CA
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2749/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA LUSTRO 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DI Controparte_1 P.IVA_1
SAN VALENTINO 21 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. ROMANELLI
MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
MARCOALDI LORENZO ( ) C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 7 Conclusioni
Per Parte_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello promosso dal sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 13 settembre Parte_1
2023, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio depositata in data 5 marzo 2024;
- IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di ottenere la condanna di alla consegna di copia del “contratto Controparte_2
di credito revolving n. 046040345” e del relativo estratto conto storico, documenti già richiesti con pec dell'8.11.2021e non consegnati dalla controparte.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
2.1. , per quanto ancora rileva, deduceva, infatti, che: CP_2
-il contratto di finanziamento n. 046040345 era stato stipulato tra il ricorrente ed CP_2
nel maggio 2012 pagina 2 di 7 - con pec del 15.1.2022 (e non, come riferito dalla controparte, del 19.11.2021) Pt_1
per il tramite della aveva chiesto ad
[...] Controparte_3 CP_2
la consegna della copia del Contratto e dell'estratto conto storico in relazione alla
“Carta Revolving n. 046040345.4 intestato a ”, allegando alla propria Parte_1
richiesta proprio il frontespizio del Contratto
- Agos, con pec del 26.1.2022, aveva trasmesso al ricorrente copia del Contratto e dell'estratto conto storico della Carta n. ****3887.
3. A tale ricostruzione, il ricorrente replicava che:
- con la pec del 26.01.2022 aveva trasmesso solo le prime due pagine del contratto CP_2
e, con la successiva pec del 18.07.2022, aveva comunicato che le ricerche relative alla copia contrattuale non avevano ancora prodotto risultati.
4. Il Tribunale, dopo l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione, definiva il giudizio con Ordinanza emessa in data 13.9.2023, con la quale così statuiva:
“-rigetta la domanda di consegna di copia dell'estratto conto storico proposta da
Parte_1
-dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 046040345;
-condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_2
spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.358,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
4.1. Secondo il Tribunale, la domanda di consegna dell'estratto conto storico meritava di essere respinta, per essere stata provata da la consegna in data antecedente CP_2
all'introduzione del giudizio, mentre sulla domanda di consegna del contratto doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere poiché, seppure prima del giudizio avesse inviato al ricorrente una copia incompleta del contratto, con la costituzione CP_2
in giudizio, tuttavia, aveva prodotto la copia integrale.
pagina 3 di 7 4.2. Ai fini del regolamento delle spese, il Tribunale così testualmente motivava la condanna del ricorrente:
“Le spese di giudizio seguono la soccombenza e quindi il ricorrente va condannato a pagare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo e difatti il ricorrente risulta soccombente in relazione alla domanda avente ad oggetto la consegna di copia dell'estratto conto storico e risulta virtualmente soccombente con riferimento alla domanda di consegna di copia del contratto in relazione alla quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, risulta che la convenuta abbia ottemperato in data 26.1.2022 alla richiesta del ricorrente di fornirgli la copia del contratto di cui alla PEC del 15.1.2022 anche se nella trasmissione del medesimo - evidentemente per mero errore- non sono state inviate le prime tre facciate. Non risulta, tuttavia, che il ricorrente abbia provato a richiederle prima di instaurare il presente procedimento. In ragione di tali considerazioni e della non necessità per il ricorrente di agire in giudizio a tutela del suo diritto, si ritiene che la domanda proposta dal medesimo era da rigettare in quanto infondata”.
5. L'Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base Parte_1
di un motivo così rubricato: “Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 119 TUB, artt. 1284,
1374, 1375 e 2946 cc. Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt.
91 e 92 cpc.
5.1. L'appellante, in sintesi, ritiene erronea la decisione di condanna al pagamento delle spese di lite, dovendo la domanda “virtualmente ritenersi fondata per lo meno con riferimento alla consegna del contratto”, per avere consegnato la copia completa CP_2
del contratto soltanto nel corso del giudizio di primo grado.
6. Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello, per essere la condanna alle spese del ricorrente la corretta statuizione accessoria sia al rigetto, per infondatezza, della domanda di consegna dell'estratto conto, pagina 4 di 7 che alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda di consegna del contratto, con rilievo di soccombenza virtuale per i motivi esposti dal
Tribunale.
7. Alla prima udienza davanti al Consigliere Istruttore designato ex art. 349 bis c.p.c. le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed è stata fissata nuova udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. con assegnazione di termine intermedio per il deposito di note conclusive.
8. All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.
9. Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia parzialmente fondato.
9.1. Dal doc. 5 appellante risulta, infatti, che in data 18.7.2022 (dopo che aveva CP_2
inoltrato in data 26.1.2022, a seguito di richiesta, una copia incompleta del contratto -v. doc. 5 è stata inviata ad nell'interesse del contraente , una nuova CP_2 CP_2 Pt_1
richiesta del seguente tenore:
Spett.le istituto, in merito alla vostra precedente, siamo a rinnovare la nostra richiesta documentale che dovrà essere evasa entro e non oltre sette giorni, dalla data odierna, per mezzo canali ufficiali.
Nello specifico siamo a richiedere il contratto completo.
Tempistica al termine della quale saremo costretti a rivolgerci al nostro Legale di riferimento.
Cordiali saluti.
9.2. A tale richiesta ha così risposto: CP_2
Parte_2
Le inviamo in allegato la documentazione richiesta relativa alla posizione in oggetto.
Qualora non riteniate a vostro avviso completamente soddisfatta la richiesta documentale vi preghiamo di scrivere alla casella di posta certificata pagina 5 di 7 o alla casella mail affinchè la scrivente Email_1 Email_2
possa provvedere ad una integrazione
Agos Ducato S.p.A.
Centro Relazioni Clienti/
9.3. Non risulta, dai documenti prodotti, che a tale pec fosse allegata la copia completa del contratto, che, invece, è stata prodotta da con la memoria di costituzione in CP_2
giudizio (v. doc. 3 . CP_2
10. Non risulta, quindi, ad avviso della Corte, condivisibile la motivazione del Tribunale in ordine alla soccombenza virtuale del ricorrente sulla domanda di consegna del contratto.
10.1. Nel presente giudizio non è, infatti, in discussione il diritto dell'odierno appellante ad ottenere copia del contratto, che, comunque, è stata richiesta entro i dieci anni dalla stipulazione.
10.2. Risulta dai documenti ed è comunque pacifico che prima del giudizio sia stata inviata da al ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, una copia incompleta del CP_2
contratto, priva delle condizioni particolari, mentre la copia completa è stata prodotta con la costituzione in giudizio, dopo che l'appellante aveva infruttuosamente inviato una nuova richiesta per ottenere la copia completa.
10.3. In punto di diritto si deve, quindi, osservare che, se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata fondata la domanda giudiziale di condanna alla consegna del contratto rivolta ad che non aveva consegnato la copia CP_2
integrale a dopo una richiesta inoltrata nel decennio dalla stipulazione e Pt_1
reiterata prima dell'introduzione del giudizio.
10.4. Sulla domanda di consegna del contratto, pertanto, la soccombenza virtuale doveva essere ravvista in capo ad CP_2
11. La soccombenza (virtuale) di sulla domanda di consegna del contratto CP_2
e la soccombenza (reale) di sulla domanda di consegna dell'estratto conto Pt_1
pagina 6 di 7 potevano giustificare, ad avviso della Corte, una compensazione integrale delle spese, per soccombenza reciproca.
12. l'Ordinanza appellata deve, quindi, essere parzialmente riformata nel capo riguardante le spese, che vengono interamente compensate.
