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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/08/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 16.01.2024 al N° R.G.C.A. 717/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco DEI del Foro di Massa Carrara e Parte_1 dall'Avv. Laura DONATIELLO del Foro di Lucca, anche disgiuntamente tra loro
-Ricorrente- contro
Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio ZANARDELLI Controparte_1
-resistente-
, con sede in Dublino Controparte_2
(Irlanda) e con sede secondaria in Italia in Milano, Via della Posta nr. 7, in persona del legale rappresentante p.t. dott. con il patrocinio dell'avv. OLIVA CP_3
RUGGERO e dell'avv. ABBIATI ALESSANDRO del Foro di Milano, anche disgiuntamente tra loro
- Terza chiamata in causa-
Conclusioni
Per la ricorrente: IN TESI Accertare e dichiarare la sussistenza della negligenza e dell'errore professionale della convenuta Avv. in danno alla ricorrente SI.ra nonché dell'effetto causale Controparte_1 Parte_1 degli stessi sulla determinazione del danno alla ricorrente per i motivi tutti espressi in narrativa;
Accertare e dichiarare che la convenuta è da ritenersi responsabile, nell'ambito dello svolgimento della sua attività professionale, pagina 1 di 14
delle conseguenti perdite economiche subite dalla ricorrente e per gli effetti condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente quantificabili nella misura di € 35.739,27 ovvero in quella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere. Condannare la convenuta, in conseguenza della mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione, previa valutazione degli argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in favore della ricorrente, a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ed al pagamento in favore della ricorrente di una somma valutata in via equitativa e comunque non inferiore all'importo delle spese e competenze di lite maturate per il presente giudizio, e questo sia in caso di soccombenza della ricorrente sia in caso contrario per le motivazioni dedotte;
Con vittoria di spese di lite;
IN VIA
ISTRUTTORIA: Si chiede voglia ammettersi prova per testi del teste indicato SI. sui capitoli Testimone_1 indicati in atti, previa revoca dell'ordinanza emessa in data 18/10/2024.
Per la convenuta: Nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla SI.ra perché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto, dichiarando così che l'Avv. non è tenuta a pagare nessuna somma a titolo di CP_1 risarcimento o ad ogni altro titolo per ogni danno asseritamente patito e/o vantato, ivi inclusa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi denegata di accertamento di qualsivoglia responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in giudizio, determinare nella misura minima la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. in relazione alla condotta tenuta, con limitazione CP_1 della condanna a tale quota. IN OGNI CASO DI DENEGATA IPOTESI in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere fondate, anche solo in parte, le pretese della SI.ra previa determinazione della Parte_1 responsabilità, condannare il terzo chiamato in persona del legale Rappresentante per Controparte_4
l'Italia pro tempore, e con Rappresentanza Generale in Italia, a rilevare indenne l'Avv. nei limiti delle CP_1 condizioni di polizza, inclusi gli scoperti e/o franchigie applicabili, di ogni somma che la stessa fosse condannata a versare a qualsiasi titolo ed in dipendenza dell'accoglimento, totale o parziale, di tutte le domande svolte nei suoi confronti, per le ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per la terza chiamata in causa: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi tutti di cui in narrativa. NEL MERITO rigettare la domanda di garanzia e manleva avanzata dall'Avv. in uno con le domande formulate dalla SI.ra poiché manifestamente CP_1 Parte_1 infondate in fatto e in diritto. IN SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. a CP_1 pagina 2 di 14
qualsivoglia somma risarcitoria, limitare la condanna dell'Assicurazione alla corresponsione dell'indennizzo, tenuto conto del massimale di polizza, dello scoperto e della franchigia contrattualmente prevista pari ad euro 300,00, nonché dei limiti tutti di polizza, tenuto altresì conto della pressoché esclusiva e/o preminente responsabilità di parte ricorrente nei fatti per cui è causa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Esposizione delle Ragioni di Fatto
La sig.ra , quale proprietaria dell'unità abitativa sita in Firenze, Via Parte_1
Augusto Novelli nr. 65, prometteva in vendita il detto immobile alla sig.ra Controparte_5 sottoscrivendo, in data 11 aprile 2019, il contratto preliminare di compravendita, nel quale le
[...] parti fissavano il prezzo della vendita in euro 300.000,00 (trecentomila), di cui euro 30.000,00
(trentamila) venivano corrisposti dalla promissaria acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, mentre il saldo sarebbe stato corrisposto alla stipula del definitivo che avrebbe dovuto essere concluso il 30.11.2019, data intesa come termine essenziale dall'art. 6 del contratto;
veniva, altresì, pattuito che la consegna dell'immobile sarebbe avvenuta in via anticipata in data 1° maggio 2019, a partire dalla quale la promissaria acquirente avrebbe versato alla parte promittente venditrice la somma mensile di euro 800,00 sino alla data di stipula del definitivo.
