Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7037 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12699 del 2025, proposto da
TT NI e GI S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;
contro
GE dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio n. 9;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di MI EO e Luca Società Semplice Agricola, Agricoop Malerba Società Cooperativa, Energy Queen, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua, delle graduatorie della procedura FER2_A_2024_1 indetta ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 giugno 2024, pubblicate in data 14 maggio 2025, in particolare la Tabella A, recante gli impianti in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza, e la Tabella B, recante gli impianti esclusi, tra cui l'impianto di generazione di energia elettrica da fonte biogas della società TT NI e GI s.s. società agricola sito nel comune di Torbole Casaglia;
- del provvedimento del GE Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20250405712 datato 11 giugno 2025 avente ad oggetto la comunicazione di esclusione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte biogas della società TT NI e GI s.s. società agricola sito nel comune di Torbole Casaglia dalla procedura FER2_A_2024_1 indetta ai sensi del D.M. 19 giugno 2024;
- per quanto possa occorrere, del Decreto Ministeriale del 19 giugno 2024 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; dell'allegato 1 al Decreto recante le regole operative; del bando del 11 dicembre 2024, qualora interpretati nel senso di ritenere che l'entrata in esercizio di un impianto corrisponda alla sola attivazione della connessione da parte del GE di Rete;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nonché di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. ZO OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. TT NI e GI s.s. agricola, odierna ricorrente, riferisce:
- di aver presentato, nel mese di novembre 2023, presso il competente Comune, una SCIA per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas di potenza pari a 49 kW, e di aver avviato i lavori nel mese di aprile 2024, nella prospettiva di poter ottenere gli incentivi di cui al D.M. 23 giugno 2016 (c.d. decreto FER) in virtù della proroga di cui all'art. 1, commi 954 ss., L. 145/2018;
- che, durante lo svolgimento dei lavori, veniva adottato il D.M. 19 giugno 2024 (c.d. decreto FER2), con conseguente cessazione dell'efficacia della menzionata proroga salvo che per gli impianti che fossero entrati in esercizio entro i successivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'anzidetto decreto (art. 1, comma 957, lett. a), L. 145/2018);
- di aver tentato vanamente di terminare i lavori in tempo utile per beneficiare del termine ultimo della proroga, riuscendo ad ottenere l'attivazione della connessione alla rete elettrica nazionale in data 18 novembre 2024;
- che in data 10 dicembre 2024 venivano pubblicate le Regole Operative al decreto FER2, le quali hanno previsto che, « [i]n deroga alla condizione generale di avvio lavori successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, esclusivamente per la prima procedura competitiva del DM FER2, è consentita la partecipazione degli impianti a biogas di potenza fino a 100 kW per i quali i lavori di realizzazione siano già stati avviati prima della data di pubblicazione DM FER2, purché entrino in esercizio successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli incentivi » (§ 2.2.1., pag. 12);
- di aver conseguentemente presentato, in data 13 febbraio 2025, richiesta di partecipazione alla "prima procedura FER2".
I.1.1. Nell'ambito dei propri controlli di competenza sulle richieste, in data 10 aprile 2025 il GSE, fra l'altro, ha rilevato che « [d]a una verifica condotta [...] presso il portale Gaudi di Terna, l’impianto identificato dal codice censimp IM_2435387, risulta entrato in esercizio in data 18 novembre 2024 » e ha conseguentemente richiesto « di presentare le proprie eventuali osservazioni in merito alla presunta applicabilità della deroga di cui [al paragrafo 2.2.1 delle Regole Operative del DM FER2] », entro i successivi sette giorni.
A riscontro di tale richiesta, la ricorrente ha precisato che il proprio impianto « ha effettuato l'allaccio in data 18/11/2024 ma non essendo state completate le opere e non essendo stata data la fine lavori l'impianto [stesso) non può essere considerato in esercizio ».
