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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1437/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
19.7.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTEGA PABLO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano, via F. Cristofoli, n.1
con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– contumace -
nonché c ont ro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- resistente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUSO RICCARDO, FAZIO CARMELO, DI MATTEO
ANTONELLA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Ivana Blonda sito in Venezia Marghera (VE), Via S.Orsato n. 8
e n ei con fronti di
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
- resistente –
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. Persona_1
7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_3
Croce 929
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta (P.I. ) con sede in Gragnano (NA), Via CP_1 P.IVA_1
Quarantola n.29, in persona del l.r.p.t., ha sempre e solo operato presso il cantiere navale sito in
Marghera - Venezia (GO), via delle Industrie n.18 di proprietà della società Controparte_4
(P.I. ) con sede legale in Trieste, via Genova n.1. P.IVA_2
2. Accertarsi e dichiararsi che nel corso dell'intero rapporto lavorativo la datrice di lavoro del ricorrente ha operato in regime di appalto/sub-appalto per conto della società , Controparte_4
presso il cantiere navale di questa ultima sito in Marghera (VE), Via delle Industrie n.18.
3. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è sempre stato addetto alle mansioni indicate in premessa prestando attività lavorativa con gli orari e le modalità sempre ivi indicate.
4. Accertarsi e dichiararsi che la società convenuta , nel corso del rapporto CP_1
lavorativo intercorso con il ricorrente, ha provveduto a corrispondergli somme a titolo di “indennità
di trasferta”, “Diaria” e “Rimborsi Spese” per complessivi € 2.453,00.
5. Accertarsi e dichiararsi che tutte le somme corrisposte dalla società al CP_1
ricorrente nel corso del rapporto lavorativo a titolo di “indennità di trasferta”, “Diaria” e “Rimborsi
Spese” costituiscono a tutti gli effetti retribuzione e come tali devono essere sottoposte a contribuzione previdenziale – e per l'effetto incidono nella determinazione del TFR maturato CP_3
dal ricorrente quantificato in € 181,70
Per CP_4
2 In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_5
(C.F. – PEC con sede in Via Santa Croce n. 56,
[...] P.IVA_3 Email_1
Gragnano, Napoli
in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile,
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della domanda di manleva e riconvenzionale, CP_4
accertare e dichiarare che e in Controparte_5 CP_1
solido e ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenute a manlevare e garantire CP_4
da ogni richiesta del ricorrente e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso
[...] Controparte_4
nei confronti, in solido e di ciascuno autonomamente, di Controparte_5
e ai sensi del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2,
[...] CP_1
D.lgs. 276/2003 e,
per l'effetto, condannare, e in Controparte_5 CP_1
solido e ciascuno autonomamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la stessa fosse eventualmente tenuta Controparte_4
a corrispondere al ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per CP_3
ove le parti resistenti non offriranno prova documentale, puntale e certa dei presupposti fattuali e giuridici (id est: ricorrenza delle ipotesi tassativamente previste dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva) per l'erogazione di somme non assoggettabili a contribuzione, la domanda del ricorrente dovrà trovare accoglimento e le resistenti condannate a corrispondere all' la contribuzione CP_3
sulle somme individuate come non assoggettabili a contribuzione, con somme aggiuntive quanto al datore di lavoro responsabile principale, ex art. articolo 116, comma 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 secondo il regime dell'evasione contributiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa come tubista navale alle dipendenze di dal 7.3.2023 all'8.6.2023 e nel predetto periodo di essere Controparte_1
3 stato impiegato esclusivamente presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) CP_4
nell'ambito di rapporto di appalto intercorrente tra le due società convenute. Sosteneva
che nel corso del rapporto di lavoro gli avesse corrisposto somme CP_1
apparentemente a titolo di trasferta, rimborso spese e diaria – per importo complessivo di
€ 2.453,00 - non correlate ad effettive trasferte o spese a carico del datore di lavoro, da cui la riconducibilità delle stesse a normale retribuzione, con conseguente incidenza sul
TFR dovuto ed obbligo della datrice di lavoro di integrare la contribuzione corrisposta.
Agiva quindi in giudizio nei confronti di per il pagamento del dovuto a suo CP_1
favore e per la regolarizzazione previdenziale, e nei confronti di quale CP_4
responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03.
2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio evidenziando gli oneri Parte_2 CP_4
probatori in capo al ricorrente circa la sussistenza dei crediti azionati e la sussistenza dei presupposti della responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03; previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di , svolgeva Controparte_6
nei confronti della stessa nonché di - nei cui confronti formulava domanda cd. CP_1
riconvenzionale trasversale - al fine di esserne manlevata in denegata ipotesi di soccombenza.
3. In sede di prima udienza, dichiarata la contumacia di , parte ricorrente chiedeva CP_1
di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio nei confronti dell' , e CP_3 CP_4
insisteva a sua volta nelle richieste di estensione del contraddittorio nei confronti di CP_5
e di in relazione alle domande subordinate di manleva svolte nei loro
[...] CP_1
confronti di memoria di costituzione.
4. Con ordinanza del 28.11.2024 il Giudice del Lavoro autorizzava la chiamata in causa di
, rigettava l'istanza di chiamata in causa di e disponeva a cura di CP_3 CP_5
la notifica a della memoria di costituzione contenente domanda di CP_4 Parte_2
manleva svolta nei suoi confronti.
4 5. Costituendosi in giudizio l' deduceva, per l'ipotesi di fondatezza della domanda di CP_3
cui al ricorso, l'obbligo per le convenute di corrispondere all'Istituto la contribuzione relativa, maggiorata quanto al datore di lavoro di somme aggiuntive calcolate secondo il regime dell'evasione contributiva.
6. La causa quindi perveniva per la discussione all'udienza odierna, ove - revocata l'autorizzazione alla notifica della memoria di costituzione di comprendente CP_4
ladomanda di manleva svolta nei confronti di nei confronti della medesima – CP_1
le parti insistevano nelle rispettive deduzioni e conclusioni.
§ § § § § § § § § § § § §
7. Va innanzitutto precisato – come in analoghi precedenti - che la domanda cd.
riconvenzionale trasversale svolta da nei confronti di costituisce CP_4 Controparte_1
nella sostanza una domanda di chiamata in causa, in quanto volta ad estendere dal punto di vista oggettivo e nei confronti di soggetto diverso dal ricorrente l'ambito del processo, e che come nelle istanze di chiamata in causa, in particolare nell'ambito del rito del lavoro, debba ammettersi che il Giudice possa valutare l'opportunità meno di dare corso alla stessa, onde evitare che di estendere il giudizio a circostanze limitate ai rapporti tra convenuto e terzo,
sulle quali l'istruttoria potrebbe ritardare il processo in danno della rapida definizione della controversia tra le parti originarie (cfr. Corte Costituzionale, 67/2023).
7.1 Nel caso di specie, come già argomentato nell'ordinanza del 28.11.2024 nel rigettare l'istanza di chiamata in causa di , la chiamata in causa di non è opportuna in CP_5 CP_1
quanto riferita a pretesa che, essendo relativa a diritto di garanzia cd impropria rivendicato da parte di esula dalla competenza funzionale del giudice del lavoro e non CP_4
riguarda materia assegnata tabellarmente alla sezione lavoro del tribunale di Venezia e che se trattata congiuntamente alla domanda svolta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/03 esporrebbe la pretesa principale – afferente a ragioni di credito aventi natura alimentare - a possibili rinvii a catena per necessità di rinnovi di notifiche o svolgimento di domande reciproche dei vari appaltatori/committenti, nonché di
5 approfondimento sia con riferimento ad eventuali questioni sia pregiudiziali che di merito, in assenza peraltro di specifiche e concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea.
7.2 La precedente autorizzazione alla notifica della domanda cd. riconvenzionale trasversale,
come da ordinanza del 28.11.2024, non esclude una successiva diversa valutazione da parte del giudicante a proposito della non opportunità dell'introduzione di nuove domande nel giudizio, sì da essere successivamente revocata.
8. Nel merito: dalla documentazione dimessa con il ricorso si ricava che il ricorrente venne assunto per operare, come tubista navale, presso lo stabilimento di Porto Marghera CP_4
(VE) – si veda l'unilav riferito all'assunzione (doc. 1 ric.), che riporta la località in cui si trova detto stabilimento quale sede di lavoro -, e deve ritenersi provata la sua utilizzazione quotidiana presso detto stabilimento sia in virtù della previsione del contratto di assunzione che dal badge di ingresso allo stabilimento in suo possesso (doc. 3 ric.), e dalla carenza di specifiche contestazioni ad opera di CP_4
9. Nonostante ciò, nelle buste paga risultano corrisposte al lavoratore somme per “Trasferta
Italia”, “diaria” e “rimborso spese” che non risultano corrispondenti ad invii in trasferta ovvero altre ipotesi dalle quali corrisponde l'obbligo per il datore di lavoro di erogare siffatti specifici istituti.
10. Deve dunque ritenersi che gli importi in questione – per complessivi € 2.453,00 - abbiano in realtà natura retributiva, dal che consegue la fondatezza della domanda di cui al ricorso sia per quanto attiene alla loro incidenza sul TFR che per quanto attiene all'obbligatorietà di corrispondenti versamenti contributivi.
11. L'obbligo in questione sussiste primariamente in capo a quale datore di lavoro del CP_1
ricorrente, ma si estende anche nei confronti di ex art. 29 D.Lgs. 276/03 essendo CP_4
la responsabilità in questione afferente sia ai crediti di natura strettamente retributiva che agli obblighi contributivi, fermo restando che delle somme aggiuntive è responsabile unicamente il datore di lavoro.
6 12. In conclusione e vanno condannate in solido tra loro – ex CP_1 CP_4 CP_4
art. 29 D.Lgs. 276/03 – al pagamento a favore del ricorrente di € 181,70 a titolo di TFR ed al versamento a favore dell' della contribuzione omessa;
la sola va CP_3 CP_1
condannata al versamento all' delle somme aggiuntive per l'evasione contributiva. CP_3
13. Le spese di lite del ricorrente, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, gravano su e in CP_1 CP_4
solido tra loro, per la soccombenza;
sono compensate le spese di lite rispetto ad . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la natura retributiva degli importi corrisposti al ricorrente a titolo di Trasferta Italia, diaria e rimborso spese per complessivo importo di € 2.453,00, condanna e in solido tra loro – CP_1 CP_4
ex art. 29 D.Lgs. 276/03 – al pagamento a favore del ricorrente di € 181,70 a titolo di CP_4
TFR ed al versamento a favore dell' della contribuzione omessa;
condanna CP_3 CP_1
altresì al versamento all' delle somme aggiuntive per l'evasione contributiva. CP_3
Condanna e in solido tra loro a rifondere al procuratore del ricorrente – che CP_1 CP_4
si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Spese compensate nei confronti dell' . CP_3
Venezia, 14/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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