Alla data del 30 novembre 2019 la promissaria acquirente – sig.ra - si rendeva CP_5 inadempiente, non provvedendo alla stipula del definitivo. pertanto, incaricava l'Avv. perché potesse essere Parte_1 Controparte_1 contestato l'inadempimento di al fine non solo di riavere la disponibilità dell'immobile, CP_5 occupato senza alcun titolo legittimo, ma anche per trattenere legittimamente l'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, pari ad euro 30.000.
L'Avv. pertanto, inviava il 3.12.2019 una raccomandata A/R alla SI.ra CP_1 CP_5 ed al suo legale Avv. Vitagliano Massimo e, nel contestare il detto inadempimento e la conseguente
“risoluzione di diritto del contratto per violazione del termine essenziale del 30.11.2019”, chiedeva il rilascio dell'immobile entro un tempo congruo non superiore al giorno del Natale 2019; il contenuto di tale lettera veniva condiviso da che la sottoscriveva unitamente Parte_1 all'avv. CP_1
pagina 3 di 14 Deve darsi atto che in tale lettera non viene fatto esplicito cenno alla volontà di Parte_1 di trattenere l'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.
Seguivano delle “trattative” tra l'avv. e l'Avv. Vitagliano Massimo che CP_1 terminavano con la stesura di un accordo transattivo stigmatizzato in un verbale di riconsegna di immobile portante la data del 15 gennaio 2020, nel quale veniva dato atto: a) che le parti risolvevano il contratto preliminare descritto in premessa;
b) che la sig.ra aveva apportato dei CP_5 miglioramenti (mediante l'installazione di faretti/prese elettriche/TV) per un importo pari ad euro
1.000 e che aveva saldato le utenze, le spese condominiali e corrisposto le indennità di occupazione fino al mese di gennaio 2020; c) che era creditrice della somma di euro 696,69 (al Parte_1 netto della TARI versata).
Deve darsi atto che la sig.ra ha corrisposto alla sig.ra CP_5 Parte_1 complessivamente la somma di euro 7.200 (800 euro x n. 9 mesi). nel sottoscrivere il verbale di riconsegna, assume di non essere stata Parte_1
“attenzionata” dal suo legale avv. sul fatto che, con tale scrittura, il contratto CP_1 preliminare veniva risolto “consensualmente” e che ciò avrebbe comportato, di fatto e di diritto,
l'annullamento ex tunc degli effetti del contratto preliminare, con conseguente diritto della promissaria acquirente alla restituzione dell'importo della caparra, situazione affatto voluta da medesima che, invece, confidava nel diritto alla ritenzione della caparra di euro Parte_1
30.000,00.
A riprova del fatto che con tale “verbale di riconsegna” veniva “consacrato” il diritto della sig.ra ad ottenere la restituzione della somma di euro 30.000, in data 05.03.2021 veniva CP_5 emesso dal Tribunale di Firenze, in favore di quest'ultima, il D.I. n. 1003/2021 (R.G. 1981/2021), nel cui ricorso veniva dato atto della risoluzione consensuale del contratto preliminare, nonché della dichiarazione sottoscritta di in data 22.04.2020 - con la quale questa Parte_1 dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla SI.ra in merito al contratto preliminare CP_5 di compravendita in data 11/04/2019 - e dell'obbligo di i restituire la caparra. Parte_1
pagina 4 di 14 In assenza di opposizione a D.I., notificato per compiuta giacenza il 20.03.2021, seguiva la notifica dell'atto di precetto in data 9 aprile 2022 per l'importo complessivo di euro 32.928,08 e quella dell'atto di pignoramento immobiliare sull'immobile de quo in data 16 maggio 2022 (R.G.
