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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Severo (Fg), Parte_1 C.F._1
via Teano Appulo n. 14, presso lo studio dell'avv.to Edoardo Vertua, che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'avv.to Roberto Tava, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Appiani n. 7, TE P.IVA_1
presso lo studio degli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contumace Controparte_2
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 23
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 256/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 02.02.2024, non notificata.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 15.04.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Contrariis reiectis;
Previe le declaratorie del caso;
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia sezione III civile n. 256/2024 in persona del
Giudice dott. Forcina Andrea Francesco emessa in data 1/2/2024 e pubblicata in data 2/2/2024 nel procedimento al n. r.g. 2676/2023, voglia la Corte d'Appello di Milano: in via principale:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione ad agire di
[...]
sia perchè esiste la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni di CP_1 [...]
nei confronti di , soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali CP_1 Parte_1
(Cassazione n. 30990/2018 e n. 22184/2013) sia perche' le somme di cui alla procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018, oggetto della causa appellata, sono di proprieta' del debitore esecutato (Cassazione n. 1386/2017 ed Controparte_2
Istruzioni ai professionisti in ordine ai conti correnti relativi alle procedura esecutive e concorsuali del
Tribunale di Pavia dell'anno 2021)
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, causato dalla modificazione degli elementi di identificazione della causa (causa petendi e petitum) da parte del Tribunale di Pavia,
pagina 2 di 23 dato che ha modificato la domanda di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in responsabilità contrattuale
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata perche', essendo stata emessa nella causa di merito del sequestro ottenuto da ha violato l'art. 104 bis comma I bis delle norme di TE
attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni di attuazione), in quanto ha consentito a di trasformare il sequestro civile in pignoramento TE
immobiliare ed iniziare la esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 56/2024, in violazione del principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del singolo creditore ed in violazione del decreto legislativo n. 159/2011 TE
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata, relativa a causa promossa ex art. 2043 c.c., per la mancanza della prova sia che la condotta dell'attore appellante abbia procurato danni a CP_1
sia per l'ammontare dei danni sia che il comportamento e'stato tenuto per colpa o dolo, sia del
[...] nesso di causalita', cioe', che il danno sia stato cagionato dal soggetto dal quale TE pretende di essere risarcita e che la sua condotta sia stata la causa dell'evento pregiudizievole
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva di CP_1
ad agire, ex art. 2043 c.c., dato che il compito di incassare e provvedere alla distribuzione delle
[...] somme ricavate dall'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 spettava, ex lege, al Fallimento (Cassazione n. 23482/2018, articolo 51 Controparte_2
legge fallimentare e manuale operativo delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pavia anno 2021)
- dichiarare l'illegittimita' ed improcedibilita' delle azioni civili di per la TE
prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni di nei confronti di TE
, colpito da misure di sicurezza patrimoniali Parte_1
- dichiarare che il ha omesso di richiedere a Controparte_2 CP_1
la somma di euro 60.000,00, che ha ricevuto dalla procedura esecutiva del
[...] TE
Tribunale di Pavia n. r.g. es. 694/2018, configurandosi il reato di omissione di atti di ufficio ex art.
328 c.p.
- dichiarare che la chiamata del terzo è lecita dato che è stata Controparte_2
autorizzata dal Tribunale di Pavia e dichiarare che il aveva Controparte_2
l'obbligo di chiedere le spese prededucibili dalle somme ammontanti ad euro 60.000,00, che
[...]
ha ricevuto dalla procedura esecutiva del Tribunale di Pavia n. r.g. es. 694/2018 (Cassazione CP_1
n. 23482/2018, articolo 51 legge fallimentare e manuale operativo delle esecuzioni immobiliari del
Tribunale di Pavia anno 2021)
pagina 3 di 23 - dichiarare che il non ha chiesto la somma di euro 60.000,00 Controparte_2
a e non ha chiesto il pagamento delle spese prededucibili (Cassazione n. Controparte_3
23482/2018, articolo 51 legge fallimentare e manuale operativo delle esecuzioni immobiliari del
Tribunale di Pavia anno 2021)
- dichiarare che il Tribunale di Pavia ha omesso di trasmettere al Giudice penale la notitia criminis relativa alla mancata richiesta da parte del a Controparte_2 CP_1
della somma di euro 60.000,00, che ha ricevuto dalla procedura esecutiva del
[...] TE
Tribunale di Pavia n. r.g. es. 694/2018, configurandosi il rato di omissione di atti di ufficio ex art. 328
c.p.
- dichiarare la nullita' della sentenza appellata a causa di mancanza di motivazione e, comunque, di motivazione illogica
- dichiarare la sentenza impugnata viziata per mancato esame, da parte del Tribunale di Pavia, della domanda di revoca e/o riduzione del sequestro civile ex art. 112 c.p.c.
- dichiarare errata e non veritiera la ricostruzione del merito della causa, eseguita dal Tribunale di
Pavia, nella sentenza appellata
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte ove dichiara e quantifica l'importo vantato da nella esecuzione avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 in TE
euro 149.965,03 ed ove accoglie la domanda di e condanna al TE Parte_1 pagamento della somma di euro 149.965,03 oltre interessi legali, in violazione dell'art. 2043 c.c., in assenza di alcuna prova documentale delle somme sul conto corrente della procedura avanti il
Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 come risultante da estratto conto di conto corrente ed in assenza, comunque, di una perizia Ctu del Tribunale di Pavia. Tale somma non e', in alcun modo, provata e non tiene conto delle somme ancora giacenti sul conto corrente della procedura avanti il
Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018
- dichiarare che, a seguito della sentenza appellata, sono attualmente pendenti, per lo stesso importo di euro 149.965,03, sia l'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 sia
l'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 56/2024
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata in quanto, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti per l'azione ex art. 281 decies c.p.c., mancando sia la prova testimoniale sia la prova documentale sia la Ctu
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte ove dispone la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese professionali senza alcuna prova dei danni ex art. 2043 c.c.
[...]
pagina 4 di 23 - dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte ove condanna al Parte_1
pagamento sia a favore di della somma di euro 786,00 per spese ed euro 8.433,00 TE
per compensi professionali sia a favore del della somma di euro 8.433,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15% dei compensi, c.p.a. nonche' i.v.a. se prevista, dato che la liquidazione è avvenuta in base ad aliquote relative ad un valore non provato ed essendo
l'attivita' svolta limitatasi a n. 2 atti ed a n. 2 udienze
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Pavia considera fondate le deduzioni di perché smentite dai capi del presente appello TE
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Pavia considera fondate le deduzioni di perché smentite dai capi del presente Controparte_2
appello
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione delle somme eventualmente gia' pagate alle controparti a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza appellata”.
Per TE
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, così giudicare:
In via principale: respingere l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. Parte_1
256/2024 del Tribunale di Pavia e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
(di seguito, per brevità, ), in qualità di cessionaria dei crediti TE CP_1
ceduti da e per essa quale mandataria la conveniva in Controparte_4 Controparte_5
giudizio allegando: Parte_1
- che aveva stipulato un mutuo fondiario in data 7 luglio 2011 con la Controparte_4
, avente ad oggetto la somma di euro 300.000; Controparte_6
- che era stata iscritta ipoteca a favore di sull'immobile di proprietà della Controparte_4
mutuataria, meglio descritto nel ricorso;
- di essersi resa cessionaria del credito derivante dall'inadempimento del mutuo e di aver pagina 5 di 23 introdotto un procedimento esecutivo immobiliare, nel quale le operazioni di vendita erano state delegate dal Tribunale all'avv.to Parte_1
- che l'immobile esecutato era stato venduto per euro 220.000,00 e che l'attrice aveva ricevuto un acconto di euro 60.000,00, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 385 del 1993;
- che l'avv.to dopo aver depositato un progetto di riparto errato e carente, veniva Pt_1 revocato dal suo incarico dal Giudice dell'Esecuzione;
- che il nuovo professionista delegato aveva evidenziato che, nonostante la vendita dell'immobile, il conto corrente della procedura aveva un saldo attivo di soli 15.278,03 euro e aveva depositato una relazione datata 22.3.2023, nella quale evidenziava numerose carenze procedurali e alcuni comportamenti gravemente illegittimi, posti in essere dal precedente delegato;
- che le spese a carico della procedura erano pari ad euro 10.034.97;
- che la condotta del convenuto aveva provocato un ammanco di euro 149.965,03, somma che – se l'attività del delegato fosse stata corretta- sarebbe spettata integralmente a quale CP_1
creditrice ipotecaria che aveva diritto di soddisfarsi prima di tutti gli altri creditori.
Alla luce delle predette circostanze l'attrice, ottenuto ante causam il sequestro conservativo sui beni dell'avv.to nella contumacia del medesimo, chiedeva nel giudizio di merito la condanna Pt_1
dello stesso al risarcimento dei danni causati a quantificati in euro 160.000,00 o CP_1
quantomeno in euro 149.465,03, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le avverse pretese e rilevando l'improcedibilità dell'azione promossa da in quanto il giudice penale –nell'ambito del CP_1 procedimento n. 79572023 r.g.n.r. nei confronti dell'avv.to e riguardante anche altre procedure Pt_1
esecutive- aveva disposto il sequestro preventivo dei beni di quest'ultimo, finalizzato alla confisca, con l'effetto che il preteso credito di avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice CP_1 dell'esecuzione penale dopo la confisca dei beni, in forza del principio generale della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito da misure di sicurezza patrimoniale, sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30990/2018. Secondariamente,
l'avv.to eccepiva che, in caso di fallimento del debitore esecutato, il riparto delle somme Pt_1
ricavate dalla vendita in sede esecutiva avrebbe dovuto avvenire in sede fallimentare, per cui chiedeva la chiamata in causa del (di seguito il ”), in persona Controparte_2 CP_2
del curatore fallimentare.
Si costituiva, quindi, il , che evidenziava come l'intero ricavato della vendita in sede CP_2
esecutiva spettasse alla creditrice fondiaria ex art. 41 TUB, la quale aveva anche anticipato CP_1
pagina 6 di 23 le spese di procedura e pertanto era legittimata attivamente rispetto alle pretese azionate nel presente giudizio.
Il Tribunale di Pavia pronunciava sentenza n. 256/2024, pubblicata in data 02.02.2024, con il seguente dispositivo: “Accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore della Parte_1
ricorrente della somma di euro 149.965,03, oltre interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 9/11/2022; condanna altresì a rimborsare alla ricorrente Parte_1
ed alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, quanto alla ricorrente, in € 786 per spese ed in
€ 8.433 per compensi professionali e quanto alla terza chiamata in € 8.433 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.”
In particolare, a ragione della propria decisione il Tribunale osservava:
- che l'avv.to non aveva contestato il proprio negligente svolgimento del mandato Pt_1
affidatogli dal Giudice dell'Esecuzione ed il conseguente credito risarcitorio fatto valere da CP_1
- che il danno subito da quest'ultima doveva essere limitato alla somma di euro 149.965,03, in quanto, all'esito del giudizio, non era emerso il nesso causale tra l'inadempimento del convenuto e la mancata aggiudicazione del bene per una somma maggiore di quella ottenuta;
- che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, posto che lo stesso Fallimento del debitore esecutato aveva riconosciuto che l'intero ricavato della vendita dell'immobile oggetto di pignoramento spettava a in quanto il credito della stessa ammesso CP_1
al passivo era superiore al ricavato della vendita;
- che non sussisteva alcun impedimento all'accertamento giurisdizionale del credito, in quanto la pregiudizialità della confisca penale rispetto al provvedimento di sequestro operava soltanto nella fase dell'esecuzione immobiliare.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv.to formulando, previa richiesta Parte_1 di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza, i seguenti quindici motivi, nel prosieguo compiutamente analizzati:
1) nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), cioè, carenza della titolarità del diritto di azione;
2) nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione causato dalla modificazione degli elementi di identificazione della causa (causa petendi e petitum) da parte del tribunale
pagina 7 di 23 di pavia, che ha modificato la domanda per responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043
c.c., in responsabilità contrattuale;
3) mancata prova del danno, dell'importo del danno della colpa o dolo, del nesso di causalità ex art. 2043 c.c.;
4) nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva di ad CP_1
agire ex art. 2043 c.c., dato che spetta al fallimento cga nel frattempo Controparte_2
intervenuto, il compito di provvedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla esecuzione immobiliare n. 694/2018 r.g. es.;
5) illegittimità ed improcedibilità delle azioni civili di per prevalenza delle TE
esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni di chi sostiene di essere creditore del soggetto colpito da misure di sicurezza patrimoniali;
6) chiamata del terzo fallimento autorizzata dal tribunale di pavia Controparte_2
e mutamento del comportamento del fallimento Controparte_2
7) mancata trasmissione al giudice penale della notizia criminis relativa alla mancata richiesta, da parte del fallimento c.g.a. a della Controparte_2 TE
somma di euro 60.000,00 già incassata;
8) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e, comunque, per motivazione illogica;
9) vizio di mancato esame da parte del tribunale della domanda di revoca o riduzione del sequestro ex art. 112 c.p.c.;
10) contestazione del merito della causa come esposto in sentenza;
11) circa l'accoglimento della domanda e condanna da parte del Tribunale di Pavia;
12) condanna al pagamento delle spese processuali;
13) liquidazione delle spese di causa;
14) deduzioni di e impugnazione della sentenza nella parte di cui a pagina 2, TE
rigo 24 e pagina 3 rigo 10;
15) deduzioni del fallimento e impugnazione della sentenza nella parte di cui a pagina CP_2
3, rigo 13 al rigo 16.
Si costituiva in data 01.09.2024 contestando l'appello e chiedendo la conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
In data 28.5.2024 la Corte, in composizione collegiale, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 351 cpc, ritenendo opportuno un preventivo vaglio delle ragioni dell'appellante.
pagina 8 di 23 All'esito della prima udienza, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 15.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 15.04.2025 e decisa nella camera di consiglio del 23.04.2025.
I motivi di appello secondo, terzo, ottavo, undicesimo, quattordicesimo vanno analizzati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza appellata in quanto affetta dai vizi di ultrapetizione e di mutamento della causa petendi e del petitum. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato come causa petendi, in luogo dei fatti dedotti da ex art. 2043 c.c come causa del presunto danno ingiusto subito, il contratto di mutuo CP_1
fondiario di cui alla procedura esecutiva avanti il Tribunale di Pavia n. 649/2018 R.G. ES, così attribuendo erroneamente all'odierna appellata la somma richiesta in detta procedura esecutiva, pari ad euro 149.965,03. Inoltre, l'appellante ha osservato che dall'esame dell'estratto conto di detta procedura risulta che il totale delle somme versate sul conto corrente ammontava ad euro 201.068,80 -e non ad euro 220.000,00 come sostenuto da e che il saldo al 25.10.2022 era pari ad euro 15.278,03, CP_1
da detrarre dal computo totale dei danni subiti da CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante, premesso il fondamento extracontrattuale delle domande di afferma che quest'ultima avrebbe omesso di provare il danno subito, il dolo o la CP_1 colpa dell'appellante, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento pregiudizievole. Difatti, sulla scorta del medesimo asserito travisamento della causa petendi e del petitum, già esposti col secondo motivo, il Tribunale di Pavia avrebbe confuso il credito di cui alla procedura esecutiva immobiliare, fondato sul contratto di mutuo fondiario, con il danno ex art. 2043 c.c., senza pertanto comprendere quale fosse l'azione promossa da e la conseguente ripartizione dell'onere CP_1
probatorio.
Con l'ottavo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la nullità della sentenza a causa della mancanza della motivazione, o, comunque, della sua illogicità. Infatti, il Tribunale non avrebbe pagina 9 di 23 adeguatamente motivato per quale motivo, in una causa di risarcimento ex art. 2043 c.c., abbia invece considerato come causa petendi il già citato contratto di mutuo fondiario posto alla base della procedura esecutiva.
Con l'undicesimo motivo l'appellante censura la condanna al pagamento di euro 149.965,03 inflittagli dal Tribunale, dal momento che tale somma sarebbe pari al credito vantato da nella CP_1
procedura di esecuzione immobiliare e non quella dovuta per l'eventuale danno, non provato, ex art. 2043 c.c..
Con il quattordicesimo motivo, l'avv.to impugna la sentenza nella parte in cui il Pt_1 giudice avrebbe “pedissequamente fatto sue” le seguenti deduzioni di CP_1
“che aveva stipulato un mutuo fondiario in data 7 luglio 2011 con la Controparte_4 [...]
avente ad oggetto la somma di euro Controparte_7
300.000;
- di aver iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà della mutuataria meglio descritto nel ricorso;
- di essersi resa cessionaria del predetto credito derivante dall'inadempimento del mutuo e di aver introdotto un procedimento esecutivo immobiliare nel quale le operazioni di vendita sono state delegate al convenuto;
- che l'immobile esecutato è stato venduto per 220.000 euro e che ha ricevuto un acconto di euro
60.000 ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 385 del 1993;
- che il convenuto, dopo aver depositato un progetto di riparto errato e carente, è stato revocato dal giudice dell'esecuzione;
- che il nuovo delegato ha evidenziato che nonostante la vendita dell'immobile il conto corrente della procedura aveva un saldo attivo di soli 15.278,03;
- che le spese a carico della procedura erano pari ad euro 10.034.97;
- che la condotta inadempiente del convenuto aveva provocato un ammanco di euro 149.965,03”
(cfr. pag. 28 atto d'appello).
I motivi in esame sono solo parzialmente fondati.
La vicenda per cui è causa trae origine da un contratto di mutuo ipotecario di euro 300.000,00, concesso da alla Controparte_8 Controparte_7
e finalizzato all'acquisto di un immobile.
A fronte dell'inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del mutuatario, la banca intraprendeva le azioni necessarie al recupero del credito e cedeva il proprio credito a CP_1
Una volta subentrata nella titolarità del credito, quest'ultima avviava la procedura esecutiva immobiliare nei confronti del debitore esecutato, al fine di soddisfarsi sul bene ipotecato.
pagina 10 di 23 Nell'ambito di detta procedura il Giudice dell'Esecuzione nominava l'avvocato Parte_1
quale professionista delegato per le operazioni di vendita del bene oggetto di ipoteca e per la redazione del piano di riparto del ricavato.
Nel corso dell'esecuzione, pur essendo stato aggiudicato il bene ipotecato al prezzo di euro
220.000,00, otteneva unicamente l'importo euro 60.000,00, a titolo di acconto. CP_1
Seguiva la redazione, da parte dell'Avv. di un piano di riparto del ricavato, che veniva però Pt_1
formalmente contestato da in quanto ritenuto pregiudizievole per le sue legittime aspettative CP_1
creditorie.
Alla luce di tali contestazioni, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la revoca dell'incarico conferito all'Avv. nominando al contempo un nuovo professionista delegato, individuato nell'Avv. Pt_1
Iofrida.
Quest'ultimo, una volta assunto l'incarico e presa visione degli atti della procedura, redigeva una dettagliata relazione tecnica, nella quale evidenziava gravi irregolarità nella gestione dell'incarico da parte del precedente delegato, nonché comportamenti ritenuti non conformi al dettato normativo e deontologico da parte dell'Avv. Pt_1
Nella propria relazione l'Avv. Iofrida rappresentava che, nonostante i plurimi tentativi, non era stato possibile ottenere alcun confronto diretto con il precedente delegato, Avv. e che tale Pt_1
impossibilità di comunicazione aveva impedito un ordinato passaggio di consegne, rendendo, pertanto, necessario un autonomo e approfondito esame degli atti e dei movimenti contabili connessi alla procedura esecutiva da parte del nuovo delegato.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta, quest'ultimo evidenziava la presenza di un conto corrente Contr bancario intestato alla procedura, acceso presso la filiale di Voghera, sul quale erano transitate le somme derivanti dalla vendita dell'immobile pignorato. Il nuovo delegato acquisiva ed esaminava da
Contr l'estratto conto di tale rapporto, relativo al periodo compreso tra l'8.07.2019 -data di apertura del conto- e il 17.03.2023, giorno in cui l'avv.to Iofrida si era recato personalmente presso la banca per ottenere la documentazione.
Dall'esame dell'estratto conto intestato alla procedura esecutiva emergevano i seguenti movimenti in entrata:
- bonifico di € 1.068,80 eseguito da a fronte della fattura emessa dall'Avv. quale CP_1 Pt_1
acconto per le sue competenze;
- versamenti di assegni bancari da parte del terzo aggiudicatario dell'immobile:
(i) € 19.000,00 in data 05.11.2019;
(ii) € 10.000,00 in data 22.01.2020;
pagina 11 di 23 (iii) € 171.000,00 in data 24.02.2020, per un totale di 200.000 euro versati dall'aggiudicatario; nonché dei seguenti movimenti in uscita non chiari e neppure autorizzati:
- € 1.050,00 prelevati in contanti allo sportello in data 04.09.2019;
- € 19.000,00 mediante assegno non trasferibile, emesso in data 04.12.2019, a favore dell'Agenzia delle Entrate, senza alcuna causale;
- € 9.901,25 addebitati il 23.01.2020, operazione effettuata trame bonifico bancario senza indicazione né del beneficiario, né della causale;
- € 146.038,49 bonificati in data 23.09.2020 in favore della società soggetto TE0
estraneo alla procedura;
- € 2.319,94 versati il 30.09.2020 a favore di soggetto che non risultava TE1 nominato custode nell'ambito del procedimento;
- € 7.334,82 in data 30.09.2020, corrisposti a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Pt_1
L'analisi dell'estratto conto evidenziava, dunque, entrate da parte dell'aggiudicatario per la somma complessiva di euro 200.000,00, anziché per euro 220.000,00, che era il prezzo di aggiudicazione, e uscite di cassa per un totale di € 185.644,50, non supportate da provvedimenti autorizzativi del Giudice dell'Esecuzione o comunque da adeguata giustificazione e, in taluni casi, prive persino di causale o di indicazione del beneficiario o con beneficiario estraneo alla procedura esecutiva.
Tra l'altro l'acconto di euro 60.000 ricevuto da nel corso della procedura esecutiva non CP_1
risulta bonificato dal conto in esame, a riprova della gestione caotica e poco trasparente operata dall'avv.to che comunque non ha segnalato l'esistenza di altri conti intestati alla procedura. Pt_1
Venendo ad esaminare il danno subito da quale effetto di tale gestione da parte CP_1 dell'appellante, occorre tener presente che la stessa, quale creditrice fondiaria, era stata ammessa al passivo per euro 247.309,98.
Come evidenziato dalla difesa del , avrebbe avuto, pertanto, il diritto di vedersi CP_2 CP_1 assegnato l'intero ricavato della vendita avvenuta in sede esecutiva, in occasione della quale il bene era stato aggiudicato al prezzo di euro 220.000, somma inferiore al credito ammesso al passivo di
CP_1
Tuttavia, quest'ultima ha incassato solo euro 60.000,00, a titolo di acconto, pur avendo anticipato le spese della procedura, come attestato anche dalla difesa del . CP_2
La differenza fra i sopracitati importi è pari a 160.000,00, da cui devono essere detratte le ulteriori spese di procedura, che dai conteggi di non specificamente contestati dalle altre parti, sono CP_1
così riassumibili:
- euro 6.258,52 compenso Avv. (euro 7.327,32 a cui detrarre euro 1.086,80 già anticipati); Pt_1
pagina 12 di 23 - euro 2.664,48 compenso IVG (euro 2.969,48 a cui detrarre euro 305,00);
- euro 611,97 compenso stimatore Geom. (euro 1.809,93 a cui detrarre euro 1.197,96); Pt_2
- euro 500,00 per cancellazioni;
per un totale di euro 10.034,97.
Pertanto, la somma disponibile per il riparto avrebbe dovuto essere pari ad euro 149.965,03, deducendo le spese di procedura calcolate in euro 10.034,97 da euro 160.000,00. avrebbe avuto, quindi, diritto a percepire detto importo di euro 149.965,03. CP_1
Invece, sul conto corrente della procedura sono stati rinvenuti solo euro 15.278,03, come rilevato dal nuovo Delegato;
mancano quindi euro 134.687,00, ossia 149.965, 03 meno euro 15.278,03.
L'esito della procedura, vista l'aggiudicazione del bene per euro 220.000,00, avrebbe pertanto consentito a di incassare un importo superiore a quello effettivamente conseguito, e in CP_1
particolare pari ad euro 209.965,03, che si ricava dalla differenza tra quanto incassato per l'aggiudicazione -euro 220.000,00- e le ulteriori spese di procedura, quantificate in euro 10.034,97. Al contrario, l'appellata ha invece percepito solo l'acconto di euro 60.000,00, con un conseguente mancato incasso pari ad euro 149.965,03. Poiché, tuttavia, sul conto intestato alla procedura sono stati rinvenuti euro 15.278,03 su cui potrà soddisfarsi quale creditrice ipotecaria, il danno per la CP_1
stessa deve quantificarsi nella differenza tra il saldo che il conto della procedura avrebbe dovuto avere in caso di operato corretto del professionista delegato e il saldo effettivo, ossia euro 134.687,00
(149.965,03 meno 15.278,03). Del resto la stessa nella sua comparsa conclusionale in primo CP_1 grado (p. 3), aveva operato il seguente calcolo: “Tenuto conto che l'esponente, quale creditrice ipotecaria di primo grado, avrebbe avuto il diritto di essere soddisfatta prima degli altri creditori e che la stessa ha precisato il proprio credito residuo (al netto dell'acconto ex art. 41 TUB) e senza considerare gli interessi attesa l'incapienza in prededuzione per euro 9.977,65; in via privilegiata ipotecaria per euro 217.484,98, se l'attività del delegato fosse stata corretta, l'esponente avrebbe incassato quantomeno l'intero importo residuo di euro 149.965,03, rispetto al prezzo di aggiudicazione, per cui, tento conto della giacenza di euro 15.278,03 (come rilevata dal nuovo
Delegato) presente sul conto corrente della procedura, deriva una differenza (per calcolo matematico) di 134.687,00”.
La sentenza di primo grado deve, dunque, correggersi nella parte in cui ha riconosciuto come danno a l'intero importo di euro 149.965,03, senza tener conto che un saldo sul conto corrente della CP_1
procedura comunque sussisteva, sia pure modesto, e che è onere della creditrice procedente attivarsi per ottenerlo.
pagina 13 di 23 Così ricostruiti correttamente la vicenda e il credito risarcitorio di le doglianze svolte CP_1 dall'appellante appaiono prive di fondamento.
Si è visto che la relazione del nuovo professionista delegato dal GE ha evidenziato una serie di irregolarità e soprattutto l'uscita del tutto ingiustificata dal conto corrente intestato alla procedura di una serie di importi, per operazioni non autorizzate dal GE. All'esito della gestione il conto presentava un saldo di euro 15.278,03 anziché di euro 149.965,03, come sopra ricostruito.
L'avv.to né al nuovo professionista delegato dal Giudice dell'Esecuzione, né in sede di Pt_1
sequestro conservativo chiesto da ove è rimasto contumace, né nell'ambito del procedimento CP_1
di primo grado, né, ancora, nel presente grado di appello, ha mai fornito spiegazioni in ordine alla propria condotta, agli addebiti contestati e agli ammanchi, sui quali non si è neppure soffermato.
Posto che sul conto intestato alla procedura non risulta che operassero altri soggetti, deve ritenersi che la distrazione delle somme sia da imputarsi al medesimo.
Parimenti, va ascritto all'avv.to il mancato incasso dell'intero prezzo di aggiudicazione pari Pt_1
ad euro 220.000,00; come evidenziato dal nuovo delegato nella sua relazione mancano, infatti,
20.000,00 euro, risultando versati sul conto della procedura esecutiva solo 200.000 euro. Non è noto se l'aggiudicatario li abbia versati su altro conto, su indicazione dell'avv.to o se non abbia mai Pt_1
saldato il prezzo integrale, ma, in ogni caso, anche in tale seconda ipotesi, sarebbe stato preciso dovere dell'avv.to attivarsi per ottenere il pagamento del saldo da parte dell'aggiudicatario, e, nel Pt_1
presente giudizio, allegare e dimostrare di essersi attivato in tal senso.
Più in generale, l'appellante, a fronte degli addebiti contenuti nella relazione del nuovo professionista delegato, che ha posto a base del suo ricorso, avrebbe dovuto dare conto del CP_1
proprio operato nella procedura esecutiva, spiegare le ragioni dei prelievi e dei bonifici in uscita, e i motivi per cui l'aggiudicatario risulta aver versato solo euro 200.000,00 in luogo di euro 220.000,00, nonché per quale ragione il conto corrente della procedura presenta un saldo finale di soli euro
15.278,03, anziché di euro 149.965,03. Nulla di tutto ciò risulta dedotto e dimostrato dall'appellante.
Pertanto, dall'esame del conto corrente della procedura esecutiva che gestiva l'avv.to in Pt_1
quanto delegato, ed altresì dalla relazione del nuovo delegato, sopra riassunta, emerge il verificarsi di una serie di condotte distrattive di somme di denaro, o, quantomeno, una sequenza di mancate entrate e uscite di denaro non giustificate, che consentono di ascrivere all'appellante una condotta illegittima, imputabile allo stesso a titolo di colpa, se non addirittura di dolo.
Nel caso di specie detta condotta quantomeno colposa dell'avv.to ha senz'altro determinato Pt_1
un danno in capo a Si è visto infatti che l'incasso integrale del prezzo di aggiudicazione, pari CP_1
a euro 220.000,00, dedotte le spese di procedura ancora da sostenere pari ad euro 10.034,97, avrebbe pagina 14 di 23 permesso a di incassare complessivamente un importo pari ad euro 209.965,03, a fronte della CP_1
minor somma di euro 60.000 percepita in acconto, con una differenza a suo sfavore, pertanto, di euro
149.965,03. Dunque, stante la presenza di euro 15.278,03 sul conto della procedura, il danno subito da deve determinarsi nell'importo mancante di euro 134.687,00. CP_1
Pertanto, ai fini della fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata da si CP_1 ritengono presenti sia la condotta quantomeno colposa dell'avv.to sia il danno cagionato a Pt_1
controparte, causalmente riconducibile a detta condotta colposa.
Priva di fondamento è poi la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe confuso il credito derivante dal mutuo fondiario con l'azione risarcitoria promossa da con una CP_1
conseguente modifica della causa petendi e del petitum, posti a base della domanda risarcitoria di quest'ultima.
Il mutuo fondiario è evidentemente il fondamento del credito fatto valere da nella CP_1
procedura esecutiva contro . La cattiva gestione Controparte_6 da parte dell'avv.to dell'incarico di delegato in detta procedura ha determinato, in capo a Pt_1
un minor incasso rispetto a quello che sarebbe disceso dall'avvenuta aggiudicazione CP_1 dell'immobile oggetto di esecuzione, qualora l'avv.to avesse correttamente operato. Il danno, Pt_1
determinato dalla condotta colposa del professionista e risarcibile ex art. 2043 cc è pertanto pari al minor importo incassato da rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire dalla procedura CP_1
esecutiva in assenza delle condotte distrattive, poste in essere dall'avv.to Pt_1
In definitiva, l'appellante deve essere condannato a pagare a a titolo di risarcimento del CP_1
danno, la somma di euro 134.687,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali –questi ultimi calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata- dal 9.11.2022, data di revoca dell'incarico all'avv.to da parte del GE, alla decisione;
dalla sentenza al saldo saranno dovuti gli interessi Pt_1
legali.
Col nono motivo di gravame l'appellante eccepisce il mancato esame, da parte del Tribunale, della domanda di revoca o di riduzione del sequestro da lui proposta in primo grado ex 112 c.p.c., considerato che tale sequestro è stato eseguito su beni dal valore di 500.000 euro, peraltro in assenza di qualsivoglia prova dei danni subiti ex art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha stabilito che un eccesso nell'attuazione del sequestro conservativo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in pagina 15 di 23 applicazione del disposto di cui all'art. 496 c.p.c, a sua volta applicabile in virtù del richiamo dell'art. 671 c.p.c alla normativa del pignoramento.
In particolare, secondo la Corte, un eccesso nell'attuazione del sequestro conservativo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 cod. proc. civ (Cass. Civ. n. 7218/1997); infatti “il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo non è previsto espressamente nel nostro ordinamento, ma è invalso nella pratica, in analogia alla riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ (Cass. Civ. n. 1336/1994).
A sua volta, l'art. 496 cpc dispone testualmente che “su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
A tal riguardo, dalla relazione della Guardia di Finanza prodotta da parte appellante si evince come l'avv.to fosse proprietario dei seguenti beni: Pt_1
(i) immobile sito in Voghera (PV), via Fratelli Rosselli n. 87, composto da abitazione e box, gravato da ipoteca per euro 171.202,94 in favore di e con valore TE2
stimato in euro 423.750,00;
(ii) Immobile adibito a studio professionale sito in Voghera (PV), via Emilia n. 101, gravato da ipoteca per euro 71.487,92 in favore di e con valore stimato in euro TE2
26.400,00;
(iii) Autovettura Fiat 500, esente da gravami e con valore stimato in euro 2.200,00 in acquisto e euro 4.200,00 di vendita al pubblico.
Considerate le sopracitate iscrizioni a favore di per importi considerevoli, l'entità CP_12
comunque significativa del credito di qui riconosciuto e il noto abbattimento dei valori che si CP_1
registra in sede di procedure esecutive, non si ravvisano in questa sede gli estremi per la richiesta riduzione del sequestro, ad oggi trasformato in pignoramento. Ogni questione sul punto potrà essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione.
I motivi primo, quarto, sesto, settimo, decimo e quindicesimo, in quanto connessi tra loro, vanno analizzati congiuntamente.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione ad agire in capo a In particolare, secondo l'avv.to in virtù CP_1 Pt_1
del principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto pagina 16 di 23 colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, non avrebbe titolo per agire per il recupero del CP_1
suo credito risarcitorio, connesso alle vicende dell'esecuzione immobiliare. A giudizio dell'appellante, il recupero delle somme di cui al reato di peculato, contestato all'avv.to sarebbe stato di Pt_1
spettanza dell'Autorità Giudiziaria, poiché, per le medesime vicende qui dedotte da già CP_1 pendeva procedimento penale a carico dell'avv.to ed era stato eseguito contro quest'ultimo il Pt_1
sequestro penale, finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza di euro 163.941,00.
L'appellante ha dedotto infatti che dovrebbe considerarsi priva di legittimazione attiva per CP_1
due ordini di ragioni: (a) in quanto priva di diritti sulle somme ricavate a seguito della vendita immobiliare nella predetta procedura esecutiva avanti il Tribunale di Pavia, dal momento che “nelle esecuzioni immobiliari, le somme depositate sui conti correnti delle procedure esecutive, a seguito di vendita immobiliare dei beni pignorati, sono di proprietà del debitore esecutato -sarebbe a dire,
[...]
nel frattempo dichiarata fallita- e non del creditore procedente ( ” ; (b) Controparte_2 CP_1
per avere insistito nelle proprie azioni risarcitorie, pur in presenza di un sequestro penale, così violando il principio della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore dell'indagato colpito da misure di sicurezza patrimoniali (cfr comparsa conclusionale avv.to . Pt_1
Col quarto motivo di gravame l'appellante censura nuovamente la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione ad agire in capo a poiché sarebbe spettato al , nel CP_1 CP_2 frattempo intervenuto, il compito di provvedere alla distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare. Infatti, osserva l'appellante, alla luce del principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore a far data dalla dichiarazione di fallimento, come sancito all'art. 51 della legge fallimentare,
“nel caso di una esecuzione immobiliare pendente, allorché' intervenga il fallimento della ditta esecutata, la legittimazione al recupero delle somme ricavate dalla procedura esecutiva ed al riparto di tali somme, compete al fallimento e non al creditore procedente nella esecuzione”, e, di conseguenza, “il potere di stabilire se determinati crediti maturati nel corso della procedura fallimentare prevalgano su quello dell'Istituto di credito fondiario non compete al Giudice dell'esecuzione, ma solo agli organi della procedura fallimentare” (cfr. pagg. 14 e 16 atto d'appello).
Col sesto motivo di gravame l'appellante lamenta l'ingiustificato comportamento del
[...]
che non avrebbe -illecitamente- richiesto a la consegna della Controparte_2 CP_1
somma di euro 60.000 ricevuta dalla procedura esecutiva e non avrebbe ottemperato all'obbligo di recuperare le spese prededucibili, sul predetto importo di euro 60.000, così creando un danno ai creditori.
pagina 17 di 23 Col settimo motivo, sulla scorta di quanto precede, l'appellante eccepisce la mancata trasmissione degli atti al giudice penale, da parte del Tribunale di Pavia, il che integrerebbe il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p..
Con il decimo motivo di impugnazione l'appellante contesta nel merito l'azione ex art. 2043 c.c promossa da poiché “la titolarità del credito ex art. 2043 c.c. non compete a CP_1 CP_1
come prima esposto. Il credito di cui alla procedura esecutiva non è oggetto della causa
[...] promossa con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.” (cfr. pag. 26 atto d'appello).
Colquindicesimo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe
“pedissequamente fatto sue” le deduzioni di per cui “su chiamata del convenuto si è costituito CP_1
in giudizio il TE3 evidenziando la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente.” (cfr. pag.28 atto d'appello) .
I motivi primo, quarto, sesto, settimo, decimo e quindicesimo sono infondati.
Il , costituendosi avanti al Tribunale di Pavia, su chiamata dell'avv. ha rilevato CP_2 Pt_1 che l'avvenuta ammissione al passivo di per il medesimo credito azionato nella procedura CP_1
esecutiva RGE 694/18, proseguita in costanza di fallimento, comporta, ai sensi dell'art. 41 L.B. e del
Protocollo vendite del Tribunale di Pavia, la legittimazione attiva in capo alla creditrice suddetta sia in riferimento all'avvenuto sequestro conservativo, che per l'introduzione del presente giudizio di cognizione contro l'Avv. Infatti, al termine dell'esecuzione immobiliare, il ricavato della Pt_1
vendita sarebbe stato, in ogni caso, attribuito per intero a data la sussistenza del credito CP_1
fondiario ex art. 41 L.B. e la sua avvenuta ammissione al passivo nel fallimento della debitrice esecutata. Al contrario, al Fallimento stesso, seppure intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare, nulla sarebbe stato assegnato, posto che il ricavato della vendita, pari ad euro 220.000,00 lordi, è risultato inferiore al credito complessivamente vantato da che era stata ammessa al CP_1
passivo fallimentare per euro 247.309,98. Dunque, il ricavato della vendita sarebbe spettato integralmente a quest'ultima, in quanto creditrice ipotecaria.
Anche le stesse sentenze citate dall'appellante, a sostegno della propria tesi, smentiscono invero quanto da quest'ultimo sostenuto. Si veda in tal senso Cass., ordinanza n. 12673/22, in cui si afferma che “ in tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito”, nonché, ancora, Cass.,
pagina 18 di 23 Sentenza n. 23482/2018 “ In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicché il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento;
il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.”
In definitiva, alla luce delle pronunce giurisdizionali appena esposte, deve ritenersi che, qualora il curatore non si costituisca nel procedimento esecutivo, le somme distribuite rimangono, in ogni caso, al creditore ipotecario, e dunque, nel caso di specie, a CP_1
Ciò detto, nell'ipotesi in esame, il credito di quest'ultima ammesso al passivo era superiore al ricavato della vendita, integralmente spettante a in quanto creditrice ipotecaria con ipoteca di CP_1
primo grado, per cui nessuna inerzia censurabile è ravvisabile in capo al curatore del fallimento, tanto più che la stessa aveva anticipato le spese di procedura. CP_1
Pertanto non vi è alcuna notizia di reato da comunicare alla Procura della Repubblica.
Col quinto motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'illegittimità ed improcedibilità delle azioni civili promosse da stante la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali in tema di CP_1
confisca, come stabilito dalla sentenza n. 30990/2018 della Suprema Corte. Secondo l'appellante, il
Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la pregiudizialità della confisca penale rispetto al provvedimento di sequestro emesso in favore di lungi dall'operare solo nella fase esecutiva, CP_1
“opera laddove sia già intervenuto il sequestro penale rispetto al sequestro civile” (cfr. pag. 18 atto d'appello). Pertanto, promuovendo l'azione ex art. 281 decies c.p.c avrebbe violato il CP_1 sopracitato principio, sancito in via giurisprudenziale, della “prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali”, non potendo tutelare il proprio credito in sede civile in pendenza di azione e sequestro penali.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina 19 di 23 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il principio richiamato dall'appellante non ha portata generale, ma si applica soltanto alle confische disposte nei confronti di associazioni mafiose o in altri casi specifici e riguarda la disciplina speciale contenuta nel d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Codice
Antimafia).
Detta normativa stabilisce che, nei rapporti tra confisca e procedure esecutive civili, prevale l'istituto penalistico della confisca sui diritti reali dei terzi, i quali, solo se di buona fede, potranno vedere tutelate le loro ragioni, ma unicamente in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, mentre la procedura esecutiva civile avviata dall'eventuale creditore ipotecario non può proseguire.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 20532/2013 la Cassazione, proprio con riferimento a un caso di confisca operata contro un appartenente alla criminalità organizzata, ha stabilito il principio della prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca, con la conseguenza dell'inopponibilità allo Stato dell'ipoteca iscritta su di un immobile confiscato ai sensi della legge antimafia.
Successivamente, con la sentenza n. 30990/2018, la Corte è parsa estendere gli stessi principi a tutte le forme di confisca.
Da ultimo, invece, la Cassazione ha chiarito che i principi invocati da parte appellante devono ritenersi validi solo per l'ipotesi di confisca speciale prevista nei confronti degli appartenenti ad associazioni criminose e per gli specifici reati a cui è estesa la medesima disciplina.
Con la sentenza n. 28242/2020 la Corte ha, infatti, affermato chiaramente che la disciplina prevista dall'art. 55 del d.lgs. 159/2011, come modificata dalla l. 161/2017, ha carattere speciale e si applica solo alle ipotesi di confisca contemplate dallo stesso decreto o da norme che vi rinviano espressamente
(come l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). In tali casi, prevarrà pertanto l'interesse penalistico, con conseguente prevalenza della confisca penale sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, potranno vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale.
Tuttavia, secondo la Corte questa disciplina non è applicabile per analogia ad altre tipologie di confisca. Per queste ultime, nei rapporti con le esecuzioni civili, vige il principio generale della priorità delle trascrizioni nei pubblici registri ex art. 2915 c.c., per cui se il sequestro penale viene trascritto dopo l'acquisto del bene da parte del terzo, tale bene resterà a quest'ultimo “pleno iure” e non potrà essere oggetto di successiva confisca.
Lo stesso principio è stato sancito anche dalla Cassazione in sede penale, con la sentenza n.
30294/21, la quale ha stabilito che l'art. 55 del D. Lgs. n. 159/2011 contiene una disciplina speciale ed eccezionale, legata alla prevenzione antimafia, ed è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non può quindi essere estesa ad altre forme di confisca. In particolare, la Cassazione
pagina 20 di 23 penale ha criticato l'assunto per cui gli interessi pubblicistici penali debbano sempre prevalere sui diritti dei creditori, anche se garantiti da ipoteche, precisando che tale principio vale solo per i patrimoni illeciti oggetto di misure di prevenzione, non rappresentando un principio generale valido per tutte le confische penali. Dunque, al di fuori dei casi di confisca antimafia, condizione necessaria per rendere la confisca opponibile anche al terzo acquirente sarà la previa trascrizione del sequestro preventivo rispetto al pignoramento immobiliare.
In definitiva, sia la Cassazione Civile che quella Penale sostengono che i principi richiamati dall'appellante riguardano solo la confisca disposta per appartenenti ad associazione mafiose e le altre fattispecie particolari in cui tale normativa speciale è richiamata, non potendosi ritenere principi generali.
Nel caso oggetto del presente procedimento non è stato dimostrato che ricorrano i presupposti per applicare detta normativa peculiare, non risultando che il sequestro subito dall'avv.to sia Pt_1
finalizzato alla confisca speciale di cui si è detto sopra.
In ogni caso deve rilevarsi che la questione riguarderebbe la sorte dell'azione esecutiva di CP_1 verso l'avv.to mentre nulla può invece impedire a di agire, come ha fatto nel presente Pt_1 CP_1
giudizio, in sede di cognizione per accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
Con il dodicesimo motivo l'appellante contesta la condanna alle spese di causa nei confronti di e del , alla luce dell'asserita nullità della sentenza, per quanto sostenuto nei CP_1 CP_2
precedenti motivi.
Con il tredicesimo motivo di impugnazione l'appellante avversa il criterio liquidatorio utilizzato dal Tribunale nella determinazione delle spese, considerata l'assenza di attività istruttorie e poiché “non essendo stato provato alcun danno, la liquidazione non poteva avvenire con le tabelle relative all'importo di euro 149.965,03, dato che non è stato provato alcun danno ex art. 2043 c.c. e l'importo di euro 149.965,03 è relativo alla esecuzione basata sul mutuo con (cfr. pag. 27 atto CP_2
d'appello).
I motivi dodicesimo e tredicesimo sono trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi,
e non sono fondati.
pagina 21 di 23 Come noto, la riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento delle domande dell'appellante, comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che la condanna dell'avv.to al pagamento dell'importo di euro 134.687,00 Pt_1
in luogo di quello di euro 160.000,00 chiesto originariamente da con conseguente assai CP_1 contenuta riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danni, giustifichi la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in quanto sostanzialmente soccombente.
Le spese di lite sopportate da parte appellata sono liquidate tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 /2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 9237/2022).
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), l'effettiva attività difensiva svolta, l'assenza di istruttoria e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellata per il primo grado sono liquidate nella somma di euro 8.433,00 per compenso professionale (di cui euro 2.552 per studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 4.253 per la fase decisionale) ed euro 786 per spese, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
sul punto può osservarsi, anche in risposta al motivo tredicesimo di appello, che correttamente il Tribunale aveva applicato i valori medi riferibili allo scaglione 52.000-260.000, escludendo la fase istruttoria che non si era tenuta. Parimenti, per il presente grado di appello, le spese dell'appellata si liquidano nella somma complessiva di euro 7.440,00, di cui euro 2.977,00 per studio ed euro 1.911,00 per fase introduttiva, tenuto conto della media difficoltà delle pagina 22 di 23 questioni trattate, mentre per la fase decisionale viene liquidato l'importo ridotto di euro 2.552,00 non avendo l'appellata depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ma solo le note di precisazione delle conclusioni e le note sostitutive dell'udienza del 15.4.2025; si esclude la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente anche nel presente grado, mentre devono aggiungersi il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Nulla deve disporsi rispetto al , rimasto contumace nel presente giudizio di appello. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando avverso la sentenza del Tribunale di n.
256/2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna a pagare a e per essa a Parte_1 TE CP_5
quale mandataria, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 134.687,00, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali –questi ultimi calcolati sulla somma, via via, annualmente rivalutata- dal 9.11.2022 alla decisione;
dalla sentenza al saldo saranno dovuti gli interessi legali;
2) condanna a pagare a , e per essa a Parte_1 TE CP_5
quale mandataria, a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado,
[...]
in euro 8.433,00 per compenso professionale ed euro 786 per spese, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, e quanto al grado di appello in euro 7.440,00, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.04.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Elena Catalano
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Severo (Fg), Parte_1 C.F._1
via Teano Appulo n. 14, presso lo studio dell'avv.to Edoardo Vertua, che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'avv.to Roberto Tava, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Appiani n. 7, TE P.IVA_1
presso lo studio degli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contumace Controparte_2
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 23
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 256/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 02.02.2024, non notificata.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 15.04.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Contrariis reiectis;
Previe le declaratorie del caso;
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia sezione III civile n. 256/2024 in persona del
Giudice dott. Forcina Andrea Francesco emessa in data 1/2/2024 e pubblicata in data 2/2/2024 nel procedimento al n. r.g. 2676/2023, voglia la Corte d'Appello di Milano: in via principale:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione ad agire di
[...]
sia perchè esiste la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni di CP_1 [...]
nei confronti di , soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali CP_1 Parte_1
(Cassazione n. 30990/2018 e n. 22184/2013) sia perche' le somme di cui alla procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018, oggetto della causa appellata, sono di proprieta' del debitore esecutato (Cassazione n. 1386/2017 ed Controparte_2
Istruzioni ai professionisti in ordine ai conti correnti relativi alle procedura esecutive e concorsuali del
Tribunale di Pavia dell'anno 2021)
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, causato dalla modificazione degli elementi di identificazione della causa (causa petendi e petitum) da parte del Tribunale di Pavia,
pagina 2 di 23 dato che ha modificato la domanda di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in responsabilità contrattuale
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata perche', essendo stata emessa nella causa di merito del sequestro ottenuto da ha violato l'art. 104 bis comma I bis delle norme di TE
attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni di attuazione), in quanto ha consentito a di trasformare il sequestro civile in pignoramento TE
immobiliare ed iniziare la esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 56/2024, in violazione del principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del singolo creditore ed in violazione del decreto legislativo n. 159/2011 TE
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata, relativa a causa promossa ex art. 2043 c.c., per la mancanza della prova sia che la condotta dell'attore appellante abbia procurato danni a CP_1
sia per l'ammontare dei danni sia che il comportamento e'stato tenuto per colpa o dolo, sia del
[...] nesso di causalita', cioe', che il danno sia stato cagionato dal soggetto dal quale TE pretende di essere risarcita e che la sua condotta sia stata la causa dell'evento pregiudizievole
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva di CP_1
ad agire, ex art. 2043 c.c., dato che il compito di incassare e provvedere alla distribuzione delle
[...] somme ricavate dall'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 spettava, ex lege, al Fallimento (Cassazione n. 23482/2018, articolo 51 Controparte_2
legge fallimentare e manuale operativo delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pavia anno 2021)
- dichiarare l'illegittimita' ed improcedibilita' delle azioni civili di per la TE
prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni di nei confronti di TE
, colpito da misure di sicurezza patrimoniali Parte_1
- dichiarare che il ha omesso di richiedere a Controparte_2 CP_1
la somma di euro 60.000,00, che ha ricevuto dalla procedura esecutiva del
[...] TE
Tribunale di Pavia n. r.g. es. 694/2018, configurandosi il reato di omissione di atti di ufficio ex art.
328 c.p.
- dichiarare che la chiamata del terzo è lecita dato che è stata Controparte_2
autorizzata dal Tribunale di Pavia e dichiarare che il aveva Controparte_2
l'obbligo di chiedere le spese prededucibili dalle somme ammontanti ad euro 60.000,00, che
[...]
ha ricevuto dalla procedura esecutiva del Tribunale di Pavia n. r.g. es. 694/2018 (Cassazione CP_1
n. 23482/2018, articolo 51 legge fallimentare e manuale operativo delle esecuzioni immobiliari del
Tribunale di Pavia anno 2021)
pagina 3 di 23 - dichiarare che il non ha chiesto la somma di euro 60.000,00 Controparte_2
a e non ha chiesto il pagamento delle spese prededucibili (Cassazione n. Controparte_3
23482/2018, articolo 51 legge fallimentare e manuale operativo delle esecuzioni immobiliari del
Tribunale di Pavia anno 2021)
- dichiarare che il Tribunale di Pavia ha omesso di trasmettere al Giudice penale la notitia criminis relativa alla mancata richiesta da parte del a Controparte_2 CP_1
della somma di euro 60.000,00, che ha ricevuto dalla procedura esecutiva del
[...] TE
Tribunale di Pavia n. r.g. es. 694/2018, configurandosi il rato di omissione di atti di ufficio ex art. 328
c.p.
- dichiarare la nullita' della sentenza appellata a causa di mancanza di motivazione e, comunque, di motivazione illogica
- dichiarare la sentenza impugnata viziata per mancato esame, da parte del Tribunale di Pavia, della domanda di revoca e/o riduzione del sequestro civile ex art. 112 c.p.c.
- dichiarare errata e non veritiera la ricostruzione del merito della causa, eseguita dal Tribunale di
Pavia, nella sentenza appellata
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte ove dichiara e quantifica l'importo vantato da nella esecuzione avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 in TE
euro 149.965,03 ed ove accoglie la domanda di e condanna al TE Parte_1 pagamento della somma di euro 149.965,03 oltre interessi legali, in violazione dell'art. 2043 c.c., in assenza di alcuna prova documentale delle somme sul conto corrente della procedura avanti il
Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 come risultante da estratto conto di conto corrente ed in assenza, comunque, di una perizia Ctu del Tribunale di Pavia. Tale somma non e', in alcun modo, provata e non tiene conto delle somme ancora giacenti sul conto corrente della procedura avanti il
Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018
- dichiarare che, a seguito della sentenza appellata, sono attualmente pendenti, per lo stesso importo di euro 149.965,03, sia l'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 694/2018 sia
l'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Pavia al n. r.g. es. 56/2024
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata in quanto, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti per l'azione ex art. 281 decies c.p.c., mancando sia la prova testimoniale sia la prova documentale sia la Ctu
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte ove dispone la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese professionali senza alcuna prova dei danni ex art. 2043 c.c.
[...]
pagina 4 di 23 - dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte ove condanna al Parte_1
pagamento sia a favore di della somma di euro 786,00 per spese ed euro 8.433,00 TE
per compensi professionali sia a favore del della somma di euro 8.433,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15% dei compensi, c.p.a. nonche' i.v.a. se prevista, dato che la liquidazione è avvenuta in base ad aliquote relative ad un valore non provato ed essendo
l'attivita' svolta limitatasi a n. 2 atti ed a n. 2 udienze
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Pavia considera fondate le deduzioni di perché smentite dai capi del presente appello TE
- dichiarare la nullita' della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Pavia considera fondate le deduzioni di perché smentite dai capi del presente Controparte_2
appello
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione delle somme eventualmente gia' pagate alle controparti a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza appellata”.
Per TE
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, così giudicare:
In via principale: respingere l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. Parte_1
256/2024 del Tribunale di Pavia e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
(di seguito, per brevità, ), in qualità di cessionaria dei crediti TE CP_1
ceduti da e per essa quale mandataria la conveniva in Controparte_4 Controparte_5
giudizio allegando: Parte_1
- che aveva stipulato un mutuo fondiario in data 7 luglio 2011 con la Controparte_4
, avente ad oggetto la somma di euro 300.000; Controparte_6
- che era stata iscritta ipoteca a favore di sull'immobile di proprietà della Controparte_4
mutuataria, meglio descritto nel ricorso;
- di essersi resa cessionaria del credito derivante dall'inadempimento del mutuo e di aver pagina 5 di 23 introdotto un procedimento esecutivo immobiliare, nel quale le operazioni di vendita erano state delegate dal Tribunale all'avv.to Parte_1
- che l'immobile esecutato era stato venduto per euro 220.000,00 e che l'attrice aveva ricevuto un acconto di euro 60.000,00, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 385 del 1993;
- che l'avv.to dopo aver depositato un progetto di riparto errato e carente, veniva Pt_1 revocato dal suo incarico dal Giudice dell'Esecuzione;
- che il nuovo professionista delegato aveva evidenziato che, nonostante la vendita dell'immobile, il conto corrente della procedura aveva un saldo attivo di soli 15.278,03 euro e aveva depositato una relazione datata 22.3.2023, nella quale evidenziava numerose carenze procedurali e alcuni comportamenti gravemente illegittimi, posti in essere dal precedente delegato;
- che le spese a carico della procedura erano pari ad euro 10.034.97;
- che la condotta del convenuto aveva provocato un ammanco di euro 149.965,03, somma che – se l'attività del delegato fosse stata corretta- sarebbe spettata integralmente a quale CP_1
creditrice ipotecaria che aveva diritto di soddisfarsi prima di tutti gli altri creditori.
Alla luce delle predette circostanze l'attrice, ottenuto ante causam il sequestro conservativo sui beni dell'avv.to nella contumacia del medesimo, chiedeva nel giudizio di merito la condanna Pt_1
dello stesso al risarcimento dei danni causati a quantificati in euro 160.000,00 o CP_1
quantomeno in euro 149.465,03, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le avverse pretese e rilevando l'improcedibilità dell'azione promossa da in quanto il giudice penale –nell'ambito del CP_1 procedimento n. 79572023 r.g.n.r. nei confronti dell'avv.to e riguardante anche altre procedure Pt_1
esecutive- aveva disposto il sequestro preventivo dei beni di quest'ultimo, finalizzato alla confisca, con l'effetto che il preteso credito di avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice CP_1 dell'esecuzione penale dopo la confisca dei beni, in forza del principio generale della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito da misure di sicurezza patrimoniale, sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30990/2018. Secondariamente,
l'avv.to eccepiva che, in caso di fallimento del debitore esecutato, il riparto delle somme Pt_1
ricavate dalla vendita in sede esecutiva avrebbe dovuto avvenire in sede fallimentare, per cui chiedeva la chiamata in causa del (di seguito il ”), in persona Controparte_2 CP_2
del curatore fallimentare.
Si costituiva, quindi, il , che evidenziava come l'intero ricavato della vendita in sede CP_2
esecutiva spettasse alla creditrice fondiaria ex art. 41 TUB, la quale aveva anche anticipato CP_1
pagina 6 di 23 le spese di procedura e pertanto era legittimata attivamente rispetto alle pretese azionate nel presente giudizio.
Il Tribunale di Pavia pronunciava sentenza n. 256/2024, pubblicata in data 02.02.2024, con il seguente dispositivo: “Accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore della Parte_1
ricorrente della somma di euro 149.965,03, oltre interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 9/11/2022; condanna altresì a rimborsare alla ricorrente Parte_1
ed alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, quanto alla ricorrente, in € 786 per spese ed in
€ 8.433 per compensi professionali e quanto alla terza chiamata in € 8.433 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.”
In particolare, a ragione della propria decisione il Tribunale osservava:
- che l'avv.to non aveva contestato il proprio negligente svolgimento del mandato Pt_1
affidatogli dal Giudice dell'Esecuzione ed il conseguente credito risarcitorio fatto valere da CP_1
- che il danno subito da quest'ultima doveva essere limitato alla somma di euro 149.965,03, in quanto, all'esito del giudizio, non era emerso il nesso causale tra l'inadempimento del convenuto e la mancata aggiudicazione del bene per una somma maggiore di quella ottenuta;
- che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, posto che lo stesso Fallimento del debitore esecutato aveva riconosciuto che l'intero ricavato della vendita dell'immobile oggetto di pignoramento spettava a in quanto il credito della stessa ammesso CP_1
al passivo era superiore al ricavato della vendita;
- che non sussisteva alcun impedimento all'accertamento giurisdizionale del credito, in quanto la pregiudizialità della confisca penale rispetto al provvedimento di sequestro operava soltanto nella fase dell'esecuzione immobiliare.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv.to formulando, previa richiesta Parte_1 di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza, i seguenti quindici motivi, nel prosieguo compiutamente analizzati:
1) nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), cioè, carenza della titolarità del diritto di azione;
2) nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione causato dalla modificazione degli elementi di identificazione della causa (causa petendi e petitum) da parte del tribunale
pagina 7 di 23 di pavia, che ha modificato la domanda per responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043
c.c., in responsabilità contrattuale;
3) mancata prova del danno, dell'importo del danno della colpa o dolo, del nesso di causalità ex art. 2043 c.c.;
4) nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva di ad CP_1
agire ex art. 2043 c.c., dato che spetta al fallimento cga nel frattempo Controparte_2
intervenuto, il compito di provvedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla esecuzione immobiliare n. 694/2018 r.g. es.;
5) illegittimità ed improcedibilità delle azioni civili di per prevalenza delle TE
esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni di chi sostiene di essere creditore del soggetto colpito da misure di sicurezza patrimoniali;
6) chiamata del terzo fallimento autorizzata dal tribunale di pavia Controparte_2
e mutamento del comportamento del fallimento Controparte_2
7) mancata trasmissione al giudice penale della notizia criminis relativa alla mancata richiesta, da parte del fallimento c.g.a. a della Controparte_2 TE
somma di euro 60.000,00 già incassata;
8) nullità della sentenza per mancanza di motivazione e, comunque, per motivazione illogica;
9) vizio di mancato esame da parte del tribunale della domanda di revoca o riduzione del sequestro ex art. 112 c.p.c.;
10) contestazione del merito della causa come esposto in sentenza;
11) circa l'accoglimento della domanda e condanna da parte del Tribunale di Pavia;
12) condanna al pagamento delle spese processuali;
13) liquidazione delle spese di causa;
14) deduzioni di e impugnazione della sentenza nella parte di cui a pagina 2, TE
rigo 24 e pagina 3 rigo 10;
15) deduzioni del fallimento e impugnazione della sentenza nella parte di cui a pagina CP_2
3, rigo 13 al rigo 16.
Si costituiva in data 01.09.2024 contestando l'appello e chiedendo la conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
In data 28.5.2024 la Corte, in composizione collegiale, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 351 cpc, ritenendo opportuno un preventivo vaglio delle ragioni dell'appellante.
pagina 8 di 23 All'esito della prima udienza, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 15.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 15.04.2025 e decisa nella camera di consiglio del 23.04.2025.
I motivi di appello secondo, terzo, ottavo, undicesimo, quattordicesimo vanno analizzati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza appellata in quanto affetta dai vizi di ultrapetizione e di mutamento della causa petendi e del petitum. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato come causa petendi, in luogo dei fatti dedotti da ex art. 2043 c.c come causa del presunto danno ingiusto subito, il contratto di mutuo CP_1
fondiario di cui alla procedura esecutiva avanti il Tribunale di Pavia n. 649/2018 R.G. ES, così attribuendo erroneamente all'odierna appellata la somma richiesta in detta procedura esecutiva, pari ad euro 149.965,03. Inoltre, l'appellante ha osservato che dall'esame dell'estratto conto di detta procedura risulta che il totale delle somme versate sul conto corrente ammontava ad euro 201.068,80 -e non ad euro 220.000,00 come sostenuto da e che il saldo al 25.10.2022 era pari ad euro 15.278,03, CP_1
da detrarre dal computo totale dei danni subiti da CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante, premesso il fondamento extracontrattuale delle domande di afferma che quest'ultima avrebbe omesso di provare il danno subito, il dolo o la CP_1 colpa dell'appellante, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento pregiudizievole. Difatti, sulla scorta del medesimo asserito travisamento della causa petendi e del petitum, già esposti col secondo motivo, il Tribunale di Pavia avrebbe confuso il credito di cui alla procedura esecutiva immobiliare, fondato sul contratto di mutuo fondiario, con il danno ex art. 2043 c.c., senza pertanto comprendere quale fosse l'azione promossa da e la conseguente ripartizione dell'onere CP_1
probatorio.
Con l'ottavo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la nullità della sentenza a causa della mancanza della motivazione, o, comunque, della sua illogicità. Infatti, il Tribunale non avrebbe pagina 9 di 23 adeguatamente motivato per quale motivo, in una causa di risarcimento ex art. 2043 c.c., abbia invece considerato come causa petendi il già citato contratto di mutuo fondiario posto alla base della procedura esecutiva.
Con l'undicesimo motivo l'appellante censura la condanna al pagamento di euro 149.965,03 inflittagli dal Tribunale, dal momento che tale somma sarebbe pari al credito vantato da nella CP_1
procedura di esecuzione immobiliare e non quella dovuta per l'eventuale danno, non provato, ex art. 2043 c.c..
Con il quattordicesimo motivo, l'avv.to impugna la sentenza nella parte in cui il Pt_1 giudice avrebbe “pedissequamente fatto sue” le seguenti deduzioni di CP_1
“che aveva stipulato un mutuo fondiario in data 7 luglio 2011 con la Controparte_4 [...]
avente ad oggetto la somma di euro Controparte_7
300.000;
- di aver iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà della mutuataria meglio descritto nel ricorso;
- di essersi resa cessionaria del predetto credito derivante dall'inadempimento del mutuo e di aver introdotto un procedimento esecutivo immobiliare nel quale le operazioni di vendita sono state delegate al convenuto;
- che l'immobile esecutato è stato venduto per 220.000 euro e che ha ricevuto un acconto di euro
60.000 ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 385 del 1993;
- che il convenuto, dopo aver depositato un progetto di riparto errato e carente, è stato revocato dal giudice dell'esecuzione;
- che il nuovo delegato ha evidenziato che nonostante la vendita dell'immobile il conto corrente della procedura aveva un saldo attivo di soli 15.278,03;
- che le spese a carico della procedura erano pari ad euro 10.034.97;
- che la condotta inadempiente del convenuto aveva provocato un ammanco di euro 149.965,03”
(cfr. pag. 28 atto d'appello).
I motivi in esame sono solo parzialmente fondati.
La vicenda per cui è causa trae origine da un contratto di mutuo ipotecario di euro 300.000,00, concesso da alla Controparte_8 Controparte_7
e finalizzato all'acquisto di un immobile.
A fronte dell'inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del mutuatario, la banca intraprendeva le azioni necessarie al recupero del credito e cedeva il proprio credito a CP_1
Una volta subentrata nella titolarità del credito, quest'ultima avviava la procedura esecutiva immobiliare nei confronti del debitore esecutato, al fine di soddisfarsi sul bene ipotecato.
pagina 10 di 23 Nell'ambito di detta procedura il Giudice dell'Esecuzione nominava l'avvocato Parte_1
quale professionista delegato per le operazioni di vendita del bene oggetto di ipoteca e per la redazione del piano di riparto del ricavato.
Nel corso dell'esecuzione, pur essendo stato aggiudicato il bene ipotecato al prezzo di euro
220.000,00, otteneva unicamente l'importo euro 60.000,00, a titolo di acconto. CP_1
Seguiva la redazione, da parte dell'Avv. di un piano di riparto del ricavato, che veniva però Pt_1
formalmente contestato da in quanto ritenuto pregiudizievole per le sue legittime aspettative CP_1
creditorie.
Alla luce di tali contestazioni, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la revoca dell'incarico conferito all'Avv. nominando al contempo un nuovo professionista delegato, individuato nell'Avv. Pt_1
Iofrida.
Quest'ultimo, una volta assunto l'incarico e presa visione degli atti della procedura, redigeva una dettagliata relazione tecnica, nella quale evidenziava gravi irregolarità nella gestione dell'incarico da parte del precedente delegato, nonché comportamenti ritenuti non conformi al dettato normativo e deontologico da parte dell'Avv. Pt_1
Nella propria relazione l'Avv. Iofrida rappresentava che, nonostante i plurimi tentativi, non era stato possibile ottenere alcun confronto diretto con il precedente delegato, Avv. e che tale Pt_1
impossibilità di comunicazione aveva impedito un ordinato passaggio di consegne, rendendo, pertanto, necessario un autonomo e approfondito esame degli atti e dei movimenti contabili connessi alla procedura esecutiva da parte del nuovo delegato.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta, quest'ultimo evidenziava la presenza di un conto corrente Contr bancario intestato alla procedura, acceso presso la filiale di Voghera, sul quale erano transitate le somme derivanti dalla vendita dell'immobile pignorato. Il nuovo delegato acquisiva ed esaminava da
Contr l'estratto conto di tale rapporto, relativo al periodo compreso tra l'8.07.2019 -data di apertura del conto- e il 17.03.2023, giorno in cui l'avv.to Iofrida si era recato personalmente presso la banca per ottenere la documentazione.
Dall'esame dell'estratto conto intestato alla procedura esecutiva emergevano i seguenti movimenti in entrata:
- bonifico di € 1.068,80 eseguito da a fronte della fattura emessa dall'Avv. quale CP_1 Pt_1
acconto per le sue competenze;
- versamenti di assegni bancari da parte del terzo aggiudicatario dell'immobile:
(i) € 19.000,00 in data 05.11.2019;
(ii) € 10.000,00 in data 22.01.2020;
pagina 11 di 23 (iii) € 171.000,00 in data 24.02.2020, per un totale di 200.000 euro versati dall'aggiudicatario; nonché dei seguenti movimenti in uscita non chiari e neppure autorizzati:
- € 1.050,00 prelevati in contanti allo sportello in data 04.09.2019;
- € 19.000,00 mediante assegno non trasferibile, emesso in data 04.12.2019, a favore dell'Agenzia delle Entrate, senza alcuna causale;
- € 9.901,25 addebitati il 23.01.2020, operazione effettuata trame bonifico bancario senza indicazione né del beneficiario, né della causale;
- € 146.038,49 bonificati in data 23.09.2020 in favore della società soggetto TE0
estraneo alla procedura;
- € 2.319,94 versati il 30.09.2020 a favore di soggetto che non risultava TE1 nominato custode nell'ambito del procedimento;
- € 7.334,82 in data 30.09.2020, corrisposti a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Pt_1
L'analisi dell'estratto conto evidenziava, dunque, entrate da parte dell'aggiudicatario per la somma complessiva di euro 200.000,00, anziché per euro 220.000,00, che era il prezzo di aggiudicazione, e uscite di cassa per un totale di € 185.644,50, non supportate da provvedimenti autorizzativi del Giudice dell'Esecuzione o comunque da adeguata giustificazione e, in taluni casi, prive persino di causale o di indicazione del beneficiario o con beneficiario estraneo alla procedura esecutiva.
Tra l'altro l'acconto di euro 60.000 ricevuto da nel corso della procedura esecutiva non CP_1
risulta bonificato dal conto in esame, a riprova della gestione caotica e poco trasparente operata dall'avv.to che comunque non ha segnalato l'esistenza di altri conti intestati alla procedura. Pt_1
Venendo ad esaminare il danno subito da quale effetto di tale gestione da parte CP_1 dell'appellante, occorre tener presente che la stessa, quale creditrice fondiaria, era stata ammessa al passivo per euro 247.309,98.
Come evidenziato dalla difesa del , avrebbe avuto, pertanto, il diritto di vedersi CP_2 CP_1 assegnato l'intero ricavato della vendita avvenuta in sede esecutiva, in occasione della quale il bene era stato aggiudicato al prezzo di euro 220.000, somma inferiore al credito ammesso al passivo di
CP_1
Tuttavia, quest'ultima ha incassato solo euro 60.000,00, a titolo di acconto, pur avendo anticipato le spese della procedura, come attestato anche dalla difesa del . CP_2
La differenza fra i sopracitati importi è pari a 160.000,00, da cui devono essere detratte le ulteriori spese di procedura, che dai conteggi di non specificamente contestati dalle altre parti, sono CP_1
così riassumibili:
- euro 6.258,52 compenso Avv. (euro 7.327,32 a cui detrarre euro 1.086,80 già anticipati); Pt_1
pagina 12 di 23 - euro 2.664,48 compenso IVG (euro 2.969,48 a cui detrarre euro 305,00);
- euro 611,97 compenso stimatore Geom. (euro 1.809,93 a cui detrarre euro 1.197,96); Pt_2
- euro 500,00 per cancellazioni;
per un totale di euro 10.034,97.
Pertanto, la somma disponibile per il riparto avrebbe dovuto essere pari ad euro 149.965,03, deducendo le spese di procedura calcolate in euro 10.034,97 da euro 160.000,00. avrebbe avuto, quindi, diritto a percepire detto importo di euro 149.965,03. CP_1
Invece, sul conto corrente della procedura sono stati rinvenuti solo euro 15.278,03, come rilevato dal nuovo Delegato;
mancano quindi euro 134.687,00, ossia 149.965, 03 meno euro 15.278,03.
L'esito della procedura, vista l'aggiudicazione del bene per euro 220.000,00, avrebbe pertanto consentito a di incassare un importo superiore a quello effettivamente conseguito, e in CP_1
particolare pari ad euro 209.965,03, che si ricava dalla differenza tra quanto incassato per l'aggiudicazione -euro 220.000,00- e le ulteriori spese di procedura, quantificate in euro 10.034,97. Al contrario, l'appellata ha invece percepito solo l'acconto di euro 60.000,00, con un conseguente mancato incasso pari ad euro 149.965,03. Poiché, tuttavia, sul conto intestato alla procedura sono stati rinvenuti euro 15.278,03 su cui potrà soddisfarsi quale creditrice ipotecaria, il danno per la CP_1
stessa deve quantificarsi nella differenza tra il saldo che il conto della procedura avrebbe dovuto avere in caso di operato corretto del professionista delegato e il saldo effettivo, ossia euro 134.687,00
(149.965,03 meno 15.278,03). Del resto la stessa nella sua comparsa conclusionale in primo CP_1 grado (p. 3), aveva operato il seguente calcolo: “Tenuto conto che l'esponente, quale creditrice ipotecaria di primo grado, avrebbe avuto il diritto di essere soddisfatta prima degli altri creditori e che la stessa ha precisato il proprio credito residuo (al netto dell'acconto ex art. 41 TUB) e senza considerare gli interessi attesa l'incapienza in prededuzione per euro 9.977,65; in via privilegiata ipotecaria per euro 217.484,98, se l'attività del delegato fosse stata corretta, l'esponente avrebbe incassato quantomeno l'intero importo residuo di euro 149.965,03, rispetto al prezzo di aggiudicazione, per cui, tento conto della giacenza di euro 15.278,03 (come rilevata dal nuovo
Delegato) presente sul conto corrente della procedura, deriva una differenza (per calcolo matematico) di 134.687,00”.
La sentenza di primo grado deve, dunque, correggersi nella parte in cui ha riconosciuto come danno a l'intero importo di euro 149.965,03, senza tener conto che un saldo sul conto corrente della CP_1
procedura comunque sussisteva, sia pure modesto, e che è onere della creditrice procedente attivarsi per ottenerlo.
pagina 13 di 23 Così ricostruiti correttamente la vicenda e il credito risarcitorio di le doglianze svolte CP_1 dall'appellante appaiono prive di fondamento.
Si è visto che la relazione del nuovo professionista delegato dal GE ha evidenziato una serie di irregolarità e soprattutto l'uscita del tutto ingiustificata dal conto corrente intestato alla procedura di una serie di importi, per operazioni non autorizzate dal GE. All'esito della gestione il conto presentava un saldo di euro 15.278,03 anziché di euro 149.965,03, come sopra ricostruito.
L'avv.to né al nuovo professionista delegato dal Giudice dell'Esecuzione, né in sede di Pt_1
sequestro conservativo chiesto da ove è rimasto contumace, né nell'ambito del procedimento CP_1
di primo grado, né, ancora, nel presente grado di appello, ha mai fornito spiegazioni in ordine alla propria condotta, agli addebiti contestati e agli ammanchi, sui quali non si è neppure soffermato.
Posto che sul conto intestato alla procedura non risulta che operassero altri soggetti, deve ritenersi che la distrazione delle somme sia da imputarsi al medesimo.
Parimenti, va ascritto all'avv.to il mancato incasso dell'intero prezzo di aggiudicazione pari Pt_1
ad euro 220.000,00; come evidenziato dal nuovo delegato nella sua relazione mancano, infatti,
20.000,00 euro, risultando versati sul conto della procedura esecutiva solo 200.000 euro. Non è noto se l'aggiudicatario li abbia versati su altro conto, su indicazione dell'avv.to o se non abbia mai Pt_1
saldato il prezzo integrale, ma, in ogni caso, anche in tale seconda ipotesi, sarebbe stato preciso dovere dell'avv.to attivarsi per ottenere il pagamento del saldo da parte dell'aggiudicatario, e, nel Pt_1
presente giudizio, allegare e dimostrare di essersi attivato in tal senso.
Più in generale, l'appellante, a fronte degli addebiti contenuti nella relazione del nuovo professionista delegato, che ha posto a base del suo ricorso, avrebbe dovuto dare conto del CP_1
proprio operato nella procedura esecutiva, spiegare le ragioni dei prelievi e dei bonifici in uscita, e i motivi per cui l'aggiudicatario risulta aver versato solo euro 200.000,00 in luogo di euro 220.000,00, nonché per quale ragione il conto corrente della procedura presenta un saldo finale di soli euro
15.278,03, anziché di euro 149.965,03. Nulla di tutto ciò risulta dedotto e dimostrato dall'appellante.
Pertanto, dall'esame del conto corrente della procedura esecutiva che gestiva l'avv.to in Pt_1
quanto delegato, ed altresì dalla relazione del nuovo delegato, sopra riassunta, emerge il verificarsi di una serie di condotte distrattive di somme di denaro, o, quantomeno, una sequenza di mancate entrate e uscite di denaro non giustificate, che consentono di ascrivere all'appellante una condotta illegittima, imputabile allo stesso a titolo di colpa, se non addirittura di dolo.
Nel caso di specie detta condotta quantomeno colposa dell'avv.to ha senz'altro determinato Pt_1
un danno in capo a Si è visto infatti che l'incasso integrale del prezzo di aggiudicazione, pari CP_1
a euro 220.000,00, dedotte le spese di procedura ancora da sostenere pari ad euro 10.034,97, avrebbe pagina 14 di 23 permesso a di incassare complessivamente un importo pari ad euro 209.965,03, a fronte della CP_1
minor somma di euro 60.000 percepita in acconto, con una differenza a suo sfavore, pertanto, di euro
149.965,03. Dunque, stante la presenza di euro 15.278,03 sul conto della procedura, il danno subito da deve determinarsi nell'importo mancante di euro 134.687,00. CP_1
Pertanto, ai fini della fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata da si CP_1 ritengono presenti sia la condotta quantomeno colposa dell'avv.to sia il danno cagionato a Pt_1
controparte, causalmente riconducibile a detta condotta colposa.
Priva di fondamento è poi la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe confuso il credito derivante dal mutuo fondiario con l'azione risarcitoria promossa da con una CP_1
conseguente modifica della causa petendi e del petitum, posti a base della domanda risarcitoria di quest'ultima.
Il mutuo fondiario è evidentemente il fondamento del credito fatto valere da nella CP_1
procedura esecutiva contro . La cattiva gestione Controparte_6 da parte dell'avv.to dell'incarico di delegato in detta procedura ha determinato, in capo a Pt_1
un minor incasso rispetto a quello che sarebbe disceso dall'avvenuta aggiudicazione CP_1 dell'immobile oggetto di esecuzione, qualora l'avv.to avesse correttamente operato. Il danno, Pt_1
determinato dalla condotta colposa del professionista e risarcibile ex art. 2043 cc è pertanto pari al minor importo incassato da rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire dalla procedura CP_1
esecutiva in assenza delle condotte distrattive, poste in essere dall'avv.to Pt_1
In definitiva, l'appellante deve essere condannato a pagare a a titolo di risarcimento del CP_1
danno, la somma di euro 134.687,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali –questi ultimi calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata- dal 9.11.2022, data di revoca dell'incarico all'avv.to da parte del GE, alla decisione;
dalla sentenza al saldo saranno dovuti gli interessi Pt_1
legali.
Col nono motivo di gravame l'appellante eccepisce il mancato esame, da parte del Tribunale, della domanda di revoca o di riduzione del sequestro da lui proposta in primo grado ex 112 c.p.c., considerato che tale sequestro è stato eseguito su beni dal valore di 500.000 euro, peraltro in assenza di qualsivoglia prova dei danni subiti ex art. 2043 c.c..
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha stabilito che un eccesso nell'attuazione del sequestro conservativo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in pagina 15 di 23 applicazione del disposto di cui all'art. 496 c.p.c, a sua volta applicabile in virtù del richiamo dell'art. 671 c.p.c alla normativa del pignoramento.
In particolare, secondo la Corte, un eccesso nell'attuazione del sequestro conservativo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 cod. proc. civ (Cass. Civ. n. 7218/1997); infatti “il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo non è previsto espressamente nel nostro ordinamento, ma è invalso nella pratica, in analogia alla riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ (Cass. Civ. n. 1336/1994).
A sua volta, l'art. 496 cpc dispone testualmente che “su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
A tal riguardo, dalla relazione della Guardia di Finanza prodotta da parte appellante si evince come l'avv.to fosse proprietario dei seguenti beni: Pt_1
(i) immobile sito in Voghera (PV), via Fratelli Rosselli n. 87, composto da abitazione e box, gravato da ipoteca per euro 171.202,94 in favore di e con valore TE2
stimato in euro 423.750,00;
(ii) Immobile adibito a studio professionale sito in Voghera (PV), via Emilia n. 101, gravato da ipoteca per euro 71.487,92 in favore di e con valore stimato in euro TE2
26.400,00;
(iii) Autovettura Fiat 500, esente da gravami e con valore stimato in euro 2.200,00 in acquisto e euro 4.200,00 di vendita al pubblico.
Considerate le sopracitate iscrizioni a favore di per importi considerevoli, l'entità CP_12
comunque significativa del credito di qui riconosciuto e il noto abbattimento dei valori che si CP_1
registra in sede di procedure esecutive, non si ravvisano in questa sede gli estremi per la richiesta riduzione del sequestro, ad oggi trasformato in pignoramento. Ogni questione sul punto potrà essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione.
I motivi primo, quarto, sesto, settimo, decimo e quindicesimo, in quanto connessi tra loro, vanno analizzati congiuntamente.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione ad agire in capo a In particolare, secondo l'avv.to in virtù CP_1 Pt_1
del principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto pagina 16 di 23 colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, non avrebbe titolo per agire per il recupero del CP_1
suo credito risarcitorio, connesso alle vicende dell'esecuzione immobiliare. A giudizio dell'appellante, il recupero delle somme di cui al reato di peculato, contestato all'avv.to sarebbe stato di Pt_1
spettanza dell'Autorità Giudiziaria, poiché, per le medesime vicende qui dedotte da già CP_1 pendeva procedimento penale a carico dell'avv.to ed era stato eseguito contro quest'ultimo il Pt_1
sequestro penale, finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza di euro 163.941,00.
L'appellante ha dedotto infatti che dovrebbe considerarsi priva di legittimazione attiva per CP_1
due ordini di ragioni: (a) in quanto priva di diritti sulle somme ricavate a seguito della vendita immobiliare nella predetta procedura esecutiva avanti il Tribunale di Pavia, dal momento che “nelle esecuzioni immobiliari, le somme depositate sui conti correnti delle procedure esecutive, a seguito di vendita immobiliare dei beni pignorati, sono di proprietà del debitore esecutato -sarebbe a dire,
[...]
nel frattempo dichiarata fallita- e non del creditore procedente ( ” ; (b) Controparte_2 CP_1
per avere insistito nelle proprie azioni risarcitorie, pur in presenza di un sequestro penale, così violando il principio della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore dell'indagato colpito da misure di sicurezza patrimoniali (cfr comparsa conclusionale avv.to . Pt_1
Col quarto motivo di gravame l'appellante censura nuovamente la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione ad agire in capo a poiché sarebbe spettato al , nel CP_1 CP_2 frattempo intervenuto, il compito di provvedere alla distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare. Infatti, osserva l'appellante, alla luce del principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore a far data dalla dichiarazione di fallimento, come sancito all'art. 51 della legge fallimentare,
“nel caso di una esecuzione immobiliare pendente, allorché' intervenga il fallimento della ditta esecutata, la legittimazione al recupero delle somme ricavate dalla procedura esecutiva ed al riparto di tali somme, compete al fallimento e non al creditore procedente nella esecuzione”, e, di conseguenza, “il potere di stabilire se determinati crediti maturati nel corso della procedura fallimentare prevalgano su quello dell'Istituto di credito fondiario non compete al Giudice dell'esecuzione, ma solo agli organi della procedura fallimentare” (cfr. pagg. 14 e 16 atto d'appello).
