TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2025, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RGAC 29692 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 29692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, deciso alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 27 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Scala di
Giuda n. 121 presso lo studio dell'avv. Beniamino Toscano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della Agenzia per CP_2
atto di , notaio in Roma in data 22 giugno 2023, rep. 180134 racc. 12348 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec il giorno 16
dicembre 2022 e depositato il giorno 20 dicembre 2022 l'opponente aveva proposto opposizione ex articolo 615 e accertamento negativo del credito avverso la cartella di pagamento 097201302731066445 di euro 938,05 emessa in relazione a verbali di accertamento elevati nel 2010 in materia di circolazione stradale e conosciuta attraverso la intimazione di pagamento 09720229042984040 asseritamente consegnata a mezzo posta il 7 dicembre 2022.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento, presupposto spiegando di ritenere che fosse onere del concessionario chiamare in causa l'Ente impositore, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
opposizione proposta avverso la cartella di pagamento in quanto avverso la stessa la opponente aveva già proposte due distinte azioni innanzi al giudice di pace di Roma che erano state respinte rispettivamente con sentenza 2950/2018 e 17999/2021, opposizioni proposte averso estratto di ruolo.
Ha dedotto la inammissibilità della opposizione in quanto proposta avverso l'estratto di ruolo non onsiderando che, anche se nell'atto di citazione era indicata solo genericamente la data in cui avrebbe avuto conoscenza della cartella di pagamento senza indicare l'atto,
una intimazione di pagamento, con la quale era stato richiesto detto pagamento,
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 2 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
intimazione allegata all'atto di citazione ed ha svolto la propria difesa in relazione alla impugnabilità dell'estratto di ruolo anche alla luce delle novelle sopravvenute.
Ha allegato la copia della documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento e delle sentenze citate che avevano respinto lòa opposizione avverso detta cartella di pagamento e la prova della notifica di un preavviso di fermo in data 7 novembre 2016
relativo alla stessa cartella di pagamento.
Il giudice di pace di Roma ha qualificato la domanda come opposizione alla esecuzione ed ha ritenuto provata la conoscenza delle cartella di pagamento e la mancata integrazione delle prescrizione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando che il giudice di primo Pt_1
grado avesse omesso ogni pronunzia in ordine alla decadenza di cui all'articolo 35 della legge 377/2007, mancata notifica della cartella di pagamento ed in particolare non ha esaminato la eccepita decadenza ex articolo 35 della legge 244/2007 in quanto la notifica non era avvenuta entro due anni dalla consegna del ruolo esecutivo.
Si è costituita l chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_1
primo grado essendo inammissibile la opposizione proposta, ha dedotto la errata valutazione della notifica della cartella di pagamento ed ha ribadito la omessa verifica della prescrizione dedotta.
Si è costituita la ribadendo che la cartella era conosciuta Controparte_1
dalla opponente già in epoca precedente dalla proposizione del presente giudizio dal momento che era stata già oggetto di due distinte opposizioni innanzi al giuduce di pace che erano state respinte con le sentenze 2950/2018 e 17999/2021.
Ha ribadito la inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 bis del d.P.R. 602/1973, benché il procedimento non fosse stato
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 3 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
introdotto avverso un estratto di ruolo ma avverso una intimazione di pagamento notificata nel 2022 dalla stessa . Controparte_1
Ha dedotto la assenza di vizi della cartella di pagamento essendo la stessa rispondete ai criteri indicati dal decreto ministeriale di approvazione, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a seguito della consegna del ruolo. In relazione alla prescrizione ha ribadito che oltre agli atti interruttivi doveva la sospensione della prescrizione introdotta in relazione alla situazione emergenziale insorta a seguito della pandemia da Covid – 19.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza de27
febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarite che oggetto della opposizione è la intimazione di pagamento n . 09720229042984040 consegnata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973 in data 7 dicembre 2022 mediante consegna al portiere, come risulta dalla documentazione allegata dall'opponente all'atto di citazione.
Di conseguenza doveva essere valutata la ammissibilità della opposizione sulla base dei principi affewrmati dalle sezioni unite nella sentenza 22080 2017 richiamata dal Giudice di pace nella sentenza,
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 4 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo
150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte nella data di consegna dell'estratto di ruolo.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice ha dedotto di aver ricevuto lla intimazione di pagamento il 7 dicembre 2022 'estratto di ruolo in data 14 ottobre 2021, proponendo l'opposizione con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec in data 16 dicembre
2022 e depositato l'atto il giorno 20 dicembre 2023.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 5 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 6 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 7 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 8 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 9 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 10 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio di appello non è più
in contestazione la notifica dei verbali di accertamento, censura per la quale sarebbe necessaria la utilizzazione, in funzione recuperatoria, della azione di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011 da introdurre, nei confronti dell'Ente impositore, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza dei verbali stessi e quindi dalla consegna dell'estratto di ruolo ove lo stessa sia stato il primo atto con il quale lo stesso abbia avuto notizia delle stesse.
Trattandosi di una opposizione da proporre con ricorso la decadenza del termine di proposizione era ritenuta essere interrotta con il deposito dello stesso entro trenta giorni.
Tuttavia, con sentenza 758/2022 le sezioni unite della corte di cassazione hanno ritenuto che nel caso l'opposizione fosse stata introdotta con atto di citazione, detto termine di decadenza dovesse intendersi rispettato con il passaggio per la notifica dell'atto di citazione.
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 11 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza, essendo stata ricevuta la intimazione di pagamento il giorno 7 dicembre
2022, la opposizione doveva essere proposta al più tardi passando l'atto di citazione per la notifica entro il 7 gennaio 2023. Poiché l'atto è stato passato per la notifica a mezzo pec il
16 dicembre 2022 la opposizione recuperatoria era tempestiva ove la intimazione di pagamento fosse stato il primo atto dal quale l'opponente potesse prendere cognizione della esistenza dei verbali elevati nei suoi confronti.
Al riguardo deve evidenziarsi come abbia errato il Giudice di pace nel non disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di non potendo essere trattata Parte_2
la opposizione recuperatoria di cui all'articolo 7 del d. lgs. 150/2011 non in contraddittorio con l'Ente che ha elevato i verbali di accertamento.
In ogni caso, prima di valutare gli effetti di tale mancata integrazione del contraddittorio deve essere valutata la ammissibilità della opposizione accertando che effettivamente l'opponente non avesse avuto notizia dei verbali di accertamento prima di ricevere la intimazione di pagamento impugnata.
Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento, la opposizione doveva essere proposta, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla consegna dell'intimazione di pagamento, ove tale atto fosse in primo dal quale l'opponente aveva tratto conoscenza della esistenza della cartella di pagamento, e vale a dire entro il giorno 27 dicembre 2022. Essendo stato passato l'atto per la notifica il giorno 16 novembre
2022 la opposizione sarebbe stata tempestiva ove la intimazione di pagamento fosse stato il primo atto attraverso il quale l'oppoennte aveva avuto notizia della cartella di pagamento.
era tempestiva.
Al riguardo deve essere rilevato come la ha depositato Controparte_1
in giudizio due sentenze del giudice di pace, la n. 2590/2018 e la 17999/2021 dalle quali risulta che, attraverso la opposizione ad estratto di ruolo era stata impugnata la cartella di
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 12 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
pagamento , opposizione che era stata respinta ma che dimostra che l'opponente aveva avuto notizia della cartella di pagamento quanto meno a decorrere da quanto aveva introdotto nel 2017 il primo giudizio di opposizione.
Inoltre, la ha depositato documentazione idoena a Controparte_1
provare la regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta con consegna dell'atto al portiere il 18 ottobre 2013 con spedizione in data 18 ottobre 2023 della raccomandata semplice n. 589014957684 di avvenuta consegna dell'atto.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata alla data della consegna dell'atto al portiere.
La conoscenza della esistenza dei verbali fin dal 2013 rende chiaramente inammissibile la opposizione recuperatoria proposta ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 perc hP
tardiva.
Per quanto riguarda la prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento avvenuta il
18 ottobre 2013 risulta essere stata consegnata una intimazione di pagamento , risultante nell'estratto di ruolo notificata a mani della destinataria il data 7 novembre 2016.
Di conseguenza la prescrizione si sarebbe integrata il 7 novembre 2021 ove la stessa non fosse stata sospesa dal giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione introdotta in conseguenza della emergenza pandemica.
Infatti, il termine è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo ed ha ripreso a decorrere dal 1
settembre 2021, veniva a scadere ben oltre la data di introduzione del presente giudizio.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 13 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 14 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 15 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 16 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 17 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il 7 novembre 2021
veniva a scadere ben oltre il 7 dicembre 2022 quando è stata notificata la intimazione di pagamento, impugnata.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2025,
n 960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 18 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 19 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie dopo la regolare notifica del verbale di accertamento, il ruolo esecutivo è
stato emesso entro il termine di cinque anni e trasmesso alla che, Controparte_1
tuttavia non poteva emettere la cartella di pagamento avendo previsto la legislazione il divieto di notifica di cartelle di pagamento o ingiunzioni di pagamento.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 20 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 21 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, infine, essere evidenziata la non applicabilità del comma 35 bis dell'articolo 3 del d.l.
30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti, a decorrere dalla entrata in vigore, il divieto per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_4 Controparte_5
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova Riscossione che prendeva il CP_6
posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 22 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza detta disposizione non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo predisposto nel 2013.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 478/2024.
Condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 600 di cui euro 600,00 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori di legge ove dovuti e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 24 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 29692 ANNO 2024 Pag. 23 di 23 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale