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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2578/2024 R.G. promossa da: in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso Garibaldi n. 10 -73019- Parte_1
ZZ (LE), rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA SICILIANI (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via XX Settembre C.F._1
n. 23 -03043- Cassino (FR), giusta procura in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Lizzano in via Poerio n.139, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Corigliano, dal quale è difeso e rappresentato in virtù di procurare allegata al
APPELLATO decisa a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso ritualmente depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Taranto, il signor ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di Controparte_1
violazione del Codice della Strada N. 38484/2023 elevato in data 11 gennaio 2024 dal Comando di
Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art.126 bis comma 2 del Codice della Pt_1
Strada.
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del verbale impugnato per aver comunicato al Comando
Polizia Locale che il giorno dell'avvenuta infrazione elevata a titolo principale si trovava alla guida del veicolo sanzionato e di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa Con comparsa di costituzione e risposta il si è costituito in giudizio Parte_1 eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del GdP di Lecce;
nell'ipotesi di rigetto della preliminare eccezione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 888/2024 del 20.05.2024 pubblicata il 23.05.2024, il Giudice di Pace di Taranto, rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, ha accolto il ricorso e, conseguentemente, annullato il verbale di violazione al Codice della Starda elevato a carico del sig.
con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso in appello ex artt. 6 e ss. D. Lgs. 150/2011 e 414 c.p.c. depositato telematicamente il
06.06.2024, il ha proposto appello avverso la sentenza n. 888/2024 del Parte_1
20.05.2024 pubblicata il 23.05.2024 del Giudice di Pace di Taranto, per “ERRATA E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”, avendo il Giudice di Pace di Taranto erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, asserendo che la violazione contestata (omessa comunicazione dei dati del conducente) doveva intendersi commessa nel luogo di residenza del trasgressore, anziché nel luogo in cui era stata commessa la violazione principale.
In primo luogo, l'ente appellante deduce che il richiamo alla circolare ministeriale M /2413/28 del
14 febbraio 2007 del Ministero dell'Interno doveva intendersi superato dal dettato del decreto legislativo 150/2011 -norma di rango superiore- ove all'art. 7, comma 2, testualmente si legge:
“L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione".
In ordine al luogo di commissione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 126-bis C.d.S., ha richiamato un principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in base al quale “Nel caso in cui il proprietario di un veicolo non ottemperi, senza giustificato motivo ed entro il termine previsto dall'art. 126 bis cod. strad., alla comunicazione all'organo di polizia procedente dell'identità del conducente del veicolo al momento della pregressa violazione, il "locus commissi delicti" dell'illecito in questione è quello in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il citato organo di polizia procedente". (Cassazione civile sez. VI, 21/11/2013, n.26184).
Con riferimento, invece, alla competenza territoriale dell'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione elevato per violazione dell'articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza - a seguito della mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente - è competente il Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l'organo accertatore al quale i suddetti dati dovevano essere inoltrati, permanendo pertanto la competenza in capo al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione principale (Cass. ordinanza n. 30890/2019: “laddove si intenda opporsi al verbale avente ad oggetto la contestazione di una condotta omissiva, la competenza territoriale dovrà essere individuata alla luce del luogo in cui l'azione avrebbe dovuto compiersi e, pertanto, sarà competente il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione-presupposto del successivo verbale di contestazione”).
Conseguentemente, ha affermato che nel caso di specie l'opposizione al verbale di contestazione per violazione dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, doveva essere proposta innanzi al
Giudice del luogo ove ha sede l'organo accertatore della violazione presupposta, quindi, innanzi al
Giudice di Pace di Lecce, nel cui circondario rientra il Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le TRIBUNALE
DI TARANTO -in funzione di Giudice di Appello-, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Taranto in favore del Giudice di pace di Lecce e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 888/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di TARANTO -dott.ssa
in data 20 maggio 2023, depositata in Cancelleria in data 23 maggio 2024 e Parte_2
notificata in pari data, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore della scrivente che ivi si dichiara antistataria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18.11.2024,
[...]
si è costituito nel presente giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1 inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'appello proposto dal
[...]
