Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2020, n. 7760
CASS
Sentenza 8 aprile 2020

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In tema di responsabilità civile dei magistrati ai sensi della l. n. 117 del 1988, il giudice che sia chiamato ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa del magistrato e l'evento lesivo non può escluderne la ricorrenza solo perché tale evento si sarebbe comunque potuto realizzare in altro modo, dovendo egli valutare - alla stregua di un giudizio controfattuale fondato sulla regola del "più probabile che non" - la probabilità, positiva o negativa, che, alla luce degli elementi del caso concreto, detta condotta potesse evitare il rischio specifico del danno effettivamente verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai figli minori di una donna, uccisa dal marito con un coltello a serramanico, i quali avevano sostenuto che l'autorità requirente avesse colposamente omesso, con grave negligenza, di disporre una perquisizione dell'omicida, nonostante la vittima, in precedenti denunce, avesse fatto riferimento al menzionato coltello; in particolare, gli attori in primo grado avevano dedotto che la suddetta perquisizione, ove effettuata, avrebbe ragionevolmente condotto al sequestro dell'arma e, quindi, avrebbe potuto evitare il decesso della madre, ma il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il crimine sarebbe stato, in ogni caso, commesso perché, anche qualora tale sequestro fosse stato disposto, l'omicida "avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche similari a quella utilizzata per uccidere, semplicemente acquistandola").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2020, n. 7760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7760
Data del deposito : 8 aprile 2020

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