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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. DARIO NARDI Giudice
dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 nata in [...] i105/04/1996, residente in [...]F.
De Andre' 6 L'Aquila (AQ), ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Paolo
Vecchioli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gabriella Bocchi,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F._2
) nato in [...] il [...], residente in
Montagnino 31 L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Di
RO IA ES,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
,Curatore speciale del minore Persona_1 (nato a [...] il AVV. Controparte_2
27.09.2016) giusta decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 13.10.2022, Cron. N. 2154/22, agli atti del fascicolo d'ufficio n. 10001031/2022 R.G., difensore ex art. 86 c.p.c., con Studio in Pescara alla
St. Cavallaro 4/1,
INTERVENUTO
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO Parte_1 chiedeva dichiararsi lo scioglimento 1. Con atto depositato in data 24/01/2025, del matrimonio contratto con CP_1 in data 23.09.2014 in Albania e trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di L'Aquila, al n. 10, parte II, serie C, anno 2014;
2. Esponeva la ricorrente: a) dal matrimonio era nato il figlio Per_1, in data 27.09.2016; b) a seguito dei maltrattamenti subiti dal marito, ragion per cui era stata costretta a rifugiarsi insieme al figlio in una struttura protetta, era stato aperto un procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di
L'Aquila e, contemporaneamente, la ricorrente chiedeva la separazione giudiziale presso OD
Tribunale, che, con provvedimento del 27.04.2019, autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva sentenza n. 209/2020, pronunciava la loro separazione;
b) con provvedimento del 12. 08. 2020, il Tribunale per i Minorenni, revocando ogni precedente statuizione, disponeva l'affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed onere a carico del padre di provvedere al suo mantenimento, per l'importo di € 200,00 mensili;
c) il resistente si era reso responsabile di condotte oppositive e non provvedeva al pagamento del contributo in favore del figlio e, pertanto, persistendo una forte conflittualità tra i coniugi, veniva aperto un nuovo procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, rubricato con il n. 1031/2021 di R. G., nell'ambito del quale veniva nuovamente disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con collocamento in struttura protetta. In particolare, con provvedimento del 13.10.2023, veniva sospesa la potestà genitoriale della ricorrente, dichiarata poi definitivamente decaduta con successivo provvedimento del 23.11.2023; d) sebbene il Giudice Minorile avesse sospeso essa ricorrente dalla responsabilità genitoriale, il figlio aveva man i festato la volontà di incontrarla e, dal mese di giugno 2024, la stessa intratteneva regolari e proficui contatti con Per_1 ; e) essa ricorrente si era occupata da sola del figlio sin dalla nascita e, pertanto, sussistevano i presupposti per potersene disporre l'affidamento esclusivo nell'ambito del giudizio di divorzio che, in virtù della nuova normativa in materia, assorbiva in se il giudizio pendente presso il Tribunale dei Minori;
3. Sulla base di tali premesse, la Sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del nonché l'affidamento esclusivo del figlio, con matrimonio contratto con CP_1
collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di frequentazione con il padre, con modalità e tempistica atte a contemperare il diritto alla bi - genitorialità e quello di essa ricorrente ad evitare rapporti con il resistente;
l' imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_1 con un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile Istat, oltre spese straordinarie da dividere al 50%.
4. Con memoria di costituzione e risposta del 18.04.2025, si costituiva il resistente concordando sulla domanda di pronuncia di scioglimento delCP_1 matrimonio e contestando le altre domande proposte.