Nel merito, ha rilevato che l'appello è infondato in fatto ed in diritto, avendo il Giudice Parte_1
di Pace fornito una congrua, adeguata, inattaccabile spiegazione dei motivi del suo convincimento.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio ha rappresentato che l'opposizione avverso la contestazione oggetto di causa ha quale convenuto la pubblica amministrazione e che l'art. 25 c.p.c. indica quale giudice competente il Giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; che l'obbligo di cui all'art. 126-bis C.d.S. sorge al momento e nel luogo ove viene ricevuto l'invito, cioè la residenza dell'obbligato (restando irrilevante la violazione originaria della norma di comportamento che ha dato origine all'invito a comunicare i dati del conducente); l'art. 22 della
Legge 689/1981 determina la competenza per territorio del Giudice ove è commessa la violazione;
che la Cassazione ha più volte affermato che, per tutto quanto non previsto dalla legge 689/81, devono applicarsi le norme processuali del giudizio ordinario civile.
Nel merito, in materia di elemento soggettivo necessario per contestare una sanzione amministrativa, l'appellato ha evidenziato che l'art. 3 della legge 689/1981 sancisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa e che nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Mentre, con riferimento alla violazione di cui all'art. 126-bis, C.d.S., contestata con il verbale opposto, l'appellato ha affermato che la persona, sia essa fisica o giuridica, a partire dal 4 ottobre
2006 dovrà fornire la relativa comunicazione dei dati del conducente o quanto meno la stessa comunicazione, in cui dichiari di non ricordare l'autore della commessa violazione durante
l'evento de quo, per i diversi motivi che possano giustificare tale inconveniente; che, qualora il proprietario del veicolo, in buona fede (ciò è il principio fondamentale che è presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell'autovettura con la quale è stata commessa la presunta violazione al C.d.s., in base al suddetto principio egli non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell'azione di altri, sia essa dolosa o colposa, purché lo stesso proprietario abbia adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all'invito dell'autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art.
126 bis.
L'appellato ha, quindi, rilevato che in atti vi è la prova della dichiarazione inviata via mail l'08.11.2023 con cui comunicava all'ente accertatore di essersi trovato alla guida e allegava l'attestazione dell'avvenuto pagamento del verbale.
Alla luce di tali considerazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare dichiarare inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto, confermando la sentenza impugnata, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. 2) In via gradata, e salvo gravame, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, e sempre con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Alla prima udienza di comparizione del 21.11.2024, il P.I., verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ha assegnato alle parti termine sino al 12.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
A scioglimento della riserva pronunciata ai sensi degli artt. art. 127-ter e 128 c.p.c. la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Il merito della controversia.
Il presente giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza n. 888/2024 del 20.05.2024 pubblicata il
23.05.2024 del Giudice di Pace di Taranto, con la quale è stato annullato il verbale n. 38484/2023 elevato in data 11 gennaio 2024 a carico del sig. dal Comando di Controparte_1
Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice Pt_1
della Strada.
L'odierno appellante lamenta l'errata e falsa applicazione della legge da parte del Giudice di Pace di Taranto per avere rigettatato l'eccezione di incompetenza territoriale, asserendo che, al fine di fondare la competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace innanzi al quale deve essere proposto il ricorso avverso la violazione di cui all'art. 126-bis, C.d.S., il luogo della commissione della violazione presupposta non assume alcun rilievo, dovendosi fare esclusivo riferimento al luogo in cui il destinatario ha ricevuto l'invito e dal quale egli avrebbe dovuto effettuare la comunicazione, quindi, il luogo di residenza dell'interessato.
Orbene, la questione concerne l'individuazione del criterio di competenza territoriale dell'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione elevato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada.
Pare opportuno premettere che la disposizione in esame opera in caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente, colpendo tale sanzione accessoria il solo conducente dell'autoveicolo con cui viene commessa l'infrazione principale.
Segnatamente, la prima parte dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S., riguarda il meccanismo che porta alla decurtazione del punteggio una volta che la contestazione sia stata definita, ossia “quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. In tali casi il meccanismo si attiva ad opera dell'agente che ha accertato la violazione, il quale deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, che decorreranno dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La seconda parte dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (terzo periodo) afferma che la comunicazione di cui al primo periodo deve essere effettuata a carico del conducente dell'autoveicolo con cui è stata commessa l'infrazione, in quanto è considerato soggetto responsabile della violazione.
Qualora il conducente trasgressore non sia stato identificato, la norma pone a carico del proprietario del veicolo o di altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 c.p.c. l'obbligo di “fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante
o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede”.
La disposizione, pertanto, comporta che, da un lato, il proprietario del veicolo (oppure altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196), debba fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, dall'altro, l'organo di polizia ricevente tali informazioni debba comunicare i dati del conducente, entro 30 giorni dalla definizione dell'eventuale contestazione del verbale cd. presupposto, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini della applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
La norma, infine, prevede al quinto periodo il pagamento di una sanzione amministrativa da parte del proprietario del veicolo che abbia omesso di comunicare i citati dati, senza addurre un giustificato e documentato motivo.
Tale sanzione non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale, bensì è collegata alla sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, C.d.S., che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa a carico di colui che non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, ai fini dell'accertamento delle violazioni sanzionate nel codice della strada.
È evidente, pertanto, che la sanzione accessoria deriva da un illecito omissivo di pura condotta
(mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente), autonomo rispetto alla violazione presupposta.
Orbene, venendo all'esame dell'unico motivo di appello, al fine di individuare l'Ufficio del giudice di pace territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., occorre preliminarmente effettuare alcune precisazioni in materia di luogo di commissione dell'illecito amministrativo.
Occorre innanzitutto premettere che, nell'ambito della disciplina di cui alla legge n. 689/1981, l'art. 22, integralmente riprodotto nell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, individua il luogo di commissione della violazione quale criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile (criterio cui neppure deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie - così Cass. 27 giugno 2006, n.
14828; id. 10 dicembre 2010, n. 25075). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 8 settembre 2004 n.
18075, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21752, Cass. 18 febbraio 2010, n.3923, Cass. 20 giugno 2013, n.
15612), nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo dalla commissione dalla violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi quello in cui l'infrazione è stata accertata (vd. tra le tante, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010), purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori.
Tuttavia, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale dell'autorità che emette l'ordinanza- ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243).
Sicché, ai fini dell'individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel luogo in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile.
L'operatività di questa presunzione deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (cfr. Cass. 11 luglio 2003, n. 10917; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18075 del
08/09/2004; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010, con cui è stata cassata la sentenza impugnata, che, in tema di indebita percezione di aiuti comunitari, aveva affermato la competenza del tribunale del luogo in cui era stata accertata la violazione, anziché di quello del diverso luogo in cui, avendo sede la società cui era stato contestato l'illecito, quest'ultimo doveva considerarsi commesso).
Mentre, ove siano contestate più violazioni verificatesi in luoghi diversi, nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti continuati o di quello unico permanente, deve trovare applicazione il criterio del luogo del relativo accertamento (Cass., Sez. VI, ordinanza del 16.12.2011, n. 27202).
Dunque, alla luce di tali principi, il sistema va ricostruito nei seguenti termini: A) sussiste una presunzione di coincidenza del luogo di commissione e luogo di accertamento: in tal caso è il criterio dell'accertamento (che, in tale logica presuppone e coincide con quello della commissione) a governare la competenza territoriale;
B) allorquando tale unità logica si spezzi - perché la commissione del fatto è pacificamente avvenuta in luogo diverso dall'accertamento - è il luogo della commissione del fatto a prevalere, rispetto a quello dell'accertamento;
C) quando sussista una pluralità di luoghi della commessa infrazione rivive il criterio dell'accertamento, unico a poter ricondurre ad unità i "diversi luoghi" in cui sono state commessi le varie infrazioni (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014 Rv. 629996 - 01).
