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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 2 maggio 2024 e vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità di socio e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della Ditta MM &C. Controparte_1 Controparte_2
( ) e ( quali soci della Ditta CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
MM &C. elettivamente domiciliati in Roma via Polibio n.15, presso Controparte_1
l'avv. Andrea Zazzara e rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiano Pennacchia ed Alfonsina Di Caterino per procura allegata all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
già (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 Controparte_5 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Latina, via L. Farini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Malinconico e rappresentata e difesa dall'avv. Remigio Belcredi per procura in calce alla comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1577/17 emessa dal Tribunale di Latina pubblicata 12.07.2017.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, gli appellanti impugnavano la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti della , avente ad oggetto il risarcimento dei danni per erronea segnalazione di un Controparte_6 credito a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.
L'impugnazione censurava la pronuncia del giudice di primo grado -rilevandone la nullità- per violazione dell'art. 112 cpc, laddove non aveva accertato la responsabilità della banca convenuta in ordine alla illegittimità della segnalazione ritenendo infondata la domanda risarcitoria in applicazione al principio della ragione più liquida. Gli appellanti, al contrario, deducevano la sussistenza della responsabilità della CP_5 per l'illegittima segnalazione in violazione alla normativa disciplinante la materia (come motivato dall'ordinanza cautelare con cui il giudice del cautelare aveva accolto il ricorso ordinando alla di CP_5 cancellare la segnalazione a sofferenza perché effettuata illegittimamente). Inoltre, rilevavano l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto dimostrati i danni lamentati, anche nella loro quantificazione.
Concludevano, in riforma della sentenza, accertarsi la responsabilità della banca appellata con condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €. 1.541.334,00 o in quell'altra misura che si riterrà di giustizia.
Con comparsa del 13.6.2018, si costituiva il il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_4 perché proposto da soggetti non legittimati (in quanto non presenti nel giudizio di primo grado) e perché redatto in violazione all'art. 342 cpc;
inoltre lo impugnava nel merito perché infondato, chiedendone il rigetto.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 2.5.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli appellanti.
E difatti la presenza tra gli appellanti anche dei due soci, oltre al legale rappresentante della
[...]
, è tutt'al più una presenza sovrabbondante che non incide sull'ammissibilità della CP_1 impugnazione, proprio perché è presente tra le parti appellanti, anche il soggetto legittimato a promuovere il gravame.
Al contrario è fondata la dedotta inammissibilità ex art. 342 cpc.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicchè l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse ai singoli capi della sentenza il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Per questo sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (sent. Sez. Un. 16/2000; n. 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021)
i motivi di appello devono rispettare il principio della specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c. traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolta mediante la mera riproposizione della domanda, poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice.
I motivi qui formulati non censurano capi specifici della sentenza ma ripropongono l'originaria lettura dei fatti di causa già esaminati e superati dalla sentenza impugnata.
Ciò detto l'appello è infondato anche nel merito e va rigettato per i motivi di seguito riportati.
La sentenza di primo grado, ha deciso per il rigetto della domanda risarcitoria -inoltrata dalla società appellante sul presupposto di una denunciata errata segnalazione alla centrale rischi da parte della banca appellata- in base al principio della ragione più liquida, con la motivazione che, mancando in atti la prova del danno eventualmente causato da detta segnalazione, sarebbe stato superfluo accertare la legittimità o meno della medesima segnalazione. E ciò considerato che la recente e concorde giurisprudenza di cassazione -citata in sentenza- ritiene che il danno da segnalazione alla centrale rischi non risieda “in re ipsa“, ma costituisca “danno conseguenza” che necessita di prova specifica.
A fronte di tale affermazione di principio nel solco, come detto, della giurisprudenza di Cassazione -vedasi ancora sul punto “In tema di responsabilità civile il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (cass. 7594/18), l'appello deduce censure generiche ed inconsistenti che non colgono nel segno e che vanno disattese.
E così, la critica di omessa pronuncia su un punto determinante della controversia (accertamento della responsabilità della banca in ordine alla legittimità o meno della segnalazione), non ha ragion d'essere in considerazione della premessa, dichiarata dalla sentenza, di decidere secondo il principio della ragione più liquida e, conseguentemente, di omettere la decisione su una questione ritenuta ultronea rispetto a quella rappresentata dall'esistenza del danno lamentato (rimasta indimostrata per carenza di prova).
Né vale il richiamo alle motivazioni contenute nell'ordinanza cautelare del 13.3.2008 -divenuta definitiva per mancata impugnazione della con la quale il tribunale aveva disposto la cancellazione in via CP_5 cautelare della segnalazione “a sofferenza” del nominativo dell'appellante presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia. Ciò in quanto, nel presente giudizio risarcitorio vanno accertati -e provati- i danni, a prescindere dalla illegittimità o meno della segnalazione.
Come, per la medesima motivazione, non rileva che l'appellante anziché debitrice fosse addirittura creditrice della banca (come poi accertato in seguito ad altro giudizio), in assenza di prova del danno presuntivamente patito in seguito alla segnalazione.
Sicché sono del tutto irrilevanti le deduzioni contenute nell'atto di appello capo 2. (pag 5,6,7,8).
Quanto al capo relativo alla prova dei danni lamentati.
L'appello ripropone le considerazioni formulate in primo grado e superate dalla motivazione della sentenza;
non aggiunge nè indica elementi che non sarebbero stati valutati adeguatamente dal primo giudice capaci di portare ad un diverso esito. In ogni caso, non contrasta adeguatamente le puntuali motivazioni della sentenza.
Per quanto innanzi la sentenza va confermata con rigetto dell'appello. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i valori intermedi fra i minimi e i massimi per causa di
“valore indeterminabile complessità bassa”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e , nelle indicate qualità, avverso la sentenza Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 del Tribunale di Latina n. 1577/2017, conferma la stessa e così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , e , nelle indicate qualità ed in Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento nei confronti di delle spese del presente grado di giudizio che CP_4 liquida in €. 6.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Roma, 16.1.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino