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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6682/2024, pubblicata il 03/07/2024,
DA
(C.F. rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Gargani, Daniele Martellacci e Roberto Landolfi e con elezione di domicilio presso lo studio Liccardo Landolfi e Associati in Roma, via
Giambattista Vico n. 20, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
AVV. (P.IVA , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pierluigi Pulice e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cosenza, via Alessandro
Lupinacci n. 4, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6682/2024, pubblicata il
03/07/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, lette le superiori ragioni di gravame, disattesa e rigettata ogni avversa domanda, in riforma della Sentenza n.6682/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI, in data 2 luglio 2024, notificata in data 7 luglio 2024:
A - In via preliminare e pregiudiziale: rilevata - con riferimento al Decreto Ingiuntivo n.7828/2024 emesso in data 11 maggio 2022 su ricorso monitorio presentato dalla Società “ - la riconducibilità Parte_2 delle prestazioni di servizio rese da quest'ultima al Sig. nell'ambito di un Parte_1 rapporto contrattuale in essere tra un “professionista” (la società di gestione degli affari) ed un consumatore/utente (il debitore), accertare e dichiarare, anche eventualmente d'ufficio, in riforma della sentenza appellata nella presente sede, l'illegittimità e conseguente nullità del
D.I. n.7828/2022 emesso dal Tribunale di Milano, per violazione dell'Art.66-bis del Codice di consumo (incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Roma, avendo l'odierno Appellante trasferito fin dal mese di luglio dell'anno 2019 nella Capitale sia il proprio domicilio lavorativo, sia la propria residenza ed abitazione effettiva);
B - in via principale, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare:
la sopravvenuta inefficacia dei DD. II. n.7334/2022, n.7828/2022 e n.10389/2022 emessi dal
Tribunale di Milano, per non essere stati legittimamente e validamente notificati (in evidente violazione dello scopo tipico delle notifiche) dalla Società “Avv. al Sig. Controparte_1
nel termine di sessanta giorni decorrenti dal loro deposito in Cancelleria, Parte_1 così come disposto dall'art.644 cpc e, comunque, per inesistenza della notifica del D.I.
n.7828/2022 emesso da Tribunale di Milano, atteso il disconoscimento espresso della firma apposta sulla relata di notificazione, da parte dell'Attore, odierno Appellante;
l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 cpc per difetto e/o eccesso di pronuncia, con conseguente rimessione della controversia a diverso Giudice del Tribunale di Milano.
C - In via Istruttoria, in riforma dell'Appellata sentenza: ammettere e disporre la prova per testi richiesta dalla Difesa dell'Appellante in primo grado e reiterata nella presente sede, sui seguenti capitoli di prova:
1 “Vero è che dal luglio 2019 il Sig. ha trasferito la propria residenza Parte_1 abitativa da Milano a Roma”;
2 “Vero è che l'Avv. , il suo Socio Avv. Gennaro Piccolillo e l'Avv. Pierluigi Controparte_1
Pulice sono sempre stati informati dei vari trasferimenti dell'abitazione del Sig. Pt_1
pagina 2 di 10 da Milano, Via Fetonte 12, a Roma, Via Leopoldo Mugnone 30, fin dal mese di Pt_1
dicembre 2019; del successivo trasferimento da quest'ultima abitazione alla Via Polignoto 4 dal mese di marzo 2022 ed infine del trasferimento da Via Polignoto 4 alla Via Scevola Mariotti
3 a far data dal 1 luglio 2022”;
3 “Vero è che l'Avv. , il suo Socio Avv. Gennaro Piccolillo e l'Avv. Pierluigi Controparte_1
Pulice hanno frequentato e/o sono stati personalmente in diverse occasioni presso le predette abitazioni del Sig. fino alla fine del mese di maggio 2022”; Parte_1
Si indicano a testi, sui capitoli di prova 1, 2 e 3, il Sig. , nato a [...]
Thies, Repubblica del Senegal, in data 13.1.1984 e residente in [...]del Reno - San Carlo
(FE), Via Statale n.68; la Sig.ra nata a [...] il [...], Controparte_2
ivi residente a[...]; la Sig.ra , nata a [...]_3
Somma (NA) il 25 gennaio 1989, residente in [...] alla Via Monsignor Romero
Cesar 37;
4 “Vero è che nei mesi di marzo ed aprile 2022 lei, su richiesta del Sig. ha Parte_1 accompagnato in diverse occasioni l'Avv. e l'Avv. Gennaro Piccolillo Controparte_1 dall'abitazione del Sig. in Roma, Via Polignoto 4, alla stazione Termini e/o Parte_1 all'Aeroporto di Fiumicino”;
5 “Vero è che tra il 21 ed il 24 agosto 2022 Lei, pur non essedo a tanto delegato, ha ricevuto da terzi e consegnato al Sig. alcuni atti giudiziari ed in particolare i DD.II. Parte_1
n.1768/2022, 7334/2022, 7828/2022 e 10389/2022”;
Si indica a testi, sui capitoli 4 e 5, il Sig. , nato a [...], Testimone_1
Repubblica del Senegal, in data 13.1.1984 e residente in [...]del Reno - San Carlo (FE), Via
Statale n.68;
6 “Vero è che la Società “Avv. aveva ricevuto dal Sig. Controparte_1 Parte_1
- per il tramite dell'Avv. - in conto deposito nell'anno 2020 l'importo di Controparte_1
€.500.000,00 da utilizzare per fornire alcuni servizi al calciatore in essi compreso la corresponsione di pagamenti a saldo a vari fornitori e/o creditori del Sig. ; Parte_1
7 “Vero è che nei mesi di febbraio/marzo 2022 il Sig. ha chiesto di procedere Parte_1 ad una riconciliazione dei conti, avendo rilevato alcune divergenze”;
8 “Vero è che in data 2/3 maggio 2022 Lei ha partecipato, con l'Avv. Pierluigi Pulice, ad una riunione tenutasi con il Sig. nell'abitazione di quest'ultimo in Roma alla Via Parte_1
Polignoto 4, avente ad oggetto l'esame dei rendiconti allegati nel giudizio di primo grado con
i numeri 55 e 56 che le si rammostrano”;
pagina 3 di 10 Si indica a testi, sui capitoli 6, 7 e 8, l'Avv. Gennaro Piccolillo, con Studio in Milano, 20135,
Piazzale Libia 3;
9 “Vero è che nell'estate dell'anno 2021 è iniziata una trattativa tra il Sig. Parte_1
ed il Sig. avente ad oggetto la locazione a quest'ultimo dell'abitazione di Parte_3
Milano, di Via Fetonte 12 di proprietà del Sig. trattativa conclusasi positivamente a Pt_1 far data dal 1 settembre 2021”;
Si indicano a testi, sul capitolo 9, l'Avv. Gennaro Piccolillo, con Studio in Milano, 20135,
Piazzale Libia 3 e la Signora Agente Immobiliare con domicilio in Milano, Testimone_2
alla Via Fetonte 12;
10 “Vero è che l'Avv. Gennaro Piccolillo successivamente alla stipula del contratto di locazione con il Sig. , ha collaborato con l'Agenzia immobiliare per risolvere Parte_3 alcuni problemi relativi all'accreditamento del canone di locazione in favore del locatore
. Pt_1
Si indica a testi, sul capitolo 10, la Signora Agente Immobiliare con Testimone_2
domicilio in Milano, alla Via Fetonte 12.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per AVV. : Controparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via principale dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o rigettare l'appello proposto per i medesimi motivi sopra addotti;
- In via gradata rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in via preliminare e di merito, principali e subordinate, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- In via ancora più subordinata e nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda di inefficacia dei D.I. opposti si chiede che il venga condannato al pagamento Parte_1
della somma complessiva di euro 147.186,38 (centoquarantasettemilacentottantasei/38) e/o la diversa maggiore e/o minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa oltre interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. e/o interessi ex art. 5 D.lgs n. 231/2002 dal dovuto
e sino al soddisfo;
- Condannare il Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura Parte_1
che verrà ritenuta di giustizia;
- Il tutto con vittoria di spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore costituito”. pagina 4 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società Avv. ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione Controparte_1
nei confronti di dei decreti ingiuntivi n. 7334 del 22 aprile 2022, n. 7828 del Parte_1
29 aprile 2022 e n. 10389 del 14 giugno 2022.
in data 20 novembre 2023, ha notificato alla società Avv. Parte_1 CP_1
un atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano, volto ad ottenere:
[...]
- nel merito, l'accertamento della sopravvenuta inefficacia dei tre decreti ingiuntivi per mancanza di valida notifica nel termine di sessanta giorni dal loro deposito in cancelleria, nonché l'illegittimità del D.I. n. 7828/2022 per incompetenza territoriale ex art. 66-bis del
Codice del Consumo;
- in via cautelare, la sospensione della efficacia esecutiva dei tre decreti ingiuntivi.
A sostegno delle domande, ha evidenziato che i tre decreti ingiuntivi erano Parte_1
stati notificati presso la sua residenza formale di Milano, via Fetonte n. 12, nonostante fosse noto alla società convenuta che il suddetto indirizzo non corrispondeva più alla sua residenza effettiva. Inoltre, ha fatto rilevare come dalle cartoline attestanti l'avvenuta notificazione dei decreti ingiuntivi a mezzo del servizio postale, sebbene la sottoscrizione ivi apposta fosse sempre la medesima, risultasse che, per il D.I. n.7334/2022, il plico era stato ritirato da
“persona al servizio del destinatario”, per il D.I. n.10389/2022, da “portiere dello stabile”, per il D.I. n. 7828/2022, il plico era stato consegnato personalmente ad esso attore;
conseguentemente, ha disconosciuto la firma apposta su quest'ultima cartolina.
La società Avv. si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6682/2024 depositata il 3 luglio 2024, ha rigettato le domande proposte da In particolare, il Tribunale: - ha escluso Parte_1
che le notificazioni dei tre decreti ingiuntivi dedotti in causa, effettuate presso la residenza anagrafica dell'ingiunto, possano qualificarsi come inesistenti e ha negato rilevanza, in tale prospettiva, al dolo della parte notificante;
- ha dato atto del fatto che per sua Parte_1
stessa ammissione, è venuto a conoscenza dei tre decreti ingiuntivi tra il 23 e il 25 agosto 2022, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato solo il 20 novembre 2023;
- ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ai tre decreti ingiuntivi, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dei decreti stessi;
- ha richiamato le statuizioni di inammissibilità delle istanze ex art. 188 disp. att. cp.c. precedentemente proposte dal medesimo al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dei Parte_1
decreti ingiuntivi n. 7334/2022 e n. 7828/2022.
pagina 5 di 10 ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentando la violazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c. ed evidenziando di avere chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dei decreti ingiuntivi n. 7334/2022, n. 7828/2022 e n. 10389/2022 per violazione dell'art. 644 c.p.c. e non di pronunciarsi su tali decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 650 c.p.c. o di dichiararne l'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. Inoltre, ha ribadito le deduzioni precedentemente svolte in ordine all'inesistenza delle notificazioni dei tre decreti ingiuntivi, richiamando diverse pronunce di legittimità che hanno escluso la validità della notificazione, anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio. Da ultimo, ha precisato di non avere sollevato questioni attinenti al merito della pretesa della società Avv. CP_1
La società Avv. si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il CP_1 rigetto dell'impugnazione, insistendo anche per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
L'appello non è fondato.
E' innanzitutto utile rammentare che “nell'ambito della disciplina dettata dall' articolo 644 del
Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass. n.1509/2019) e che “nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva”
(Cass. n. 22806/2013).
Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha condivisibilmente escluso l'inesistenza delle notificazioni dei decreti ingiuntivi n. 7334/2022, n. 7828/2022 e n. 10389/2022, essendo le stesse state effettuate presso la residenza anagrafica dell'ingiunto, e, altrettanto condivisibilmente, ha chiarito che il dolo del notificante “non è elemento che possa incidere sul dato, oggettivo, dell'esistenza o dell'inesistenza di un atto”.
Le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante a sostegno della tesi dell'inesistenza delle suddette notificazioni non sono pertinenti.
Esse, infatti, si riferiscono a fattispecie in cui la notificazione eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario si era perfezionata ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c., i quali stabiliscono la procedura da seguire nelle ipotesi di impossibilità di consegna del plico, e non, come nel caso concreto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., il quale invece disciplina le diverse possibilità di consegna del plico, anche a soggetti diversi dal destinatario. pagina 6 di 10 In ogni caso, neppure nelle suddette pronunce, i vizi della notificazione eseguita presso la residenza non più attuale del destinatario sono stati ritenuti idonei a determinare l'inesistenza della notificazione stessa.
Quanto sin qui osservato è coerente con l'orientamento del tutto consolidato della Corte di
Cassazione, secondo il quale la notificazione è inesistente solo quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria (v.
Cass. n. 24329/2024).
Infine, con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina relativa alla notificazione del D.I. n.7828/2022, recante l'attestazione di consegna al destinatario, è sufficiente osservare che “nelle notificazioni a mezzo posta l'avviso di ricevimento possiede la stessa natura certificatoria della relata di notificazione e, poiché dotato di fede privilegiata, il suo disconoscimento può essere operato solo attraverso la querela di falso (Cass.n.
33048/2024).
In mancanza della proposizione della querela di falso, non può tenersi alcun conto della suddetta doglianza.
Una volta esclusa la ricorrenza dei presupposti per far valere – sia ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. sia in via ordinaria – l'inefficacia dei decreti ingiuntivi, il Tribunale ha correttamente ricondotto la domanda proposta da al rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. (il solo Parte_1
astrattamente esperibile) e ne ha dichiarato l'inammissibilità per tardività.
La suddetta pronuncia di inammissibilità, in quanto assorbente, preclude l'esame dell'eccezione di incompetenza formulata da con riguardo al decreto ingiuntivo n. 7828/2022. Parte_1
Per quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere in favore della società Avv. le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate CP_1
applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
In mancanza della dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite da parte del difensore della società appellata, non ricorrono i presupposti per disporne la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve inoltre essere accolta la domanda formulata dalla società avv. ai sensi CP_1 dell'art. 96, 1° comma c.p.c.
pagina 7 di 10 La condanna al risarcimento del danno in applicazione della norma suindicata, per aver la parte agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, concedibile su istanza della parte che lamenti la condotta processuale particolarmente censurabile della controparte, presuppone infatti:
a) la totale soccombenza che deve essere considerata in relazione all'esito finale della lite;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale o della resistenza nel giudizio, riconducibile all'accertata mala fede della parte o, almeno, alla sua colpa grave, ravvisabile ogni volta che, inescusabilmente, sia stata omessa quella diligenza, prudenza o perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza della propria pretesa;
c) la possibilità di valutare la sussistenza di una lesione che sia conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Nel giudizio d'appello, in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave per la configurabilità della lite temeraria, incorre in tale colpa, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 24546/2014).
Ritiene la Corte, alla luce di tali principi, che l'iniziativa di di proporre Parte_1
appello giustifichi la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quand'anche, infatti, non si voglia ritenere sussistente la comprovata consapevolezza da parte dell'appellante dell'infondatezza del ricorso al giudice di secondo grado, è indiscutibile che la condotta da questi tenuta integri in ogni caso un'ipotesi di colpa grave, ravvisabile nell'avere trascurato di valutare con la ponderatezza necessaria le reali possibilità di accoglimento della propria pretesa pur a fronte delle puntuali osservazioni del primo Giudice in ordine all'utilizzo di un'azione ordinaria che esorbita dagli appositi e specifici rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, non tempestivamente attivati dall'odierno appellante, e nell'essersi, nonostante ciò, ugualmente deciso a promuovere un giudizio di impugnazione che, se esaminato con un minimo di diligenza e prudenza, sarebbe stato sicuramente evitato alla luce delle ben spiegate ragioni di rigetto della domanda svolta in primo grado.
Quanto all'accertamento dell'effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, non vi è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza, costituisca un obiettivo pagina 8 di 10 pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere di per sé idoneo a influire sulle scelte e sulle condotte del soggetto.
In quest'ottica, è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese processuali riguardanti la sola rifusione degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte appellante in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione) e della l.
24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n.
21570).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'appellante deve essere pertanto condannato al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma, parametrata alla metà della condanna alle spese di lite, pari ad euro 6.000,00 liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'impugnazione proposta.
