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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1304/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9593/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210204337952504 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720210204337952504, a lei notificata in data
25.02.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa auto anno 2019, per un totale di
€ 318,12 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione ad esigere le somme richieste;
b) la nullità della cartella impugnata per difetto di sottoscrizione in quanto equipollente all'atto di precetto;
c) la nullità della cartella per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
d) la nullità della cartella per violazione dell'art. 6 comma 5 della l. nr.212/00, non essendo stata invitata la contribuente a fornire i necessari chiarimenti;
e) l'intervenuta prescrizione del presunto debito.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi ritualmente, ha controdedotto evidenziando: a) la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni dedotte attinenti al merito della pretesa tributaria ed alla notifica degli eventuali prodromici avvisi di accertamento;
b) --l'infondatezza della eccepita prescrizione attesa la non maturazione di quest'ultima alla luce anche della normativa di sospensione ed interruzione dei termini prescrizionali con riferimento all'attività di riscossione delle imposte emanata nel periodo Covid.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha concluso, pertanto, chiedendo, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese
Si è ritualmente costituita la Regione Lazio, in via preliminare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni della ricorrente attinenti alla fase della riscossione e, nel merito, di aver provveduto tempestivamente ad iscrivere a ruolo le somme dovute, trasmettendo la relativa documentazione al Concessionario. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 27-01-26 la Corte, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccepita prescrizione deve essere accolta alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
Alla data di notifica della cartella, avvenuta il 25-02-25, in assenza di atti interruttivi, risulta ampiamente decorso il termine triennale, ex art. 5 d.l. n.953/82, così come modificato dall'art.3 del d.l. n2/86, conv. nella l. n.60/86, di prescrizione della tassa auto 2019, anche applicando il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dalla normativa emessa durante la recente fase pandemica.
Sul punto, l'art. 68 del D.L. 18/2020 , dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento ( pari a 542 giorni). Sennonché il richiamato art. 12 al secondo comma aggiunge che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Essendosi quest'ultima conclusa il 31 agosto 2021, la proroga, nelle fattispecie rientranti in questa ipotesi è al 31 dicembre 2023.
Inoltre, per i carichi affidati all'Agente della riscossione l'art. 68 del Dl. 18/2020 prevede al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 ( quello in esame risulta affidato nel corso del 2021), si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
A fronte di tanto, è compito dell'interprete coordinare il contenuto delle disposizioni citate, risolvendo, per le ipotesi in cui ricorrono entrambi i presupposti, se sia applicabile la sospensione di 24 mesi, secondo la norma “speciale” del comma 4 bis, ovvero la sospensione di 542 giorni. In virtù dei principi di specialità e di successione delle leggi nel tempo questo giudice ritiene che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni e che tali periodi non siano tra loro cumulabili.
L'applicazione del periodo biennale al caso di specie non impedisce la maturazione della dedotta prescrizione triennale del tributo.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico soltanto dell'AdeR in quanto responsabile in via esclusiva della fase della riscossione della tassa auto, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 350,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice mon.
IN IT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9593/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210204337952504 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720210204337952504, a lei notificata in data
25.02.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa auto anno 2019, per un totale di
€ 318,12 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione ad esigere le somme richieste;
b) la nullità della cartella impugnata per difetto di sottoscrizione in quanto equipollente all'atto di precetto;
c) la nullità della cartella per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
d) la nullità della cartella per violazione dell'art. 6 comma 5 della l. nr.212/00, non essendo stata invitata la contribuente a fornire i necessari chiarimenti;
e) l'intervenuta prescrizione del presunto debito.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituendosi ritualmente, ha controdedotto evidenziando: a) la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni dedotte attinenti al merito della pretesa tributaria ed alla notifica degli eventuali prodromici avvisi di accertamento;
b) --l'infondatezza della eccepita prescrizione attesa la non maturazione di quest'ultima alla luce anche della normativa di sospensione ed interruzione dei termini prescrizionali con riferimento all'attività di riscossione delle imposte emanata nel periodo Covid.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha concluso, pertanto, chiedendo, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese
Si è ritualmente costituita la Regione Lazio, in via preliminare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni della ricorrente attinenti alla fase della riscossione e, nel merito, di aver provveduto tempestivamente ad iscrivere a ruolo le somme dovute, trasmettendo la relativa documentazione al Concessionario. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 27-01-26 la Corte, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccepita prescrizione deve essere accolta alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
Alla data di notifica della cartella, avvenuta il 25-02-25, in assenza di atti interruttivi, risulta ampiamente decorso il termine triennale, ex art. 5 d.l. n.953/82, così come modificato dall'art.3 del d.l. n2/86, conv. nella l. n.60/86, di prescrizione della tassa auto 2019, anche applicando il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dalla normativa emessa durante la recente fase pandemica.
Sul punto, l'art. 68 del D.L. 18/2020 , dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento ( pari a 542 giorni). Sennonché il richiamato art. 12 al secondo comma aggiunge che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Essendosi quest'ultima conclusa il 31 agosto 2021, la proroga, nelle fattispecie rientranti in questa ipotesi è al 31 dicembre 2023.
Inoltre, per i carichi affidati all'Agente della riscossione l'art. 68 del Dl. 18/2020 prevede al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 ( quello in esame risulta affidato nel corso del 2021), si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
A fronte di tanto, è compito dell'interprete coordinare il contenuto delle disposizioni citate, risolvendo, per le ipotesi in cui ricorrono entrambi i presupposti, se sia applicabile la sospensione di 24 mesi, secondo la norma “speciale” del comma 4 bis, ovvero la sospensione di 542 giorni. In virtù dei principi di specialità e di successione delle leggi nel tempo questo giudice ritiene che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni e che tali periodi non siano tra loro cumulabili.
L'applicazione del periodo biennale al caso di specie non impedisce la maturazione della dedotta prescrizione triennale del tributo.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico soltanto dell'AdeR in quanto responsabile in via esclusiva della fase della riscossione della tassa auto, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 350,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice mon.
IN IT