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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5017/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 02.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5017/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. LANZARA Parte_1 C.F._1
ROSARIA RAFFAELLA ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare e dichiarare
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estinto il diritto della parte resistente di chiedere la ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2008 per un totale complessivo pari ad € 4.405,46. Evidenziava che le missive con cui era stata chiesta la ripetizione del presunto indebito erano state ricevute solo in data 05.02.2024, allorquando era ampiamente maturata la prescrizione, in assenza assoluta di atti interruttivi specifici, che negava di aver ricevuto. Eccepiva, inoltre, la nullità degli atti impugnati per genericità del loro contenuto.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18.02.2025, concludendo come in atti.
Essendo varie le annualità, la prescrizione, di natura ordinaria decennale, va necessariamente scrutinata caso per caso.
Orbene, dagli atti versati nel fascicolo telematico emerge che:
- per l'anno 2004 vi è una missiva ricevuta il 22.01.2013; una seconda restituita al mittente per compiuta giacenza ma inoltrata in un indirizzo diverso dalla residenza (v. Tricino n. 63 Scafati in luogo di v. Tricino n. 39)
e l'ultima ricevuta il 16.02.2024 presso l'indirizzo corretto;
- per l'anno 2005 una prima missiva ricevuta il 19.08.2014, una seconda andata in compiuta giacenza ma comunque inoltrata a indirizzo diverso dalla residenza e una terza ricevuta il 16.02.2024;
- per l'anno 2006 una prima missiva ricevuta il 22.01.2013, una seconda andata per compiuta giacenza ma comunque inoltrata in un luogo diverso dalla residenza e una terza ricevuta il 16.02.2024;
- per l'anno 2007 una prima missiva recapitata il 22.01.2013, una seconda spedita in luogo diverso dalla residenza e restituita per compiuta giacenza e una terza ricevuta il 16.02.2024;
- per l'anno 2008 una prima missiva ricevuta il 22.01.2013, una seconda spedita in luogo diverso dalla residenza e restituita al mittente per compiuta giacenza e una terza ricevuta il 16.02.2024.
Appare chiaro, pertanto, che, per tutte le annualità in contestazione, le seconde missive, restituite tutte per compiuta giacenza, non possono ritenersi atti idonei a interrompere la prescrizione, in quanto spedite in
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luogo diverso da quello di residenza e non ricevute a mani della parte ricorrente. CP_ Va, pertanto, dichiarato estinto il diritto dell di procedere al recupero delle indennità di disoccupazione per gli anni 2004, 2006, 2007 e
2008; fa eccezione, invece, l'anno 2005, atteso che tra la missiva del
19.08.2014 e quella del 16.02.2024 non è decorso il decennio di prescrizione.
Manifestamente infondata, invece, è l'eccezione di nullità, atteso che CP_ il contenuto degli atti inoltrati dall rendono adeguatamente chiara alla parte ricorrente la ragione del recupero delle somme.
Le spese sono interamente compensate per reciproca soccombenza e per la particolarità della vicenda in punto di fatto.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per CP_ prescrizione il diritto dell di procedere alla ripetizione degli indebiti relativi all'indennità di disoccupazione fruita dalla parte ricorrente per gli anni 2004, 2006, 2007 e 2008, respingendo, invece, la domanda attorea relativamente all'anno 2005;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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