Alla luce di quanto sinora esposto, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, ovvero quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, unico criterio idoneo a poter ricondurre a unità i diversi luoghi in cui le varie infrazioni vengono commesse.
Tali conclusioni trovano conferma anche nella giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. civ.,
Sez. II, ordinanza n. 2307 del 23.01.2024) secondo cui la competenza territoriale dell'Autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata;
il luogo di accertamento dell'infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24391 del 10/08/2023, Rv. 668806 - 01; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27202 del 16/12/2011, Rv. 620294 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001, Rv. 544784 - 01, tutte confermano: Cass. Sez. U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988, Rv. 459216 - 01).
Conformemente a quanto sinora esposto, con ordinanza n. 237 del 21 novembre 2018, la Corte
Costituzionale ha ribadito anche nella materia specifica delle infrazioni al Codice della Strada, il principio secondo cui il locus commissi delicti dell'illecito omissivo di cui all'art. 126-bis, C.d.S., quale luogo dove deve pervenire la comunicazione prescritta dalla legge, coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione principale comportante la perdita del punteggio della patente. In tale circostanza la Consulta ha individuato quale giudice competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa, per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui era stata accertata l'infrazione.
In materia di competenza territoriale dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di illecito omissivo, è pertanto consolidato il principio secondo cui l'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata, per cui, in caso di contestazione della violazione da parte del proprietario del veicolo dell'obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis C.d.S., comma 2, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (ex plurimis, Cass. n. 6651 del 2017;
Cass. n. 2910 del 2012; più di recente, Cass. n. 29222 del 2018; Cass. n. 29221 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, e pertanto adottando ai fini della individuazione del giudice competente il criterio del luogo dell'accertamento dell'infrazione (nella specie, peraltro, coincidente con quello della commissione) deve ritenersi – contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado – sussistente la competenza territoriale del giudice di pace di
Lecce.
Alla luce della documentazione in atti, risulta invero che l'infrazione contestata alla parte appellata avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 126 bis, comma 2, Codice della Strada, è stata accertata presso il Comando di Polizia Locale-Ufficio Contravvenzioni del di Pt_1
al quale doveva essere inviata la comunicazione delle generalità e dei dati del conducente Pt_1 del veicolo al momento dell'infrazione presupposta (come espressamente indicato nel verbale n.
21459/2023 del 12.08.2023, a cui è allegato il modulo con indicazione dell'indirizzo dell'organo accertatore).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'infrazione in esame è stata accertata e, al contempo, commessa nell'ambito del territorio del Comune di Pt_1
Ritenuto che la competenza territoriale dell'opposizione avverso il verbale di violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., appartiene al Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione che si presume coincidente con il luogo di accertamento, e che nel caso di specie è la Polizia Locale del l'organo che ha accertato l'infrazione e al quale i dati andavano comunicati, ne Parte_1
consegue che la competenza per territorio, in relazione all'opposizione proposta dalla parte appellata, va correttamente individuata nell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, nel cui circondario rientra il appellante. Pt_1 Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 888/2024 del 20.05.2024 pubblicata il 23.05.2024 del Giudice di Pace di Taranto va annullata, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, quale Giudice competente per territorio.
4. Le spese.
Quanto al regolamento delle spese, l'appellante deve essere condannato, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dell'Ente appellante dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa S. D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal in persona Parte_1
del Sindaco p.t., nei confronti di , avente ad oggetto: Opposizione Controparte_1
ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada), così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza del
Giudice di Pace di Taranto per essere competente il Giudice di Pace di Lecce, assegnando a tal fine termine di giorni 90 per riassumere il giudizio innanzi a tale autorità giudiziaria;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in favore dell'Avv. Tiziana Siciliani, difensore del antistataria, in € 250,00 per il Parte_1 primo grado e in € 400,00 per il presente giudizio, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 13.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'Errico)
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2578/2024 R.G. promossa da: in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso Garibaldi n. 10 -73019- Parte_1
ZZ (LE), rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA SICILIANI (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via XX Settembre C.F._1
n. 23 -03043- Cassino (FR), giusta procura in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Lizzano in via Poerio n.139, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Corigliano, dal quale è difeso e rappresentato in virtù di procurare allegata al
APPELLATO decisa a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso ritualmente depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Taranto, il signor ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di Controparte_1
violazione del Codice della Strada N. 38484/2023 elevato in data 11 gennaio 2024 dal Comando di
Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art.126 bis comma 2 del Codice della Pt_1
Strada.