Alla pronuncia consegue, ex art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna di al pagamento, Parte_1 in favore della della somma di euro 3.000,00. Controparte_4
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dalla legge n. 228/2012".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6682/2024, pubblicata Parte_1
il 03/07/2024, così provvede:
pagina 9 di 10 1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere in favore della società Avv. le Parte_1 CP_1
spese del presente grado di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) condanna altresì a versare alla controparte l'ulteriore somma di euro Parte_1
6.000,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.;
4) condanna a versare l'importo di euro 3.000,00 in favore della Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.; CP_4
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6682/2024, pubblicata il 03/07/2024,
DA
(C.F. rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Gargani, Daniele Martellacci e Roberto Landolfi e con elezione di domicilio presso lo studio Liccardo Landolfi e Associati in Roma, via
Giambattista Vico n. 20, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
AVV. (P.IVA , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pierluigi Pulice e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cosenza, via Alessandro
Lupinacci n. 4, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6682/2024, pubblicata il
03/07/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, lette le superiori ragioni di gravame, disattesa e rigettata ogni avversa domanda, in riforma della Sentenza n.6682/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI, in data 2 luglio 2024, notificata in data 7 luglio 2024:
A - In via preliminare e pregiudiziale: rilevata - con riferimento al Decreto Ingiuntivo n.7828/2024 emesso in data 11 maggio 2022 su ricorso monitorio presentato dalla Società “ - la riconducibilità Parte_2 delle prestazioni di servizio rese da quest'ultima al Sig. nell'ambito di un Parte_1 rapporto contrattuale in essere tra un “professionista” (la società di gestione degli affari) ed un consumatore/utente (il debitore), accertare e dichiarare, anche eventualmente d'ufficio, in riforma della sentenza appellata nella presente sede, l'illegittimità e conseguente nullità del
D.I. n.7828/2022 emesso dal Tribunale di Milano, per violazione dell'Art.66-bis del Codice di consumo (incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Roma, avendo l'odierno Appellante trasferito fin dal mese di luglio dell'anno 2019 nella Capitale sia il proprio domicilio lavorativo, sia la propria residenza ed abitazione effettiva);
B - in via principale, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare:
la sopravvenuta inefficacia dei DD. II. n.7334/2022, n.7828/2022 e n.10389/2022 emessi dal
Tribunale di Milano, per non essere stati legittimamente e validamente notificati (in evidente violazione dello scopo tipico delle notifiche) dalla Società “Avv. al Sig. Controparte_1
nel termine di sessanta giorni decorrenti dal loro deposito in Cancelleria, Parte_1 così come disposto dall'art.644 cpc e, comunque, per inesistenza della notifica del D.I.
n.7828/2022 emesso da Tribunale di Milano, atteso il disconoscimento espresso della firma apposta sulla relata di notificazione, da parte dell'Attore, odierno Appellante;
l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 cpc per difetto e/o eccesso di pronuncia, con conseguente rimessione della controversia a diverso Giudice del Tribunale di Milano.
C - In via Istruttoria, in riforma dell'Appellata sentenza: ammettere e disporre la prova per testi richiesta dalla Difesa dell'Appellante in primo grado e reiterata nella presente sede, sui seguenti capitoli di prova:
1 “Vero è che dal luglio 2019 il Sig. ha trasferito la propria residenza Parte_1 abitativa da Milano a Roma”;
2 “Vero è che l'Avv. , il suo Socio Avv. Gennaro Piccolillo e l'Avv. Pierluigi Controparte_1
Pulice sono sempre stati informati dei vari trasferimenti dell'abitazione del Sig. Pt_1
pagina 2 di 10 da Milano, Via Fetonte 12, a Roma, Via Leopoldo Mugnone 30, fin dal mese di Pt_1
dicembre 2019; del successivo trasferimento da quest'ultima abitazione alla Via Polignoto 4 dal mese di marzo 2022 ed infine del trasferimento da Via Polignoto 4 alla Via Scevola Mariotti
3 a far data dal 1 luglio 2022”;
3 “Vero è che l'Avv. , il suo Socio Avv. Gennaro Piccolillo e l'Avv. Pierluigi Controparte_1
Pulice hanno frequentato e/o sono stati personalmente in diverse occasioni presso le predette abitazioni del Sig. fino alla fine del mese di maggio 2022”; Parte_1
Si indicano a testi, sui capitoli di prova 1, 2 e 3, il Sig. , nato a [...]
