Decreto cautelare 25 marzo 2020
Sentenza 3 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/11/2020, n. 11293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11293 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2020
N. 11293/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentate e difese dagli avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via di Monte Fiore 22;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale n.-OMISSIS-, successivamente comunicato e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale il Ministero della Salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.i., ha subordinato il riconoscimento del titolo di “Técnico Superior en Higiene Bucodental” conseguito dalla IG.ra -OMISSIS-all’espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi ivi indicati;
nonché di ogni ulteriore atto, a detto decreto presupposto, connesso o dipendente, ivi compreso, in particolare, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, emesso nella seduta del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le parti ricorrenti riferiscono che la IG.ra -OMISSIS-ha acquisito il titolo di “Técnico Superior en Higiene Bucodental” presso la Scuola “-OMISSIS-, così abilitandosi all’esercizio della professione di igienista dentale su tutto il territorio spagnolo; al fine di poter esercitare la medesima professione in Italia, in data 6 maggio 2019, la IG.ra -OMISSIS-ha presentato la prescritta domanda di riconoscimento presso il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 206/2007.
Con il ricorso in esame, le parti ricorrenti impugnano il decreto ministeriale in epigrafe indicato con cui il riconoscimento del titolo da igienista è stato subordinato a misure compensative (tirocinio di 30 mesi con formazione complementare o prova attitudinale su 11 materie ivi specificate, a scelta dell’istante), avendo l’Amministrazione ritenuto insufficiente e inadeguato il periodo di formazione effettuato durante lo svolgimento del corso.
A sostegno della propria domanda, formulano i seguenti motivi di diritto:
- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1, e 4, della Direttiva europea del 7 settembre 2005, n. 36 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), e degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 – Violazione dei principi europei di libertà di circolazione delle professioni, di concorrenza e di iniziativa economica – Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti di fatti e di diritto e per difetto di istruttoria e superficialità dell’azione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta e irragionevolezza dell’azione. Arbitrarietà dell’azione amministrativa e sviamento”;
- “Violazione e falsa applicazione dei Considerando n. 1, n. 3, n. 16 e n. 19 nonché dell’art. 14, commi 5 e 6, della Direttiva europea del 7 settembre 2005, n. 36 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), nonché gli artt. 3, paragrafo 1, lettera c); 49; 52; 56 del T.F.U.E. - Violazione del principio di non discriminazione e di concorrenza - Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Sproporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà con precedenti determinazioni della medesima Amministrazione. Arbitrarietà. Sviamento”.
In estrema sintesi, deducono che il decreto ministeriale qui impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede una misura compensativa consistente o in una prova attitudinale da svolgersi in 11 materie con ulteriori specificazioni ovvero in un tirocinio di adattamento della durata addirittura di 30 mesi con formazione complementare nelle medesime materie, atteso che:
- non vi sarebbe alcun gap contenutistico tra il corso sostenuto e superato in Spagna e quello omologo previsto in Italia e che il programma di insegnamento offerto dalla Scuola -OMISSIS- sarebbe assolutamente sovrapponibile a quello offerto dall’Università italiana;
- la misura compensativa prevista, oltre ad essere in contrasto con i principi del diritto dell’Unione Europea, comporterebbe una ingiustificata sproporzione tra mezzi e fini, concretizzandosi in un tirocinio la cui durata sarebbe addirittura maggiore di quella del corso stesso, ovvero in una prova attitudinale da svolgersi addirittura su 11 materie;
- non darebbe in alcun modo atto delle ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a prevedere una misura compensativa come quella censurata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, siccome infondato in fatto ed in diritto, e concludendo per la reiezione del ricorso.
In particolare, il Ministero della salute deduce che: il corso di formazione de quo sarebbe stato svolto in Spagna presso un Centro di formazione non universitario; il percorso spagnolo si articolerebbe in soli due anni con una carica oraria complessiva di n. 2.000 ore di cui n. 165 ore non professionalizzanti e 416 ore di formazione presso centri di lavoro; il corso si sarebbe svolto in modalità semiresidenziale, che non richiederebbe la necessaria presenza durante il tirocinio, non ammessa nel nostro ordinamento; l’ordinamento universitario italiano prevedrebbe, invece, un monte ore pari a complessive 4.500 ore, articolato su tre anni; sarebbe stata rilevata una carenza delle discipline di base, nonché delle materie professionalizzanti, come riportato nel verbale della Conferenza allegato.
All’udienza pubblica del 29 settembre 2020 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che si vengono ad illustrare.