170/2022), poi trascritto in data 1° giugno 2022 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Firenze (R.G. nr. 24239, Reg. particolare nr. 17508). avendo reperito sul mercato altro soggetto interessato all'acquisto e avendo Parte_1 necessità di vendere, provvedeva alla liberazione dell'immobile dal vincolo ipotecario mediante il pagamento del capitale e di ogni altra spesa (legale e notarile), così corrispondendo un totale di euro 35.793,37 (di cui euro 34.957,37 per l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare ed euro 782 per la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare); solo successivamente vendeva l'immobile. assumendo la negligenza professionale dell'Avv. per non Parte_1 CP_1 aver fatto valere il diritto della sua assistita a recedere dal contratto e a trattenere la caparra confirmatoria, come previsto dall'art. 1385 c.c., chiede in questa sede, depositando il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., di essere risarcita della somma sopra determinata;
la ricorrente fa presente, altresì, che ha tentato una soluzione stragiudiziale della controversia, dapprima inviando una PEC e poi attivando la procedura di mediazione che ha tuttavia dato esito negativo stante la mancata ed ingiustificata partecipazione della convenuta.
L'Avv. costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto, assumendo di non aver mai “garantito o rassicurato” della Parte_1 possibilità di trattenere la caparra, non essendoci “traccia” di ciò nella corrispondenza che allega agli atti né venne rilasciata apposita procura speciale all'uopo né, tantomeno, vi sarebbe prova sia della volontà di di ottenere il rilascio dell'immobile che quella di ritenere la caparra Parte_1 confirmatoria, avendo palesato in modo evidente solo la volontà di riottenere il Parte_1 possesso dell'immobile, risultato che fu possibile ottenere in brevissimo tempo, ovvero il
15.1.2020, appena un mese dopo il ricevimento della lettera del 3.12.2019, e che non sarebbe stato conseguito in così breve lasso temporale se avesse voluto anche ritenere la caparra. Parte_1
pagina 5 di 14 Difatti, sostiene la convenuta, il recesso di cui all'art. 1385 secondo comma c.c. è un'ipotesi di risoluzione per inadempimento per la cui operatività occorrerebbe una valutazione giudiziale intorno alla “gravità dell'inadempimento medesimo”, per cui avrebbe dovuto introdurre Parte_1 una specifica azione giudiziale che avrebbe comportato, indirettamente ed inevitabilmente, anche la posticipazione del rilascio dell'immobile; inoltre, la resistente ritiene che non sia dimostrabile da parte della ricorrente che, ove lei avesse contestato l'inadempimento alla sig.ra anche ai fini CP_5 dell'art. 1385 c.c., avrebbe ottenuto in modo automatico il rimborso dell'importo di Parte_1 euro 30.000, ovvero che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta che si assume dovuta, il cliente avrebbe viste riconosciute le sue pretese.
L'avv. rileva, altresì, che l'art. 2 del verbale di riconsegna dell'immobile del CP_1
15.1.2020 non fa alcun riferimento alla risoluzione consensuale del contratto e che, pertanto, esso non vale come “mutuo dissenso”, poiché regola solo altre questioni (riconsegna immobile, regolazione dei rapporti di dare ed avere economici connessi al mero utilizzo dello stesso in un breve lasso temporale).
Inoltre, la convenuta eccepisce che avrebbe potuto proporre opposizione al D.I. Parte_1 per far valere in quella sede il suo diritto e contrapporsi invece a quello meramente affermato nel ricorso monitorio da ma, decidendo di non ritirare le due raccomandate relative alla notifica CP_5 del D.I., avrebbe consentito il formarsi della compiuta giacenza e l'irrevocabilità del D.I. medesimo;
l'avv. sottolinea che la conclamazione del diritto di a riavere la caparra è CP_1 CP_5 coincisa con la definitività del D.I. e che la decisione di non presentare opposizione non è affatto a lei imputabile;
condotta, pertanto, che avrebbe reciso il nesso causale tra il dedotto inadempimento agli obblighi professionali contestato alla convenuta e l'evento di danno lamentato o che dovrebbe essere considerata ai fini del concorso di responsabilità ex art. 1227 primo comma c.c.; ad ogni buon conto, non sarebbero a lei addebitabili le spese legali che si resero necessarie per estinguere la procedura di esecuzione e di pignoramento immobiliare.