13. L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
14. L'esito complessivo della lite vede la soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione delle spese anche per il presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'Ordinanza appellata, sostituisce il capo terzo del dispositivo con la seguente statuizione: “compensa interamente le spese di lite”;
-compensa interamente le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Milano il 15.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2749/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA LUSTRO 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DI Controparte_1 P.IVA_1
SAN VALENTINO 21 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. ROMANELLI
MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
MARCOALDI LORENZO ( ) C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 7 Conclusioni
Per Parte_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello promosso dal sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 13 settembre Parte_1
2023, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio depositata in data 5 marzo 2024;
- IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di ottenere la condanna di alla consegna di copia del “contratto Controparte_2
di credito revolving n. 046040345” e del relativo estratto conto storico, documenti già richiesti con pec dell'8.11.2021e non consegnati dalla controparte.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
2.1. , per quanto ancora rileva, deduceva, infatti, che: CP_2
-il contratto di finanziamento n. 046040345 era stato stipulato tra il ricorrente ed CP_2
nel maggio 2012 pagina 2 di 7 - con pec del 15.1.2022 (e non, come riferito dalla controparte, del 19.11.2021) Pt_1
per il tramite della aveva chiesto ad
[...] Controparte_3 CP_2
la consegna della copia del Contratto e dell'estratto conto storico in relazione alla
“Carta Revolving n. 046040345.4 intestato a ”, allegando alla propria Parte_1
richiesta proprio il frontespizio del Contratto
- Agos, con pec del 26.1.2022, aveva trasmesso al ricorrente copia del Contratto e dell'estratto conto storico della Carta n. ****3887.
3. A tale ricostruzione, il ricorrente replicava che:
- con la pec del 26.01.2022 aveva trasmesso solo le prime due pagine del contratto CP_2
e, con la successiva pec del 18.07.2022, aveva comunicato che le ricerche relative alla copia contrattuale non avevano ancora prodotto risultati.
4. Il Tribunale, dopo l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione, definiva il giudizio con Ordinanza emessa in data 13.9.2023, con la quale così statuiva:
“-rigetta la domanda di consegna di copia dell'estratto conto storico proposta da
Parte_1
-dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 046040345;
-condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_2
spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.358,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
4.1. Secondo il Tribunale, la domanda di consegna dell'estratto conto storico meritava di essere respinta, per essere stata provata da la consegna in data antecedente CP_2
all'introduzione del giudizio, mentre sulla domanda di consegna del contratto doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere poiché, seppure prima del giudizio avesse inviato al ricorrente una copia incompleta del contratto, con la costituzione CP_2
in giudizio, tuttavia, aveva prodotto la copia integrale.
pagina 3 di 7 4.2. Ai fini del regolamento delle spese, il Tribunale così testualmente motivava la condanna del ricorrente:
“Le spese di giudizio seguono la soccombenza e quindi il ricorrente va condannato a pagare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo e difatti il ricorrente risulta soccombente in relazione alla domanda avente ad oggetto la consegna di copia dell'estratto conto storico e risulta virtualmente soccombente con riferimento alla domanda di consegna di copia del contratto in relazione alla quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, risulta che la convenuta abbia ottemperato in data 26.1.2022 alla richiesta del ricorrente di fornirgli la copia del contratto di cui alla PEC del 15.1.2022 anche se nella trasmissione del medesimo - evidentemente per mero errore- non sono state inviate le prime tre facciate. Non risulta, tuttavia, che il ricorrente abbia provato a richiederle prima di instaurare il presente procedimento. In ragione di tali considerazioni e della non necessità per il ricorrente di agire in giudizio a tutela del suo diritto, si ritiene che la domanda proposta dal medesimo era da rigettare in quanto infondata”.
5. L'Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base Parte_1
di un motivo così rubricato: “Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 119 TUB, artt. 1284,
1374, 1375 e 2946 cc. Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt.
91 e 92 cpc.
5.1. L'appellante, in sintesi, ritiene erronea la decisione di condanna al pagamento delle spese di lite, dovendo la domanda “virtualmente ritenersi fondata per lo meno con riferimento alla consegna del contratto”, per avere consegnato la copia completa CP_2
del contratto soltanto nel corso del giudizio di primo grado.
6. Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello, per essere la condanna alle spese del ricorrente la corretta statuizione accessoria sia al rigetto, per infondatezza, della domanda di consegna dell'estratto conto, pagina 4 di 7 che alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda di consegna del contratto, con rilievo di soccombenza virtuale per i motivi esposti dal
Tribunale.
7. Alla prima udienza davanti al Consigliere Istruttore designato ex art. 349 bis c.p.c. le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed è stata fissata nuova udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. con assegnazione di termine intermedio per il deposito di note conclusive.
8. All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.
9. Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia parzialmente fondato.
9.1. Dal doc. 5 appellante risulta, infatti, che in data 18.7.2022 (dopo che aveva CP_2
inoltrato in data 26.1.2022, a seguito di richiesta, una copia incompleta del contratto -v. doc. 5 è stata inviata ad nell'interesse del contraente , una nuova CP_2 CP_2 Pt_1
richiesta del seguente tenore:
Spett.le istituto, in merito alla vostra precedente, siamo a rinnovare la nostra richiesta documentale che dovrà essere evasa entro e non oltre sette giorni, dalla data odierna, per mezzo canali ufficiali.
Nello specifico siamo a richiedere il contratto completo.
Tempistica al termine della quale saremo costretti a rivolgerci al nostro Legale di riferimento.
Cordiali saluti.
9.2. A tale richiesta ha così risposto: CP_2
Parte_2
Le inviamo in allegato la documentazione richiesta relativa alla posizione in oggetto.
Qualora non riteniate a vostro avviso completamente soddisfatta la richiesta documentale vi preghiamo di scrivere alla casella di posta certificata pagina 5 di 7 o alla casella mail affinchè la scrivente Email_1 Email_2
possa provvedere ad una integrazione
Agos Ducato S.p.A.
Centro Relazioni Clienti/
9.3. Non risulta, dai documenti prodotti, che a tale pec fosse allegata la copia completa del contratto, che, invece, è stata prodotta da con la memoria di costituzione in CP_2
giudizio (v. doc. 3 . CP_2
10. Non risulta, quindi, ad avviso della Corte, condivisibile la motivazione del Tribunale in ordine alla soccombenza virtuale del ricorrente sulla domanda di consegna del contratto.
10.1. Nel presente giudizio non è, infatti, in discussione il diritto dell'odierno appellante ad ottenere copia del contratto, che, comunque, è stata richiesta entro i dieci anni dalla stipulazione.
10.2. Risulta dai documenti ed è comunque pacifico che prima del giudizio sia stata inviata da al ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, una copia incompleta del CP_2
contratto, priva delle condizioni particolari, mentre la copia completa è stata prodotta con la costituzione in giudizio, dopo che l'appellante aveva infruttuosamente inviato una nuova richiesta per ottenere la copia completa.
10.3. In punto di diritto si deve, quindi, osservare che, se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata fondata la domanda giudiziale di condanna alla consegna del contratto rivolta ad che non aveva consegnato la copia CP_2
integrale a dopo una richiesta inoltrata nel decennio dalla stipulazione e Pt_1
reiterata prima dell'introduzione del giudizio.
10.4. Sulla domanda di consegna del contratto, pertanto, la soccombenza virtuale doveva essere ravvista in capo ad CP_2
11. La soccombenza (virtuale) di sulla domanda di consegna del contratto CP_2
e la soccombenza (reale) di sulla domanda di consegna dell'estratto conto Pt_1
pagina 6 di 7 potevano giustificare, ad avviso della Corte, una compensazione integrale delle spese, per soccombenza reciproca.
12. l'Ordinanza appellata deve, quindi, essere parzialmente riformata nel capo riguardante le spese, che vengono interamente compensate.
13. L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
14. L'esito complessivo della lite vede la soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione delle spese anche per il presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'Ordinanza appellata, sostituisce il capo terzo del dispositivo con la seguente statuizione: “compensa interamente le spese di lite”;
-compensa interamente le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Milano il 15.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7