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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 216/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.ta Sandra Celestino, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, per procura in atti appellata ed appellante incidentale
Controparte_2
appellata contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: come da note depositate il 4.2.2025.
Per l'appellata ed appellante incidentale come da note depositate il 4.2.2025.
FATTI DI CAUSA
Con due successivi ricorsi, poi riuniti, il geom. ha opposto tre Parte_1 cartelle esattoriali notificategli dall' Controparte_3 nell'interesse di , per contributi previdenziali relativi agli anni dal Pt_2
2008 al 2017, nonché della conseguente iscrizione di ipoteca fiscale su immobile e del fermo amministrativo di autovettura di sua proprietà, chiedendo dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria della e CP_1
l'illegittimità dell'operata iscrizione obbligatoria alla CP_1
L è rimasta contumace, mentre , Controparte_2 Pt_2
ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 470 del 2024, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite “in considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia e del non consolidamento, all'atto della proposizione dei ricorsi (novembre - dicembre 2021), dell'orientamento contrario alle tesi attoree”.
Il ricorrente ha proposto appello.
Con il primo motivo si lamenta “Violazione di legge e vizio di motivazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ultimo comma e 22 L. n.
773/1982, dell'art. 26 co.2 L. n. 335/1995, dell'art. 5 Statuto della ”, CP_1 secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe dato una interpretazione erronea sulla natura dei contributi che, secondo la richiamata normativa, sarebbero dovuti effettivamente in caso di produzione di reddito professionale, cioè i “contributi di solidarietà”, diversi da quelli richiesti dalla che sono invece i “contributi minimi”. Pt_2
Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il
Giudice qualifica come atto tipico della libera professione il compimento da parte del Geom. delle pratiche edilizie in contestazione, non Pt_1
valutando correttamente i documenti in atti, quanto in particolare al CCNL di appartenenza ed alle delibere del 2009 e del 2014. Pt_2
L'appellante ritiene che non era tenuto ad inviare l'autocertificazione annuale attestante la mancata produzione di reddito di natura professionale, in quanto era inquadrato in un ruolo professionale previsto dal CCNL
Autoferrotramvieri e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientrava tra le mansioni proprie di tale ruolo.
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Con il terzo motivo si contesta l'omesso esame delle istanze istruttorie formulate nel ricorso in primo grado, in particolare i capitoli di prova sulla natura delle mansioni del ricorrente ed i documenti agli atti provenienti dall'AMT, datore di lavoro, relativi a tali mansioni.
Con il quarto motivo si contesta la motivazione del Giudice di primo grado, laddove, ha ritenuto regolarmente notificate le due cartelle esattoriali relative alla contribuzione, la prima per gli anni dal 2008 al 2015, la seconda per l'anno 2016. Secondo l'appellante, dalla documentazione in atti si evince che l'indirizzo pec utilizzato da nella notifica non é Controparte_2
affatto quello istituzionale, le notifiche essendo state inoltrate da casella di posta elettronica non certificata e non presente nei pubblici registri IPA.
Infine, con il quinto motivo si impugna il capo della sentenza in cui il
Giudice di primo grado assume non prescritti i contributi previdenziali relativi all'anno 2008.
L'appellante osserva come non gli sia stato più inviato il modello 17
“proprio dall'anno 2009 in virtù delle previsioni di cui alle lettere a e b della delibera Cipag 123/2009. E l'autocertificazione per l'anno 2009 era proprio quella relativa ai redditi dell'anno 2008 e di cui vi é cartella.”
Si è costituita la , chiedendo di respingere l'appello del signor Pt_2
e proponendo appello incidentale, contestando la sentenza di primo Pt_1 grado laddove ha premesso che “la contribuzione pretesa dalla , come CP_1 emerge dall'esame della cartella opposta, è quella relativa alla cd. contribuzione minima di solidarietà (contributo soggettivo minimo, integrativo minimo e contributo di maternità)”: la evidenzia che si CP_1 debba evitare il riferimento alla “cd. contribuzione minima di solidarietà”, trattandosi di “contribuzione minima”, come d'altronde emerge dalla stessa complessiva motivazione del Giudice di primo grado.