Thies, Repubblica del Senegal, in data 13.1.1984 e residente in [...]del Reno - San Carlo
(FE), Via Statale n.68; la Sig.ra nata a [...] il [...], Controparte_2
ivi residente a[...]; la Sig.ra , nata a [...]_3
Somma (NA) il 25 gennaio 1989, residente in [...] alla Via Monsignor Romero
Cesar 37;
4 “Vero è che nei mesi di marzo ed aprile 2022 lei, su richiesta del Sig. ha Parte_1 accompagnato in diverse occasioni l'Avv. e l'Avv. Gennaro Piccolillo Controparte_1 dall'abitazione del Sig. in Roma, Via Polignoto 4, alla stazione Termini e/o Parte_1 all'Aeroporto di Fiumicino”;
5 “Vero è che tra il 21 ed il 24 agosto 2022 Lei, pur non essedo a tanto delegato, ha ricevuto da terzi e consegnato al Sig. alcuni atti giudiziari ed in particolare i DD.II. Parte_1
n.1768/2022, 7334/2022, 7828/2022 e 10389/2022”;
Si indica a testi, sui capitoli 4 e 5, il Sig. , nato a [...], Testimone_1
Repubblica del Senegal, in data 13.1.1984 e residente in [...]del Reno - San Carlo (FE), Via
Statale n.68;
6 “Vero è che la Società “Avv. aveva ricevuto dal Sig. Controparte_1 Parte_1
- per il tramite dell'Avv. - in conto deposito nell'anno 2020 l'importo di Controparte_1
€.500.000,00 da utilizzare per fornire alcuni servizi al calciatore in essi compreso la corresponsione di pagamenti a saldo a vari fornitori e/o creditori del Sig. ; Parte_1
7 “Vero è che nei mesi di febbraio/marzo 2022 il Sig. ha chiesto di procedere Parte_1 ad una riconciliazione dei conti, avendo rilevato alcune divergenze”;
8 “Vero è che in data 2/3 maggio 2022 Lei ha partecipato, con l'Avv. Pierluigi Pulice, ad una riunione tenutasi con il Sig. nell'abitazione di quest'ultimo in Roma alla Via Parte_1
Polignoto 4, avente ad oggetto l'esame dei rendiconti allegati nel giudizio di primo grado con
i numeri 55 e 56 che le si rammostrano”;
pagina 3 di 10 Si indica a testi, sui capitoli 6, 7 e 8, l'Avv. Gennaro Piccolillo, con Studio in Milano, 20135,
Piazzale Libia 3;
9 “Vero è che nell'estate dell'anno 2021 è iniziata una trattativa tra il Sig. Parte_1
ed il Sig. avente ad oggetto la locazione a quest'ultimo dell'abitazione di Parte_3
Milano, di Via Fetonte 12 di proprietà del Sig. trattativa conclusasi positivamente a Pt_1 far data dal 1 settembre 2021”;
Si indicano a testi, sul capitolo 9, l'Avv. Gennaro Piccolillo, con Studio in Milano, 20135,
Piazzale Libia 3 e la Signora Agente Immobiliare con domicilio in Milano, Testimone_2
alla Via Fetonte 12;
10 “Vero è che l'Avv. Gennaro Piccolillo successivamente alla stipula del contratto di locazione con il Sig. , ha collaborato con l'Agenzia immobiliare per risolvere Parte_3 alcuni problemi relativi all'accreditamento del canone di locazione in favore del locatore
. Pt_1
Si indica a testi, sul capitolo 10, la Signora Agente Immobiliare con Testimone_2
domicilio in Milano, alla Via Fetonte 12.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per AVV. : Controparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via principale dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o rigettare l'appello proposto per i medesimi motivi sopra addotti;
- In via gradata rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in via preliminare e di merito, principali e subordinate, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- In via ancora più subordinata e nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda di inefficacia dei D.I. opposti si chiede che il venga condannato al pagamento Parte_1
della somma complessiva di euro 147.186,38 (centoquarantasettemilacentottantasei/38) e/o la diversa maggiore e/o minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa oltre interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. e/o interessi ex art. 5 D.lgs n. 231/2002 dal dovuto
e sino al soddisfo;
- Condannare il Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura Parte_1
che verrà ritenuta di giustizia;
- Il tutto con vittoria di spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore costituito”. pagina 4 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società Avv. ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione Controparte_1
nei confronti di dei decreti ingiuntivi n. 7334 del 22 aprile 2022, n. 7828 del Parte_1
29 aprile 2022 e n. 10389 del 14 giugno 2022.
in data 20 novembre 2023, ha notificato alla società Avv. Parte_1 CP_1
un atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano, volto ad ottenere:
[...]
