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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 7 maggio
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
704/2023 R.G. promossa da
(C.F.: elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
San Paolino n. 17, presso lo studio dell'avv. Rosalba PEDULLÁ, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro rep. 47098, dall' avv.to Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, ha esposto che ha lavorato Parte_2 come idraulico forestale dal 1972 al 30 aprile 2017, alle dipendenze dell'Afor e successivamente alle dipendenze di Calabria Verde;
che a causa del tipo di attività lavorativa svolta è stato sottoposto a continue vibrazioni del corpo, alla movimentazione manuale e continua di carichi, i quali sono stati la genesi dei disturbi muscolo-scheletrici, aggravati dalla
Pag. 1 a 7 postura spesso ricurva per effettuare i lavori di seguito specificati, la quale, se mantenuta continuamente, per tempi che vanno da pochi minuti a diverse ore, comporta un sovraccarico dei dischi intervertebrali;
che è stato esposto a numerosi fattori di rischio professionale che contribuiscono a tali patologie, ad esempio: pesi dovuti al trasporto di pietre a spalle per la costruzione di muri a secco, gabbioni, gradone;
vibrazioni del corpo dovuti all'attività di frantumazioni di grossi massi con la mazza al fine di poterle utilizzare per le anzidette costruzioni;
vibrazioni dovute al realizzo di staccionate a legno, con fissazione dei pali con la mazza;
utilizzo della motosega e del decespugliatore;
sovraccarico delle vertebre per l'utilizzo di picconi per la vangatura della terra e la realizzazione di fondazioni per la costrizione di muri in cemento armato;
per la piantumazione degli alberi di castagne, di abeti, pini, rubini e altri lavori manuali di particolare entità; che, in data 28.07.2021, ha presentato all' la CP_1 denuncia di malattia professionale volta ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge;
che, in data 14.09.2021, a seguito di formale richiesta dell' , ha provveduto ad integrare documentazione con l'invio dell'estratto contributivo, CP_1 dichiarazione attività lavorativa e mansione svolta, copia carta di identità nonché copia denuncia ex art. 139 TU 1124/65; che, con provvedimenti del 25.09.2021, l' ha CP_1 comunicato la definizione delle pratiche n. 515453514- 515453515- 515453516 - 515453517
e 515453518, non riconoscendo alcuna malattia professionale ed escludendo l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia professionale;
che avverso tale provvedimento, ritenendo di essere affetto da postumi invalidanti permanenti nella misura del 69%, ha proposto ricorso in opposizione, al quale l' non ha mai CP_1 risposto;
che le valutazioni mediche dell' risultano totalmente in contrasto con le sue CP_2
condizioni fisiche in quanto è affetto da malattia professionale spondilo-discopatia erniali
L/S, che può essere quantificata in un percentuale di invalidità pari al 25%, gonartrosi bilaterale che può essere quantificata in un percentuale di invalidità 20%, tendinopatia cuffie dei rotatori spalla dx e sx, che può essere quantificata in un percentuale di invalidità 18%, tendinopatia polsi e mani, che può essere quantificata in un percentuale di invalidità 20%, borsite ginocchio dx e sx, valutabile nella percentuale del 20%, con elargizione del danno biologico residuato nella misura complessiva con metodo riduzionistico della misura minima del 69% ed ha diritto al riconoscimento della malattia professionale con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche ed, in particolare, alla rendita per inabilità permanenti. Ha pertanto
Pag. 2 a 7 rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che la malattia subita dal ricorrente ha comportato dei postumi invalidanti, quantificabili nella misura del 69%, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta utile dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento e della conseguente liquidazione della relativa indennità di legge;
2)
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il sig. ha il diritto a conseguire - con la Pt_2
decorrenza di legge - la rendita vitalizia (o una tamtum) rapportata al grado di invalidità che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il convenuto
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, alla liquidazione ed alla corresponsione, in favore del ricorrente, previa la rivalutazione per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma alla medesima dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge…4) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito la nullità CP_1 del ricorso per indeterminatezza della domanda, la non riconducibilità delle patologie denunciate all'attività lavorativa svolta, l'origine multifattoriale delle patologie e l'assenza del rapporto causale ex art. 2697 c.c.; ha concluso quindi chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale adìto, rigettare la domanda avversa, perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza del 05.04.2024 questo giudicante ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte ricorrente e all'udienza del 07.06.2024 ha disposto CTU medico legale con nomina del dott. , il quale ha accettato l'incarico e ha depositato l'elaborato peritale Persona_2
in data 24.03.2025.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica subita a causa della malattia professionale.
La domanda del ricorrente è fondata nei limiti appresso indicati.
Va posto in premessa che si considera malattia professionale una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di
Pag. 3 a 7 produrre da sole l'infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 1124/1963: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro
e le politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Tale norma consente agevolmente di rilevare i requisiti che la malattia professionale deve possedere per essere riconosciuta dall' ed essere, pertanto, indennizzata. CP_1
È opportuno a tal fine riportare ulteriore disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Pag. 4 a 7 Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
«tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò premesso, occorre dare conto delle risultanze delle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 07.06.2024.
