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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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23 agosto 2023
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Art. 139. Effetti della trascrizione 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti ((nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti)) nel Registro italiano dei brevetti europei.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti ((nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti)) nel Registro italiano dei brevetti europei.
Commentari • 32
- 1. Il trasferimento del marchio: normativa e adempimentiMartina Cergnai · https://fiscomania.com/ · 8 ottobre 2024 · 0.99962145
Per molto tempo il marchio è stato considerato solo come un mero strumento di marketing, in realtà oltre ad avere sicuramente una straordinaria utilità nella comunicazione commerciale può contribuire ad accrescere in maniera significativa il valore di un'azienda o di un prodotto, acquisendo al tempo esso stesso un valore economico tale da poter essere considerato un vero e proprio “asset” intangibile. Il proprietario del marchio ha quindi la facoltà di sfruttarlo, ottenendo così dei benefici in termini di possibilità. Tra le varie opportunità concesse al possessore del marchio stesso vi è quella relativa al suo trasferimento attraverso la cessione e la licenza. Ovviamente, a seconda che …
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Giurisprudenza • 53
- 1. Trib. Firenze, sentenza 06/06/2023, n. 1696Provvedimento: […] DPD: Voglia l'Ill.mo Giudice presso il Tribunale di Siena RESPINGERE l'opposizione proposta da Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante l'inopponibilità delle cessioni operate tra lo LI, Parte_1 e Organizzazione_1 , per mancata trascrizione di cui agli art.138 e 139 Codice Proprietà Industriale. Con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc, per i motivi di cui sopra. Con il favore delle spese di causa.Leggi di più...
- art. 139 CPI·
- simulazione assoluta·
- opposizione di terzo all'esecuzione·
- trascrizione proprietà industriale·
- art. 138 CPI·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- brevetto di invenzione·
- opponibilità ai terzi·
- azione revocatoria