- nel merito, l'accertamento della sopravvenuta inefficacia dei tre decreti ingiuntivi per mancanza di valida notifica nel termine di sessanta giorni dal loro deposito in cancelleria, nonché l'illegittimità del D.I. n. 7828/2022 per incompetenza territoriale ex art. 66-bis del
Codice del Consumo;
- in via cautelare, la sospensione della efficacia esecutiva dei tre decreti ingiuntivi.
A sostegno delle domande, ha evidenziato che i tre decreti ingiuntivi erano Parte_1
stati notificati presso la sua residenza formale di Milano, via Fetonte n. 12, nonostante fosse noto alla società convenuta che il suddetto indirizzo non corrispondeva più alla sua residenza effettiva. Inoltre, ha fatto rilevare come dalle cartoline attestanti l'avvenuta notificazione dei decreti ingiuntivi a mezzo del servizio postale, sebbene la sottoscrizione ivi apposta fosse sempre la medesima, risultasse che, per il D.I. n.7334/2022, il plico era stato ritirato da
“persona al servizio del destinatario”, per il D.I. n.10389/2022, da “portiere dello stabile”, per il D.I. n. 7828/2022, il plico era stato consegnato personalmente ad esso attore;
conseguentemente, ha disconosciuto la firma apposta su quest'ultima cartolina.
La società Avv. si è costituita nel giudizio di primo grado eccependo CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6682/2024 depositata il 3 luglio 2024, ha rigettato le domande proposte da In particolare, il Tribunale: - ha escluso Parte_1
che le notificazioni dei tre decreti ingiuntivi dedotti in causa, effettuate presso la residenza anagrafica dell'ingiunto, possano qualificarsi come inesistenti e ha negato rilevanza, in tale prospettiva, al dolo della parte notificante;
- ha dato atto del fatto che per sua Parte_1
stessa ammissione, è venuto a conoscenza dei tre decreti ingiuntivi tra il 23 e il 25 agosto 2022, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato solo il 20 novembre 2023;
- ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ai tre decreti ingiuntivi, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dei decreti stessi;
- ha richiamato le statuizioni di inammissibilità delle istanze ex art. 188 disp. att. cp.c. precedentemente proposte dal medesimo al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dei Parte_1
decreti ingiuntivi n. 7334/2022 e n. 7828/2022.
pagina 5 di 10 ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentando la violazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c. ed evidenziando di avere chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dei decreti ingiuntivi n. 7334/2022, n. 7828/2022 e n. 10389/2022 per violazione dell'art. 644 c.p.c. e non di pronunciarsi su tali decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 650 c.p.c. o di dichiararne l'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. Inoltre, ha ribadito le deduzioni precedentemente svolte in ordine all'inesistenza delle notificazioni dei tre decreti ingiuntivi, richiamando diverse pronunce di legittimità che hanno escluso la validità della notificazione, anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio. Da ultimo, ha precisato di non avere sollevato questioni attinenti al merito della pretesa della società Avv. CP_1
La società Avv. si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il CP_1 rigetto dell'impugnazione, insistendo anche per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
L'appello non è fondato.
E' innanzitutto utile rammentare che “nell'ambito della disciplina dettata dall' articolo 644 del
Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass. n.1509/2019) e che “nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva”
(Cass. n. 22806/2013).
Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha condivisibilmente escluso l'inesistenza delle notificazioni dei decreti ingiuntivi n. 7334/2022, n. 7828/2022 e n. 10389/2022, essendo le stesse state effettuate presso la residenza anagrafica dell'ingiunto, e, altrettanto condivisibilmente, ha chiarito che il dolo del notificante “non è elemento che possa incidere sul dato, oggettivo, dell'esistenza o dell'inesistenza di un atto”.
Le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante a sostegno della tesi dell'inesistenza delle suddette notificazioni non sono pertinenti.
Esse, infatti, si riferiscono a fattispecie in cui la notificazione eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario si era perfezionata ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c., i quali stabiliscono la procedura da seguire nelle ipotesi di impossibilità di consegna del plico, e non, come nel caso concreto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., il quale invece disciplina le diverse possibilità di consegna del plico, anche a soggetti diversi dal destinatario. pagina 6 di 10 In ogni caso, neppure nelle suddette pronunce, i vizi della notificazione eseguita presso la residenza non più attuale del destinatario sono stati ritenuti idonei a determinare l'inesistenza della notificazione stessa.