L non si è costituita. Controparte_2
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
11.2.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' _2
, non essendosi la stessa costituitasi in appello, come già peraltro in
[...]
primo grado, nonostante la regolare notifica.
Nel merito deve essere respinto l'appello principale ed invece accolto l'appello incidentale.
In questo senso, si deve infatti confermare la recente sentenza di questa
Corte, n. 52 del 2025, relativa ad identica fattispecie ed identici motivi di appello, a parte i predetti motivi quarto e quinto dell'appello principale.
L'appello incidentale è fondato, dovendosi confermare che la contribuzione pretesa dalla è quella Parte_3 relativa alla “contribuzione minima”, come risulta dalla cartella opposta dal signor e come d'altra parte risulta confermato dalla stessa Pt_1
complessiva motivazione del Giudice di primo grado, salvo l'erroneo passaggio, segnalato giustamente dall'appellante incidentale, laddove lo stesso Giudice si riferisce alla “cd. contribuzione minima di solidarietà”.
La sentenza di primo grado deve essere, per il resto, confermata, avendo la stessa correttamente valutato la documentazione agli atti e puntualmente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, con conseguente inevitabile infondatezza dei motivi dell'appello principale, i quali, d'altra parte, si limitano a ribadire le argomentazioni del ricorso introduttivo del giudizio, già congruamente esaminate in primo grado.
Innanzitutto, infondato il primo motivo dell'appello principale, avendo il
Giudice di primo grado correttamente interpretato la normativa in materia, richiamata in questo motivo di appello, in coerenza con le decisioni della
Corte di Cassazione, da ultimo ormai consolidatesi.
In particolare, il Giudice di primo grado ha richiamato la sentenza della
Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 28188 del 2022, laddove ha ribadito: “Invero, questa Corte ha ... affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_4
[...
[...] e del pagamento della contribuzione minima, è condizione
[...]
sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione CP_1
all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi CP_1
minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1
della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte
..., sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Ne' la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_4
confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a CP_1
un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1
professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d.
Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 -
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secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé CP_4
ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.”
Questo Collegio può altresì riferirsi alle ancora più recenti decisioni, sempre della Sezione Lavoro della Suprema Corte, n. 17823 del 2023 e n. 26330 del
2024, quest'ultima sentenza, in particolare ha ribadito “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di Parte_4
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento
[...]
della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per CP_4 sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni CP_1
per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,
4568/21).”
La già richiamata sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte, n.
17823 del 2023 conferma questi principi ed aggiunge “dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dalla Statuto della stessa con disposizione CP_1
legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_1
condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1
controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
tali
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condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa ... laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività ... rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra;
da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare;
”
Alla luce di questi principi consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, in quanto si deve escludere, proprio dalla documentazione allegata dal signor che nel caso dello stesso Pt_1 possano ricorrere le ipotesi previste dalla Cassa per l'esonero dalla contribuzione.
Tali ipotesi sono previste dalla delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, nei seguenti termini:
“a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal
C.C.N.L. e l'attività svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.”
L'ipotesi b) è pacificamente esclusa, in quanto lo stesso signor Pt_1 come risulta, d'altra parte, dai documenti in atti, ammette di aver esercitato la propria attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra,
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avendo svolto cinque pratiche edilizie, attività professionale svolta nell'interesse della società per la quale lo stesso all'epoca CP_5
lavorava come dipendente, come confermato dai documenti provenienti dalla stessa predetta società ed a cui si riferisce il signor anche in Pt_1
questo secondo motivo di appello.