Col sesto motivo di gravame l'appellante lamenta l'ingiustificato comportamento del
[...]
che non avrebbe -illecitamente- richiesto a la consegna della Controparte_2 CP_1
somma di euro 60.000 ricevuta dalla procedura esecutiva e non avrebbe ottemperato all'obbligo di recuperare le spese prededucibili, sul predetto importo di euro 60.000, così creando un danno ai creditori.
pagina 17 di 23 Col settimo motivo, sulla scorta di quanto precede, l'appellante eccepisce la mancata trasmissione degli atti al giudice penale, da parte del Tribunale di Pavia, il che integrerebbe il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p..
Con il decimo motivo di impugnazione l'appellante contesta nel merito l'azione ex art. 2043 c.c promossa da poiché “la titolarità del credito ex art. 2043 c.c. non compete a CP_1 CP_1
come prima esposto. Il credito di cui alla procedura esecutiva non è oggetto della causa
[...] promossa con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.” (cfr. pag. 26 atto d'appello).
Colquindicesimo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe
“pedissequamente fatto sue” le deduzioni di per cui “su chiamata del convenuto si è costituito CP_1
in giudizio il TE3 evidenziando la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente.” (cfr. pag.28 atto d'appello) .
I motivi primo, quarto, sesto, settimo, decimo e quindicesimo sono infondati.
Il , costituendosi avanti al Tribunale di Pavia, su chiamata dell'avv. ha rilevato CP_2 Pt_1 che l'avvenuta ammissione al passivo di per il medesimo credito azionato nella procedura CP_1
esecutiva RGE 694/18, proseguita in costanza di fallimento, comporta, ai sensi dell'art. 41 L.B. e del
Protocollo vendite del Tribunale di Pavia, la legittimazione attiva in capo alla creditrice suddetta sia in riferimento all'avvenuto sequestro conservativo, che per l'introduzione del presente giudizio di cognizione contro l'Avv. Infatti, al termine dell'esecuzione immobiliare, il ricavato della Pt_1
vendita sarebbe stato, in ogni caso, attribuito per intero a data la sussistenza del credito CP_1
fondiario ex art. 41 L.B. e la sua avvenuta ammissione al passivo nel fallimento della debitrice esecutata. Al contrario, al Fallimento stesso, seppure intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare, nulla sarebbe stato assegnato, posto che il ricavato della vendita, pari ad euro 220.000,00 lordi, è risultato inferiore al credito complessivamente vantato da che era stata ammessa al CP_1
passivo fallimentare per euro 247.309,98. Dunque, il ricavato della vendita sarebbe spettato integralmente a quest'ultima, in quanto creditrice ipotecaria.
Anche le stesse sentenze citate dall'appellante, a sostegno della propria tesi, smentiscono invero quanto da quest'ultimo sostenuto. Si veda in tal senso Cass., ordinanza n. 12673/22, in cui si afferma che “ in tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito”, nonché, ancora, Cass.,
pagina 18 di 23 Sentenza n. 23482/2018 “ In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicché il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento;
il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.”
In definitiva, alla luce delle pronunce giurisdizionali appena esposte, deve ritenersi che, qualora il curatore non si costituisca nel procedimento esecutivo, le somme distribuite rimangono, in ogni caso, al creditore ipotecario, e dunque, nel caso di specie, a CP_1
Ciò detto, nell'ipotesi in esame, il credito di quest'ultima ammesso al passivo era superiore al ricavato della vendita, integralmente spettante a in quanto creditrice ipotecaria con ipoteca di CP_1
primo grado, per cui nessuna inerzia censurabile è ravvisabile in capo al curatore del fallimento, tanto più che la stessa aveva anticipato le spese di procedura. CP_1
Pertanto non vi è alcuna notizia di reato da comunicare alla Procura della Repubblica.
Col quinto motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'illegittimità ed improcedibilità delle azioni civili promosse da stante la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali in tema di CP_1
confisca, come stabilito dalla sentenza n. 30990/2018 della Suprema Corte. Secondo l'appellante, il
Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la pregiudizialità della confisca penale rispetto al provvedimento di sequestro emesso in favore di lungi dall'operare solo nella fase esecutiva, CP_1
“opera laddove sia già intervenuto il sequestro penale rispetto al sequestro civile” (cfr. pag. 18 atto d'appello). Pertanto, promuovendo l'azione ex art. 281 decies c.p.c avrebbe violato il CP_1 sopracitato principio, sancito in via giurisprudenziale, della “prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali”, non potendo tutelare il proprio credito in sede civile in pendenza di azione e sequestro penali.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina 19 di 23 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il principio richiamato dall'appellante non ha portata generale, ma si applica soltanto alle confische disposte nei confronti di associazioni mafiose o in altri casi specifici e riguarda la disciplina speciale contenuta nel d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Codice
Antimafia).
Detta normativa stabilisce che, nei rapporti tra confisca e procedure esecutive civili, prevale l'istituto penalistico della confisca sui diritti reali dei terzi, i quali, solo se di buona fede, potranno vedere tutelate le loro ragioni, ma unicamente in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, mentre la procedura esecutiva civile avviata dall'eventuale creditore ipotecario non può proseguire.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 20532/2013 la Cassazione, proprio con riferimento a un caso di confisca operata contro un appartenente alla criminalità organizzata, ha stabilito il principio della prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca, con la conseguenza dell'inopponibilità allo Stato dell'ipoteca iscritta su di un immobile confiscato ai sensi della legge antimafia.
Successivamente, con la sentenza n. 30990/2018, la Corte è parsa estendere gli stessi principi a tutte le forme di confisca.
Da ultimo, invece, la Cassazione ha chiarito che i principi invocati da parte appellante devono ritenersi validi solo per l'ipotesi di confisca speciale prevista nei confronti degli appartenenti ad associazioni criminose e per gli specifici reati a cui è estesa la medesima disciplina.
Con la sentenza n. 28242/2020 la Corte ha, infatti, affermato chiaramente che la disciplina prevista dall'art. 55 del d.lgs. 159/2011, come modificata dalla l. 161/2017, ha carattere speciale e si applica solo alle ipotesi di confisca contemplate dallo stesso decreto o da norme che vi rinviano espressamente
(come l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). In tali casi, prevarrà pertanto l'interesse penalistico, con conseguente prevalenza della confisca penale sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, potranno vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale.
Tuttavia, secondo la Corte questa disciplina non è applicabile per analogia ad altre tipologie di confisca. Per queste ultime, nei rapporti con le esecuzioni civili, vige il principio generale della priorità delle trascrizioni nei pubblici registri ex art. 2915 c.c., per cui se il sequestro penale viene trascritto dopo l'acquisto del bene da parte del terzo, tale bene resterà a quest'ultimo “pleno iure” e non potrà essere oggetto di successiva confisca.
Lo stesso principio è stato sancito anche dalla Cassazione in sede penale, con la sentenza n.
30294/21, la quale ha stabilito che l'art. 55 del D. Lgs. n. 159/2011 contiene una disciplina speciale ed eccezionale, legata alla prevenzione antimafia, ed è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non può quindi essere estesa ad altre forme di confisca. In particolare, la Cassazione
pagina 20 di 23 penale ha criticato l'assunto per cui gli interessi pubblicistici penali debbano sempre prevalere sui diritti dei creditori, anche se garantiti da ipoteche, precisando che tale principio vale solo per i patrimoni illeciti oggetto di misure di prevenzione, non rappresentando un principio generale valido per tutte le confische penali. Dunque, al di fuori dei casi di confisca antimafia, condizione necessaria per rendere la confisca opponibile anche al terzo acquirente sarà la previa trascrizione del sequestro preventivo rispetto al pignoramento immobiliare.
In definitiva, sia la Cassazione Civile che quella Penale sostengono che i principi richiamati dall'appellante riguardano solo la confisca disposta per appartenenti ad associazione mafiose e le altre fattispecie particolari in cui tale normativa speciale è richiamata, non potendosi ritenere principi generali.
Nel caso oggetto del presente procedimento non è stato dimostrato che ricorrano i presupposti per applicare detta normativa peculiare, non risultando che il sequestro subito dall'avv.to sia Pt_1
finalizzato alla confisca speciale di cui si è detto sopra.
In ogni caso deve rilevarsi che la questione riguarderebbe la sorte dell'azione esecutiva di CP_1 verso l'avv.to mentre nulla può invece impedire a di agire, come ha fatto nel presente Pt_1 CP_1
giudizio, in sede di cognizione per accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
Con il dodicesimo motivo l'appellante contesta la condanna alle spese di causa nei confronti di e del , alla luce dell'asserita nullità della sentenza, per quanto sostenuto nei CP_1 CP_2
precedenti motivi.
Con il tredicesimo motivo di impugnazione l'appellante avversa il criterio liquidatorio utilizzato dal Tribunale nella determinazione delle spese, considerata l'assenza di attività istruttorie e poiché “non essendo stato provato alcun danno, la liquidazione non poteva avvenire con le tabelle relative all'importo di euro 149.965,03, dato che non è stato provato alcun danno ex art. 2043 c.c. e l'importo di euro 149.965,03 è relativo alla esecuzione basata sul mutuo con (cfr. pag. 27 atto CP_2
d'appello).
I motivi dodicesimo e tredicesimo sono trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi,
e non sono fondati.
pagina 21 di 23 Come noto, la riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento delle domande dell'appellante, comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che la condanna dell'avv.to al pagamento dell'importo di euro 134.687,00 Pt_1
in luogo di quello di euro 160.000,00 chiesto originariamente da con conseguente assai CP_1 contenuta riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danni, giustifichi la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in quanto sostanzialmente soccombente.
Le spese di lite sopportate da parte appellata sono liquidate tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 /2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 9237/2022).
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), l'effettiva attività difensiva svolta, l'assenza di istruttoria e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellata per il primo grado sono liquidate nella somma di euro 8.433,00 per compenso professionale (di cui euro 2.552 per studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 4.253 per la fase decisionale) ed euro 786 per spese, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
sul punto può osservarsi, anche in risposta al motivo tredicesimo di appello, che correttamente il Tribunale aveva applicato i valori medi riferibili allo scaglione 52.000-260.000, escludendo la fase istruttoria che non si era tenuta. Parimenti, per il presente grado di appello, le spese dell'appellata si liquidano nella somma complessiva di euro 7.440,00, di cui euro 2.977,00 per studio ed euro 1.911,00 per fase introduttiva, tenuto conto della media difficoltà delle pagina 22 di 23 questioni trattate, mentre per la fase decisionale viene liquidato l'importo ridotto di euro 2.552,00 non avendo l'appellata depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ma solo le note di precisazione delle conclusioni e le note sostitutive dell'udienza del 15.4.2025; si esclude la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente anche nel presente grado, mentre devono aggiungersi il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Nulla deve disporsi rispetto al , rimasto contumace nel presente giudizio di appello. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando avverso la sentenza del Tribunale di n.
256/2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna a pagare a e per essa a Parte_1 TE CP_5
quale mandataria, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 134.687,00, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali –questi ultimi calcolati sulla somma, via via, annualmente rivalutata- dal 9.11.2022 alla decisione;
dalla sentenza al saldo saranno dovuti gli interessi legali;
2) condanna a pagare a , e per essa a Parte_1 TE CP_5
quale mandataria, a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado,
[...]
in euro 8.433,00 per compenso professionale ed euro 786 per spese, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, e quanto al grado di appello in euro 7.440,00, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.04.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Elena Catalano
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