Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
540/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
difeso dall'avv.to Paolo Parte_1
Campagna, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
difeso dall'avv. Federico Benvenuto CP_1 per mandato allegato all'atto di costituzione di appello.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
, difesa dall'avv. Controparte_2 CP_3 per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello
APPELLATO
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: “Nel rito e nel merito: - accogliere le eccezioni e le conclusioni/doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando / annullando la Sentenza del G.U. Dr.ssa Valentina
1
Tribunale di Genova, n.°1137 del 11.04.2024, notificata ai difensori dell'odierno appellante ex artt. 170, comma 1 e 285 e 325 comma1 c.p.c. / L.
n.°53 del 1994 in data 19.04.2024, facendo luogo al pieno e totale accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e così integralmente accogliendo, contrariis reiectis, le conclusioni del
Sig. nato a Genova, in [...]_1
18/07/1959, CF: residente a C.F._1
Genova, Via C.so De Stefanis 2/21, in prime cure e di cui alle precisate conclusioni per l'udienza del
12.03.2024 in R.G. 10229/2021 (Memoria illustrativa finale ex art. 281 sexies c.p.c. dep. PCT del 16/02/2024) e ribadite all'udienza del
09.04.2024 (Memoria autorizzata dep. PCT del
03/04/2024); - conseguentemente: < … 1)
Accertare e dichiarare per le causali tutte di cui in premessa, l'inadempimento e la relativa responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1176 c.c. del convenuto e per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni per €
13.050,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione, monetaria
e lucro cessante. 2) Condannare inoltre la parte resistente al risarcimento delle spese per AT P nella misura di € 7.076,00. 3) Condannare, infine, il Dr al pagamento delle spese ed onorari tutti Pt_2 del giudizio, oltre all'IVA e al C.P.A. oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria secondo equità del giudicante;
… In via istruttoria … disporre l'acquisizione del fascicolo di cui al
2 procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di
Genova, R.G. 3556/2020, Giudice Dott. La Mantia
...”.
PER LANCERI: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) in via pregiudiziale / preliminare, dichiarare l'appello del sig. Parte_1 inammissibile visti i motivi in narrativa;
2) nel merito, in via principale, respingere l'appello del sig. in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
3) sempre nel merito, in via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, revocare la condanna del dott. alla Pt_2 restituzione al sig. dell'importo di Euro Parte_1
6.500,00; 4) sempre nel merito ed in via incidentale, confermando la risoluzione del contratto per inadempimento del sig. Parte_1 condannare il sig. al risarcimento del Parte_1 danno dallo stesso causato quale mancato guadagno ai danni del professionista nella somma esposta in narrativa (Euro 6.500,00) o in quella meglio vista e ritenuta, anche in termini di compensazione;
5) sempre in via incidentale, riformare la sentenza in punto spese di lite, ponendo le spese liquidate in favore della terza chiamata a carico del sig. 6) con vittoria Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER AMTRUST: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previe le più opportune declaratorie così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello principale promosso ex art. 342 n° 2 c.p.c per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva
3 la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- dichiarare inammissibile l'appello principale promosso anche ex art. 348 bis, primo comma c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
- con vittoria di spese competenze professionali del presente grado di giudizio, ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; NEL MERITO, IN
VIA PRINCIPALE: - respingere l'appello proposto dal signor perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1137/2024 emessa dal Tribunale di
Genova, Sezione Seconda Civile, Giudice dottoressa Valentina Cingano, in data 11 april e
2024 e pubblicata mediante deposito in pari data;
- con vittoria di spese competenze professionali del presente grado di giudizio ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; IN VIA
SUBORDINATA: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor in quanto non provata Pt_2 nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
IN VIA
ISTRUTTORIA: - Richiamate integralmente le
4 proprie allegazioni, deduzioni e produzioni come in atti ed a verbali di causa del presente giudizio e del giudizio di prime cure, nonché a tutti i propri atti e scritti processuali e documenti, nonché le proprie memorie istruttorie ivi depositate.”
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha proposto ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Genova ed ha sostenuto:
• di essersi rivolto al dott. nel 2015, Parte_3 per alcune problematiche di natura odontoiatrica;
• che quest'ultimo aveva predisposto 2 preventivi di interventi, per un totale di spesa di 33.400,00 euro;
• di aver versato, per le prestazioni ricevute,
35.000,00 euro;
• che gli interventi eseguiti non erano stati risolutivi, in quanto questi continuava ad avere disturbi;
• di aver interrotto le cure presso il professionista nel 2019;
• di aver instaurato un procedimento per atp, dal quale era emerso un inadempimento contrattuale del convenuto, sia per aver questi chiesto il pagamento di somme per attività non svolte (per complessivi 6.500,00 euro), sia per un errore professionale (per utilizzo di materiali con caratteristiche diverse rispetto a quelle concordate, danno quantificato in 7.000,00 euro);
Il ricorrente ha, quindi, proposto domanda di risarcimento del danno per tali inadempimenti ed ha chiesto di condannare la controparte al
5 rimborso delle spese sostenute per il procedimento di atp e per le ctp si è costituito in giudizio ed ha Parte_3 contestato la fondatezza delle domande avversarie. In via riconvenzionale, il resistente ha formulato domanda di risoluzione del contratto, lamentando l'altrui inadempimento, dal momento che il paziente, dopo aver sottoscritto i preventivi, non si era più presentato presso lo studio medico, senza alcuna giustificazione;
il resistente ha, quindi, chiesto, in via riconvenzionale, di condannare l'appellante al risarcimento del danno, quantificato in 6.500,00 euro , pari appunto al mancato guadagno per non aver potuto portare a termine le prestazioni concordate a seguito dell'abbandono della controparte;
il professionista ha, poi, chiesto la condanna della controparte a pagare 3.100,00 euro per prestazioni eseguite e non pagate.
Infine, il dott. ha chiesto di essere Pt_2 autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, per essere da questa garantita nel caso di condanna. si è costituita in giudizio ed ha chiesto di CP_2 respingere ogni domanda nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con una ctu ed in via documentale ed è stata, poi, decisa con la sentenza n. 1137 dell'11 aprile 2024, che ha così statuito in dispositivo: “
1. dichiara la risoluzione del contratto intercorso fra parte ricorrente e parte resistente, per inadempimento del primo e per le ragioni di cui in parte motiva, 2. condanna parte resistente Pt_3
6 a restituire a parte ricorrente Pt_2 [...]
l'importo di € 6.500,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della sentenza al saldo;
3. condanna parte ricorrente a versare a parte resistente l'importo di € 2.850,00 oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo;
4. compensa le spese di lite fra parte ricorrente e parte resistente;
5. pone definitivamente a carico solidale di parte ricorrente e di parte resistente le spese di c.t.u., anche per la fase di a.t.p.; 6. condanna parte resistente a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che Controparte_2 liquida in 2.540,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
In motivazione, il Tribunale ha escluso l'esistenza di inadempimenti a carico del professionista, negando che fossero stati concordate corone in materiali diversi da quelli utilizzati e che questi non fossero adeguati dal punto di vista funzionale.
Di conseguenza, la sentenza ha respinto le domande di risarcimento del danno proposte dal ricorrente ed ha, invece, riconosciuto la fondatezza della domanda di risoluzione proposta dal convenuto, in quanto questi aveva abbandonato l'iter clinico “in forza di ritenuti danni imputabili al convenuto che, però, non sono risultati all'esito dell'attività istruttoria svolta”.
Il Tribunale ha, poi, accolto la domanda di di restituzione dell'importo di 6.050,00 Parte_1 euro, oltre interessi, importi versati per prestazioni in realtà mai eseguite. Infine, il
Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da volta ad ottenere Pt_2
7 la condanna della controparte al pagamento dello stesso importo di cui sopra per mancato guadagno, per avere la controparte abbandonato l'iter terapeutico senza alcuna giustificazione.