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del verbale impugnato per aver comunicato al Comando
Polizia Locale che il giorno dell'avvenuta infrazione elevata a titolo principale si trovava alla guida del veicolo sanzionato e di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa Con comparsa di costituzione e risposta il si è costituito in giudizio Parte_1 eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del GdP di Lecce;
nell'ipotesi di rigetto della preliminare eccezione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 888/2024 del 20.05.2024 pubblicata il 23.05.2024, il Giudice di Pace di Taranto, rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, ha accolto il ricorso e, conseguentemente, annullato il verbale di violazione al Codice della Starda elevato a carico del sig.
con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso in appello ex artt. 6 e ss. D. Lgs. 150/2011 e 414 c.p.c. depositato telematicamente il
06.06.2024, il ha proposto appello avverso la sentenza n. 888/2024 del Parte_1
20.05.2024 pubblicata il 23.05.2024 del Giudice di Pace di Taranto, per “ERRATA E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”, avendo il Giudice di Pace di Taranto erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, asserendo che la violazione contestata (omessa comunicazione dei dati del conducente) doveva intendersi commessa nel luogo di residenza del trasgressore, anziché nel luogo in cui era stata commessa la violazione principale.
In primo luogo, l'ente appellante deduce che il richiamo alla circolare ministeriale M /2413/28 del
14 febbraio 2007 del Ministero dell'Interno doveva intendersi superato dal dettato del decreto legislativo 150/2011 -norma di rango superiore- ove all'art. 7, comma 2, testualmente si legge:
“L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione".
In ordine al luogo di commissione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 126-bis C.d.S., ha richiamato un principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in base al quale “Nel caso in cui il proprietario di un veicolo non ottemperi, senza giustificato motivo ed entro il termine previsto dall'art. 126 bis cod. strad., alla comunicazione all'organo di polizia procedente dell'identità del conducente del veicolo al momento della pregressa violazione, il "locus commissi delicti" dell'illecito in questione è quello in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il citato organo di polizia procedente". (Cassazione civile sez. VI, 21/11/2013, n.26184).
Con riferimento, invece, alla competenza territoriale dell'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione elevato per violazione dell'articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza - a seguito della mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente - è competente il Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l'organo accertatore al quale i suddetti dati dovevano essere inoltrati, permanendo pertanto la competenza in capo al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione principale (Cass. ordinanza n. 30890/2019: “laddove si intenda opporsi al verbale avente ad oggetto la contestazione di una condotta omissiva, la competenza territoriale dovrà essere individuata alla luce del luogo in cui l'azione avrebbe dovuto compiersi e, pertanto, sarà competente il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione-presupposto del successivo verbale di contestazione”).
Conseguentemente, ha affermato che nel caso di specie l'opposizione al verbale di contestazione per violazione dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, doveva essere proposta innanzi al
Giudice del luogo ove ha sede l'organo accertatore della violazione presupposta, quindi, innanzi al
Giudice di Pace di Lecce, nel cui circondario rientra il Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le TRIBUNALE
DI TARANTO -in funzione di Giudice di Appello-, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Taranto in favore del Giudice di pace di Lecce e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 888/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di TARANTO -dott.ssa
in data 20 maggio 2023, depositata in Cancelleria in data 23 maggio 2024 e Parte_2
notificata in pari data, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore della scrivente che ivi si dichiara antistataria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18.11.2024,
[...]
si è costituito nel presente giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1 inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'appello proposto dal
[...]