Quanto sin qui osservato è coerente con l'orientamento del tutto consolidato della Corte di
Cassazione, secondo il quale la notificazione è inesistente solo quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria (v.
Cass. n. 24329/2024).
Infine, con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina relativa alla notificazione del D.I. n.7828/2022, recante l'attestazione di consegna al destinatario, è sufficiente osservare che “nelle notificazioni a mezzo posta l'avviso di ricevimento possiede la stessa natura certificatoria della relata di notificazione e, poiché dotato di fede privilegiata, il suo disconoscimento può essere operato solo attraverso la querela di falso (Cass.n.
33048/2024).
In mancanza della proposizione della querela di falso, non può tenersi alcun conto della suddetta doglianza.
Una volta esclusa la ricorrenza dei presupposti per far valere – sia ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. sia in via ordinaria – l'inefficacia dei decreti ingiuntivi, il Tribunale ha correttamente ricondotto la domanda proposta da al rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. (il solo Parte_1
astrattamente esperibile) e ne ha dichiarato l'inammissibilità per tardività.
La suddetta pronuncia di inammissibilità, in quanto assorbente, preclude l'esame dell'eccezione di incompetenza formulata da con riguardo al decreto ingiuntivo n. 7828/2022. Parte_1
Per quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuto a rifondere in favore della società Avv. le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate CP_1
applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
In mancanza della dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite da parte del difensore della società appellata, non ricorrono i presupposti per disporne la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve inoltre essere accolta la domanda formulata dalla società avv. ai sensi CP_1 dell'art. 96, 1° comma c.p.c.
pagina 7 di 10 La condanna al risarcimento del danno in applicazione della norma suindicata, per aver la parte agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, concedibile su istanza della parte che lamenti la condotta processuale particolarmente censurabile della controparte, presuppone infatti:
a) la totale soccombenza che deve essere considerata in relazione all'esito finale della lite;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale o della resistenza nel giudizio, riconducibile all'accertata mala fede della parte o, almeno, alla sua colpa grave, ravvisabile ogni volta che, inescusabilmente, sia stata omessa quella diligenza, prudenza o perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza della propria pretesa;
c) la possibilità di valutare la sussistenza di una lesione che sia conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Nel giudizio d'appello, in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave per la configurabilità della lite temeraria, incorre in tale colpa, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 24546/2014).
Ritiene la Corte, alla luce di tali principi, che l'iniziativa di di proporre Parte_1
appello giustifichi la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quand'anche, infatti, non si voglia ritenere sussistente la comprovata consapevolezza da parte dell'appellante dell'infondatezza del ricorso al giudice di secondo grado, è indiscutibile che la condotta da questi tenuta integri in ogni caso un'ipotesi di colpa grave, ravvisabile nell'avere trascurato di valutare con la ponderatezza necessaria le reali possibilità di accoglimento della propria pretesa pur a fronte delle puntuali osservazioni del primo Giudice in ordine all'utilizzo di un'azione ordinaria che esorbita dagli appositi e specifici rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, non tempestivamente attivati dall'odierno appellante, e nell'essersi, nonostante ciò, ugualmente deciso a promuovere un giudizio di impugnazione che, se esaminato con un minimo di diligenza e prudenza, sarebbe stato sicuramente evitato alla luce delle ben spiegate ragioni di rigetto della domanda svolta in primo grado.
Quanto all'accertamento dell'effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, non vi è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza, costituisca un obiettivo pagina 8 di 10 pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere di per sé idoneo a influire sulle scelte e sulle condotte del soggetto.
In quest'ottica, è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese processuali riguardanti la sola rifusione degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte appellante in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione) e della l.
24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n.
21570).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'appellante deve essere pertanto condannato al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma, parametrata alla metà della condanna alle spese di lite, pari ad euro 6.000,00 liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'impugnazione proposta.
Alla pronuncia consegue, ex art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna di al pagamento, Parte_1 in favore della della somma di euro 3.000,00. Controparte_4
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dalla legge n. 228/2012".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6682/2024, pubblicata Parte_1
il 03/07/2024, così provvede:
pagina 9 di 10 1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere in favore della società Avv. le Parte_1 CP_1
spese del presente grado di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) condanna altresì a versare alla controparte l'ulteriore somma di euro Parte_1
6.000,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.;
4) condanna a versare l'importo di euro 3.000,00 in favore della Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.; CP_4
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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