CASS
Ordinanza 7 ottobre 2022
Ordinanza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/10/2022, n. 29218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29218 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 6808-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
ColUrO BISELLO GIANPAOLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 595/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 11/07/2019; Civile Ord. Sez. 6 Num. 29218 Anno 2022 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 07/10/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 06808 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 6808 ADER C/ IS AN LO Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di ANLO IS di avviso di iscrizione ipotecaria - con la quale si contestava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti presupposti e vizi propri dell'atto opposto- in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello del contribuente. La CTR, elencati i motivi di appello del contribuente, e premesso di avere esaminato la documentazione "esistente, prodotta e richiamata", ha ritenuto sufficientemente motivate le doglianze per cui, tenuto conto della sentenza di primo grado, riconoscendo che "non vi è altra interpretazione possibile della norma di legge relativamente alle notifiche sia di atti che di cartelle esattoriali", ha statuito che: "il titolo non è valido per procedere all'esecuzione che comunque non poteva essere effettuata"; "sul raggiungimento dello scopo si conferma il vizio di notifica vista l'irritualità della notifica stessa;
si deve riconoscere che l'atto, oltre a non essere congruo, non è del tutto chiaro sul sottoscrittore;
non vi è infine dubbio che l'Ufficio doveva procedere all'emissione di un nuovo avviso, visto che il soggetto non era residente nel luogo della notifica effettuata comunque a persona di famiglia", dichiarando illegittima l'iscrizione ipotecaria. ANLO IS è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa;
violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., non comprendendosi le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere fondate le doglianze dell'appellante e il nesso con il richiamo alla sentenza di primo grado, sfavorevole al contribuente. 2. Il motivo è fondato. k 1 2.1.Dalla lettura della sentenza impugnata, come sopra riportata, non è dato evincere né quale sia il profilo di illegittimità della notifica e a quale atto sia riferito;
né quali siano le ragioni della decisione, posto che la parte motiva è costituita da frasi in sé non intellegibili e non coordinate fra loro, spesso consistenti in affermazioni del tutto sfornite di una pur minima motivazione, come quella con la quale si afferma che "non vi è altra interpretazione possibile della norma di legge relativamente alle notifiche sia di atti che di cartelle esattoriali"; o che "il titolo non è valido per procedere all'esecuzione che comunque non poteva essere effettuata". 2.2.Trattasi peraltro di motivazione contraddittoria, posto che, tra l'altro, viene richiamata la decisione di primo grado, senza che sia possibile comprendere se sia contestata o recepita. Ciò determina la nullità della sentenza perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (Sez. Un. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 6758 del 01/03/2022). Per le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile -come nella fattispecie - il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [P. 3.5.]). 2 2.3. E' stato altresì precisato (Sez. Un. 27/12/2019, n. 34476, che citano, in motivazione, Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053; Sez. Un. 18/04/2018, n. 9558; Sez. Un. 31/12/2018, n. 33679) che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». 3. Nella specie, la motivazione della sentenza d'appello è meramente apparente perché non affronta le questioni, di fatto e di diritto, fondamentali giungere alla decisione, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR cter VeT-t le -0, 1 che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le t9i, i', ti•,,t.-Hsk .3.0) spese, alla \Com . mis tributaria region-alfi'del Veneto. Roma, 15 settembre 2022
- ricorrente -
ColUrO BISELLO GIANPAOLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 595/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 11/07/2019; Civile Ord. Sez. 6 Num. 29218 Anno 2022 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 07/10/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 06808 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 6808 ADER C/ IS AN LO Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di ANLO IS di avviso di iscrizione ipotecaria - con la quale si contestava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti presupposti e vizi propri dell'atto opposto- in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello del contribuente. La CTR, elencati i motivi di appello del contribuente, e premesso di avere esaminato la documentazione "esistente, prodotta e richiamata", ha ritenuto sufficientemente motivate le doglianze per cui, tenuto conto della sentenza di primo grado, riconoscendo che "non vi è altra interpretazione possibile della norma di legge relativamente alle notifiche sia di atti che di cartelle esattoriali", ha statuito che: "il titolo non è valido per procedere all'esecuzione che comunque non poteva essere effettuata"; "sul raggiungimento dello scopo si conferma il vizio di notifica vista l'irritualità della notifica stessa;
si deve riconoscere che l'atto, oltre a non essere congruo, non è del tutto chiaro sul sottoscrittore;
non vi è infine dubbio che l'Ufficio doveva procedere all'emissione di un nuovo avviso, visto che il soggetto non era residente nel luogo della notifica effettuata comunque a persona di famiglia", dichiarando illegittima l'iscrizione ipotecaria. ANLO IS è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa;
violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., non comprendendosi le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere fondate le doglianze dell'appellante e il nesso con il richiamo alla sentenza di primo grado, sfavorevole al contribuente. 2. Il motivo è fondato. k 1 2.1.Dalla lettura della sentenza impugnata, come sopra riportata, non è dato evincere né quale sia il profilo di illegittimità della notifica e a quale atto sia riferito;
né quali siano le ragioni della decisione, posto che la parte motiva è costituita da frasi in sé non intellegibili e non coordinate fra loro, spesso consistenti in affermazioni del tutto sfornite di una pur minima motivazione, come quella con la quale si afferma che "non vi è altra interpretazione possibile della norma di legge relativamente alle notifiche sia di atti che di cartelle esattoriali"; o che "il titolo non è valido per procedere all'esecuzione che comunque non poteva essere effettuata". 2.2.Trattasi peraltro di motivazione contraddittoria, posto che, tra l'altro, viene richiamata la decisione di primo grado, senza che sia possibile comprendere se sia contestata o recepita. Ciò determina la nullità della sentenza perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (Sez. Un. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 6758 del 01/03/2022). Per le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile -come nella fattispecie - il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [P. 3.5.]). 2 2.3. E' stato altresì precisato (Sez. Un. 27/12/2019, n. 34476, che citano, in motivazione, Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053; Sez. Un. 18/04/2018, n. 9558; Sez. Un. 31/12/2018, n. 33679) che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». 3. Nella specie, la motivazione della sentenza d'appello è meramente apparente perché non affronta le questioni, di fatto e di diritto, fondamentali giungere alla decisione, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR cter VeT-t le -0, 1 che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le t9i, i', ti•,,t.-Hsk .3.0) spese, alla \Com . mis tributaria region-alfi'del Veneto. Roma, 15 settembre 2022