Nel merito, ha rilevato che l'appello è infondato in fatto ed in diritto, avendo il Giudice Parte_1
di Pace fornito una congrua, adeguata, inattaccabile spiegazione dei motivi del suo convincimento.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio ha rappresentato che l'opposizione avverso la contestazione oggetto di causa ha quale convenuto la pubblica amministrazione e che l'art. 25 c.p.c. indica quale giudice competente il Giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; che l'obbligo di cui all'art. 126-bis C.d.S. sorge al momento e nel luogo ove viene ricevuto l'invito, cioè la residenza dell'obbligato (restando irrilevante la violazione originaria della norma di comportamento che ha dato origine all'invito a comunicare i dati del conducente); l'art. 22 della
Legge 689/1981 determina la competenza per territorio del Giudice ove è commessa la violazione;
che la Cassazione ha più volte affermato che, per tutto quanto non previsto dalla legge 689/81, devono applicarsi le norme processuali del giudizio ordinario civile.
Nel merito, in materia di elemento soggettivo necessario per contestare una sanzione amministrativa, l'appellato ha evidenziato che l'art. 3 della legge 689/1981 sancisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa e che nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Mentre, con riferimento alla violazione di cui all'art. 126-bis, C.d.S., contestata con il verbale opposto, l'appellato ha affermato che la persona, sia essa fisica o giuridica, a partire dal 4 ottobre
2006 dovrà fornire la relativa comunicazione dei dati del conducente o quanto meno la stessa comunicazione, in cui dichiari di non ricordare l'autore della commessa violazione durante
l'evento de quo, per i diversi motivi che possano giustificare tale inconveniente; che, qualora il proprietario del veicolo, in buona fede (ciò è il principio fondamentale che è presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell'autovettura con la quale è stata commessa la presunta violazione al C.d.s., in base al suddetto principio egli non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell'azione di altri, sia essa dolosa o colposa, purché lo stesso proprietario abbia adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all'invito dell'autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art.
126 bis.
L'appellato ha, quindi, rilevato che in atti vi è la prova della dichiarazione inviata via mail l'08.11.2023 con cui comunicava all'ente accertatore di essersi trovato alla guida e allegava l'attestazione dell'avvenuto pagamento del verbale.
Alla luce di tali considerazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare dichiarare inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto, confermando la sentenza impugnata, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. 2) In via gradata, e salvo gravame, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, e sempre con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Alla prima udienza di comparizione del 21.11.2024, il P.I., verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ha assegnato alle parti termine sino al 12.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
A scioglimento della riserva pronunciata ai sensi degli artt. art. 127-ter e 128 c.p.c. la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Il merito della controversia.
Il presente giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza n. 888/2024 del 20.05.2024 pubblicata il
23.05.2024 del Giudice di Pace di Taranto, con la quale è stato annullato il verbale n. 38484/2023 elevato in data 11 gennaio 2024 a carico del sig. dal Comando di Controparte_1
Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice Pt_1
della Strada.
L'odierno appellante lamenta l'errata e falsa applicazione della legge da parte del Giudice di Pace di Taranto per avere rigettatato l'eccezione di incompetenza territoriale, asserendo che, al fine di fondare la competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace innanzi al quale deve essere proposto il ricorso avverso la violazione di cui all'art. 126-bis, C.d.S., il luogo della commissione della violazione presupposta non assume alcun rilievo, dovendosi fare esclusivo riferimento al luogo in cui il destinatario ha ricevuto l'invito e dal quale egli avrebbe dovuto effettuare la comunicazione, quindi, il luogo di residenza dell'interessato.
Orbene, la questione concerne l'individuazione del criterio di competenza territoriale dell'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione elevato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada.
Pare opportuno premettere che la disposizione in esame opera in caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente, colpendo tale sanzione accessoria il solo conducente dell'autoveicolo con cui viene commessa l'infrazione principale.