5. Esponeva il resistente: a) le accuse di maltrattamenti a lui rivolte dalla ricorrente,
a causa delle quali il Sig. CP_1 era stato sottoposto a procedimento penale n. 2232/18 RGNR dinnanzi al Tribunale di L'Aquila, erano da considerare destituite di fondamento, tanto è vero che lo stesso veniva prosciolto con sentenza assolutoria n. 620/2023, mentre il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni si concludeva con una pronuncia di affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed espressa regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
b) il resistente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni, aveva tenuto una condotta genitoriale pienamente adeguata e sempre collaborativa, come inequivocabilmente risultante dalle relazioni degli Esperti incaricati dal Tribunale dei Minorenni, mentre la ricorrente si era sottratta alle prescrizione imposte dal predetto Tribunale, ostacolando il diritto di visita del padre e i rapporti tra il minore e la famiglia di origine paterna, lesive della incolumità del figlio, sfociate nel ed aveva adottato condotte procedimento penale n. 110/2020 RGNR a suo carico. In particolare, durante una trasferta in Albania nell'estate del 2022, aveva sottoposto il figlio, all' insaputa del padre, alla pratica della circoncisone, con conseguenti lesioni certificate dai medici;
c) a seguito di tali fatti, denunciati dal Sig. nelle sedi proprie, CP_1
per i conseguiva l'apertura di un nuovo procedimento dinnanzi al Tribunale
Minorenni, rubricato con il n. 1031/2022, nell'ambito del quale la Sig. ra Pt_1
[...] veniva dapprima sospesa con provvedimento del 13.10.2022 e, successivamente, dichiarata definitivamente decaduta dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del 23.11.2022, poi confermato in data 03.04.2025, con temporaneo reinserimento del figlio presso l'abitazione del padre;
6. Sulla base di tali premesse, il resistente concludeva chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con la ricorrente, con affidamento esclusivo di Per_1 al padre, e collocamento presso la sua abitazione, nonché la conferma della decadenza della
Sig.ra Parte_2 dalla responsabilità genitoriale, disposta in via definitiva dal Tribunale dei minorenni di L'Aquila con provvedimento del 03.04.2025, e rigetto delle domande dalla medesima spiegate.
7. Con successiva memoria di costituzione depositata in data 19.04.2025, si costituiva in giudizio l'Avv. Controparte_2 nella sua qualità di Curatrice Speciale del minore " Persona_1 nominata dal Tribunale dei Minorenni di L'Aquila nell'ambito del procedimento riguardante il minore. La stessa, dopo una ricostruzione delle vicende che hanno visto coinvolte le parti del presente giudizio, faceva presente che la ricorrente non aveva più rapporti con il figlio dal dicembre
2024, laddove aveva interrotto le visite allo stesso, senza fornire alcuna giustificazione. Concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento del minore Per_1 al S.S. del Comune di L'Aquila, con collocazione presso il padre, l'adozione di idonei supporti alla genitorialità ed educativi sia in favore del padre che del figlio, con conferma della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e incarico ai servizi sociali di stabilire un calendario di incontri tra madre figlio, solo se ritenuto opportuno. Chiedeva, altresì, che la ricorrente venisse onerata dell'obbligo alla contribuzione del mantenimento del figlio, con partecipazione alle spese straordinarie in ragione del 50%.
8. Con provvedimento del 03.04.2025 si chiudeva il procedimento innanzi il Tribunale dei Minorenni, il quale rimetteva gli atti a questo Tribunale, stante la pendenza del giudizio di scioglimento del matrimonio tra i Sigg.ri CP_1 Con tale provvedimento, inoltre, veniva confermata la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e il piccolo Per_1 veniva affidato al S.S. del Comune di L'Aquila, con collocamento del medesimo presso il padre, ordinando la predisposizione di interventi di sostegno alla genitorialità in favore del padre e psicologici e rieducativi in favore del figlio.
9. All'udienza del 21.05.2025 comparivano tutte le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi e, con ordinanza del 31.07.2025, ritenuta matura la causa per la decisione in ordine allo status delle parti venivano confermati i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni.
10. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta. Sussistono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione, pronunciata con la sentenza n. 209/2020 di OD Tribunale.
11. La causa non è invece matura per la decisione in ordine alle altre questioni, per le quali va disposta la rimessione sul ruolo, dovendosi valutare nel contraddittorio lo sviluppo delle relazioni parentali, anche al fine di rivalutare la possibilità di recupero della figura materna, fermi, allo stato i provvedimenti adottati dal tribunale per i Minorenni e già confermati dall'istruttore.
12. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
a) accoglie la domanda di scioglimento del matrimonio e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e CP_1 ", il cui matrimonio è stato contratto il 23.09.2014 in Albania, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di L'Aquila, al n. 10, parte II, serie C, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni di legge;
b) rimette le parti davanti al Presidente Istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso in L'Aquila, il 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. DARIO NARDI Giudice
dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 nata in [...] i105/04/1996, residente in [...]F.
