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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/10/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2228 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla Gestione Commercianti.
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MUZZICATO CINZIA, con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 11/08/2024 ,il sig. ha proposto opposizione, Parte_1 previa sospensiva, avverso tre avvisi di addebito notificati il 02-07-2024, e precisamente
-avviso di addebito n. 597 2019 00023004 90 000, per il pagamento di € 2.221,85 periodo
06/2018 al 12/2019
-avviso di addebito n. 597 2022 00007279 31 000 per il pagamento di € 4.258,17 periodo
01/2020 al 12/2020
-avviso di addebito n. 597 2022 00026189 62 000 per il pagamento di € 5.014,96 periodo
11/2017 al 12/2021,
da pagare a titolo di contributi, interessi e sanzioni alla Gestione Commercianti.
L'opponente , contesta l'esistenza dell'obbligo contributivo , in quanto è stato socio e amministratore della società Gesthotel s.r.l. dal 29-05-2018 al 30-10-2020 cioè fino alla data del fallimento della società, e come amministratore iscritto alla Gestione Separata dell' . CP_1
Eccepisce anche la maturata prescrizione per i contributi anni 2017-2028.
Si è costituito l' rilevando l'infondatezza del ricorso, e chiedendone il rigetto CP_1 inquanto l'iscrizione alla Gestione commerciante deriva dalla posizione del ricorrente quale socio e amministratore di altra società ,la . Rileva anche di aver Controparte_2 provveduto allo sgravio dei contributi per il periodo successivo alla cessazione dell'attività avvenuta a giugno 2021 .
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 27/10/2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta .
Ritenuto che i dati formali che sia socio della società ( con Parte_1 CP_2 sede in Ragusa ed avente come oggetto il commercio a dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici come da visura storica C.C.I.A – allegata alla memoria ) , che riveste la carica CP_1 di amministratore/liquidatore e che abbia richiesto l'iscrizione alla Gestione commercianti
(doc.10 memoria di costituzione da soli non sono decisivi per qualificare l'opponente CP_1 come imprenditore commerciale .
In materia ,la legge che regola l'iscrizione presso la gestione artigiani e commercianti.
(art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ,che sostituisce l'art 29 comma 1 l.
3/6/1975 n. 160) prevede che « L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti 2 attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o di autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.»
La legge di riforma ha, tra l'altro, reso obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. E ciò al fine di evitare che attraverso lo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, sia sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale ,purché la partecipazione all'interno dell'impresa sia abituale e prevalente.
Tuttavia è giurisprudenza costante ritenere (Cass. Civ. sentenza n.17076/2011- sentenza n.28137/2018) che « In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani,o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2 comma 26 della legge n.335 del 1995, ai sensi dell'art.1 comma 208 legge n. 662 del 1996,autenticamente interpretato dall'art.12 comma 11 d.l. n.78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la “fictio iuris” dell'unificazione della contribuzione sul parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata,che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinatore e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione,presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commerciante per il reddito d'impresa »
Nella fattispecie , risulta che l'opponente , socio al 50% è anche amministratore unico della società ( visura camerale storica -allegata alla memoria ), e che la società si CP_2 CP_1 avvale di un lavoratore (visura storica ) . 3 Risulta inoltre che è anche amministratore di altra società e come tale Parte_1 iscritto alla Gestione separata (visura camerale all. memoria . CP_1
Risulta quindi che il ricorrente svolge nel periodo di riferimento l'attività di amministratore per due diverse società, la quale non si concilia con quella di partecipare all'attività commerciale della ,atteso che nessuna ulteriore indicazione su tale circostanza è stata fornita CP_2 dall' CP_3
, infatti, sul quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva
[...] non ha provato concretamente la partecipazione diretta del ricorrente all'attività d'impresa.
Ritenuto che l'attività di amministratore è diversa da quella di partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'impresa (così Cass.Civ. ordinanza n.1759/2021), e pertanto nella fattispecie non sussistono i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commerciante e per il pagamento dei relativi contributi.
Gli avvisi di addebito sono illegittimi e vanno annullati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a € 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) annulla gli avvisi di addebito impugnati,
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessive €. 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Muzzicato Cinzia (C.F. ), difensore antistatario. C.F._2
Ragusa, 30 ottobre 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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