Articolo 1725 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1725.

(Revoca del mandato oneroso).

La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato e' a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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