De Andre' 6 L'Aquila (AQ), ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Paolo
Vecchioli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gabriella Bocchi,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F._2
) nato in [...] il [...], residente in
Montagnino 31 L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Di
RO IA ES,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
,Curatore speciale del minore Persona_1 (nato a [...] il AVV. Controparte_2
27.09.2016) giusta decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 13.10.2022, Cron. N. 2154/22, agli atti del fascicolo d'ufficio n. 10001031/2022 R.G., difensore ex art. 86 c.p.c., con Studio in Pescara alla
St. Cavallaro 4/1,
INTERVENUTO
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono come note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO Parte_1 chiedeva dichiararsi lo scioglimento 1. Con atto depositato in data 24/01/2025, del matrimonio contratto con CP_1 in data 23.09.2014 in Albania e trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di L'Aquila, al n. 10, parte II, serie C, anno 2014;
2. Esponeva la ricorrente: a) dal matrimonio era nato il figlio Per_1, in data 27.09.2016; b) a seguito dei maltrattamenti subiti dal marito, ragion per cui era stata costretta a rifugiarsi insieme al figlio in una struttura protetta, era stato aperto un procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di
L'Aquila e, contemporaneamente, la ricorrente chiedeva la separazione giudiziale presso OD
Tribunale, che, con provvedimento del 27.04.2019, autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva sentenza n. 209/2020, pronunciava la loro separazione;
b) con provvedimento del 12. 08. 2020, il Tribunale per i Minorenni, revocando ogni precedente statuizione, disponeva l'affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed onere a carico del padre di provvedere al suo mantenimento, per l'importo di € 200,00 mensili;
c) il resistente si era reso responsabile di condotte oppositive e non provvedeva al pagamento del contributo in favore del figlio e, pertanto, persistendo una forte conflittualità tra i coniugi, veniva aperto un nuovo procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, rubricato con il n. 1031/2021 di R. G., nell'ambito del quale veniva nuovamente disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con collocamento in struttura protetta. In particolare, con provvedimento del 13.10.2023, veniva sospesa la potestà genitoriale della ricorrente, dichiarata poi definitivamente decaduta con successivo provvedimento del 23.11.2023; d) sebbene il Giudice Minorile avesse sospeso essa ricorrente dalla responsabilità genitoriale, il figlio aveva man i festato la volontà di incontrarla e, dal mese di giugno 2024, la stessa intratteneva regolari e proficui contatti con Per_1 ; e) essa ricorrente si era occupata da sola del figlio sin dalla nascita e, pertanto, sussistevano i presupposti per potersene disporre l'affidamento esclusivo nell'ambito del giudizio di divorzio che, in virtù della nuova normativa in materia, assorbiva in se il giudizio pendente presso il Tribunale dei Minori;
3. Sulla base di tali premesse, la Sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del nonché l'affidamento esclusivo del figlio, con matrimonio contratto con CP_1
collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di frequentazione con il padre, con modalità e tempistica atte a contemperare il diritto alla bi - genitorialità e quello di essa ricorrente ad evitare rapporti con il resistente;
l' imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento di Per_1 con un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile Istat, oltre spese straordinarie da dividere al 50%.
4. Con memoria di costituzione e risposta del 18.04.2025, si costituiva il resistente concordando sulla domanda di pronuncia di scioglimento delCP_1 matrimonio e contestando le altre domande proposte.
