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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 277/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. 277/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. GALEAZZI GABRIELE per procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo per l'adozione di
, CP_1 con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle seguenti conclusioni: I ricorrenti hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 22/1/2024, (nato il [...]) ha dichiarato di voler Parte_1
adottare (nata il [...]), maggiore di età. CP_1
L'istante ha affermato di avere un'età (53 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda, di avere due figli – nata Per_1
il 29.12.2000 e , nato il [...], entrambi mggiorenni. Per_2
Ha aggiunto che l'adottanda è figlia di , con la quale si è unito in matrimonio il Persona_3
14/2/2023, e di , nato e residente in [...]. Persona_4
2. All'udienza del 9/4/2024 fissata con decreto regolarmente notificato anche al Parte_2
(che ha espresso parere favorevole all'adozione), davanti al Presidente della Prima Sezione Civile
pagina 1 (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), esprimevano il consenso all'adozione l'adottante, l'adottanda, la coniuge dell'adottante, nonché madre dell'adottanda ed i figli maggiorenni dell'adottante.
All'udienza del 12/11/2024 il difensore del ricorrente ha esibito la dichiarazione resa dal padre dell'adottanda, sig. al notaio di Dnipro in data Persona_5 Persona_6
30.9.2024 attestante il consenso all'adozione di da parte del sig. CP_1 Parte_1
(atto regolarmente tradotto e apostillato), già depositata in via telematica.
3. Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte di CP_1 [...]
come richiesto. Parte_1
Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate.
E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottanti, adottando, figli degli adottanti) e vi è il parere favorevole del Pubblico Ministero.
3.1 In particolare, il sig. ha dichiarato di aver conosciuto l'adottanda circa 8 anni fa a Parte_1
Kharkov, quando ha conosciuto anche sua madre;
egli già all'epoca era residente per lavoro in
Tunisia, ha conosciuto la sua attuale moglie, madre di su un aereo e dopo una iniziale CP_1
frequentazione è andato nella sua città a trovarla e lì ha incontrato che aveva circa 11 anni. CP_1
Dopo circa due anni la signora è venuta in Italia con sua figlia e si è stabilita a vivere a FA
TT, nella casa di cui il ricorrente aveva la disponibilità con contratto “rent to buy” (che ha finito di pagare lo scorso anno) e che usava – e usa tuttora – come domicilio quando fa rientro in
Italia (circa ogni 15 giorni), anche per i figli nati dal precedente matrimonio, che hanno la residenza presso la casa ex coniugale. Ha riferito di essere divorziato dal 2013 e di non avere obblighi di mantenimento nei confronti della moglie, provvedendo invece al mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio, di essere imprenditore nel settore tessile, con un'azienda che produce abbigliamento in Tunisia. Ha dichiarato un reddito di circa € 120.000 annui, prodotto e denunciato in Tunisia e di essere proprietario di un'altra casa in Tunisia. Ha aggiunto di aver già intestato la casa sita in via Milano ai tre figli (ivi compresa . Ha precisato di aver sempre trattato CP_1
come una figlia, aggiungendo che lei frequenta regolarmente la sua famiglia di origine, CP_1
soprattutto la madre e la sorella e la famiglia di lei.
L'adottanda, che frequenta l'ultimo anno del Liceo Rinaldini con indirizzo musicale, suona il pianoforte e l'anno prossimo vorrebbe iscriversi al Politecnico di Milano, indirizzo design, ha riferito di avere in Ancona tutti i suoi amici, di avere ottimi rapporti con e che Per_1 Per_2
sono per lei anche più di fratelli e di non avere rapporti con suo padre perché i genitori si sono pagina 2 separati quando era piccola e anche prima che venisse in Italia avevano pochissimi rapporti, poi di recente ha formato un'altra famiglia.
3.2 Con riferimento alla presenza di figli legittimi degli adottanti, appaiono utili alcune precisazioni.
Come è noto, condizione per poter procedere all'adozione di maggiorenne disciplinata dal codice civile era che l'adottante non avesse figli legittimi o legittimati, in ossequio alla tradizione che attribuiva all'adozione una funzione sostitutiva della mancante paternità o maternità legittima, che appunto si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 557 del 1988, ha ridimensionato la portata di questa condizione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, sicché per effetto di questa pronuncia, il tradizionale divieto di adozione in presenza di figli legittimi o legittimati non è più assoluto, e viene meno quando i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni prestino il consenso all'adozione. Un ulteriore temperamento è stato portato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 345 del 1992, che nell'ipotesi di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 c.c., comma 2, così estendendo a questo caso il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale.