Segnatamente, la prima parte dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S., riguarda il meccanismo che porta alla decurtazione del punteggio una volta che la contestazione sia stata definita, ossia “quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. In tali casi il meccanismo si attiva ad opera dell'agente che ha accertato la violazione, il quale deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, che decorreranno dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La seconda parte dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (terzo periodo) afferma che la comunicazione di cui al primo periodo deve essere effettuata a carico del conducente dell'autoveicolo con cui è stata commessa l'infrazione, in quanto è considerato soggetto responsabile della violazione.
Qualora il conducente trasgressore non sia stato identificato, la norma pone a carico del proprietario del veicolo o di altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 c.p.c. l'obbligo di “fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante
o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede”.
La disposizione, pertanto, comporta che, da un lato, il proprietario del veicolo (oppure altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196), debba fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, dall'altro, l'organo di polizia ricevente tali informazioni debba comunicare i dati del conducente, entro 30 giorni dalla definizione dell'eventuale contestazione del verbale cd. presupposto, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini della applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
La norma, infine, prevede al quinto periodo il pagamento di una sanzione amministrativa da parte del proprietario del veicolo che abbia omesso di comunicare i citati dati, senza addurre un giustificato e documentato motivo.
Tale sanzione non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale, bensì è collegata alla sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, C.d.S., che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa a carico di colui che non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, ai fini dell'accertamento delle violazioni sanzionate nel codice della strada.
È evidente, pertanto, che la sanzione accessoria deriva da un illecito omissivo di pura condotta
(mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente), autonomo rispetto alla violazione presupposta.
Orbene, venendo all'esame dell'unico motivo di appello, al fine di individuare l'Ufficio del giudice di pace territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., occorre preliminarmente effettuare alcune precisazioni in materia di luogo di commissione dell'illecito amministrativo.
Occorre innanzitutto premettere che, nell'ambito della disciplina di cui alla legge n. 689/1981, l'art. 22, integralmente riprodotto nell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, individua il luogo di commissione della violazione quale criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile (criterio cui neppure deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie - così Cass. 27 giugno 2006, n.
14828; id. 10 dicembre 2010, n. 25075). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 8 settembre 2004 n.
18075, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21752, Cass. 18 febbraio 2010, n.3923, Cass. 20 giugno 2013, n.
15612), nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo dalla commissione dalla violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi quello in cui l'infrazione è stata accertata (vd. tra le tante, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010), purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori.
Tuttavia, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale dell'autorità che emette l'ordinanza- ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243).
Sicché, ai fini dell'individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel luogo in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile.
L'operatività di questa presunzione deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (cfr. Cass. 11 luglio 2003, n. 10917; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18075 del
08/09/2004; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010, con cui è stata cassata la sentenza impugnata, che, in tema di indebita percezione di aiuti comunitari, aveva affermato la competenza del tribunale del luogo in cui era stata accertata la violazione, anziché di quello del diverso luogo in cui, avendo sede la società cui era stato contestato l'illecito, quest'ultimo doveva considerarsi commesso).
Mentre, ove siano contestate più violazioni verificatesi in luoghi diversi, nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti continuati o di quello unico permanente, deve trovare applicazione il criterio del luogo del relativo accertamento (Cass., Sez. VI, ordinanza del 16.12.2011, n. 27202).
Dunque, alla luce di tali principi, il sistema va ricostruito nei seguenti termini: A) sussiste una presunzione di coincidenza del luogo di commissione e luogo di accertamento: in tal caso è il criterio dell'accertamento (che, in tale logica presuppone e coincide con quello della commissione) a governare la competenza territoriale;
B) allorquando tale unità logica si spezzi - perché la commissione del fatto è pacificamente avvenuta in luogo diverso dall'accertamento - è il luogo della commissione del fatto a prevalere, rispetto a quello dell'accertamento;
C) quando sussista una pluralità di luoghi della commessa infrazione rivive il criterio dell'accertamento, unico a poter ricondurre ad unità i "diversi luoghi" in cui sono state commessi le varie infrazioni (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014 Rv. 629996 - 01).
