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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1130/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Silvia Orlando ConSIliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1130/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONE , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PAGANINI, 23/A 43121 PARMA presso il difensore avv. FERRARI
SIMONE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VOUCH MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CONFIENZA, 10 10121 TORINO presso il difensore avv. VOUCH MARCO appellata
Udienza virtuale di rimessione in decisione in data 5.12.2024; ordinanza di rimessione al Collegio in data 6.12.2024
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante.:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino
n°2225/2023, depositata il 19.05.2023 e notificata in data 14.07.2023 e per l'effetto, previa ogni più
pagina 1 di 12 opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
- accogliere le domande spiegate dalla nel primo grado di Giudizio e quindi rigettare le Parte_1
domande proposte dalla CP_1
Conseguentemente condannare alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in CP_1
esecuzione della Sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria delle competenze del doppio grado di Giudizio e con condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della Sentenza di primo grado".
Per l'appellata:
“NEL MERITO,
- respingere il gravame avversario in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr. 2225/2023 emessa inter-partes dal Tribunale di Torino.
IN PUNTO SPESE,
- condannare l'appellante a rifondere alla Compagnia assicuratrice le spese di lite del presente grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso depositato dalla , il Tribunale Controparte_2
di Torino, con decreto n. 7323/2020, datato 22.10.2020, depositato in data 22.10.2020, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente, in solido sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 Parte_1
con i IG.ri , , e , la somma di Euro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
524.750,09, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2020, la ha Parte_1
convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo ed eccependo, in via preliminare in rito, l'incompetenza del foro di Torino in favore di quello di Firenze.
Nel merito riferiva che in data 23.08.2010 la aveva concluso un contratto CP_2 Parte_1
preliminare di compravendita con la SInora , avente ad oggetto una porzione, lato Parte_6
Viareggio, del fabbricato ad uso civile abitazione in corso di realizzazione nel comune di Pietrasanta
(LU), in via Dante Alighieri n°31 per il prezzo convenuto di € 1.000.000,00 oltre iva (poi modificato in
€ 1.100.000,00) di cui 170.000 euro a titolo di caparra confirmatoria, € 430.000 oltre iva a stato di avanzamento dei lavori, ed il saldo di € 500.000,00, oltre iva, contestualmente alla stipula del rogito definitivo di compravendita, da stipularsi entro e non oltre il mese di dicembre 2011.
pagina 2 di 12 In data 17.12.2010, consegnava alla SInora la polizza fideiussoria n. Parte_1 Pt_6
2010/50/2145679, prevista dal d.lgs. 122/2005 e stipulata con la Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di
Viareggio, sottoscritta per accettazione dal beneficiario ed avente scadenza al 30.06.2012 per l'importo di € 500.000,00. Il 13.08.2012 la SInora veniva immessa anticipatamente nel possesso dell'unità Pt_6
immobiliare ad essa promessa in vendita.
Circa quattro anni dopo la scadenza del termine fissato per il rogito dell'atto definitivo di compravendita, la SInora conveniva in giudizio la dinanzi al Parte_6 Parte_1
Tribunale di Lucca, chiedendo disporsi il trasferimento dei beni promessi in vendita ex art. 2932 c.c., previa corresponsione del residuo prezzo, ridotto delle somme dovute a titolo di risarcimento danno, per il ritardo ed il minor valore del bene, per la mancata esecuzione di opere di completamento interne ed esterne, e previa liberazione dell'unità immobiliare da ogni peso, gravame ed iscrizione ipotecaria eventualmente esistente, nonché previo ottenimento del requisito dell'abitabilità e della definizione del procedimento di sanatoria introdotto dalla venditrice per la regolarizzazione di alcune difformità interne ed esterne dell'immobile dalla stessa edificato.
La domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica veniva regolarmente trascritta in data
10.07.2015 e, all'esito del giudizio, previo esperimento di C.T.U. da cui era emerso che l'immobile era ormai ultimato e gli interventi non eseguiti venivano quantificati in soli € 5.000, la SInora Parte_6 comunicava alla e alla la volontà di recedere dal contratto
[...] Parte_1 CP_1 preliminare ed escuteva la fideiussione, lamentando la trascrizione sull'immobile di un atto di pignoramento avvenuta in data 04.09.2019 che, tuttavia, in quanto successiva alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., non le era in effetti opponibile.
In data 29.11.2019, la SI.ra dichiarava quindi di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo che Pt_6 venisse dichiarata l'estinzione del processo con contestuale ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Pt_3
procedeva quindi al pagamento della somma richiestale a fronte della fideiussione CP_1
prestata.
Lamentava quindi l'opponente che la IG.ra avesse illegittimamente escusso la garanzia prestata Pt_6
dalla in carenza dello stato di crisi previsto all'articolo 3, comma II D. Lgs 122/2005, CP_1
rilevando anche che la polizza n. 2010/50/2145679 avesse natura di contratto tipico fideiussorio, pur contenendo clausola di pagamento a prima richiesta.
Assumeva perciò che avrebbe potuto opporre alla IG.ra l'illegittimità CP_1 Pt_6 dell'escussione per mancato avveramento del requisito di cui all'art 3, comma II, del predetto testo normativo e comunque, ove pure il contratto fosse qualificabile come rapporto autonomo di garanzia,
pagina 3 di 12 avrebbe potuto sollevare l'exceptio doli generalis seu praesentis, dal momento che l'escussione della garanzia da parte della IG.ra costituiva un palese abuso del diritto, volto ad ottenere un ingiusto Pt_6
guadagno. Contestava perciò di essere tenuta a rimborsare alla predetta Compagnia quanto versato per la fideiussione in questione, dovendo essa semmai agire nei confronti della IG.ra per ripetere Pt_6
quanto da questa indebitamente percepito.