Deve ritenersi dunque che l'impossibilita di procedere all'adozione di persone maggiori di età permanga per chi abbia figli legittimi (o legittimati) minorenni, o maggiorenni (capaci e) non consenzienti, nonché – per effetto della sentenza n. 245 del 2004 della Corte costituzionale – per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni (capaci e) non consenzienti.
Tuttavia, come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte nella sentenza Sez. 1, n. 2426 del
03/02/2006 (Rv. 586151 - 01)1 – peraltro pronunciata in un caso del tutto analogo a quello di cui al presente procedimento, ovvero in cui l'adottando, non riconosciuto dall'altro genitore, era figlio naturale del coniuge dell'adottante, fratello da parte di madre dei figli legittimi di questo e 1 Si riporta di seguito la massima: “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”. pagina 3 affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione lo avrebbe immesso anche formalmente – occorre considerare che da tempo l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, in quanto viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, “come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto”; in questo contesto, in cui (come osservato dalla Suprema Corte), l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari,
“l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante”. Per questo, secondo la Cassazione, che sul punto riprende principi già esposti nella sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante non può ritenersi ostativa, atteso che essi “beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra [la loro madre e gli altri figli dello stesso padre], in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi”.
E' vero che la Corte costituzionale, dopo aver via via eliminato le limitazioni irragionevoli all'ammissibilità dell'adozione, ha affidato la salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia biologica (come peraltro già previsto dal codice per il coniuge dell'adottante) alla “autorizzazione privata” di coloro (i figli maggiorenni dell'adottante) che, essendo interessati, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello morale, alla costituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto senza essere parti dello stesso.
Tuttavia – è ancora il ragionamento della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere – quando l'adozione di maggiorenne riguarda (non un estraneo ma) un soggetto che è già membro della famiglia (intesa come comunità di affetti) dell'adottante, “non v'è spazio per un consenso […], inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione”, in quanto non è necessario mediare tra interessi contrapposti (l'unità e l'esclusività di un gruppo, nei confronti di un terzo estraneo), ma si è al cospetto di un soggetto, l'adottando, già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere. Ciò non significa negare rilevanza alla
“voce” dei figli dell'adottante, ma anzi attribuire valore all'ascolto degli stessi e/o del loro curatore speciale, “ai fini di far emergere la sussistenza di una reale convergenza di interessi di tutti gli
pagina 4 appartenenti al gruppo familiare, e quindi in vista della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 cod. civ., primo comma, numero
2), atteso che l'unità giuridica nella famiglia, alla cui realizzazione mira l'adozione del figlio maggiorenne del coniugo, deve trovare sempre concreta rispondenza in una comunione di intenti da parte di tutti i membri di quella società naturale, e quindi anche dei figli dell'adottante”.
In adesione a tale principio e in considerazione delle finalità anche sociali e personali proprie dell'istituto – finalità espressamente perseguite nel caso di specie da tutte le parti – il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare ingresso nel procedimento il parere dei figli maggiorenni dell'adottante, che sono stati sentiti alla medesima udienza ed hanno espresso il pieno consenso all'adozione, mostrando un affetto sincero verso l'adottanda.
3.3 Il padre naturale dell'adottanda, come detto, ha espresso specifico consenso all'adozione con dichiarazione resa in Ucraina davanti ad un pubblico ufficiale, dunque pienamente valida.
3.4 Né infine ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri di
FA TT (tenuto conto che quanto riferito su procedimenti pendenti risale a molti anni fa – ed aveva riferimento alle vicende di un'impresa commerciale poi effettivamente fallita – mentre attualmente il certificato del casellario è negativo.
4. Deve pertanto ritenersi che l'adozione conviene all'adottanda, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottata del cognome del sig. ex art. 299, terzo Parte_1
comma, c.c., da anteporre al proprio).
5. Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di da parte di in CP_1 Parte_1
atti generalizzati;
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio. Parte_1
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
pagina 5 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. 277/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. GALEAZZI GABRIELE per procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo per l'adozione di
, CP_1 con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle seguenti conclusioni: I ricorrenti hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 22/1/2024, (nato il [...]) ha dichiarato di voler Parte_1
adottare (nata il [...]), maggiore di età. CP_1
L'istante ha affermato di avere un'età (53 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda, di avere due figli – nata Per_1
il 29.12.2000 e , nato il [...], entrambi mggiorenni. Per_2
Ha aggiunto che l'adottanda è figlia di , con la quale si è unito in matrimonio il Persona_3
14/2/2023, e di , nato e residente in [...]. Persona_4
2. All'udienza del 9/4/2024 fissata con decreto regolarmente notificato anche al Parte_2
(che ha espresso parere favorevole all'adozione), davanti al Presidente della Prima Sezione Civile
pagina 1 (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), esprimevano il consenso all'adozione l'adottante, l'adottanda, la coniuge dell'adottante, nonché madre dell'adottanda ed i figli maggiorenni dell'adottante.
All'udienza del 12/11/2024 il difensore del ricorrente ha esibito la dichiarazione resa dal padre dell'adottanda, sig. al notaio di Dnipro in data Persona_5 Persona_6
30.9.2024 attestante il consenso all'adozione di da parte del sig. CP_1 Parte_1
(atto regolarmente tradotto e apostillato), già depositata in via telematica.
3. Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte di CP_1 [...]
come richiesto. Parte_1
Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate.
E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottanti, adottando, figli degli adottanti) e vi è il parere favorevole del Pubblico Ministero.
3.1 In particolare, il sig. ha dichiarato di aver conosciuto l'adottanda circa 8 anni fa a Parte_1
Kharkov, quando ha conosciuto anche sua madre;
egli già all'epoca era residente per lavoro in
Tunisia, ha conosciuto la sua attuale moglie, madre di su un aereo e dopo una iniziale CP_1
frequentazione è andato nella sua città a trovarla e lì ha incontrato che aveva circa 11 anni. CP_1
Dopo circa due anni la signora è venuta in Italia con sua figlia e si è stabilita a vivere a FA
TT, nella casa di cui il ricorrente aveva la disponibilità con contratto “rent to buy” (che ha finito di pagare lo scorso anno) e che usava – e usa tuttora – come domicilio quando fa rientro in
Italia (circa ogni 15 giorni), anche per i figli nati dal precedente matrimonio, che hanno la residenza presso la casa ex coniugale. Ha riferito di essere divorziato dal 2013 e di non avere obblighi di mantenimento nei confronti della moglie, provvedendo invece al mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio, di essere imprenditore nel settore tessile, con un'azienda che produce abbigliamento in Tunisia. Ha dichiarato un reddito di circa € 120.000 annui, prodotto e denunciato in Tunisia e di essere proprietario di un'altra casa in Tunisia. Ha aggiunto di aver già intestato la casa sita in via Milano ai tre figli (ivi compresa . Ha precisato di aver sempre trattato CP_1
come una figlia, aggiungendo che lei frequenta regolarmente la sua famiglia di origine, CP_1
soprattutto la madre e la sorella e la famiglia di lei.
L'adottanda, che frequenta l'ultimo anno del Liceo Rinaldini con indirizzo musicale, suona il pianoforte e l'anno prossimo vorrebbe iscriversi al Politecnico di Milano, indirizzo design, ha riferito di avere in Ancona tutti i suoi amici, di avere ottimi rapporti con e che Per_1 Per_2
sono per lei anche più di fratelli e di non avere rapporti con suo padre perché i genitori si sono pagina 2 separati quando era piccola e anche prima che venisse in Italia avevano pochissimi rapporti, poi di recente ha formato un'altra famiglia.
3.2 Con riferimento alla presenza di figli legittimi degli adottanti, appaiono utili alcune precisazioni.
Come è noto, condizione per poter procedere all'adozione di maggiorenne disciplinata dal codice civile era che l'adottante non avesse figli legittimi o legittimati, in ossequio alla tradizione che attribuiva all'adozione una funzione sostitutiva della mancante paternità o maternità legittima, che appunto si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 557 del 1988, ha ridimensionato la portata di questa condizione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, sicché per effetto di questa pronuncia, il tradizionale divieto di adozione in presenza di figli legittimi o legittimati non è più assoluto, e viene meno quando i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni prestino il consenso all'adozione. Un ulteriore temperamento è stato portato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 345 del 1992, che nell'ipotesi di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 c.c., comma 2, così estendendo a questo caso il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale.