5. Esponeva il resistente: a) le accuse di maltrattamenti a lui rivolte dalla ricorrente,
a causa delle quali il Sig. CP_1 era stato sottoposto a procedimento penale n. 2232/18 RGNR dinnanzi al Tribunale di L'Aquila, erano da considerare destituite di fondamento, tanto è vero che lo stesso veniva prosciolto con sentenza assolutoria n. 620/2023, mentre il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni si concludeva con una pronuncia di affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed espressa regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
b) il resistente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni, aveva tenuto una condotta genitoriale pienamente adeguata e sempre collaborativa, come inequivocabilmente risultante dalle relazioni degli Esperti incaricati dal Tribunale dei Minorenni, mentre la ricorrente si era sottratta alle prescrizione imposte dal predetto Tribunale, ostacolando il diritto di visita del padre e i rapporti tra il minore e la famiglia di origine paterna, lesive della incolumità del figlio, sfociate nel ed aveva adottato condotte procedimento penale n. 110/2020 RGNR a suo carico. In particolare, durante una trasferta in Albania nell'estate del 2022, aveva sottoposto il figlio, all' insaputa del padre, alla pratica della circoncisone, con conseguenti lesioni certificate dai medici;
c) a seguito di tali fatti, denunciati dal Sig. nelle sedi proprie, CP_1
per i conseguiva l'apertura di un nuovo procedimento dinnanzi al Tribunale
Minorenni, rubricato con il n. 1031/2022, nell'ambito del quale la Sig. ra Pt_1
[...] veniva dapprima sospesa con provvedimento del 13.10.2022 e, successivamente, dichiarata definitivamente decaduta dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del 23.11.2022, poi confermato in data 03.04.2025, con temporaneo reinserimento del figlio presso l'abitazione del padre;
6. Sulla base di tali premesse, il resistente concludeva chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con la ricorrente, con affidamento esclusivo di Per_1 al padre, e collocamento presso la sua abitazione, nonché la conferma della decadenza della
Sig.ra Parte_2 dalla responsabilità genitoriale, disposta in via definitiva dal Tribunale dei minorenni di L'Aquila con provvedimento del 03.04.2025, e rigetto delle domande dalla medesima spiegate.
7. Con successiva memoria di costituzione depositata in data 19.04.2025, si costituiva in giudizio l'Avv. Controparte_2 nella sua qualità di Curatrice Speciale del minore " Persona_1 nominata dal Tribunale dei Minorenni di L'Aquila nell'ambito del procedimento riguardante il minore. La stessa, dopo una ricostruzione delle vicende che hanno visto coinvolte le parti del presente giudizio, faceva presente che la ricorrente non aveva più rapporti con il figlio dal dicembre
2024, laddove aveva interrotto le visite allo stesso, senza fornire alcuna giustificazione. Concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento del minore Per_1 al S.S. del Comune di L'Aquila, con collocazione presso il padre, l'adozione di idonei supporti alla genitorialità ed educativi sia in favore del padre che del figlio, con conferma della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e incarico ai servizi sociali di stabilire un calendario di incontri tra madre figlio, solo se ritenuto opportuno. Chiedeva, altresì, che la ricorrente venisse onerata dell'obbligo alla contribuzione del mantenimento del figlio, con partecipazione alle spese straordinarie in ragione del 50%.
8. Con provvedimento del 03.04.2025 si chiudeva il procedimento innanzi il Tribunale dei Minorenni, il quale rimetteva gli atti a questo Tribunale, stante la pendenza del giudizio di scioglimento del matrimonio tra i Sigg.ri CP_1 Con tale provvedimento, inoltre, veniva confermata la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e il piccolo Per_1 veniva affidato al S.S. del Comune di L'Aquila, con collocamento del medesimo presso il padre, ordinando la predisposizione di interventi di sostegno alla genitorialità in favore del padre e psicologici e rieducativi in favore del figlio.
9. All'udienza del 21.05.2025 comparivano tutte le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi e, con ordinanza del 31.07.2025, ritenuta matura la causa per la decisione in ordine allo status delle parti venivano confermati i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni.
10. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta. Sussistono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione, pronunciata con la sentenza n. 209/2020 di OD Tribunale.
11. La causa non è invece matura per la decisione in ordine alle altre questioni, per le quali va disposta la rimessione sul ruolo, dovendosi valutare nel contraddittorio lo sviluppo delle relazioni parentali, anche al fine di rivalutare la possibilità di recupero della figura materna, fermi, allo stato i provvedimenti adottati dal tribunale per i Minorenni e già confermati dall'istruttore.
12. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
a) accoglie la domanda di scioglimento del matrimonio e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e CP_1 ", il cui matrimonio è stato contratto il 23.09.2014 in Albania, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di L'Aquila, al n. 10, parte II, serie C, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni di legge;
b) rimette le parti davanti al Presidente Istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso in L'Aquila, il 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli