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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25427 /2024 R.G. promossa
Da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to BRUSCHI FLAVIA e dall'avv. PARPAGLIONI MARA ,
ricorrenti contro
, , contumaci CP_1 Controparte_2
Resistenti
OGGETTO: Previdenza complementare
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 2.7.2024 e regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, , premessa l'esistenza di un rapporto di lavoro alle Parte_3 Parte_4 dipendenze di , lamentavano che questa aveva omesso di versare sul Fondo CP_1 CP_1
, a cui aveva aderito -per come si evince dall'estratto contributivo- , le quote di previdenza CP_2 complementare e le quote TF;
deducevano circa la legittimazione del lavoratore, circa la legittimazione passiva del Fondo, circa la violazione dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro, che aveva comunque effettuato le trattenute in busta paga e non aveva versato i relativi oneri al Fondo;
concludevano quindi nel modo che segue: “A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, “ per il mancato versamento dei Controparte_1 contributi, di ciascun ricorrente, al Fondo ON Priamo;
B) Condannare, conseguentemente, la convenuta “ in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a regolarizzare le posizioni previdenziali individuali dei ricorrenti, mediante corresponsione al Fondo ON Priamo, terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 31/12/2023, complessivamente pari ad:
€ 19.192,36, in favore della SI.ra ; Parte_1
€ 1.149,56, in favore del SI. ; Parte_2
€ 11.387,49, in favore della SI.ra ; Parte_3
€ 18.723,86, in favore del SI. ; Parte_4
salvo le ulteriori somme, maturate successivamente al 31/12/2023 e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
C) Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno pari all'importo Controparte_1 che sarà calcolato, attribuito e acquisito alla posizione individuale di ciascun iscritto/ricorrente da parte del Fondo ON Priamo convenuto, al momento del pagamento degli omessi contributi rivendicati, con l'aggiunta delle rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempio vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, e con rimborso del contributo unificato versato”.
Le parti resistenti non si costituivano nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha quantificato le somme medio tempore maturate, come da estratti contributivi aggiornati , depositati il 15.1.25; tale facoltà era consentita stante la riserva contenuta nelle conclusioni originarie.
I conteggi inoltre sono stati aggiornati alla luce dei parziali versamenti nelle more intervenuti.
Il ricorso è fondato. La questione dell'ammissibilità dell'azione risulta affrontata e decisa da recente sentenza di questo Tribunale (v. sent. N.496/2025, giudice Bellini), che appare pienamente condivisibile e in linea con le previsioni di legge e con l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione.
La detta pronuncia viene riportata ai sensi dell'art.118 disp. Att. CPC.:
“Preliminarmente, anche solo per mero tuziorismo, deve rilevarsi la legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti per quanto concerne la domanda volta alla regolarizzazione della loro posizione presso il ON . CP_2 CP_2
La previdenza complementare, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TF mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione; l'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05) e, una volta espressa, determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile.
E tuttavia, pur essendo pacifico che il Fondo sia il delegatorio del versamento contributivo e, quindi, in forza dell'adesione del lavorate (delegante) al fondo complementare, il primo diventi creditore del datore di lavoro (delegato ad assumere il debito verso il delegatario), la giurisprudenza è costante – anche al fine di evitare l'effetto di paralizzare il diritto di agire in giudizio del lavoratore, il quale rimarrebbe sprovvisto di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro e contestuale inerzia del fondo complementare – nel riconoscere in capo al lavoratore, in ipotesi come quella di specie, la legittimazione ad agire in giudizio del lavoratore per ottenere la regolarità della propria posizione contributiva, fermo restando la chiamata in causa del fondo di previdenza complementare, quale litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. n. 19398/2014).
Del resto, è noto che la legittimazione ad agire debba essere esaminata anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, interesse che nel caso di specie non potrà che sussistere in capo al lavoratore, l'unico concretamente danneggiato dall'inadempimento datoriale.
Sul punto, giova rilevare che questo Tribunale con la sentenza n. 10489/2016, in fattispecie analoga a quella di specie, ha dichiarato “la legittimazione attiva del ricorrente ad agire in giudizio al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro il versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza complementare”.
Del medesimo tenore il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 359/2019, a mente della quale “Il
Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TF non versate”, le cui motivazioni vengono richiamate e fatte proprie anche dal Tribunale di Milano (cfr. sent. n. 2418/2021), nonché, in senso conforme, dal Tribunale di Cagliari (sent. n. 652/2021) e dal Tribunale di Asti sent. n. 81/2021 a mente delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore “nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva”.
Da ultimo, vale rilevare che anche l'Ispettorato LE , in coerenza con CP_3
l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, con nota n. 1436 del 17/02/2020 ha evidenziato che “la natura privatistica dell'obbligo di versamento, il cui mancato assolvimento costituisce un inadempimento contrattuale” legittima il lavoratore ad agire in giudizio: “il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile”.
Tanto chiarito in via di principio, deve quindi concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.
Tale impostazione appare in linea anche con la più recente giurisprudenze della Corte di
Cassazione ( cfr Cass. N. 11198/2024 )”.
Deve concludersi, pertanto, per la piena legittimazione ad agire dei ricorrenti in questo giudizio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Dagli estratti contributivi inviati dal Fondo ai lavoratori si evince l'importo del totale dei contributi omessi;
si tratta dell'unica documentazione depositata dai ricorrenti , ma essa appare allo stato sufficiente ad individuare sia la somma omessa sia il soggetto tenuto quale datore di lavoro.
Ne consegue la condanna della società convenuta al versamento al delle Controparte_2 somme per i titoli indicati in ricorso e nelle note conclusive.
Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, si rileva che gli importi omessi si evincono dagli stessi analitici estratti contributivi.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, con condanna della società datrice a versare al
[...]
, a titolo di omesso versamento dei contributi e della quota di TF , delle somme indicate CP_2 nelle note conclusive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte datoriale, liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, all'attività processuale svolta, all'effettivo impegno nelle fasi del procedimento e alla serialità del contenzioso.
Le spese possono ritenersi compensate tra i ricorrenti e il in ragione della CP_2 posizione processuale di quest'ultimo.
P.Q.M.
definitamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di al versamento Controparte_1 della dei contributi e quota TF della ricorrente, condanna la società convenuta a versare al
[...]
Priamo le seguenti somme , oltre accessori come per legge: CP_2
€ 8.087,01, in favore della SI.ra ; Parte_1
€ 1.217,56, in favore del SI. ; Parte_2
€ 9.585,08, in favore della SI.ra ; Parte_3
€ 17.157,78, in favore del SI. ; Parte_4
condanna la società alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite Controparte_1 liquidate in complessivi € 5.118,60, oltre C. U., spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
compensa per il resto.
Roma, 11/3/2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25427 /2024 R.G. promossa
Da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to BRUSCHI FLAVIA e dall'avv. PARPAGLIONI MARA ,
ricorrenti contro
, , contumaci CP_1 Controparte_2
Resistenti
OGGETTO: Previdenza complementare
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 2.7.2024 e regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, , premessa l'esistenza di un rapporto di lavoro alle Parte_3 Parte_4 dipendenze di , lamentavano che questa aveva omesso di versare sul Fondo CP_1 CP_1
, a cui aveva aderito -per come si evince dall'estratto contributivo- , le quote di previdenza CP_2 complementare e le quote TF;
deducevano circa la legittimazione del lavoratore, circa la legittimazione passiva del Fondo, circa la violazione dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro, che aveva comunque effettuato le trattenute in busta paga e non aveva versato i relativi oneri al Fondo;
concludevano quindi nel modo che segue: “A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, “ per il mancato versamento dei Controparte_1 contributi, di ciascun ricorrente, al Fondo ON Priamo;
B) Condannare, conseguentemente, la convenuta “ in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a regolarizzare le posizioni previdenziali individuali dei ricorrenti, mediante corresponsione al Fondo ON Priamo, terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 31/12/2023, complessivamente pari ad:
€ 19.192,36, in favore della SI.ra ; Parte_1
€ 1.149,56, in favore del SI. ; Parte_2
€ 11.387,49, in favore della SI.ra ; Parte_3
€ 18.723,86, in favore del SI. ; Parte_4
salvo le ulteriori somme, maturate successivamente al 31/12/2023 e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
C) Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno pari all'importo Controparte_1 che sarà calcolato, attribuito e acquisito alla posizione individuale di ciascun iscritto/ricorrente da parte del Fondo ON Priamo convenuto, al momento del pagamento degli omessi contributi rivendicati, con l'aggiunta delle rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempio vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, e con rimborso del contributo unificato versato”.
Le parti resistenti non si costituivano nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente ha quantificato le somme medio tempore maturate, come da estratti contributivi aggiornati , depositati il 15.1.25; tale facoltà era consentita stante la riserva contenuta nelle conclusioni originarie.
I conteggi inoltre sono stati aggiornati alla luce dei parziali versamenti nelle more intervenuti.
Il ricorso è fondato. La questione dell'ammissibilità dell'azione risulta affrontata e decisa da recente sentenza di questo Tribunale (v. sent. N.496/2025, giudice Bellini), che appare pienamente condivisibile e in linea con le previsioni di legge e con l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione.
La detta pronuncia viene riportata ai sensi dell'art.118 disp. Att. CPC.:
“Preliminarmente, anche solo per mero tuziorismo, deve rilevarsi la legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti per quanto concerne la domanda volta alla regolarizzazione della loro posizione presso il ON . CP_2 CP_2
La previdenza complementare, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TF mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione; l'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05) e, una volta espressa, determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile.
E tuttavia, pur essendo pacifico che il Fondo sia il delegatorio del versamento contributivo e, quindi, in forza dell'adesione del lavorate (delegante) al fondo complementare, il primo diventi creditore del datore di lavoro (delegato ad assumere il debito verso il delegatario), la giurisprudenza è costante – anche al fine di evitare l'effetto di paralizzare il diritto di agire in giudizio del lavoratore, il quale rimarrebbe sprovvisto di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro e contestuale inerzia del fondo complementare – nel riconoscere in capo al lavoratore, in ipotesi come quella di specie, la legittimazione ad agire in giudizio del lavoratore per ottenere la regolarità della propria posizione contributiva, fermo restando la chiamata in causa del fondo di previdenza complementare, quale litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. n. 19398/2014).
Del resto, è noto che la legittimazione ad agire debba essere esaminata anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, interesse che nel caso di specie non potrà che sussistere in capo al lavoratore, l'unico concretamente danneggiato dall'inadempimento datoriale.
Sul punto, giova rilevare che questo Tribunale con la sentenza n. 10489/2016, in fattispecie analoga a quella di specie, ha dichiarato “la legittimazione attiva del ricorrente ad agire in giudizio al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro il versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza complementare”.
Del medesimo tenore il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 359/2019, a mente della quale “Il
Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TF non versate”, le cui motivazioni vengono richiamate e fatte proprie anche dal Tribunale di Milano (cfr. sent. n. 2418/2021), nonché, in senso conforme, dal Tribunale di Cagliari (sent. n. 652/2021) e dal Tribunale di Asti sent. n. 81/2021 a mente delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore “nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva”.
Da ultimo, vale rilevare che anche l'Ispettorato LE , in coerenza con CP_3
l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, con nota n. 1436 del 17/02/2020 ha evidenziato che “la natura privatistica dell'obbligo di versamento, il cui mancato assolvimento costituisce un inadempimento contrattuale” legittima il lavoratore ad agire in giudizio: “il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile”.
Tanto chiarito in via di principio, deve quindi concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.
Tale impostazione appare in linea anche con la più recente giurisprudenze della Corte di
Cassazione ( cfr Cass. N. 11198/2024 )”.
Deve concludersi, pertanto, per la piena legittimazione ad agire dei ricorrenti in questo giudizio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Dagli estratti contributivi inviati dal Fondo ai lavoratori si evince l'importo del totale dei contributi omessi;
si tratta dell'unica documentazione depositata dai ricorrenti , ma essa appare allo stato sufficiente ad individuare sia la somma omessa sia il soggetto tenuto quale datore di lavoro.
Ne consegue la condanna della società convenuta al versamento al delle Controparte_2 somme per i titoli indicati in ricorso e nelle note conclusive.
Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, si rileva che gli importi omessi si evincono dagli stessi analitici estratti contributivi.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, con condanna della società datrice a versare al
[...]
, a titolo di omesso versamento dei contributi e della quota di TF , delle somme indicate CP_2 nelle note conclusive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte datoriale, liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, all'attività processuale svolta, all'effettivo impegno nelle fasi del procedimento e alla serialità del contenzioso.
Le spese possono ritenersi compensate tra i ricorrenti e il in ragione della CP_2 posizione processuale di quest'ultimo.
P.Q.M.
definitamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di al versamento Controparte_1 della dei contributi e quota TF della ricorrente, condanna la società convenuta a versare al
[...]
Priamo le seguenti somme , oltre accessori come per legge: CP_2
€ 8.087,01, in favore della SI.ra ; Parte_1
€ 1.217,56, in favore del SI. ; Parte_2
€ 9.585,08, in favore della SI.ra ; Parte_3
€ 17.157,78, in favore del SI. ; Parte_4
condanna la società alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite Controparte_1 liquidate in complessivi € 5.118,60, oltre C. U., spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
compensa per il resto.
Roma, 11/3/2025
Il giudice
Dott. S. Rossi