Infine, la resistente osserva: a) che a pagare gli importi indicati nel D.I., nel precetto e tutte le spese legali e notarili fu il marito della ricorrente sig. – in regime di separazione dei Tes_1 beni - con denari che si presume essere personali del coniuge medesimo (che, in tal modo, lo pagina 6 di 14 renderebbe un testimone incapace per aver diretto interesse all'esito della causa); pertanto, non si sarebbe verificato alcun danno nel patrimonio della ricorrente;
b) che l'inadempimento della sig.ra non si potrebbe nemmeno qualificare “non di scarsa importanza”, in quanto, oltre ad CP_5 apportare delle migliorie al bene immobile, ebbe a pagare un'indennità mensile fino al rilascio che avvenne appena 45 gg dopo la manifestazione di volontà di di voler rientrare nel Parte_1 possesso del bene immobile;
che il termine del 30.11.2019, qualificato come essenziale, in realtà deve essere meglio valutato, poiché è essenziale solo quel termine decorso il quale si genera una immediata perdita di utilità dalla mancata stipulazione del contratto definitivo, circostanza che non ricorrerebbe nella specie, atteso che la vendita dell'immobile è avvenuta dopo alcuni anni.
Da ultimo, contesta che nel caso di specie – di risarcimento danno da dedotta responsabilità professionale – sia obbligatorio l'esperimento della procedura di mediazione, non essendo tale ipotesi contemplata nell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
La resistenza ha chiesto di citare in causa la propria Compagnia Assicuratrice per la
[...]
– in forza della polizza nr. PI-4533842300, che copre le richieste Controparte_6 risarcitorie derivanti da errori professionali con retroattività illimitata, per essere da questa manlevata, nei limiti della polizza, dagli effetti conseguenti all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Autorizzata la detta citazione del terzo si è provveduto allo spostamento dell'udienza del
3.5.2024 con decreto del 23.4.2024.
La Compagnia Assicurativa si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza assicurativa, stipulata il 9.6.2023, per quanto previsto nel contratto alla
Sezione A punto 4.3. che testualmente recita: “l'assicurazione non opera in relazione a richieste di risarcimento che si basino, che traggono origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza o che comunque riguardino:
4.3. FATTI NOTI;
CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE di RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento”; ipotesi che si sarebbe verificata nella fattispecie concreta ove l'avv. alla data del 9.6.2023 o comunque al 21.6.2023 (quando CP_1
pagina 7 di 14 ebbe a pagare la prima rata del premio), era già venuta a conoscenza sia dell'avvenuta notifica del
D.I., che dell'atto di precetto che dell'atto di pignoramento immobiliare del 16.5.2022, in quanto, nella denuncia che la stessa presentò alla Compagnia nelle date del 2.11.2023 e del 14.11.2023
(ovvero dopo aver ricevuto l'invito a partecipare al procedimento di mediazione), ha affermato di
“avere avuto notizia del D.I. solo decorso il termine dell'impugnazione”, dunque, in data antecedente la stipula della polizza medesima. Di tal modo avrebbe precluso alla Compagnia di valutare, in quel momento, il rischio assicurato e di decidere se offrire o meno copertura assicurativa o di meglio ponderare l'entità del premio assicurativo.
La Compagnia contesta, altresì, alla propria assicurata non solo di aver taciuto la detta circostanza ma anche: a) di aver tardivamente denunciato il sinistro, in aperta violazione dell'art.
8.1. Sezione C del contratto che prescrive, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, di comunicare per iscritto, entro 30 gg dalla data in cui l'assicurato è venuto a conoscenza, le circostanze1 di cui ai punti i, ii, iii, lì indicati;
b) di non aver fatto in modo che la Compagnia medesima partecipasse alla procedura di mediazione nell'ambito della quale sarebbe stato possibile raggiungere una soluzione conciliativa o di coltivare una chance per evitare il presente giudizio.
L'insieme delle condotte censurate dalla Compagnia integrerebbe, a suo dire, o un'ipotesi di
“dolo assicurativo” escludente l'indennizzo o comunque integrerebbe un'ipotesi colposa di violazione dell'obbligo di avviso o di salvataggio (in dispregio dell'obbligo di collaborazione e cooperazione posto in capo all'assicurata) idonea a ridurre l'entità dell'indennizzo medesimo.