Con provvedimento prot. GSEWEB/P20250405712 dell’11 giugno 2025, il GSE ha ritenuto dirimente che « sul sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ), istituito con DE AE (oggi ARERA) ARG/elt 124/10, l’impianto risulta[sse] registrato in esercizio con data di attivazione del 18 novembre 2024 », dunque « in data antecedente all’ammissione in posizione utile nella pertinente graduatoria prevista dal DM FER2 » e ha perciò disposto l’esclusione della richiesta.
I.1.2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato (al GSE, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quali Amministrazione intimate, e a tre imprese ammesse al contributo, quali controinteressate) l’11 settembre 2025, la società ha impugnato il predetto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 954 ss. della Legge n. 145/2018 – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2016 e delle relative procedure applicative del 15 luglio 2016 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza »: sostiene la ricorrente che il GSE avrebbe illegittimamente aderito a una nozione di entrata in esercizio dell’impianto diversa da quella risultante dalla disciplina di cui al decreto FER e relative Procedure Applicative;
- « II) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 954 ss. della Legge n. 145/2018 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1 comma 2-bis della Legge 241/1990 - Eccesso di potere per violazione dei principi di collaborazione, di buona fede, del legittimo affidamento »: deduce la ricorrente che il GSE, nell’escludere la sua richiesta, non avrebbe tenuto conto del mutamento della disciplina settoriale avvenuta durante lo svolgimento dei lavori di realizzazione dell’impianto, così ledendo il suo affidamento sulla possibilità di accedere all’incentivazione;
- « III) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 954 ss. della Legge n. 145/2018 – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 19 giugno 2024 e delle relative regole operative del 6 dicembre 2024 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza »: la ricorrente denunzia che il GSE avrebbe, in ogni caso, erroneamente individuato la data di entrata in esercizio dell’impianto nel 18 novembre 2024, posto che a quella data non sarebbero stati ancora completati i relativi lavori di realizzazione;
- « IV) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 954 ss. della Legge n. 145/2018 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza »: in subordine, parte ricorrente deduce l’illegittimità delle Regole Operative al decreto FER2, e in ulteriore subordine anche direttamente di quest’ultimo, nella parte in cui sarebbe stata introdotta una nuova nozione di entrata in esercizio dell’impianto, facendola coincidere con la sola connessione alla rete elettrica nazionale, anche in assenza dell’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto stesso;
- « V) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3.2.2. e 3.2.3 delle procedure applicative del DM 2016 e degli articoli 4.6.1.1 e 4.6.1.2 delle regole operative del DM FER2 - Eccesso di potere per violazione del contradditorio, difetto di istruttoria »: parte ricorrente, da ultimo, lamenta che l’emissione del provvedimento impugnato illegittimamente non sarebbe stata preceduta dal preavviso di rigetto.
I.1.2.1. Parte ricorrente ha altresì avanzato istanza cautelare.
I.2. Il GSE, con atto di opposizione notificato il 22 ottobre 2025, ha chiesto che il ricorso, previa trasposizione, fosse deciso in sede giurisdizionale.
I.3. A seguito di ciò, la società ha depositato l'atto di costituzione in giudizio presso questo T.A.R. il 23 ottobre 2025 e ne ha dato avviso alle altre parti con notificazione avvenuta il giorno successivo.
I.4. II GSE e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si sono costituiti in resistenza.
I.4.1. Il GE, in vista della camera di consiglio del 12 novembre 2025 (fissata per la discussione sulla domanda di tutela cautelare), ha depositato una memoria a confutazione dei motivi di gravame.
Anche parte ricorrente ha depositato uno scritto difensivo ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.
I.5. All’esito della predetta camera di consiglio, con ordinanza n. 20320/2025 pubblicata in pari data, questo Tribunale ha ritenuto che gli interessi della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati fissando udienza pubblica per definire sollecitamente il giudizio nel merito; a tal fine, si è ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (individuati nei soggetti beneficiari del contributo pubblico per cui è causa), autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini ivi illustrati.