2.1 Occorre innanzitutto evidenziare che il profilo professionale dell’igienista dentale è individuato in Italia dal DM 15 marzo 1999, n. 137, che definisce l’igienista come “l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orto dentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”.
Questa figura professionale svolge, in particolare, attività di educazione sanitaria dentale, partecipa a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del servizio sanitario pubblico, collabora alla compilazione delle cartelle cliniche, indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutor professionali, da espletare presso strutture universitarie, in ottemperanza con la direttiva comunitaria.
Ciò detto, il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate dagli altri Stati facenti parte dell’UE è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, adottato in recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2005/36/CE che ha imposto agli Stati membri di riconoscere le qualifiche professionali rilasciate dagli altri Stati facenti parte dell’UE.
Per quello che qui rileva, l’art. 16 del predetto d.lgs. 206/2007 prescrive che “per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII”.
Il successivo art. 22 prevede la possibilità di adottare misure compensative per il riconoscimento di qualsivoglia titolo estero abilitante alla professione in Italia, stabilisce che questo stesso “può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: [lett. a abrogata] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente”.
2.2. Con i due motivi di ricorso, che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente, le parti ricorrenti deducono, come già visto, che non vi sarebbe alcun gap contenutistico tra il corso sostenuto e superato in Spagna e quello omologo previsto in Italia; in ogni modo, a tutto concedere, la misura compensativa prevista, oltre ad essere in contrasto con i principi del diritto dell’Unione Europea, comporterebbe una ingiustificata sproporzione tra mezzi e fini, concretizzandosi in un tirocinio la cui durata sarebbe addirittura maggiore di quella del corso stesso, ovvero in una prova attitudinale da svolgersi addirittura su 11 materie.
Ritiene il Collegio che le censure siano fondate nei limiti del difetto di motivazione in ordine all’imposizione di una misura compensativa che prevede la frequenza di un corso ulteriore di 30 mesi (dunque di due anni e mezzo), così portando a 5 anni e mezzo la durata del percorso formativo eseguito in Spagna, rispetto ai tre anni richiesti in Italia.
In particolare, l’Amministrazione è incorsa nella violazione sia dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sia dell’art. 14, comma 6, della Direttiva europea n. 36/2005, per cui “la decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: a) il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 11; e b) le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente”.
Invero, il decreto gravato si limita a richiamare il parere della Conferenza di servizi che ha riscontrato che la formazione professionale seguita dall’odierna ricorrente in Spagna ha presentato consistenti differenze e carenze contenutistiche rispetto al percorso formativo richiesto in Italia per lo svolgimento della professione di igienista dentale e in particolare: lo svolgimento del percorso formativo presso un Centro di formazione non universitario; la durata dello stesso di soli due anni con una carica oraria complessiva di n. 2.000 ore di cui n. 165 ore non professionalizzanti e 416 ore di formazione presso centri di lavoro (a fronte di un percorso articolato in Italia in tre anni, 4.500 ore); la modalità semiresidenziale di esecuzione del corso che non richiede la necessaria presenza durante il tirocinio (non ammessa in Italia); una carenza delle discipline di base, nonché delle materie professionalizzanti.
Non dà nessun conto delle ragioni che hanno determinato l’adozione di una misura compensativa così gravosa, a fronte delle osservazioni e della copiosa documentazione relativa all’iter di studi seguito prodotte dall’istante che sembrano invece smentire le conclusioni a cui è pervenuto l’organismo di consultazione, e dalle quali sembrerebbe evincersi che: il decreto legislativo 206/2007 prevede la possibilità di conseguire il titolo de quo anche in istituti non universitari; la differenza tra i due percorsi formativi sarebbe esclusivamente di durata, ma i contenuti della formazione sarebbero gli stessi; il corso formativo spagnolo avrebbe una durata complessiva minima di due anni nel cui ambito sarebbero impartite 13 materie, 9 materie teoriche e 4 materie teorico-pratiche, oltre a un tirocinio di 416 ore, conseguentemente il gap tra la formazione in Italia - che dura tre anni - e quella in Spagna sarebbe di un anno e imporre un tirocinio di 30 mesi sarebbe eccessivo; la didattica a distanza non avrebbe ad oggetto le prove pratiche e non inciderebbe sulla manualità pratica dello studente; i programmi di studio sarebbero identici.
3. Il ricorso si manifesta, pertanto, fondato sotto gli indicati dirimenti profili così che deve essere accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento e rimessione del procedimento all’autorità competente, la quale dovrà svolgere le ulteriori conseguenti valutazioni e rieditare il potere conferitole.
4. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la proposta azione impugnatoria, e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.