Nel merito, la terza chiamata in causa si è associata alle difese della propria assicurata.
La causa è stata istruita documentalmente (essendo state rigettate le istanze di ammissione di prova testimoniale dedotte da parte ricorrente con ordinanza del 18.10.2024) e viene in decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali nei 15 gg precedenti l'udienza cartolare del 6 giugno 2025. 1 Ove per circostanza deve intendersi: i: qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'assicurato da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento;
ii: qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti. pagina 8 di 14
Motivi della Decisione
Sul principio della ragione più liquida
Il suddetto principio risulta "desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).
Del resto, si è osservato che se l'art. 276 c.p.c., "non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), eccettuato il caso in cui vi sono delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio che debbono essere esaminate prima del merito della domanda (v. Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02 “sicché il giudice, mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” v. Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Sul difetto di titolarità attiva di parte ricorrente
Parte convenuta ha contestato la sussistenza di un danno nel patrimonio della ricorrente essendo stato documentato (cfr. doc. nr 5 di parte ricorrente) che a corrispondere in data 21.6.2022 all'avv. Massimo VITAGLIANO, legale della sig.ra la somma di euro 34.957,37 è stato il CP_5 coniuge della sig.ra sig. Parte_1 Persona_1
pagina 9 di 14 Sebbene nella causale del bonifico il pagamento effettuato sia stato riferito come proveniente da è innegabile che le provviste siano invece di Parte_1 Persona_1 peraltro coniuge della ricorrente in regime di separazione dei beni (cfr. contratti preliminari di compravendita di cui ai doc. 1 e 10 di parte ricorrente).
Tale circostanza riscontra il difetto di titolarità del diritto fatto valere dalla ricorrente, per cui, trattandosi di questione preliminare di merito, deve trattarsi con priorità rispetto a quella della sussistenza o meno della responsabilità professionale dell'avv. CP_1
La questione si ascrive tra le “mere difese” che il convenuto può sollevare in ogni fase del giudizio.
Il difetto di legittimazione attiva consiste (v. Cass. sez III^ 22.4.2009 nr. 9558) nella mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per inesistenza del diritto o per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicché la relativa pronuncia è una decisione di merito e non pagina 10 di 14 di rito, idonea a passare in cosa giudicata, formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio.
Il difetto di titolarità è cosa diversa dal difetto di legittimazione ad agire;
secondo le Sezioni
Unite del 16.2.2016 nr. 2951 chi promuove un giudizio deve non solo prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e poi deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, enunciando il seguente principio di diritto: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa“.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità (v. anche Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793) ha chiarito che il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non incorre in alcuna decadenza di cui all'art. 167 secondo comma c.p.c. (non trattandosi di eccezione in senso stretto), perché, per le mere difese non è prevista alcuna preclusione.
Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite (Cass.
2951/2016) affermando quanto segue: «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio”.
Sarebbe spettato alla ricorrente, la cui titolarità è contestata, fornire la prova di possederla potendo, ad es. per essere divenuta cessionaria del credito ovvero documentando di aver restituito al marito sig. la detta somma, né ricorrono i presupposti della c.d. sostituzione CP_7 processuale i cui casi sono previsti per legge.
La sostituzione processuale sussiste solo nei seguenti casi:
pagina 11 di 14 - assunzione della causa da parte del garante, chiamato in causa, che abbia accettato di assumere la causa in luogo del garantito, il quale, se vi è l'accordo delle parti, può essere estromesso ex art. 108 c.p.c.;
- in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica quando vi è la continuazione del giudizio da parte dell'alienante della cosa controversa (come sostituto processuale dell'acquirente) o dell'erede in luogo del successore a titolo particolare, ex art. 111
c.p.c.;
- l'ipotesi della distrazione delle spese e degli onorari chiesta al giudice dal difensore con procura anche per gli altri difensori, sostituendosi così a loro ex art. 93 c.p.c.);
- l'ipotesi di sostituzione al mandatario senza rappresentanza ad opera del mandante per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ex art. 1705 c.c.;
- l'ipotesi dell'esercizio da parte dei creditori cessionari delle azioni di carattere patrimoniale inerenti ai beni ceduti dal debitore ex art. 1979 c.c.;
- l'ipotesi di sostituzione del creditore pignoratizio all'avente diritto per rivendicare, da chi lo possiede, il bene oggetto di pegno ex art. 2789 c.c.;
- l'ipotesi dell'azione surrogatoria che consente al creditore di sostituirsi al debitore negligente o inerte nell'esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse ex art. 2900 c.c.;
In tali casi, comunque, poiché la sentenza produce effetti nei confronti del sostituito, questi deve essere chiamato in giudizio ad opera di colui che agisce prospettando l'esigenza nella prima difesa utile alla proposizione della “mera difesa” da parte convenuta;
è notorio che nei casi di sostituzione processuale ricorrano delle ipotesi di litisconsorzio necessario. ha, invece, agito a tutela di un diritto altrui in espressa violazione Parte_1 dell'art. 81 c.p.c. che sancisce il divieto di far valere in giudizio i diritti altrui in nome proprio.
Appare opportuno precisare, altresì, la distinzione che intercorre tra il sostituto processuale ed il rappresentante. Il primo, infatti, agisce in nome proprio per far valere un diritto altrui ed acquista la qualità di parte anche se formale, tant'è vero che a lui spettano diritti, obblighi ed oneri pagina 12 di 14 processuali. Diversamente, il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, non acquistando la qualità di parte e non subendo alcun effetto se non quelli strettamente inerenti al suo potere di rappresentanza.
Sul sostituto si producono dunque tutti gli effetti, ma poiché costui agisce per un diritto altrui, gli effetti del giudicato ricadono anche nella sfera del titolare del diritto e cioè del sostituito.
La domanda viene pertanto rigettata e, per l'effetto, la domanda di manleva non viene esaminata perché assorbita.
Sulle spese processuali
Tra la ricorrente e l'Avv. è intercorso il rapporto di “patrocinio”, in virtù del quale CP_1 il professionista è tenuto ex art. 1176 secondo comma c.c. a svolgere la propria attività con media attenzione e preparazione, con perizia e deve essere dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere;
dunque, l'avvocato medio deve risultare preparato, zelante e solerte;
inoltre è bene ricordare che il contratto de quo è connotato da una componente fiduciaria per cui il cliente rimette, per definizione, al legale l'operare le scelte che ritiene opportune per la sua tutela.
Inoltre, l'art. 26 c. 3 del codice deontologico prevede che “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”.
Orbene, pare a questo giudice che la redazione della scrittura del 15.1.2020 – per la quale è stata utilizzata carta riferibile ad uno Studio diverso da quello dell'avv. sulla quale vi sono, CP_1 in basso e a sinistra, anche dei riferimenti tipici di uno studio professionale legale utili alla conservazione della pratica e alla sua archiviazione - non sia stata preceduta da uno scambio di email tra i due legali al fine di verificare se l'avv. ha, in qualche modo, contribuito alla CP_1 individuazione e alla specificazione del suo contenuto, anche per comprendere se la frase “le parti risolvono il contratto descritto in premessa” sia stato il frutto di un accordo o meno;
in ogni caso, visto che con la scrittura del 15.1.2020 la sig.ra era stata riconosciuta creditrice nei Parte_1 riguardi della sig.ra della somma finale di euro 696,96 (v. adde), è evidente che il mandato CP_5
pagina 13 di 14 dell'Avv. non si era ancora concluso e che questa avrebbe dovuto curare anche la CP_1 redazione della successiva scrittura del 22.4.2020 (doc. nr. 5), ovvero quella in cui la ricorrente, dopo aver ricevuto quanto a lei dovuto, ha dichiarato (!) di “non aver più nulla da pretendere in merito al contratto preliminare del 11.4.2019”, così ponendo, davvero, le basi per più nulla reclamare a seguito della risoluzione (che deve presumersi consensuale) del contratto preliminare.
Ragioni che consentono di compensare le spese processuali tra ricorrente e convenuta;
allo stesso modo le spese processuali della terza chiamata debbono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda della sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, la domanda di manleva viene assorbita e non esaminata.
Le spese processuali sia della ricorrente che della terza chiamata in causa vengono integralmente compensate.
Firenze, 7 agosto 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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