Ma si deve anche escludere che ricorra l'ipotesi a), in quanto il CCNL applicato nel caso del signor non prevede un ruolo professionale di Pt_1
geometra, con mansioni comportanti lo svolgimento di atti tipici di tale professione con rilevanza esterna. Infatti, l'applicato CCNL
Autoferrotranvieri non prevede tale ipotesi, in particolare il Profilo e
Parametro 230, indicato dallo stesso ricorrente come a lui riferibile, è rubricato “Capo unità organizzativa amm./tecnica” e riporta la seguente previsione “Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”, senza alcun riferimento allo svolgimento di mansioni e di atti propri della professione di geometra.
Si deve, quindi, concludere che le predette pratiche edilizie compiute dal signor pacificamente quale geometra iscritto all'albo, ancorché Pt_1 poste in essere nell'interesse del datore di lavoro, non sono proprie del suo inquadramento professionale quale lavoratore dipendente.
Si deve aggiungere che la sentenza di questa Corte, richiamata dall'appellante principale, cioè la sentenza n. 27 del 2024, rg 150/2023, riguarda il caso di un ricorrente il cui CCNL di riferimento prevedeva, appunto, il “ruolo professionale” di geometra.
Infondato anche il terzo motivo dell'appello principale, in quanto si devono considerare del tutto irrilevanti le istanze istruttorie formulate nel ricorso, risultando del tutto già pacificamente documentati agli atti, come detto, il tipo di mansioni lavorative svolte dal signor alle dipendenze della Pt_1
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società il suo inquadramento professionale, la relativa CP_5
disciplina prevista dal CCNL applicato ed il tipo di pratiche edilizie svolte quale geometra iscritto all'albo.
Anche il quarto motivo di appello si limita a ribadire quanto già argomentato in primo grado, in ordine alla irregolarità delle notifiche degli atti ricevuti dal ricorrente, ed anche sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua ed esaustiva, con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità.
In questo senso, si conferma che la Suprema Corte, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 15979 del 2022, ha chiarito che non ricorra alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica del mittente non risultante dai pubblici registri, sempre che l'indirizzo utilizzato sia indirizzo istituzionale, rinvenibile nel sito dell'Amministrazione e comunque riconoscibile in relazione al dominio di appartenenza.
Così si riscontra anche nel caso in esame, in quanto gli indirizzi utilizzati, per effettuare le notifiche tramite pec, dall' , risultano Controparte_6
sicuramente suscettibili di verifica tramite consultazione dei relativi siti, dai quali emerge con evidenza la pertinenza esclusiva dei “dominii”, quale
.gov.it”, quindi del tutto idonei ad assicurare il Controparte_7
raggiungimento dello scopo della notifica.
Infine, non occorre neanche esaminare nel merito il quinto motivo, relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali, in quanto il signor non Pt_1
ha impugnato la prima parte della motivazione, su tale questione, del
Giudice di primo grado, parte già di per sé sufficiente ad escludere che sia intervenuta la prescrizione.
In particolare, il Giudice di primo grado ha potuto statuire che non è
“maturata, successivamente alle notifiche delle cartelle, alcuna prescrizione, tenuto conto dei numerosi atti interruttivi intervenuti nel tempo e costituiti dalle lettere p.e.c. inviate e consegnate all'indirizzo pec del ... .”. Pt_1
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Tale parte della motivazione è quindi passata in giudicato, di conseguenza non è necessario verificare la fondatezza di questo motivo di appello, riferendosi lo stesso alla ulteriore parte della motivazione, sempre in punto prescrizione, della sentenza impugnata, che si aggiunge alla precedente.
L'appello principale deve quindi essere respinto.
La sentenza di primo grado può essere confermata anche in ordine alla integrale compensazione delle spese, non essendo stata impugnata sul punto, pure per le spese di questo secondo grado di giudizio, dovendosi prendere atto della peculiarità della materia e della sua disciplina, oggetto di perduranti contrasti nella giurisprudenza di merito.
Al rigetto dell'appello principale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che l'appellante principale è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara che la contribuzione dovuta alla è quella relativa Parte_3 alla “contribuzione minima”; compensa le spese del presente grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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