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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 529/2024 R.G. promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e Parte_1
difeso ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTI
c o n t r o
elettivamente domiciliato in Torino, c.so Re Controparte_1
Umberto n.12 presso lo studio degli avv.ti Enrico Usseglio Min e Domenico
Pella che lo rappresentano e difendono per procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATO
e
pagina 1 di 22 ND ME, residente in Moncalieri, ed in Settimo Torinese elettivamente domiciliato in via Leini n.23 presso lo studio dell'avv. Alessandro Alfonzo che lo rappresenta e difende per delega in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ADESIVO
Oggetto: risarcimento danni
Udienza di rimessione della causa in decisione del 9.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che, ex art.1227, 2°c., c.c., nessun risarcimento è dovuto per i fatti di causa e, per l'effetto, rigettare la domanda;
con il favore delle spese;
in subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere di dover confermare la responsabilità concorrente del , disporsi ai sensi dell'art.1227, 1°c., Parte_1
c.c., la limitazione del risarcimento in ragione del prevalente concorso colposo del danneggiato, dell'incidenza della sua condotta sulla causazione dell'evento lesivo e dell'effettiva entità del danno;
con la compensazione delle spese;
in ogni caso, con riserva di esercitare in separata sede le azioni di ripetizione degli importi corrisposti nell'ambito delle procedure esecutive promosse nei confronti del sulla base della sentenza di primo grado Parte_1
che, all'esito definitivo del giudizio, dovessero risultare indebitamente riscossi.
PER PARTE APPELLATA : CP_1
dichiarare l'inammissibilità ovvero, in subordine, respingere l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
conseguentemente condannare il
ME ND in solido al risarcimento in favore dell'attore da CP_2
quantificarsi, anche in via equitativa, nell'importo di euro 542.509,19 da cui detrarre l'importo della provvisionale riconosciuta in sede penale di euro pagina 2 di 22 60.000,00 e, così, l'importo di euro 482.509,19, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del fatto al saldo, nei limiti di competenza del giudice adito.
PER PARTE APPELLATA CARMELI: richiamate le istanze istruttorie;
in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che, ex art.1227, 2°c., c.c., nessun risarcimento è dovuto per i fatti di causa e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti del sig. ME, con il favore delle spese;
in subordine, nell'ipotesi in cui la
Corte dovesse confermare la responsabilità concorrente del sig. ME disporsi ai sensi dell'art.1227, 1°c., c.c., la limitazione del risarcimento da accordarsi al sig. in ragione del prevalente concorso del CP_1
danneggiato, dell'incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento lesivo e della effettiva entità del danno di cui è portatore;
con compensazione delle spese processuali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Parte_1
impugna la sentenza n. 1812/2024 del 22/03/2024, con cui il Tribunale di Torino ha condannato il e ND ME (assistente capo della Parte_1
Polizia di Stato), in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 482.509,19 oltre interessi a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale, con conseguente condanna dei medesimi alla rifusione delle spese di lite.
Primo grado
Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. il sig. Controparte_1
conveniva in giudizio il e il sig. ND ME, Parte_1
pagina 3 di 22 assistente capo della Polizia di Stato, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza delle lesioni riportate in occasione degli eventi del 15/12/2013 allorquando era stato gravemente ferito da un colpo di pistola sparatogli dal sig. ME nell'esercizio delle sue funzioni di assistente della Polizia di Stato, danni quantificati in complessivi € 926.288,00, da cui decurtarsi la somma già ricevuta a titolo di provvisionale di euro
60.000,00.
L'attore esponeva che in data 15.12.2013, era stato ferito, riportando gravi lesioni al midollo spinale, per fatto e colpa del sig. ME che gli aveva sparato durante un suo tentativo di fuga in automobile. Deduceva che i fatti erano stati oggetto di procedimento penale conclusosi con sentenza che affermava la responsabilità di ND ME, confermata anche in appello e in Cassazione.
In particolare, il Tribunale di Torino, Prima Sezione Penale, aveva dichiarato tenuti e per l'effetto condannati il sig. ND ME ed il
[...]