Secondo il Tribunale, non c'era prova del fatto che, a seguito della mancata prosecuzione delle cure da parte del sig. il professionista Parte_1 avesse patito un danno da mancato guadagno, in quanto “non si ravvisa una effettiva diminuzione del patrimonio del creditore rispetto alla situazione nella quale egli si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento del ricorrente, stante il carattere corrispettivo dell'importo versato rispetto ad una prestazione professionale che non è stata eseguita”.
Il Tribunale ha riconosciuto un credito del dott. per prestazioni non preventivate, ma, Pt_2 comunque, eseguite, pari a 2.850,00 euro, importo che l'attore è stato condannato a pagare alla controparte.
Infine, il Tribunale ha compensato le spese di lite tra ricorrente e resistente, in quanto vi era stata una soccombenza reciproca, mentre ha posto a carico del chiamante le spese di lite di Pt_2
dal momento che “la natura restitutoria CP_2 dell'obbligazione con riferimento alla quale è stata accolta la domanda di parte ricorrente esclude rispetto ad essa l'operatività della polizza. Come eccepito dalla terza chiamata, infatti, la polizza copre i danni arrecati a terzi durante lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. pag. 5 del pdf riportante il contratto prodotto dall'assicurazione)
e non quindi l'obbligo di restituzione del compenso
8 percepito”.
2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte in primo grado. si è costituito in giudizio ed ha Parte_3 chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere l'appello e, in via incidentale, ha chiesto di revocare la condanna del dott. Pt_2 alla restituzione al sig. dell'importo di Parte_1
6.500,00 euro e di confermare l'inadempimento di e di condannarlo a pagare il Parte_1 corrispondente importo di 6.500,00 euro a suo favore e di riformare la sentenza in punto spese di lite della terza chiamata, ponendole a carico della controparte. ha chiesto di dichiarare inammissibile CP_2
l'appello principale proposto e di confermare nel resto la sentenza in esame.
La causa è stata presa in decisione, sulle conclusioni delle parti, in data 12 marzo 2025.
3 i motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato nella percezione della realtà fattuale e nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto, laddove aveva escluso un inadempimento della controparte e, su queste basi aveva respinto la domanda di risarcimento del danno. A differenza di quanto sostenuto dal
Tribunale, il professionista si era reso responsabile di molteplici inadempimenti
9 nell'esecuzione della propria prestazione, “quali ad es. l'assenza di un diario clinico, la genericità del preventivo e delle fatturazioni emesse e soprattutto l'ingiustificato utilizzo di materiali e di protesi tra loro diversi e di qualità inferiore al preventivato (resine e compositi ordinari al posto di oro ceramica e di zirconia), di peggiore e sgradevole impatto estetico, se non anche funzionale e di costo grandemente inferiore. inoltre e con riferimento agli interventi ed alle prestazioni preventivati e pagati ma mai realizzati dal Dr , per totali Pt_4
6.050,00 di cui alla prima CTU in ATP, questi ultimi
– ancorchè ineseguiti – sono stati fatturati e pagati
“specificatamente” seppure (ed artatamente) con
“...una dicitura generica…”: ciò significa che non si
è trattato di un pagamento rateale in misura fissa
e (prestabilita) periodica del totale ma piuttosto - attesa la diversità di imponibile e di dettaglio delle
n.°7 fatture emesse dal Dr. – di Pt_2 fatturazioni e di pagamenti a fronte e presupposto di un lavoro eseguito (o tale ritenuto dal cliente appellante); da qui solo e presuntivamente emerge per innegabile l'inadempimento e la responsabilità personale e professionale del convenuto;
il danno subito dal paziente ed odierno appellante si è poi altrettanto innegabilmente determinato e d aggravato anche in ragione della durata dei processi (di ATP e di merito) e dell'impossibilità di procedere ex ante con le nuove cure occorrende per non alterare quanto oggetto di accertamento e verifica (in corso di cause)”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nella
10 percezione della realtà fattuale e nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto
(processuale e sostanziale), laddove aveva accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla controparte;
in particolare,
[...] aveva abbandonato le cure con giusta Parte_1 causa, in quanto aveva scoperto l'inadempienza ed il raggiro a suo danno da parte del Dr.