Assumeva per contro di avere emesso, nell'interesse della società Controparte_1
costruttrice ed a favore della promissaria acquirente SI.ra , la polizza Parte_1 Parte_6 fideiussoria n. 2010/50/2145679 a garanzia, ex art. 2 d.lgs. n. 122/05, dell'eventuale restituzione delle somme dalla medesima anticipate in virtù del preliminare di compravendita stipulato in data
23.08.2010 ed avente ad oggetto un'unità immobiliare da realizzare nel Comune di Pietrasanta (LU),
Via Dante Alighieri, 31 – Lato Viareggio;
l'importo del premio dovuto per il rilascio di suddetta garanzia, da pagarsi semestralmente, era stato fissato in Euro 2.750,01 e, tuttavia la contraente non aveva provveduto al pagamento dei premi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, risultando, pertanto, morosa per la complessiva somma capitale di Euro 24.750,09.
Intervenuta quindi trascrizione, in data 24.09.0219, di pignoramento sull'immobile oggetto della promessa di vendita (n. 17917 reg. gen. e n. 12353 reg. part.), la beneficiaria di polizza, SI.ra Pt_6
aveva esercitato, in data 28.11.2019, nei confronti della il recesso dal contratto Parte_1
preliminare, richiedendo alla Compagnia assicuratrice l'escussione della garanzia per l'intero massimale di polizza oltre interessi. Essa aveva tempestivamente denunciato alla contraente ed ai coobbligati le istanze proposte dalla beneficiaria, ma essi non avevano provveduto al pagamento e aveva quindi dovuto onorare la garanzia fideiussoria rilasciata versando in data CP_1
12.02.2020 la somma di Euro 500.000,00 in favore della SI.ra Pt_6
Assumeva pertanto di avere diritto ad ottenere il pagamento dei premi rimasti insoluti e la restituzione delle somme versate a seguito di escussione della fideiussione prestata.
Con sentenza n.2225/2023 in data 29.05.2023 il Tribunale di Torino rigettava integralmente l'opposizione promossa dalla e confermava quindi il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Ritenuta in via preliminare infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito formulata dall'opponente, rilevava nel merito documentalmente provate le circostanze allegate dalla parte ricorrente opposta ed evidenziava come la parte attrice opponente non avesse specificamente contestato la pretesa creditoria vantata da in sede monitoria per il pagamento di € CP_1
24.750,09 quali premi semestrali relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non corrisposti.
Ritenuto peraltro che il rapporto relativo alla polizza prestata dalla avesse piuttosto natura CP_1
di contratto autonomo di garanzia, tenuto conto del suo contenuto complessivo ed in specie della pagina 4 di 12 pattuizione di cui all'art. 4 delle condizioni generali, rilevava come fosse tenuta al CP_1
pagamento della somma garantita a fronte di tre soli presupposti, in specie tutti integrati: richiesta scritta del beneficiario della garanzia;
documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate in adempimento del preliminare;
presupposti ex art. 3, nn. 2 e 3 del D Lgs.n.122/2005. Sussistendo detti presupposti non poteva quindi opporre ulteriori eccezioni relative al rapporto CP_1
garantito, come evidente anche dal tenore della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni di polizza, secondo cui “in caso di escussione la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento da parte della Società.”. Rilevava infine come ex art. 3,comma IV, del D. Lgs. n.122/2005
“la fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Tribunale, richiamato quindi il tenore letterale del dettato ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 122/2005 , rilevava come ricorrendo l'esistenza delle predette condizioni, a fronte di una semplice CP_1
richiesta, adeguatamente corredata della documentazione comprovante i lamentati esborsi e proveniente dal beneficiario deSInato, fosse obbligata ad adempiere nei confronti della SI.ra nel Pt_6
termine di trenta giorni.
Rilevava infine come la stessa exceptio doli generalis seu praesentis, frutto di elaborazione giurisprudenziale avente a fondamento il generale obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte, possa essere validamente sollevata solo in relazione ad un comportamento palesemente sostenuto da intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del promissario acquirente, risultante prima facie al momento della richiesta di escussione della garanzia.
E, tuttavia, in tal senso del tutto irrilevanti dovevano ritenersi il fatto che l'escussione da parte della beneficiaria fosse avvenuta sette anni dopo il termine indicato per la stipula del contratto definitivo, riportato in polizza, senza che la beneficiaria avesse osservato i doveri di comunicazione alla
Compagnia di cui all'art. 6 c.g.a., oggetto di clausola relativa ai soli rapporti tra garante e beneficiario, cui era estranea invece la contraente, la cui violazione non comportava comunque decadenza dalla garanzia.
pagina 5 di 12 Rilevava infine il Tribunale come le scelte processuali della beneficiaria in ordine alla rinuncia dell'azione di adempimento ex. art. 2932 c.c. inizialmente proposta nei confronti della non Parte_1
fossero comunque sindacabili, ancor meno da parte della Società.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello lamentando, con primo Parte_1 motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendo che la Società ricorrente opposta abbia inteso avvalersi del foro convenzionale previsto nell'atto di costituzione della fideiussione prestata, all'art. 14. Assume per contro che nulla abbia dichiarato in specie la ricorrente già in sede monitoria, laddove la stessa clausola richiamata postulava comunque scelta, mai effettuata da tra i fori alternativamente CP_1
previsti , dovendosi comunque individuare un criterio di collegamento comune a tutte le parti convenute – o comunque destinatarie dell'istanza di ingiunzione -, tanto più avendo la ricorrente dichiarato di volersi avvalere, nei confronti dei coobbligati, del foro speciale destinatae solutionis e di agire, nei confronti di in via surrogatoria. Assume infatti che, in caso di cumulo CP_1
soggettivo di domande sia consentito lo spostamento della competenza in favore di fori diversi da quelli generali ex artt. 18 e 19 cpc solo a fronte di un criterio di collegamento comune a tutti i convenuti, laddove in specie, agendo in surroga rispetto alla beneficiaria della garanzia, CP_1
SI.ra il foro destinatae solutionis varrebbe ad individuare la competenza del Tribunale di Firenze Pt_6
ove ella è residente.