Alla luce di quanto sinora esposto, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, ovvero quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, unico criterio idoneo a poter ricondurre a unità i diversi luoghi in cui le varie infrazioni vengono commesse.
Tali conclusioni trovano conferma anche nella giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. civ.,
Sez. II, ordinanza n. 2307 del 23.01.2024) secondo cui la competenza territoriale dell'Autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata;
il luogo di accertamento dell'infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24391 del 10/08/2023, Rv. 668806 - 01; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27202 del 16/12/2011, Rv. 620294 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001, Rv. 544784 - 01, tutte confermano: Cass. Sez. U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988, Rv. 459216 - 01).
Conformemente a quanto sinora esposto, con ordinanza n. 237 del 21 novembre 2018, la Corte
Costituzionale ha ribadito anche nella materia specifica delle infrazioni al Codice della Strada, il principio secondo cui il locus commissi delicti dell'illecito omissivo di cui all'art. 126-bis, C.d.S., quale luogo dove deve pervenire la comunicazione prescritta dalla legge, coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione principale comportante la perdita del punteggio della patente. In tale circostanza la Consulta ha individuato quale giudice competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa, per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui era stata accertata l'infrazione.
In materia di competenza territoriale dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di illecito omissivo, è pertanto consolidato il principio secondo cui l'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata, per cui, in caso di contestazione della violazione da parte del proprietario del veicolo dell'obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis C.d.S., comma 2, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (ex plurimis, Cass. n. 6651 del 2017;
Cass. n. 2910 del 2012; più di recente, Cass. n. 29222 del 2018; Cass. n. 29221 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, e pertanto adottando ai fini della individuazione del giudice competente il criterio del luogo dell'accertamento dell'infrazione (nella specie, peraltro, coincidente con quello della commissione) deve ritenersi – contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado – sussistente la competenza territoriale del giudice di pace di
Lecce.
Alla luce della documentazione in atti, risulta invero che l'infrazione contestata alla parte appellata avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 126 bis, comma 2, Codice della Strada, è stata accertata presso il Comando di Polizia Locale-Ufficio Contravvenzioni del di Pt_1
al quale doveva essere inviata la comunicazione delle generalità e dei dati del conducente Pt_1 del veicolo al momento dell'infrazione presupposta (come espressamente indicato nel verbale n.
21459/2023 del 12.08.2023, a cui è allegato il modulo con indicazione dell'indirizzo dell'organo accertatore).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'infrazione in esame è stata accertata e, al contempo, commessa nell'ambito del territorio del Comune di Pt_1
Ritenuto che la competenza territoriale dell'opposizione avverso il verbale di violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., appartiene al Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione che si presume coincidente con il luogo di accertamento, e che nel caso di specie è la Polizia Locale del l'organo che ha accertato l'infrazione e al quale i dati andavano comunicati, ne Parte_1
consegue che la competenza per territorio, in relazione all'opposizione proposta dalla parte appellata, va correttamente individuata nell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, nel cui circondario rientra il appellante. Pt_1 Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 888/2024 del 20.05.2024 pubblicata il 23.05.2024 del Giudice di Pace di Taranto va annullata, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, quale Giudice competente per territorio.
4. Le spese.
Quanto al regolamento delle spese, l'appellante deve essere condannato, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dell'Ente appellante dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa S. D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal in persona Parte_1
del Sindaco p.t., nei confronti di , avente ad oggetto: Opposizione Controparte_1
ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada), così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza del
Giudice di Pace di Taranto per essere competente il Giudice di Pace di Lecce, assegnando a tal fine termine di giorni 90 per riassumere il giudizio innanzi a tale autorità giudiziaria;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in favore dell'Avv. Tiziana Siciliani, difensore del antistataria, in € 250,00 per il Parte_1 primo grado e in € 400,00 per il presente giudizio, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 13.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'Errico)