Pare opportuno iniziare dalla deposizione del teste “Conosco il Testimone_1 ricorrente perché siamo cognati ed abbiamo lavorato insieme dal 1971 al 1990. Noi abbiamo per AFOR, Calabria Verde, noi abbiamo costruito gabbioni, abbiamo rotto pietre con le mazze, abbiamo trasportato materiale di risulta, abbiamo costruiti cippi, gabbioni, muretti a secco ed utilizzavamo il decespugliatore e gli utensili necessari. Noi lavoravamo dal lunedì al sabato alle 11:00, poi dal 1982 o 1983 l'orario era stato ridotto, e si lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15:30 con mezz'ora di pausa. ADR So queste cose perché abbiamo lavorato insieme ADR Portavamo le pietre a spalle, potevano pesare dai 30 kg sino ai 50kg,
e sempre da soli, facevamo queste movimentazioni interamente a mano e facevamo grandi salite in queste condizioni. ADR Dal 1990 in poi abbiamo lavorato in squadre diverse, però ci vedevamo spesso, da quel che so lui ha fatto lo stesso lavoro. ADR Da quel che so lui ha lavorato fino al 2018 ADR Aggiungo che piantumavamo il territorio”, per proseguire con
: “Conosco il ricorrente perché è un ex operaio, lavoravamo assieme. Noi Persona_3
abbiamo lavorato per AFOR, Calabria Verde, abbiamo fatto di tutto, pulitura di tutto, strade, alberi, abbiamo lavorato nei valloni. ADR Abbiamo lavorato insieme dal 1996 al 2015-2016, se non vado errato. ADR Noi abbiamo lavorato insieme in montagna nel comune di
Antonimina. ADR Noi abbiamo costruito gabbioni, abbiamo costruito muri a secco, noi questo abbiamo fatto. Abbiamo tagliato alberi e pulito valloni. A volte abbiamo trasportato
Pag. 5 a 7 anche pietre, pesanti anche 20 o 30 kg, a volte di più. ADR Noi abbiamo anche piantato alberi
e costruito staccionate”.
Da tali dichiarazioni, rese dai colleghi di lavoro del ricorrente, sono emerse le caratteristiche delle lavorazioni, la gravosità delle mansioni, ovvero la possibile correlazione causale delle stesse con le patologie lamentate.
Espletata altresì la CTU, il consulente nominato dott. , dopo aver Persona_2 esaminato la documentazione medica versata in atti ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “che il Sig. presenta danni Parte_3
da malattia professionale quantizzabili, tenendo conto delle “Tabelle di cui al D. M. 12
Luglio 2000, G. U. N. 25 del Luglio 2000”: per le spalle del 13% così suddivise: 1A- Cod.
223 sindrome ALGO – DISFUNZIONALE DA TENDINOPATIA DELLA SPALLA DESTRA, determina un'invalidità permanente del 8 % ((analogico 20%- Deficit funzionale globale > di 1/3 ). 1B- Cod. 227 sindrome ALGO – DISFUNZIONALE DA TENDINOPATIA DELLA
SPALLA DESTRA, determina un'invalidità permanente del 2 % (analogico fino al 4 %), 1C-
Cod. 224 sindrome ALGO – DISFUNZIONALE DA TENDINOPATIA DELLA SPALLA
DESTRA, determina un'invalidità permanente del 3 % (analogico uguale al 3 %) 1D-Cod.
227 TENDINOPATIA DELLA SPALLA SINISTRA, determina un'invalidità permanente del 1
% (analogico fino al 4 %)) Calcolo riduzionistico IP1: 8 IP2: 2 IP3: 3 IP4: 1 IP5: 0 Invalidità complessiva: 13%per la Borsite del 4% così suddivisa 2A- Cod. 281 Parte_4
, determina un'invalidità permanente del 2% (analogico fino al 4 %),
[...]
2B- Cod. 275 , determina un'invalidità Parte_4 permanente del 2% (analogico fino al 7 %), Quindi si avrà una invalidità complessiva del
16%. Calcolo riduzionistico invalidità permanente IP1: 13 IP2: 4 IP3: 0 IP4: 0 IP5: 0
Calcola Invalidità complessiva: 16%” ed è giunto alle seguenti conclusioni: “in risposta al quesito dell'ill.mo giudice del lavoro si afferma, secondo scienza e coscienza, che, Parte_3
, per conseguenza dell'attività svolta ha patito la patologia che ha determinato danni
[...]
da malattia professionale con danno biologico del 16% (sedicixcento), determinato secondo il calcolo riduzionistico, a far data dalla presentazione della domanda ( 28.07.2021)”.
Le conclusioni del CTU sono condivise da questo Giudicante, nondimeno la valutazione effettuata è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è
Pag. 6 a 7 sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione alla malattia professionale, all'indennizzo per il danno biologico nella misura del 16% e di conseguenza va disposta condanna dell' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo da erogarsi in CP_1 rendita con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal
28.07.2021, data della presentazione della domanda amministrativa, e sino al saldo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, atteso l'esito della controversia e considerato che lo scarto tra la percentuale accertata con quanto determinato in sede giurisdizionale in ordine alla misura del danno biologico è risultato pari al 53%, con sensibile distanza da quanto allegato e richiesto, esse sno liquidate in complessivi €1.800,00, oltre IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il diritto di , in relazione alla malattia professionale Parte_1
accertata, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 16% e condanna l' CP_1
alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa
(28.07.2021) sino al saldo;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.800,00, CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU medico-legali, che si liquidano con CP_1
separato decreto.
Locri, 06 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7