Nel merito l'appellante lamenta, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente non provati i fatti impeditivi invocati da rispetto all'avversa pretesa, Parte_1 assumendo invece documentata l'inopponibilità della trascrizione del pignoramento eseguita sull'immobile promesso in vendita ed ormai ultimato e comunque provato che, a fronte del valore complessivo dell'immobile di almeno un milione di euro ed in pendenza di procedura esecutiva per una somma di soli € 211.655,89, risultando il compendio pignorato frazionabile in due distinte unità abitative. Assume quindi che una diversa valutazione di tali circostanze avrebbe consentito di ritenere insussistenti i presupposti per l'escussione della garanzia ed illegittima l'omessa formulazione da parte di dell' exceptio doli generalis seu praesentis. CP_1
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta inoltre erronea valutazione delle condizioni di polizza ai fini della sua corretta valutazione quale fideiussione. Assume infatti che il Tribunale non abbia considerato che la polizza non prevede in effetti alcuna clausola recante rinuncia del garante a far valere eccezioni relative al rapporto principale. Assume quindi illegittima l'escussione della polizza laddove avrebbe potuto far valere fondatamente le eccezioni di cui innanzi. CP_1
pagina 6 di 12 Con quarto motivo di gravame l'appellante si duole in specie che il Tribunale abbia ravvisato sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 D. Lgs. n. 122/2005 , pur risultando l'immobile promesso in vendita ormai ultimato ed il pignoramento su esso trascritto, peraltro suscettibile di riduzione, risultando il compendio pignorato divisibile in due unità, non opponibile alla promissaria acquirente.
Con quinto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia correttamente valutato il comportamento assunto dalla promissaria acquirente dell'immobile, da ritenersi invece alla luce di plurimi indici SInificativi e non contestati quale abuso manifesto del diritto ad escutere la garanzia.
Rileva infatti che ella avesse omesso di comunicare in alcun modo al fideiussore ogni ritardo nella progressione dei lavori rispetto alle previsioni contrattuali, che prevedevano la stipula del rogito entro il
30.06.2012, laddove la polizza era stata infine escussa ben sette anni dopo la scadenza del predetto termine. Assume quindi che la Compagnia garante avrebbe dovuto certamente opporre al beneficiario
l'exceptio doli in quanto tenuto ad un dovere di protezione verso il contraente, perdendo, in caso di inottemperanza, ogni diritto alla ripetizione di quanto pagato in forza di polizza.
A fronte delle censure esposte l'appellante chiede quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente le domande formulate da e condannarsi quindi la predetta Controparte_2
Compagnia alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto in suo favore in forza della pronuncia gravata, oltre interessi legali dalla ricezione al saldo;
con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame contestando ogni avversa Controparte_3 doglianza e chiedendo rigettarsi integralmente l'avversa impugnazione. Ribadisce in specie, in merito al primo motivo di gravame, di avere adito uno dei fori convenzionalmente previsti in forza della clausola n. 14 delle condizioni di polizza, non essendo comunque tenuta ad esplicitare le proprie valutazioni in merito, evidenziando anche di avere sempre apertamente agito non solo in surroga nei diritti della beneficiaria, ma anche in via di regresso ex art. 1950 c.c. ed in forza della clausola n. 10 della polizza, risultando perciò il foro convenzionalmente previsto ex art. 14 della polizza comunque coincidente con il forum destinatae solutionis. Rileva inoltre, in merito al secondo, quarto e quinto motivo di gravame avversi, come correttamente il Tribunale abbia ravvisato sussistenti i presupposti ex art. 3 n. 2 del D. Lgs. n. 122/2005 per l'escussione della garanzia da essa prestata, risultando in effetti trascritto pignoramento sull'immobile promesso in vendita, avendo la promissaria acquirente esercitato il recesso dal contratto preliminare di acquisto e risultando documentati i versamenti dalla stessa effettuati in forza del contratto. Rileva peraltro come l'appellante non abbia neppure contestato la motivazione resa dal Tribunale nel dichiarare che le circostanze allegate dall'opponente a riprova della condotta di abuso del diritto tenuta dalla beneficiaria della garanzia non valessero a rendere evidente il pagina 7 di 12 supposto carattere fraudolento di tale comportamento. Assume in specie che l'appellante non abbia mai contestato che l'obbligo del beneficiario della garanzia di denunciare i ritardi nell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'immobile promesso in vendita non avessero rilevanza alcuna al di fuori del rapporto tra garante e beneficiario, non comportando comunque l'inosservanza di tale obbligo decadenza dalla garanzia, né l'insindacabilità delle scelte di tutela compiute dalla promissaria acquirente – nell'agire dapprima con domanda ex art. 2932 c.c. per risolversi quindi a recedere dal contratto, addivenendo all'escussione della garanzia sette anni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula del rogito di vendita, non potendo comunque opporsi a tali scelte CP_1
Rileva infine corretta la qualificazione resa dal Tribunale nel ritenere la polizza assicurativa escussa un contratto autonomo di garanzia, tale risultando in considerazione delle clausole contenute in contratto, anche alla luce del disposto ex art. 3, comma IV, del D. Lgs. n. 122/2005, risultando comunque il contraente tenuto in forza dell'art. 10 della polizza, a “rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza (…) con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”, laddove la Compagnia era tenuta a sua volta ad adempiere alla richiesta di escussione della garanzia, ricorrendo i presupposti innanzi richiamati, entro brevissimo termine, tale da non consentire formulazione di eccezione alcuna.
Rileva infine come l'opponente ora appellante non abbia mai contestato l'omesso pagamento dei premi dovuti per gli anni 2015/2019.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il ConSIliere Istruttore la rimetteva prontamente in decisione e, previo deposito delle difese di rito delle parti, con ordinanza in data 6.12.2024, riservava quindi di riferire in merito al Collegio.
Palesemente infondato si appalesa in specie il primo motivo di gravame formulato dalla odierna appellante, nel ribadire l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria sul presupposto che la ricorrente abbia agito nei suoi confronti in via surrogatoria rispetto alla CP_4
beneficiaria della garanzia prestata, fra gli altri, dalla Parte_1
Risulta infatti che nel contesto del ricorso promosso dalla in sede monitoria essa Controparte_2
aveva premesso che, “ai fini della competenza territoriale, si segnala che, ai sensi della clausola di cui alla lettera E) degli atti di coobbligazione è stato deSInato come foro esclusivo per qualsiasi controversia fra le parti quello di Torino. Tale condizione contrattuale – costituente clausola vessatoria in quanto riportata su modulo a stampa predisposto unilateralmente dalla Compagnia assicuratrice – non è stata, tuttavia, sottoposta a specifica approvazione per iscritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, c.c.
pagina 8 di 12 Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, la mancanza della specifica approvazione per iscritto comporta la nullità assoluta della clausola stessa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può essere invocata e fatta valere dallo stesso predisponente.
La Compagnia, pertanto, dichiara di non volersi avvalere di tale clausola, bensì degli ordinari criteri di competenza codicistica fra i quali rientra quello del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 20 c.p.c.
Sotto tale profilo, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio un'obbligazione pecuniaria munita dei requisiti di certezza, liquidità ed eSIibilità, il luogo di adempimento previsto dall'art. 1182, terzo comma, c.c. coincide con il domicilio della Compagnia creditrice che ha la propria sede legale ed effettiva a Torino”.
Peraltro, in ordine al titolo invocato, la Compagnia ricorrente aveva chiaramente esposto “che, in forza di apposita dichiarazione rilasciata dalla SInora (doc. 7), la Compagnia è Parte_6
espressamente surrogata alla beneficiaria in ogni diritto ed azione nei confronti della contraente e dei coobbligati. Peraltro, ha diritto di ottenere la restituzione delle somme versate, sia a CP_1
termini di legge (in forza di quanto previsto dagli artt. 1203 nn. 1 e 3, 1949 e 1950 c.c.), sia a termini delle condizioni contrattuali di polizza”. E, dunque, in forza della normativa richiamata, deve ritenersi che essa abbia agito in specie non solo in via surrogatoria, in luogo della beneficiaria della garanzia, ma anche in via di regresso ex art. 1950 c.c. Deve ritenersi pertanto che la Compagnia appellata abbia chiesto ingiunzione nei confronti della Società ora appellante agendo in via monitoria dinanzi al forum destinatae solutionis, avendo essa sede in Torino, ivi dovendosi individuare perciò il luogo di pagamento dell'obbligazione dedotta a fondamento della pretesa esposta.
Addivenendo quindi a disamina congiunta degli ulteriori motivi di gravame formulati dall'odierna appellante, la Corte rileva che, a norma del dettato ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 122/2005,
“la fideiussione” – che a norma del precedente art. 2 il costruttore di un immobile promesso in vendita ed in fase di realizzazione è tenuto a rilasciare al promissario acquirente - “è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata”.
Peraltro “la situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
pagina 9 di 12 b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
Infine, “la fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
A norma dell'art. 4 delle condizioni generali regolanti la polizza fideiussoria rilasciata in specie, in applicazione della normativa di cui innanzi, dalla Reale era previsto quindi che, “ricorrendo i CP_1
presupposti dell'art. 3, c. 2 e n.3 del D. Lgs.122/2005 il pagamento delle somme dovute verrà eseguito dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate”.
Proprio in considerazione di tale disciplina il Tribunale a quo ha ritenuto quindi di qualificare la garanzia in questione quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione.
Quale che sia la qualificazione specifica del negozio in esame esso integra comunque una forma di garanzia a prima richiesta, non assistita da beneficio di preventiva escussione del debitore principale, escutibile al semplice verificarsi delle condizioni normative in essa richiamate. Tale forma di garanzia comporta perciò solo, per sua natura, rinuncia alle eccezioni relative al rapporto sottostante al rilascio della garanzia, solo così passibile di escussione a prima richiesta. Non vi è dubbio perciò che in nessun modo la Società garante potesse legittimamente opporre al beneficiario contestazioni specifiche quali indicate dall'odierna appellante, sul presupposto della inopponibilità della trascrizione del pignoramento eseguita sull'immobile promesso in vendita alla promissaria acquirente, poiché trascritto in data successiva alla trascrizione di preventiva domanda giudiziale ex art.2932 c.c.
Ancor meno la Società garante avrebbe potuto legittimamente opporre, al fine di paralizzare la domanda di escussione della garanzia, che l'immobile promesso in vendita era ormai in fase di ultimazione, non avendo – anzitutto – onere alcuno di verificare tale circostanza , in ogni caso irrilevante, non avendo comunque il promittente venditore mai offerto alla controparte il trasferimento del bene promesso in vendita;
parimenti non avrebbe potuto peraltro opporre ogni altra circostanza non pagina 10 di 12 idonea comunque a comprovare l'insussistenza del presupposto ex art. 2, lett. a del D. Lgs.122/2005, risultando del pari irrilevante l'entità del pignoramento trascritto sul bene promesso in vendita.
Correttamente del resto il Tribunale, nella sentenza ora impugnata, ha pure rilevato come il mancato rispetto dell'obbligo di informativa sulla evoluzione dei lavori di costruzione dell'immobile promesso in vendita da parte della promissaria acquirente – unicamente rilevante nel rapporto con la Banca garante e non tale da comportare decadenza dalla garanzia-, come pure la circostanza che l'escussione da parte della beneficiaria fosse avvenuta sette anni dopo il termine indicato per la stipula del contratto definitivo, riportato in polizza, non consentissero comunque alla Compagnia garante di opporre alla beneficiaria l'exceptio doli generalis invocata dall'odierna appellante, laddove peraltro la scelta processuali della beneficiaria in ordine alla rinuncia dell'azione di adempimento ex. art. 2932 c.c. inizialmente proposta nei confronti della promittente venditrice non erano comunque in alcun modo sindacabili.
Ed infatti, “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n.
30509 del 22/11/2019; conforme: Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018 ).
