euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
- I coniugi non possiedono nulla in comunione, avendo già provveduto da diversi anni a regolare ogni rapporto pendente intercorrente tra le parti.”
Le condizioni suddette, in punto di mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficienti, possono essere omologate in quanto non contrastano con gli interessi della figlia né con norme di legge.
Per il resto il Tribunale prende atto dell'accordo tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IA UL
(RG) il 18/05/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune del comune predetto, anno 2005, n.6, parte 1, Volume 1;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici relativi alla figlia maggiorenne e non economicamente indipendente;
- prende atto dell'accordo tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di CHIARAMONTE GULFI, ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di CHIARAMONTE GULFI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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