[...]
il quale aveva preteso pagamenti anche Pt_3 per prestazioni non eseguite.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato nella percezione della realtà fattuale e nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto (processuale e sostanziale), laddove aveva riconosciuto un credito a favore della controparte per prestazioni non preventivate e non pagate, in quanto non c'era prova che quelle prestazioni lavori fossero state eseguite dalla controparte e non fossero riconducibili a precedenti percorsi terapeutici.
Inoltre, il Tribunale non si era pronunc iato in merito all'eccezione di prescrizione proposta.
Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato nella percezione della realtà fattuale e nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto
(processuale e sostanziale), laddove aveva compensato le spese di lite, per s occombenza reciproca. All'opposto, la responsabilità della controparte comportava la condanna alle spese di lite a carico del dott. Pt_2
3.2 L'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale, il dott.
11 ha sostenuto che il Tribunale aveva Pt_2 sbagliato a respingere la domanda da lui proposta in merito al risarcimento del danno da mancato guadagno, in quanto il Giudice di primo grado non aveva considerato che la mancata esecuzione delle prestazioni ancora dovute era imputabile alla controparte.
Con il secondo motivo di appello incidentale,
l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva sbagliato a condannarlo a rifondere ad le CP_2 spese di lite, sul presupposto dell'inoperatività della domanda di garanzia proposta, dal momento che la chiamata in causa della Compagnia era stata svolta in quanto il sig. aveva Parte_1 formulato, infondatamente, domande
“risarcitorie”, di risarcimento di asseriti danni, lamentando per l'appunto una responsabilità professionale del dott. durante gli Pt_2 interventi odontoiatrici svolti.
4 l'azione di risarcimento danni nei confronti del dott. Pt_2
Il primo motivo di appello è inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., così come eccepite dalle controparti.
Nella specie, la sentenza di primo grado ha escluso, in prima battuta, che vi fosse un obbligo contrattuale in capo all'appellato all'utilizzo di corone in zirconia, condividendo il giudizio dei ctu, secondo cui, laddove nei preventivi era stata utilizzata la dicitura “corona OC”, questa costituiva “una semplice sigla a distinzione rispetto alle corone in ceramica integrale” e
“l'acronimo OC pertiene ai programmi informatici
12 utilizzati”.
La sentenza ha, poi, precisato che il materiale utilizzato era, comunque, funzionalmente adeguato, per concludere che “nemmeno l'utilizzo di corone con diverse tipologie di materiale, dunque, pare poter essere considerato quale inadempimento del convenuto, all'esito dell'istruttoria tecnica”.
La sentenza ha, quindi, spiegato perché non c'era alcun inadempimento a carico del dentista, evidenziando che le due c.t.u. licenziate in causa non avevano “né accertato un inadempimento del convenuto, né fatto emergere la sussistenza di danni a carico del ricorrente. […] i consulenti tecnici in sede di ATP hanno ritenuto che le terapie eseguite possono considerarsi idonee alle esigenze del caso […] I c.t.u. hanno concluso che non siano derivate al paziente conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea né dell'invalidità permanente”.
Ebbene, a fronte di tale motivazione, nel proporre il motivo di appello, non ha Parte_1 fatto valere alcuna censura autonoma, né ha indicato eventuali violazioni di legge contenute nella sentenza, limitandosi a ribadire una serie di inadempimenti (già, quindi, esaminati dal
Tribunale) a carico di senza neppure Pt_2 specificare, per alcuni di questi (quali, ad es. quello relativo alla mancata tenuta del registro medico o alla genericità delle fatture e dei preventivi), la rilevanza e l'interesse a farli valere, nell'ottica della domanda di risarcimento proposto, senza neppure specificare quali erano i
13 danni da questi causati. Come evidenziato da parte appellata, poi, “Risulta oltremodo generico, prima ancora che nuovo e tardivo, oltreché non provato, l'assunto che si legge oggi, a pagina 14 dell'atto avversario, laddove controparte asserisce che “il danno subito dal paziente ed odierno appellante si è poi altrettanto innegabilmente determinato ed aggravato anche in ragione della durata dei processi (di ATP e di merito) e dell'impossibilità di proceder ex ante con le nuove cure occorrende per non alterare quanto oggetti di accertamento e verifica”.
In tal modo, le censure dirette ad infirmare in fatto e diritto il fondamento ed il decisum della sentenza impugnata sono mancate, in quanto non sorrette da una motivazione sufficientemente specifica.
5 La domanda di risoluzione del danno proposta dal dott. Pt_2
Il secondo motivo, oltre che ammissibile, è fondato.
Infatti, il motivo indica il capo della sentenza censurato e contiene l'indicazione delle ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda di risoluzione proposta: quello che il
Tribunale aveva considerato inadempimento rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione (l'abbandono dell'iter curativo) costituiva una condotta pienamente giustificata
(venir meno del rapporto fiduciario per essere stato indotto a pagare prestazioni in realtà mai eseguite).
Tra le parti fu stipulato un contratto di opera
14 intellettuale, soggetto, secondo la giurisprudenza, alla disciplina dell'art. 2237 c.c. (Cass. 185/20)
Ai sensi della disposizione in esame, il committente ha diritto di recedere ad nutum, in difetto di una diversa pattuizione intercorsa tra le parti, ai sensi dell'art. 2237 c.c. (sul punto, Cass.
29745/24; Cass. 21904/18; Cass. 5775/99; Cass.
10444/98), in quanto nel suddetto contratto assume rilievo preponderante il rapporto fiduciario esistente tra il professionista ed il committente. Trattandosi di un rapporto intuitus personae, il cliente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo di recedere, con il solo vincolo di corrispondere le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino a quel momento dal professionista. La causa del recesso non ha alcun rilievo: il cliente può, quindi, esercitare il suo diritto senza addurre alcuna giustifica zione.
Di conseguenza, l'abbandono del piano terapeutico non può essere considerato grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, in quanto costituisce esercizio di un diritto, quello appunto di recesso ex art. 2237 c.c., diritto che può essere esercitato senza particolari formalità (“Il recesso dal contratto di prestazione
d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condo tta a termine;
Cass.
4459/16).
6 Il diritto al pagamento dell'importo di 2.850,00 a favore del dott. Pt_2
15 Il terzo motivo è in parte inammissibile (laddove ha lamentato il difetto di prova in merito all'esecuzione di prestazioni non preventivate ed al conseguente diritto di credito) e, in parte infondato (in merito alla prescrizione).
In relazione alla prima censura, la sentenza di primo grado ha indicato chiaramente le fonti di prove sulla cui base ha sostenuto che il dott. aveva eseguito una serie di prestazioni Pt_2 non preventivate e non pagate. Si legge, infatti, nella sentenza: “in sede di a.t.p. dalla comparazione degli esami strumentali era stata evidenziata l'esecuzione di terapie che non risultavano menzionate nei preventivi predisposti e che non erano state conteggiate successivamente
(pag. 22 della relazione) […] L'avvenuta realizzazione delle inerenti prestazioni e la quantificazione del dovuto sono stati verificati in causa, nell'espletata c.t.u. In particolare, il totale dei compensi spettanti al convenuto per le citate prestazioni sanitarie ammonta ad un importo di €
2.850,00 (pagg. 13 e 14 della relazione)”.
