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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6673/18 R.G.A.C., assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CON OGGETTO appello avverso la sentenza n. 4713/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Miriam Franza ed elettivamente domiciliata in San Marzano sul alla via I Trav.
Vittorio Veneto I Trav. 46;
-parte appellante- contro
; Controparte_1
-parte appellata non costituita-
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.11.2018, la società Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 4713/2018 del Giudice di Pace di Nocera
[...]
Inferiore, depositata in data 01.11.2018, con la quale è stato accolto il ricorso proposto e sono state compensate le spese di lite.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la rituale Controparte_1 notifica. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dall'odierna parte appellante ma ha compensato le spese di lite, sul presupposto della peculiarità degli argomenti trattati e della novità della questione rappresentata dall'introduzione della normativa sulla circolazione stradale. In proposito, va precisato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la compensazione può essere disposta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa
(Cass. n. 4234/1995; Cass. n. 4997/1998; Cass. n. 10308/2003.) ma l'esercizio del potere di compensazione, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato
(Cass. S.U. 20598/2008).
Nel caso di specie, la compensazione è stata disposta con la motivazione riconducibile alla novità della questione trattata.
Tuttavia, il Giudice di Pace avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, atteso che non si è al cospetto di alcuna novità della questione trattata, avendo peraltro il giudice di prime cure richiamato la decisione della Corte
Costituzionale n. 27 del 2005.
Ebbene, è chiaro che per parlarsi di “novità della questione” deve trattarsi di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento ovvero di novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un precedente orientamento (Cass. ord. 14624/2018).
Tale eventualità però non ricorre nel caso in esame.
Infatti, il giudizio è stato promosso dinanzi al Giudice di Pace nell'anno 2017 e la decisione della Corte Costituzionale posta a fondamento della motivazione era assai risalente rispetto a quel momento (essendo stata depositata nell'anno 2005).
Pertanto, non ravvisandosi i giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, l'appello va accolto.
In conseguenza di ciò, a riforma della sentenza di primo grado, il Controparte_1
va condannato al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di
[...] giudizio per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore sino ad €. 1.100,00).
Le spese di lite del presente grado sono a carico di parte soccombente, facendo applicazione delle tariffe previste dal DM 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore sino ad €. 1.100,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie l'appello proposto dalla società Parte_1 • condanna il a corrispondere alla società Controparte_1 la somma di €.346,00 (oltre ad accessori di legge) a titolo di Parte_1 compensi professionali del giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
• condanna il a corrispondere alla società Controparte_1 la somma di €.64.50 a titolo di esborsi nonché €.662,00 (oltre Parte_1 ad accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Così deciso in data 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso