Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 245 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF – nata a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 14/11/1977, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. ISABELLA MARIA GRAZIA - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 SI. - CF – nato a [...] ed in data 09/08/1973, Controparte_1 C.F._3 anche lui residente in [...] LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
REALE ITALO ALDO - CF - elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 28 marzo 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 20/03/2025 - che i ricorrenti, in data 10/08/2002, contraevano matrimonio nel Comune di
Lamezia Terme (CZ), con rito concordatario - registro degli atti di Matrimonio del comune di Lamezia Terme al. N. 69 P. 2 S. A vol. 0 Uff. 1 anno 2002 – optando per il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che dall'unione sono nate le figlie: nata a [...] il [...] c.f.: Persona_1
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e nata a [...] C.F._5 CP_2
Terme il 18.08.2012 c.f. minore di età; C.F._6
- che il rapporto matrimoniale si è concluso e non è più recuperabile al punto da portare i coniugi alla decisione di separarsi;
-era pendente procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14, depositato in data 15 dicembre 2024 e nell'ambito del quale è stato emesso provvedimento di rigetto del
16.12.2024 che si allega.
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici. la situazione personale e patrimoniale del nucleo familiare è la seguente:
Il SI. lavora nel settore edilizio e precisamente alle dipendenze della ditta Tre Colli con Controparte_1 mansione operaio specializzato, ha percepito nell'anno di imposta 2020 redditi per euro 25.808,00, nell'anno di imposta 2021 redditi per euro 26.756,00 e nell'anno di imposta 2022 redditi per euro 29.903,00.
La SI.ra è attualmente disoccupata nell'anno di imposta 2021 ha percepito redditi per €0 Parte_1
,00 e nell'anno 2022 € 0,00 e nell'anno 2023 € 0,00.
La casa familiare è di proprietà del padre della SI.ra , mentre il SI. è Parte_1 Controparte_1 titolare di una casa situata a Nocera Marina.
Il SI è titolare di due autovetture, una delle quali è in uso alla SI.r . CP_1 Pt_1
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritenuto necessario l'ascolto del minore (vedi testualmente, il ricorso in atti).
I coniugi di cui in premessa chiedevano dunque che il Presidente del Tribunale volesse deSInare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, per poi rimettere la causa in decisione, affinché il Collegio con sentenza accogliesse le seguenti e concordate condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 Parte_1
- ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
ed OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi vivranno separati e si rilasciano reciproca autorizzazione alla richiesta di passaporto;
2. La casa coniugale viene assegnata alla SI.ra sita in Lamezia Terme in via degli Parte_1
Eucalipti n. 19;
3. L'autovettura nella disponibilità dell (Ford Kaa) rimane nel possesso della stessa;
Pt_1
4. Le due figli nata il [...] (maggiorenne studentessa universitaria) , nata Persona_1 CP_2 il 18.08.2012, sono collocate presso la madre e la minore usufruirà dell'affidamento condiviso di ambedue i genitori;
3
5. Il SI e la SI.r si impegnano a seguire i figli ed a mantenere aperto Controparte_1 Parte_1 un rapporto di comunicazione per consentire il completamento della crescita e dell'educazione soprattutto della minore. Per_
6 , ovviamente, deciderà insieme ad ognuno dei genitori i tempi di permanenza con l'uno e l'altro, mentre pe i tempi saranno liberi secondo le necessità familiari;
CP_2
7. Comunque, e data la circostanza che il padre lavora fuori regione, la frequentazione del padre non potrà essere inferiore alle seguenti indicazioni: starà con il papà nei weekend dal venerdì all'uscita di scuola CP_2 sino al lunedì mattina con rientro a scuola, quando ovviamente il papà si troverà in Calabria, in ogni caso resta aperta la possibilità di variare il giorno in base alle eSIenze reciproche;
8. Riguardo alle vacanze, trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, un periodo di CP_2
15 giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi d'accordo tra loro con congruo anticipo e favorendo la visita dell'altro genitore a metà periodo, nonché avendo cura dei reciproci impegni professionali. Quanto alle vacanze di Natale il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori. Le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
9. Quanto al compleanno delle figlie, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme. Per_
10. Il SI si impegna a sostenere completamente le spese per gli studi universitari della figli e CP_1 riconoscerà alla figlia un assegno mensile pari ad euro 500,00 da pagarsi entro il 12 di ogni mese per CP_2 il mantenimento;
per le spese straordinarie saranno a carico del SI. finché la SI.ra non CP_1 Pt_1 percepirà un reddito.
11. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal SI . Controparte_1
12. La casa al mare sarà a disposizione delle figlie e della mamma, quando il SI. è fuori regione. CP_1
13. A titolo di contributo al mantenimento di verserà alla stessa la Parte_1 Controparte_1 somma di € 300,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
I coniugi – in rito - dichiaravano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiaravano di non volersi riconciliare, esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata e precisamente: copia delle dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale
(vedi in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 245 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra Parte_1
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. ISABELLA MARIA GRAZIA - CF
[...] C.F._1
- e SI. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. REALE ITALO ALDO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 20 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., 4
espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 08/04/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
28 marzo 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 7 aprile 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora anche in parte minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto espressamente dalle parti sin dal deposito del ricorso introduttivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 245 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ), in [...] Parte_1 C.F._1 5
14/11/1977, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. ISABELLA MARIA GRAZIA - CF - che la rappresenta C.F._2
e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF Controparte_1
– nato a [...] ed in data 09/08/1973, anche lui residente in [...]
EUCALIPTI, n. 19 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. REALE ITALO ALDO - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], ivi residente in [...]
n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. ISABELLA MARIA GRAZIA - CF - e SI. C.F._2 CP_1
- CF - nato a [...], in data [...], anche lui residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. REALE ITALO
ALDO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e C.F._4 concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e si rilasciano reciproca autorizzazione alla richiesta di passaporto;
2. La casa coniugale viene assegnata alla SI.ra sita in Lamezia Terme in via degli Parte_1
Eucalipti n. 19;
3. L'autovettura nella disponibilità dell (Ford Kaa) rimane nel possesso della stessa;
Pt_1
4. Le due figli nata il [...] (maggiorenne studentessa universitaria) , nata Persona_1 CP_2 il 18.08.2012, sono collocate presso la madre e la minore usufruirà dell'affidamento condiviso di ambedue i genitori;
5. Il SI e la SI.r si impegnano a seguire i figli ed a mantenere aperto Controparte_1 Parte_1 un rapporto di comunicazione per consentire il completamento della crescita e dell'educazione soprattutto della minore. Per_
6 , ovviamente, deciderà insieme ad ognuno dei genitori i tempi di permanenza con l'uno e l'altro, mentre pe i tempi saranno liberi secondo le necessità familiari;
CP_2
7. Comunque, e data la circostanza che il padre lavora fuori regione, la frequentazione del padre non potrà essere inferiore alle seguenti indicazioni: starà con il papà nei weekend dal venerdì all'uscita di scuola CP_2 sino al lunedì mattina con rientro a scuola, quando ovviamente il papà si troverà in Calabria, in ogni caso resta aperta la possibilità di variare il giorno in base alle eSIenze reciproche;
8. Riguardo alle vacanze, trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, un periodo di CP_2
15 giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi d'accordo tra loro con congruo anticipo e favorendo la visita dell'altro genitore a metà periodo, nonché avendo cura dei reciproci impegni professionali. Quanto alle vacanze 6
di Natale il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori. Le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
9. Quanto al compleanno delle figlie, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme. Per_
10. Il SI si impegna a sostenere completamente le spese per gli studi universitari della figli e CP_1 riconoscerà alla figlia un assegno mensile pari ad euro 500,00 da pagarsi entro il 12 di ogni mese per CP_2 il mantenimento;
per le spese straordinarie saranno a carico del SI. finché la SI.ra non CP_1 Pt_1 percepirà un reddito.
11. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal SI . Controparte_1
12. La casa al mare sarà a disposizione delle figlie e della mamma, quando il SI. è fuori regione. CP_1
13. A titolo di contributo al mantenimento di verserà alla stessa la Parte_1 Controparte_1 somma di € 300,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 69, parte II, serie A, vol. 0, uff. 1, anno 2002 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio tenutasi in data 8 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)