Deve ritenersi dunque che l'impossibilita di procedere all'adozione di persone maggiori di età permanga per chi abbia figli legittimi (o legittimati) minorenni, o maggiorenni (capaci e) non consenzienti, nonché – per effetto della sentenza n. 245 del 2004 della Corte costituzionale – per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni (capaci e) non consenzienti.
Tuttavia, come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte nella sentenza Sez. 1, n. 2426 del
03/02/2006 (Rv. 586151 - 01)1 – peraltro pronunciata in un caso del tutto analogo a quello di cui al presente procedimento, ovvero in cui l'adottando, non riconosciuto dall'altro genitore, era figlio naturale del coniuge dell'adottante, fratello da parte di madre dei figli legittimi di questo e 1 Si riporta di seguito la massima: “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”. pagina 3 affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione lo avrebbe immesso anche formalmente – occorre considerare che da tempo l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, in quanto viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, “come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto”; in questo contesto, in cui (come osservato dalla Suprema Corte), l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari,
“l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante”. Per questo, secondo la Cassazione, che sul punto riprende principi già esposti nella sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante non può ritenersi ostativa, atteso che essi “beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra [la loro madre e gli altri figli dello stesso padre], in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi”.
E' vero che la Corte costituzionale, dopo aver via via eliminato le limitazioni irragionevoli all'ammissibilità dell'adozione, ha affidato la salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia biologica (come peraltro già previsto dal codice per il coniuge dell'adottante) alla “autorizzazione privata” di coloro (i figli maggiorenni dell'adottante) che, essendo interessati, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello morale, alla costituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto senza essere parti dello stesso.
Tuttavia – è ancora il ragionamento della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere – quando l'adozione di maggiorenne riguarda (non un estraneo ma) un soggetto che è già membro della famiglia (intesa come comunità di affetti) dell'adottante, “non v'è spazio per un consenso […], inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione”, in quanto non è necessario mediare tra interessi contrapposti (l'unità e l'esclusività di un gruppo, nei confronti di un terzo estraneo), ma si è al cospetto di un soggetto, l'adottando, già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere. Ciò non significa negare rilevanza alla
“voce” dei figli dell'adottante, ma anzi attribuire valore all'ascolto degli stessi e/o del loro curatore speciale, “ai fini di far emergere la sussistenza di una reale convergenza di interessi di tutti gli
pagina 4 appartenenti al gruppo familiare, e quindi in vista della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 cod. civ., primo comma, numero
2), atteso che l'unità giuridica nella famiglia, alla cui realizzazione mira l'adozione del figlio maggiorenne del coniugo, deve trovare sempre concreta rispondenza in una comunione di intenti da parte di tutti i membri di quella società naturale, e quindi anche dei figli dell'adottante”.
In adesione a tale principio e in considerazione delle finalità anche sociali e personali proprie dell'istituto – finalità espressamente perseguite nel caso di specie da tutte le parti – il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare ingresso nel procedimento il parere dei figli maggiorenni dell'adottante, che sono stati sentiti alla medesima udienza ed hanno espresso il pieno consenso all'adozione, mostrando un affetto sincero verso l'adottanda.
3.3 Il padre naturale dell'adottanda, come detto, ha espresso specifico consenso all'adozione con dichiarazione resa in Ucraina davanti ad un pubblico ufficiale, dunque pienamente valida.
3.4 Né infine ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri di
FA TT (tenuto conto che quanto riferito su procedimenti pendenti risale a molti anni fa – ed aveva riferimento alle vicende di un'impresa commerciale poi effettivamente fallita – mentre attualmente il certificato del casellario è negativo.
4. Deve pertanto ritenersi che l'adozione conviene all'adottanda, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottata del cognome del sig. ex art. 299, terzo Parte_1
comma, c.c., da anteporre al proprio).
5. Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di da parte di in CP_1 Parte_1
atti generalizzati;
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio. Parte_1
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
pagina 5 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6