I.5.1. La ricorrente e il GSE, per quanto di rispettiva spettanza, hanno tempestivamente proceduto a integrare il contraddittorio.
I.6. In vista della fissata udienza di discussione, la ricorrente e il GSE hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm. al fine di ribadire e sviluppare le proprie prospettazioni difensive.
La ricorrente ha depositato altresì tempestiva replica
I.7. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. I primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
II.2.1. Risulta opportuno principiare dai commi 954-957 dell’art. 1 L. 145/2018, che così dispongono: « 954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
955. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.
956. Il GE dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;
b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;
c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
957. Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:
a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;
b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;
c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954 ».
II.2.1.1. Dato il tenore letterale delle disposizioni richiamate (in particolare del comma 957), deve rilevarsi che, di per sé, non può predicarsi alcun legittimo affidamento nella possibilità di accedere agli incentivi di cui al decreto FER, posto che tale possibilità era per legge “condizionata” alla mancata pubblicazione del decreto previsto dal comma 954: chiunque aspirasse all’ottenimento dei menzionati incentivi non poteva non tener conto del “rischio” che detta “condizione” potesse verificarsi (trattandosi di un “rischio” inequivocabilmente contemplato da una norma di rango legislativo).
II.2.1.2. L’affidamento dei privati, peraltro, è stato preso in considerazione dall’Amministrazione in sede di emanazione delle Regole Operative del decreto FER2: la regola generale prevista dall’art. 3, comma 4, primo periodo, di detto decreto (a mente del quale: « Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 5 comma 3 ») è stata derogata in occasione della “prima procedura”, consentendo la partecipazione a tutti quegli impianti per cui fossero stati già iniziati i lavori, proprio perché « [la] data di entrata in vigore del DM FER2 […] non poteva essere nota all’avvio dei lavori » (così il già citato § 2.2.1., pag. 12).
II.2.2. Tale aspetto, su cui le difese delle parti si sono passim soffermate, non assume però una concreta rilevanza ai fini del decidere, posto che la questione effettivamente controversa attiene all’individuazione della data di entrata in esercizio dell’impianto.
II.2.2.1. A quest’ultimo riguardo deve rilevarsi che i due decreti contemplano le seguenti definizioni di « data di entrata in esercizio di un impianto »:
- per il decreto FER, « è la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ » (art. 2, comma 1, lett. m);
- per il decreto FER2, « data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDÌ) » (art. 2, comma 1, lett. d).
Al netto di alcune minime differenze lessicali, le due definizioni risultano pienamente coincidenti.
II.2.2.1.1. Invero, non si ravvisano divergenze neppure nei provvedimenti attuativi di tali decreti:
- secondo le Procedure Applicative del decreto FER, « per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’attivazione della connessione, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento (nuovo impianto, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione, integrale ricostruzione). […] La data di attivazione della connessione, così come risultante dal sistema GAUDÌ, è validata dal GE di Rete, ai sensi dell’articolo 10, comma 12, e dell’articolo 23, comma 8, della DEzione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (nel seguito AESI) ARG/elt 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito TICA), entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione della connessione. La data di entrata in esercizio, per gli impianti oggetto di riattivazione, integrale ricostruzione, rifacimento, potenziamento o di trasformazione in impianto ibrido, qualora non disponibile in GAUDÌ, coincide con la data, dichiarata e documentata dal produttore, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento » (§ 1.3.1);
- secondo le Regole Operative del decreto FER2, « un impianto entra in esercizio quando, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’installazione dei gruppi di misura e dell’attivazione della connessione da parte del GE di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ. Per un impianto di nuova costruzione, il completamento dei lavori corrisponde all’ultimazione delle opere, comunicata dal Soggetto Richiedente al GE di Rete ai sensi di quanto previsto dal TICA, e verificata da quest’ultimo prima dell’inserimento nel sistema GAUDÌ » (§ 4.1, primo e secondo capoverso).
II.2.2.2. Deve perciò ritenersi che vi sia una sostanziale continuità, sotto tale profilo, fra le due discipline incentivanti (FER e FER2): devono conseguentemente disattendersi le doglianze nella parte in cui prospettano un (in tesi) illegittimo mutamento della nozione, non essendo questa in realtà mutata.
II.2.3. Ciò posto, la ricorrente sostiene che il GSE, nel caso di specie, avrebbe ritenuto (in modo erroneo) che la data di entrata in esercizio dell’impianto coincidesse, e dovesse perentoriamente coincidere, con quella di connessione alla rete elettrica nazionale.
L’assunto non trova conferma nel tenore letterale del provvedimento impugnato: come già riportato, il GSE ha riscontrato che, nel sistema Gaudì, l’impianto risultava « registrato in esercizio con data di attivazione del 18 novembre 2024 ».
Il dato dirimente non è stato pertanto l’avvenuta connessione alla rete elettrica nazionale in una determinata data, ma il fatto che dal sistema Gaudì risultava che l’impianto fosse entrato in esercizio in detta data .
II.2.3.1. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di evidenziare quanto segue:
- « a) la data di entrata in esercizio è quella di primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell’attivazione della connessione, come risultante dal sistema Gaudì;
b) il primo funzionamento è successivo al completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto;
c) per gli impianti di nuova costruzione, quale quello per cui è causa, il completamento dei lavori è comprovato dalla comunicazione di ultimazione dei lavori inviata al gestore di rete che ne verifica la completezza e la comunica al sistema Gaudì (art. 10.6 e 10.6 bis TICA);
d) il gestore di rete provvede a confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su Gaudì inserendo sia la data di attivazione della connessione sia la data di entrata in esercizio dell’unità di produzione e del relativo impianto (cfr. art. 10.12 TICA);
[e]) solo la comunicazione di fine lavori al gestore di rete rileva ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto poiché inserita nel sistema Gaudì. Non possono assolvere a tale funzione documenti di tipo diverso, quali il certificato di collaudo o la comunicazione di fine lavori all’ente locale.
[…] nel caso in cui la data di entrata in esercizio non fosse coincisa con quella indicata dal sistema Gaudì, la società era tenuta ad aggiornare i dati dell’impianto, prima di inoltrare la richiesta di accesso agli incentivi […] » (Cons. Stato, Sez. II, 22 giugno 2025, n. 5429).
II.2.3.2. In applicazione di tali (pienamente condivisi) princìpi, va rilevato che effettivamente dal sistema Gaudì l’impianto risultava in esercizio dal 18 novembre 2024 (docc. 6 e 9 prodotti dal GSE) e, stando al decreto FER2 e alle annesse Regole Operative (oltretutto non impugnati sotto tale specifico profilo), tale dato è l’unico rilevante: ad esso il GSE era tenuto ad attenersi e la ricorrente avrebbe dovuto, già prima di presentare la richiesta, curarne l’aggiornamento.
Peraltro, in virtù di quanto previsto sia dal decreto FER sia dal decreto FER2 (cfr. supra § II.2.2.1. ) la connessione alla rete elettrica nazionale (cui segue il primo funzionamento dell’impianto) dovrebbe seguire, e non precedere, l’ultimazione dei lavori: l’avvenuta connessione consente perciò, ragionevolmente, di presumere che i lavori fossero terminati.
II.2.3.3. Il GSE ha dunque fatto corretta applicazione della pertinente normativa settoriale e il suo operato resiste alle censure mosse dalla ricorrente, anche tenuto conto posto che (come già rilevato supra § I.1.1. ) lo stesso GE aveva sollecitato il contraddittorio procedimentale in ordine al fatto che dal sistema Gaudì risultava che l’impianto fosse entrato in esercizio il 18 novembre 2024 e la ricorrente si era limitata ad asserire (non provandolo) che in tale data fosse stato effettuato soltanto l’allaccio al sistema elettrico nazionale senza che fossero terminati i lavori.
