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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa RO AM, nella causa civile iscritta al N. 6606/2024
R.G.L. promossa da
nato il [...], a [...] ed ivi residente in [...]
Dell'Orsa Minore n.116, C.F.: , elettivamente domiciliato a C.F._1
Palermo, in via Houel n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giulio Catalano che lo rappresenta e difende
- opponente -
CONTRO
(C.F.: ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: opposizione a D.I.
All'udienza del 17.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Rigetta l'opposizione; compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.04.2024 proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 186/24 emesso e notificato per il pagamento di € 18.650,75 quale derivante dalla riscossione di “quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”.
Contestava l'irripetibilità della prestazione alla luce della buona fede dell'accipiens
CP_ atteso che l'errore era stato commesso dall' e che il pensionato aveva riscosso quanto erogato senza alcun dolo. Richiamava a tal fine l'art. 52 comma 2 L. 88/89.
Aggiungeva che le somme corrisposte erano altresì irripetibili per il legittimo affidamento riposto dal pensionato e derivante dal comportamento tenuto dall'Ente pubblico.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto. CP_1
Assumeva di avere diritto alla restituzione di quanto erogato atteso che la prestazione era stata resa in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell'odierno opponente all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa del 19/04/2004 ma che la pronuncia era stata appellata e che in tale sede era stata riformata riconoscendo il diritto in capo all'odierno opponente a partire dal mese di maggio 2006. Ne era derivato che, in un primo momento, in virtù della sentenza di primo grado era stato corrisposto l'assegno con gli arretrati sicchè poi, all'esito della pronuncia di appello, le somme erano divenute indebitamente erogate e di esse veniva chiesta la restituzione con il decreto ingiuntivo opposto.
A conferma di quanto dedotto in memoria, in corso di causa, veniva sentito il funzionario che ribadiva la formazione dell'indebito, citando a tal fine la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva statuito una diversa decorrenza del diritto (maggio 20006 in luogo di maggio 2004). Veniva pertanto acquisita la sentenza della Corte d'Appello.
La causa, matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
* Il ricorso non può trovare accoglimento.
CP_ L'indebito de quo, come provato dall' deriva dalla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità a seguito di sentenza di primo grado.
Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori con una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, dovuta a infermità fisiche o mentali e che hanno almeno 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 anni.
Nella fattispecie al era stato riconosciuto in via giudiziale il diritto Pt_1
all'assegno con decorrenza dalla domanda amministrativa. A fronte di tale
CP_ pronuncia l' aveva corrisposto il trattamento mensile e gli arretrati, giusta
CP_ provvedimento di liquidazione del 02.04.2007 (cfr: fascicolo .
Interposto appello avverso la sentenza, il giudice di II grado ha stabilito una diversa
CP_ decorrenza del diritto all'assegno, sicchè l' ha rideterminato gli importi dovuti ed ha calcolato quanto indebitamente versato, richiedendone la restituzione.
CP_ La ricostruzione operata dall' è suffragata dai documenti prodotti.
La fattispecie rientra infatti in quanto previsto dall'art. 2033 c.c., non potendo trovare applicazione, diversamente da quanto argomentato dalla parte opponente, la speciale disciplina dell'indebito previdenziale.
Le somme che l'istituto previdenziale ha corrisposto in esecuzione di una sentenza
(inizialmente) favorevole al pensionato, poi riformata nel successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore poiché viene meno ab origine il titolo che ne aveva consentito l'erogazione.
Né può trovare ingresso la buona fede o il legittimo affidamento atteso che in capo all'accipiens, vi è la consapevolezza della possibile riforma della sentenza favorevole e, dunque, del venir meno del proprio diritto a trattenere la somma.
Anche di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione – sez. III - con sentenza n. 34011/2021 così statuendo: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens”; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
Per quanto argomentato, deve rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del D.I. opposto.
Deve invero darsi atto che l'Ente ha indicato nel ricorso monitorio motivi diversi da quelli successivamente denunciati nella memoria di costituzione ma, atteso che presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo sono l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile come nella fattispecie, il provvedimento opposto non può dirsi inficiato da alcuna nullità.
E' infatti nel giudizio di merito conseguente all'opposizione che l'opposto, attore in senso sostanziale, deve provare il proprio diritto come avvenuto nella fattispecie.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che i motivi indicati nel ricorso monitorio hanno indotto il ricorrente ad opporre l'ingiunzione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 17.10.2025 Il Giudice onorario
RO AM
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa RO AM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.