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n.2225/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 29.05.2023;
2) Condanna l'appellante a rimborsare alla Compagnia appellata le spese di lite, che si liquidano in pagina 11 di 12 € 14.239,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 16/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Silvia Orlando ConSIliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1130/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONE , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PAGANINI, 23/A 43121 PARMA presso il difensore avv. FERRARI
SIMONE appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VOUCH MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CONFIENZA, 10 10121 TORINO presso il difensore avv. VOUCH MARCO appellata
Udienza virtuale di rimessione in decisione in data 5.12.2024; ordinanza di rimessione al Collegio in data 6.12.2024
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante.:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino
n°2225/2023, depositata il 19.05.2023 e notificata in data 14.07.2023 e per l'effetto, previa ogni più
pagina 1 di 12 opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
- accogliere le domande spiegate dalla nel primo grado di Giudizio e quindi rigettare le Parte_1
domande proposte dalla CP_1
Conseguentemente condannare alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in CP_1
esecuzione della Sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria delle competenze del doppio grado di Giudizio e con condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della Sentenza di primo grado".
Per l'appellata:
“NEL MERITO,
- respingere il gravame avversario in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr. 2225/2023 emessa inter-partes dal Tribunale di Torino.
IN PUNTO SPESE,
- condannare l'appellante a rifondere alla Compagnia assicuratrice le spese di lite del presente grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso depositato dalla , il Tribunale Controparte_2
di Torino, con decreto n. 7323/2020, datato 22.10.2020, depositato in data 22.10.2020, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente, in solido sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 Parte_1
con i IG.ri , , e , la somma di Euro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
524.750,09, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2020, la ha Parte_1
convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo ed eccependo, in via preliminare in rito, l'incompetenza del foro di Torino in favore di quello di Firenze.
Nel merito riferiva che in data 23.08.2010 la aveva concluso un contratto CP_2 Parte_1
preliminare di compravendita con la SInora , avente ad oggetto una porzione, lato Parte_6
Viareggio, del fabbricato ad uso civile abitazione in corso di realizzazione nel comune di Pietrasanta
(LU), in via Dante Alighieri n°31 per il prezzo convenuto di € 1.000.000,00 oltre iva (poi modificato in
€ 1.100.000,00) di cui 170.000 euro a titolo di caparra confirmatoria, € 430.000 oltre iva a stato di avanzamento dei lavori, ed il saldo di € 500.000,00, oltre iva, contestualmente alla stipula del rogito definitivo di compravendita, da stipularsi entro e non oltre il mese di dicembre 2011.
pagina 2 di 12 In data 17.12.2010, consegnava alla SInora la polizza fideiussoria n. Parte_1 Pt_6
2010/50/2145679, prevista dal d.lgs. 122/2005 e stipulata con la Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di
Viareggio, sottoscritta per accettazione dal beneficiario ed avente scadenza al 30.06.2012 per l'importo di € 500.000,00. Il 13.08.2012 la SInora veniva immessa anticipatamente nel possesso dell'unità Pt_6
immobiliare ad essa promessa in vendita.
Circa quattro anni dopo la scadenza del termine fissato per il rogito dell'atto definitivo di compravendita, la SInora conveniva in giudizio la dinanzi al Parte_6 Parte_1
Tribunale di Lucca, chiedendo disporsi il trasferimento dei beni promessi in vendita ex art. 2932 c.c., previa corresponsione del residuo prezzo, ridotto delle somme dovute a titolo di risarcimento danno, per il ritardo ed il minor valore del bene, per la mancata esecuzione di opere di completamento interne ed esterne, e previa liberazione dell'unità immobiliare da ogni peso, gravame ed iscrizione ipotecaria eventualmente esistente, nonché previo ottenimento del requisito dell'abitabilità e della definizione del procedimento di sanatoria introdotto dalla venditrice per la regolarizzazione di alcune difformità interne ed esterne dell'immobile dalla stessa edificato.
La domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica veniva regolarmente trascritta in data
10.07.2015 e, all'esito del giudizio, previo esperimento di C.T.U. da cui era emerso che l'immobile era ormai ultimato e gli interventi non eseguiti venivano quantificati in soli € 5.000, la SInora Parte_6 comunicava alla e alla la volontà di recedere dal contratto
[...] Parte_1 CP_1 preliminare ed escuteva la fideiussione, lamentando la trascrizione sull'immobile di un atto di pignoramento avvenuta in data 04.09.2019 che, tuttavia, in quanto successiva alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., non le era in effetti opponibile.
In data 29.11.2019, la SI.ra dichiarava quindi di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo che Pt_6 venisse dichiarata l'estinzione del processo con contestuale ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Pt_3
procedeva quindi al pagamento della somma richiestale a fronte della fideiussione CP_1
prestata.
Lamentava quindi l'opponente che la IG.ra avesse illegittimamente escusso la garanzia prestata Pt_6
dalla in carenza dello stato di crisi previsto all'articolo 3, comma II D. Lgs 122/2005, CP_1
rilevando anche che la polizza n. 2010/50/2145679 avesse natura di contratto tipico fideiussorio, pur contenendo clausola di pagamento a prima richiesta.
Assumeva perciò che avrebbe potuto opporre alla IG.ra l'illegittimità CP_1 Pt_6 dell'escussione per mancato avveramento del requisito di cui all'art 3, comma II, del predetto testo normativo e comunque, ove pure il contratto fosse qualificabile come rapporto autonomo di garanzia,
pagina 3 di 12 avrebbe potuto sollevare l'exceptio doli generalis seu praesentis, dal momento che l'escussione della garanzia da parte della IG.ra costituiva un palese abuso del diritto, volto ad ottenere un ingiusto Pt_6
guadagno. Contestava perciò di essere tenuta a rimborsare alla predetta Compagnia quanto versato per la fideiussione in questione, dovendo essa semmai agire nei confronti della IG.ra per ripetere Pt_6
quanto da questa indebitamente percepito.
Assumeva per contro di avere emesso, nell'interesse della società Controparte_1
costruttrice ed a favore della promissaria acquirente SI.ra , la polizza Parte_1 Parte_6 fideiussoria n. 2010/50/2145679 a garanzia, ex art. 2 d.lgs. n. 122/05, dell'eventuale restituzione delle somme dalla medesima anticipate in virtù del preliminare di compravendita stipulato in data
23.08.2010 ed avente ad oggetto un'unità immobiliare da realizzare nel Comune di Pietrasanta (LU),
Via Dante Alighieri, 31 – Lato Viareggio;
l'importo del premio dovuto per il rilascio di suddetta garanzia, da pagarsi semestralmente, era stato fissato in Euro 2.750,01 e, tuttavia la contraente non aveva provveduto al pagamento dei premi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, risultando, pertanto, morosa per la complessiva somma capitale di Euro 24.750,09.
Intervenuta quindi trascrizione, in data 24.09.0219, di pignoramento sull'immobile oggetto della promessa di vendita (n. 17917 reg. gen. e n. 12353 reg. part.), la beneficiaria di polizza, SI.ra Pt_6
aveva esercitato, in data 28.11.2019, nei confronti della il recesso dal contratto Parte_1
preliminare, richiedendo alla Compagnia assicuratrice l'escussione della garanzia per l'intero massimale di polizza oltre interessi. Essa aveva tempestivamente denunciato alla contraente ed ai coobbligati le istanze proposte dalla beneficiaria, ma essi non avevano provveduto al pagamento e aveva quindi dovuto onorare la garanzia fideiussoria rilasciata versando in data CP_1
12.02.2020 la somma di Euro 500.000,00 in favore della SI.ra Pt_6
Assumeva pertanto di avere diritto ad ottenere il pagamento dei premi rimasti insoluti e la restituzione delle somme versate a seguito di escussione della fideiussione prestata.
Con sentenza n.2225/2023 in data 29.05.2023 il Tribunale di Torino rigettava integralmente l'opposizione promossa dalla e confermava quindi il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Ritenuta in via preliminare infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito formulata dall'opponente, rilevava nel merito documentalmente provate le circostanze allegate dalla parte ricorrente opposta ed evidenziava come la parte attrice opponente non avesse specificamente contestato la pretesa creditoria vantata da in sede monitoria per il pagamento di € CP_1
24.750,09 quali premi semestrali relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non corrisposti.
Ritenuto peraltro che il rapporto relativo alla polizza prestata dalla avesse piuttosto natura CP_1
di contratto autonomo di garanzia, tenuto conto del suo contenuto complessivo ed in specie della pagina 4 di 12 pattuizione di cui all'art. 4 delle condizioni generali, rilevava come fosse tenuta al CP_1
pagamento della somma garantita a fronte di tre soli presupposti, in specie tutti integrati: richiesta scritta del beneficiario della garanzia;
documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate in adempimento del preliminare;
presupposti ex art. 3, nn. 2 e 3 del D Lgs.n.122/2005. Sussistendo detti presupposti non poteva quindi opporre ulteriori eccezioni relative al rapporto CP_1
garantito, come evidente anche dal tenore della clausola di cui all'art. 5 delle condizioni di polizza, secondo cui “in caso di escussione la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento da parte della Società.”. Rilevava infine come ex art. 3,comma IV, del D. Lgs. n.122/2005
“la fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Tribunale, richiamato quindi il tenore letterale del dettato ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 122/2005 , rilevava come ricorrendo l'esistenza delle predette condizioni, a fronte di una semplice CP_1
richiesta, adeguatamente corredata della documentazione comprovante i lamentati esborsi e proveniente dal beneficiario deSInato, fosse obbligata ad adempiere nei confronti della SI.ra nel Pt_6
termine di trenta giorni.
Rilevava infine come la stessa exceptio doli generalis seu praesentis, frutto di elaborazione giurisprudenziale avente a fondamento il generale obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte, possa essere validamente sollevata solo in relazione ad un comportamento palesemente sostenuto da intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del promissario acquirente, risultante prima facie al momento della richiesta di escussione della garanzia.
E, tuttavia, in tal senso del tutto irrilevanti dovevano ritenersi il fatto che l'escussione da parte della beneficiaria fosse avvenuta sette anni dopo il termine indicato per la stipula del contratto definitivo, riportato in polizza, senza che la beneficiaria avesse osservato i doveri di comunicazione alla
Compagnia di cui all'art. 6 c.g.a., oggetto di clausola relativa ai soli rapporti tra garante e beneficiario, cui era estranea invece la contraente, la cui violazione non comportava comunque decadenza dalla garanzia.
pagina 5 di 12 Rilevava infine il Tribunale come le scelte processuali della beneficiaria in ordine alla rinuncia dell'azione di adempimento ex. art. 2932 c.c. inizialmente proposta nei confronti della non Parte_1
fossero comunque sindacabili, ancor meno da parte della Società.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello lamentando, con primo Parte_1 motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendo che la Società ricorrente opposta abbia inteso avvalersi del foro convenzionale previsto nell'atto di costituzione della fideiussione prestata, all'art. 14. Assume per contro che nulla abbia dichiarato in specie la ricorrente già in sede monitoria, laddove la stessa clausola richiamata postulava comunque scelta, mai effettuata da tra i fori alternativamente CP_1
previsti , dovendosi comunque individuare un criterio di collegamento comune a tutte le parti convenute – o comunque destinatarie dell'istanza di ingiunzione -, tanto più avendo la ricorrente dichiarato di volersi avvalere, nei confronti dei coobbligati, del foro speciale destinatae solutionis e di agire, nei confronti di in via surrogatoria. Assume infatti che, in caso di cumulo CP_1
soggettivo di domande sia consentito lo spostamento della competenza in favore di fori diversi da quelli generali ex artt. 18 e 19 cpc solo a fronte di un criterio di collegamento comune a tutti i convenuti, laddove in specie, agendo in surroga rispetto alla beneficiaria della garanzia, CP_1
SI.ra il foro destinatae solutionis varrebbe ad individuare la competenza del Tribunale di Firenze Pt_6
ove ella è residente.
Nel merito l'appellante lamenta, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente non provati i fatti impeditivi invocati da rispetto all'avversa pretesa, Parte_1 assumendo invece documentata l'inopponibilità della trascrizione del pignoramento eseguita sull'immobile promesso in vendita ed ormai ultimato e comunque provato che, a fronte del valore complessivo dell'immobile di almeno un milione di euro ed in pendenza di procedura esecutiva per una somma di soli € 211.655,89, risultando il compendio pignorato frazionabile in due distinte unità abitative. Assume quindi che una diversa valutazione di tali circostanze avrebbe consentito di ritenere insussistenti i presupposti per l'escussione della garanzia ed illegittima l'omessa formulazione da parte di dell' exceptio doli generalis seu praesentis. CP_1
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta inoltre erronea valutazione delle condizioni di polizza ai fini della sua corretta valutazione quale fideiussione. Assume infatti che il Tribunale non abbia considerato che la polizza non prevede in effetti alcuna clausola recante rinuncia del garante a far valere eccezioni relative al rapporto principale. Assume quindi illegittima l'escussione della polizza laddove avrebbe potuto far valere fondatamente le eccezioni di cui innanzi. CP_1
pagina 6 di 12 Con quarto motivo di gravame l'appellante si duole in specie che il Tribunale abbia ravvisato sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 D. Lgs. n. 122/2005 , pur risultando l'immobile promesso in vendita ormai ultimato ed il pignoramento su esso trascritto, peraltro suscettibile di riduzione, risultando il compendio pignorato divisibile in due unità, non opponibile alla promissaria acquirente.
Con quinto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia correttamente valutato il comportamento assunto dalla promissaria acquirente dell'immobile, da ritenersi invece alla luce di plurimi indici SInificativi e non contestati quale abuso manifesto del diritto ad escutere la garanzia.
Rileva infatti che ella avesse omesso di comunicare in alcun modo al fideiussore ogni ritardo nella progressione dei lavori rispetto alle previsioni contrattuali, che prevedevano la stipula del rogito entro il
30.06.2012, laddove la polizza era stata infine escussa ben sette anni dopo la scadenza del predetto termine. Assume quindi che la Compagnia garante avrebbe dovuto certamente opporre al beneficiario
l'exceptio doli in quanto tenuto ad un dovere di protezione verso il contraente, perdendo, in caso di inottemperanza, ogni diritto alla ripetizione di quanto pagato in forza di polizza.
A fronte delle censure esposte l'appellante chiede quindi, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente le domande formulate da e condannarsi quindi la predetta Controparte_2
Compagnia alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto in suo favore in forza della pronuncia gravata, oltre interessi legali dalla ricezione al saldo;
con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame contestando ogni avversa Controparte_3 doglianza e chiedendo rigettarsi integralmente l'avversa impugnazione. Ribadisce in specie, in merito al primo motivo di gravame, di avere adito uno dei fori convenzionalmente previsti in forza della clausola n. 14 delle condizioni di polizza, non essendo comunque tenuta ad esplicitare le proprie valutazioni in merito, evidenziando anche di avere sempre apertamente agito non solo in surroga nei diritti della beneficiaria, ma anche in via di regresso ex art. 1950 c.c. ed in forza della clausola n. 10 della polizza, risultando perciò il foro convenzionalmente previsto ex art. 14 della polizza comunque coincidente con il forum destinatae solutionis. Rileva inoltre, in merito al secondo, quarto e quinto motivo di gravame avversi, come correttamente il Tribunale abbia ravvisato sussistenti i presupposti ex art. 3 n. 2 del D. Lgs. n. 122/2005 per l'escussione della garanzia da essa prestata, risultando in effetti trascritto pignoramento sull'immobile promesso in vendita, avendo la promissaria acquirente esercitato il recesso dal contratto preliminare di acquisto e risultando documentati i versamenti dalla stessa effettuati in forza del contratto. Rileva peraltro come l'appellante non abbia neppure contestato la motivazione resa dal Tribunale nel dichiarare che le circostanze allegate dall'opponente a riprova della condotta di abuso del diritto tenuta dalla beneficiaria della garanzia non valessero a rendere evidente il pagina 7 di 12 supposto carattere fraudolento di tale comportamento. Assume in specie che l'appellante non abbia mai contestato che l'obbligo del beneficiario della garanzia di denunciare i ritardi nell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'immobile promesso in vendita non avessero rilevanza alcuna al di fuori del rapporto tra garante e beneficiario, non comportando comunque l'inosservanza di tale obbligo decadenza dalla garanzia, né l'insindacabilità delle scelte di tutela compiute dalla promissaria acquirente – nell'agire dapprima con domanda ex art. 2932 c.c. per risolversi quindi a recedere dal contratto, addivenendo all'escussione della garanzia sette anni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula del rogito di vendita, non potendo comunque opporsi a tali scelte CP_1
Rileva infine corretta la qualificazione resa dal Tribunale nel ritenere la polizza assicurativa escussa un contratto autonomo di garanzia, tale risultando in considerazione delle clausole contenute in contratto, anche alla luce del disposto ex art. 3, comma IV, del D. Lgs. n. 122/2005, risultando comunque il contraente tenuto in forza dell'art. 10 della polizza, a “rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza (…) con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”, laddove la Compagnia era tenuta a sua volta ad adempiere alla richiesta di escussione della garanzia, ricorrendo i presupposti innanzi richiamati, entro brevissimo termine, tale da non consentire formulazione di eccezione alcuna.
Rileva infine come l'opponente ora appellante non abbia mai contestato l'omesso pagamento dei premi dovuti per gli anni 2015/2019.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il ConSIliere Istruttore la rimetteva prontamente in decisione e, previo deposito delle difese di rito delle parti, con ordinanza in data 6.12.2024, riservava quindi di riferire in merito al Collegio.
Palesemente infondato si appalesa in specie il primo motivo di gravame formulato dalla odierna appellante, nel ribadire l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria sul presupposto che la ricorrente abbia agito nei suoi confronti in via surrogatoria rispetto alla CP_4
beneficiaria della garanzia prestata, fra gli altri, dalla Parte_1
Risulta infatti che nel contesto del ricorso promosso dalla in sede monitoria essa Controparte_2
aveva premesso che, “ai fini della competenza territoriale, si segnala che, ai sensi della clausola di cui alla lettera E) degli atti di coobbligazione è stato deSInato come foro esclusivo per qualsiasi controversia fra le parti quello di Torino. Tale condizione contrattuale – costituente clausola vessatoria in quanto riportata su modulo a stampa predisposto unilateralmente dalla Compagnia assicuratrice – non è stata, tuttavia, sottoposta a specifica approvazione per iscritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, c.c.
pagina 8 di 12 Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, la mancanza della specifica approvazione per iscritto comporta la nullità assoluta della clausola stessa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può essere invocata e fatta valere dallo stesso predisponente.
La Compagnia, pertanto, dichiara di non volersi avvalere di tale clausola, bensì degli ordinari criteri di competenza codicistica fra i quali rientra quello del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 20 c.p.c.
Sotto tale profilo, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio un'obbligazione pecuniaria munita dei requisiti di certezza, liquidità ed eSIibilità, il luogo di adempimento previsto dall'art. 1182, terzo comma, c.c. coincide con il domicilio della Compagnia creditrice che ha la propria sede legale ed effettiva a Torino”.
Peraltro, in ordine al titolo invocato, la Compagnia ricorrente aveva chiaramente esposto “che, in forza di apposita dichiarazione rilasciata dalla SInora (doc. 7), la Compagnia è Parte_6
espressamente surrogata alla beneficiaria in ogni diritto ed azione nei confronti della contraente e dei coobbligati. Peraltro, ha diritto di ottenere la restituzione delle somme versate, sia a CP_1
termini di legge (in forza di quanto previsto dagli artt. 1203 nn. 1 e 3, 1949 e 1950 c.c.), sia a termini delle condizioni contrattuali di polizza”. E, dunque, in forza della normativa richiamata, deve ritenersi che essa abbia agito in specie non solo in via surrogatoria, in luogo della beneficiaria della garanzia, ma anche in via di regresso ex art. 1950 c.c. Deve ritenersi pertanto che la Compagnia appellata abbia chiesto ingiunzione nei confronti della Società ora appellante agendo in via monitoria dinanzi al forum destinatae solutionis, avendo essa sede in Torino, ivi dovendosi individuare perciò il luogo di pagamento dell'obbligazione dedotta a fondamento della pretesa esposta.
Addivenendo quindi a disamina congiunta degli ulteriori motivi di gravame formulati dall'odierna appellante, la Corte rileva che, a norma del dettato ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 122/2005,
“la fideiussione” – che a norma del precedente art. 2 il costruttore di un immobile promesso in vendita ed in fase di realizzazione è tenuto a rilasciare al promissario acquirente - “è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata”.
Peraltro “la situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
pagina 9 di 12 b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
Infine, “la fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
A norma dell'art. 4 delle condizioni generali regolanti la polizza fideiussoria rilasciata in specie, in applicazione della normativa di cui innanzi, dalla Reale era previsto quindi che, “ricorrendo i CP_1
presupposti dell'art. 3, c. 2 e n.3 del D. Lgs.122/2005 il pagamento delle somme dovute verrà eseguito dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate”.
Proprio in considerazione di tale disciplina il Tribunale a quo ha ritenuto quindi di qualificare la garanzia in questione quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione.
Quale che sia la qualificazione specifica del negozio in esame esso integra comunque una forma di garanzia a prima richiesta, non assistita da beneficio di preventiva escussione del debitore principale, escutibile al semplice verificarsi delle condizioni normative in essa richiamate. Tale forma di garanzia comporta perciò solo, per sua natura, rinuncia alle eccezioni relative al rapporto sottostante al rilascio della garanzia, solo così passibile di escussione a prima richiesta. Non vi è dubbio perciò che in nessun modo la Società garante potesse legittimamente opporre al beneficiario contestazioni specifiche quali indicate dall'odierna appellante, sul presupposto della inopponibilità della trascrizione del pignoramento eseguita sull'immobile promesso in vendita alla promissaria acquirente, poiché trascritto in data successiva alla trascrizione di preventiva domanda giudiziale ex art.2932 c.c.
Ancor meno la Società garante avrebbe potuto legittimamente opporre, al fine di paralizzare la domanda di escussione della garanzia, che l'immobile promesso in vendita era ormai in fase di ultimazione, non avendo – anzitutto – onere alcuno di verificare tale circostanza , in ogni caso irrilevante, non avendo comunque il promittente venditore mai offerto alla controparte il trasferimento del bene promesso in vendita;
parimenti non avrebbe potuto peraltro opporre ogni altra circostanza non pagina 10 di 12 idonea comunque a comprovare l'insussistenza del presupposto ex art. 2, lett. a del D. Lgs.122/2005, risultando del pari irrilevante l'entità del pignoramento trascritto sul bene promesso in vendita.
Correttamente del resto il Tribunale, nella sentenza ora impugnata, ha pure rilevato come il mancato rispetto dell'obbligo di informativa sulla evoluzione dei lavori di costruzione dell'immobile promesso in vendita da parte della promissaria acquirente – unicamente rilevante nel rapporto con la Banca garante e non tale da comportare decadenza dalla garanzia-, come pure la circostanza che l'escussione da parte della beneficiaria fosse avvenuta sette anni dopo il termine indicato per la stipula del contratto definitivo, riportato in polizza, non consentissero comunque alla Compagnia garante di opporre alla beneficiaria l'exceptio doli generalis invocata dall'odierna appellante, laddove peraltro la scelta processuali della beneficiaria in ordine alla rinuncia dell'azione di adempimento ex. art. 2932 c.c. inizialmente proposta nei confronti della promittente venditrice non erano comunque in alcun modo sindacabili.
Ed infatti, “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n.
30509 del 22/11/2019; conforme: Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018 ).
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n.2225/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 29.05.2023;
2) Condanna l'appellante a rimborsare alla Compagnia appellata le spese di lite, che si liquidano in pagina 11 di 12 € 14.239,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 16/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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