Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2009, n. 9255
CASS
Sentenza 17 aprile 2009

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In difetto di espressa disposizione di contrario segno, i trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione, cosicché la variazione della percentuale di rivalutazione dei redditi, disposta, in applicazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dal d.m. 18 settembre 1990, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, non è applicabile alle pensioni liquidate anteriormente alla prevista decorrenza della variazione stessa, rappresentando il fluire del tempo idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche e non potendo ritenersi l'illogicità di tale elemento diversificatore in considerazione del suo collegamento all'esigenza di rispetto degli equilibri della gestione finanziaria della Cassa.

Commentario1

  • 1Pensione di vecchiaia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2009, n. 9255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9255
Data del deposito : 17 aprile 2009

Testo completo