La sentenza ha, quindi, fatto riferimento per relationem alla ctu, la quale aveva accertato che alcune prestazioni (le terapie canalari sui denti
4.3, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 per un costo di euro 700,00) potevano dirsi eseguite dal dott. sulla CP_1 base della “comparazione degli esami strumentali”; altre (le terapie a carico di 11 e 21, per un costo di 2.000,00 euro) risultavano essere state concordemente accertate durante le operazioni peritali che queste erano eseguite dal Dott.
Infine, l'intervento di “ritrattamento della Pt_2
16 corona 44 con relativa ricostruzione protesica” (per un costo di 150,00 euro) era una prestazione collegata a quelle indicate nel preventivo e pacificamente eseguite dal Dott. Pt_2
A fronte di tali affermazioni, l'appellante avrebbe dovuto indicare o fonti di prove alternative o, comunque, avrebbe dovuto argomentare sul perché le fonti del convincimento del Tribunale non erano attendibili.
Il motivo è, invece, ammissibile, nella parte in cui lamenta l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione.
L'eccezione è, però, infondata, dal momento che la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta (Cass.
14662/16). Del resto, la formulazione di tale eccezione è incompatibile con l'affermazione iniziale secondo cui la prestazione non fu mai resa.
Il quarto motivo sarà esaminato solo all'esito dei motivi di appello incidentale.
7 Il diritto del dott. ad ottenere il Pt_2 pagamento delle prestazioni non eseguite.
Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Si è detto che non c'è inadempimento da parte del sig. nel non aver proseguito il piano Parte_1 terapeutico, bensì esercizio del diritto di recesso ex art. 2237 c.c.; in questi casi, ai sensi della disposizione in questione, il professionista ha diritto unicamente ad avere “il rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.)
17 per il mancato guadagno” (Cass. 5775/99), ragion per cui “il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta” (Cass.
29745/20). La giurisprudenza ha escluso che, dato il carattere fiduciario del rapporto, sia applicabile la disposizione di cui all'art. 1725 c.c., secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario.
8 Le spese di lite di CP_2
Il secondo motivo di appello incidentale di
è, invece, fondato. Pt_2
La giurisprudenza ha sostenuto che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualo ra la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889/19).
La chiamata in causa da parte di nei Pt_2 confronti di si è resa necessaria a causa CP_2 delle domande di risarcimento del danno proposte da parte appellante. Infatti, è su tale domanda che
18 ha chiesto di essere garantito Pt_2 dall'assicurazione. Non risulta neppure che tale chiamata fosse del tutto arbitraria. In applicazione del principio della causalità, allora,
è l'appellante a dover rifondere le spese di lite di
CP_2
9 Le spese di lite tra e Parte_1 Pt_2
L'ultimo motivo di appello principale proposto è infondato.
Tra le predette parti sussiste una soccombenza reciproca: è risultato soccombente sulle Parte_1 domande volte ad ottenere il pagamento di
7.000,00 euro per l'uso di materiali inadeguati, sulle spese di lite di ed in merito al CP_2 pagamento dell'importo di 2.850,00 euro per prestazioni non preventivate ed eseguite;
Pt_2 in relazione alla domanda di risoluzione del contratto e di pagamento dell'importo di 6.500,00 euro (oggetto di due distinte domande).
La soccombenza reciproca esclude automaticamente la possibilità di una condanna ex art. 96 c.p.c. quale quella richiesta da parte appellante.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Genova n.1137 del 11.04.2024; respinge la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_1 Parte_3 oggetto di causa;
Revoca la condanna di a rifondere Parte_3 le spese di lite di;
Controparte_2 condanna a rifondere alla terza Parte_1 chiamata le spese di lite del Controparte_2
19 giudizio di primo grado, che liquida in 2.540,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite di appello, che liquida CP_2 in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
compensa le spese di lite tra e Parte_1
Parte_3
Genova 18 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
20