Al riguardo va altresì evidenziato, in conformità all’indirizzo ermeneutico costantemente seguito da questa Sezione, che « l’incompleto riscontro del soggetto responsabile alle comunicazioni […] del GSE non può costituire l’indice di un asserito difetto di istruttoria o di motivazione, in quanto anche sull’istante grava un obbligo di collaborazione e di buona fede, tale per cui chi ha dato causa nel corso del procedimento a un’acquisizione istruttoria incompleta non può poi trarne vantaggio in sede processuale al fine di contestare le motivazioni del provvedimento adottato dall’Amministrazione ovvero di sollecitare l’esercizio di poteri istruttori del giudice.
[…] Si tratta di un principio di carattere generale che si fonda sul dialogo procedimentale e che consente all’Amministrazione di chiedere all’interessato le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari ad un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e di determinare, quale conseguenza del mancato riscontro, la legittima reiezione dell’istanza in ragione della violazione di un dovere di collaborazione (TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 4604/2019; TAR Puglia, Bari, n. 1354/2017). Le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione sono state codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1190 a seguito della recente novella normativa operata dal D.L. 76/2020 in sede di conversione da parte della L. 120/2020. Tale disposizione, interpretativa di un principio già presente nell’ordinamento (Cons. Stato, sez. VII, n. 8545/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6303/2024), valorizza la relazione che si instaura in sede procedimentale tra l’esercizio della funzione pubblica e gli interessi del soggetto privato - ovvero, nel caso in esame, del soggetto pubblico che si trovi nella medesima posizione del richiedente privato - sul quale ricadono le conseguenze negative della propria inerzia in ossequio al principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13891/2024) » ( ex plurimis T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 14 ottobre 2024, n. 17671).
II.3. Sulla base di quanto da ultimo evidenziato emerge l’infondatezza anche del quinto motivo di gravame, non essendo concretamente configurabile alcuna lesione delle garanzie partecipativo-difensive della ricorrente.
II.3.1. In ogni caso, il motivo in questione è infondato anche per un’ulteriore ragione, ossia che l’omissione del preavviso di rigetto non è idonea, da sola, ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
Difatti, « per condiviso orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. II n. 9890/2024), anche dopo che l’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con l. 11 settembre 2020, n. 120, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 l’inciso «”la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”, è solo in caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato.
Più specificamente: “L’annullabilità di un provvedimento amministrativo, adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti deve essere, infatti, esclusa qualora, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all’amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse, e tale principio rileva e continua a rilevare, nonostante la novella del d.l. n. 76 del 2020, anche in ipotesi di mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, al cospetto dei provvedimenti vincolati” (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11259)
[…] Sul piano esegetico, infatti, è stato rilevato che “la disposizione introdotta nel corso del 2020 riguarda solo le ipotesi di omissione del preavviso di rigetto a fronte di attività amministrativa discrezionale (quale quella contemplata nel secondo periodo, espressamente richiamato dal successivo) e non anche le ipotesi di attività amministrativa vincolata (quale quella contemplata nel primo periodo […]), per la quale resta valida l’applicabilità dell’art. 21-octies (e quindi, la non annullabilità del provvedimento adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi)” (Cons. Stato, sez. VII, 10 gennaio 2024, n. 333) » (così Cons. Stato, Sez. III, 8 maggio 2025, n. 3905).
A fronte del riscontro di una ragione ostativa all’accoglimento della richiesta di incentivazione, il provvedimento del GSE ha natura vincolata (e non discrezionale), con conseguente applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. 241/1990.
II.4. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate e alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF LL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
ZO OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO OS | FF LL |
IL SEGRETARIO