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla parte Parte_1
civile costituita sig. somma da liquidarsi in separato giudizio, CP_1
oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
60.000,00. Tale sentenza era stata poi confermata in Appello e in Cassazione.
Evidenziava che le pronunce erano divenute irrevocabili, risultando definitivamente accertata la responsabilità in capo ai convenuti per cui era evidente che il sig. aveva diritto ad ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Quantificava i danni in complessivi € 926.288,00 ferma la somma di € 60.000,00 già liquidata in via provvisionale. Precisava che la somma richiesta era comprensiva del danno patrimoniale, del danno biologico determinabile sulla base dei referti medici e della perizia medico-legale prodotta, del danno morale da liquidarsi in misura pari al 50% del danno biologico e del danno alla vita di relazione ed esistenziale.
pagina 4 di 22 Si costituiva in giudizio il deducendo la necessità che Parte_1
l'attore dimostrasse i danni subiti e il nesso causale col reato, chiedendo accertarsi il concorso colposo dell'attore nella causazione dei fatti sottesi alla pretesa risarcitoria ex art 1227 primo comma c.c. (essendosi dato alla fuga durante un controllo di Polizia ed avendo compiuto pericolose manovre alla guida dell'autovettura) e contestando la fondatezza della richiesta di ristoro del danno morale.
Si costituiva in giudizio a seguito del mutamento del rito e a seguito del deposito della CTU licenziata il sig. ND ME associandosi alle deduzioni e argomentazioni del . Parte_1
A seguito di mutamento del rito, istruita la causa con CTU medico legale, con sentenza n. 1812/2024 del 22/03/2024, il Tribunale di Torino così pronunciava:
Il Tribunale di Torino condannava il e il sig. ND Parte_1
ME in solido fra loro al pagamento nei confronti del sig.
[...]
della somma di € 482.509,19 oltre interessi a titolo di risarcimento CP_1
del danno non patrimoniale oltre alla rifusione delle spese di lite.
Anzitutto, riteneva pacifico, poiché i fatti erano stati accertati nel giudizio penale a carico del sig. ND ME, conclusosi in Cassazione, che quest'ultimo, mentre era in servizio come assistente capo della Polizia, avesse causato gravi lesioni all'attore (tra cui una paraparesi traumatica) sparando alcuni colpi di pistola contro l'auto che quest'ultimo stava guidando durante una fuga. Precisava inoltre che l'accertamento del fatto di reato e della sua commissione da parte del sig. ME avevano efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., e che lo stesso valore vincolante si applicava all'accertamento della responsabilità del sig. ME e del per il danno causato Parte_1
all'attore. Sottolineava che la condanna generica al risarcimento dei danni, pagina 5 di 22 emessa in sede penale, stabiliva la responsabilità civile dell'imputato e diventava definitiva se non impugnata. Pertanto, il Giudice civile, incaricato di determinare l'ammontare del risarcimento, non poteva riesaminare la responsabilità, ma doveva verificare se il fatto dannoso avesse effettivamente causato un danno.
Concludeva che la condanna generica presupponeva solo una potenziale capacità lesiva del fatto e un possibile nesso causale senza vincolare il Giudice sulla reale esistenza del danno che poteva essere escluso nella fase di liquidazione.
Rigettava l'eccezione svolta dai convenuti di accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., evidenziando che l'accertamento in ordine all'apporto causale del danneggiato poteva essere considerato dal Giudice Civile solo ove tale apporto causale non fosse già stato valutato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui domandato. Riteneva che tale accertamento, nel caso in esame, fosse già stato esaminato dal Giudice
Penale laddove era stata esclusa l'operatività dell'esimente dell'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) ritenendo che l'odierno attore non avesse posto in essere alcuna condotta violenta né di resistenza positiva a mezzo della fuga posta in essere. Reputava, inoltre, inapplicabile il secondo comma dell'art. 1227 c.c., la cui fattispecie era stata allegata dal solo nella comparsa Parte_1
conclusionale e, quindi, tardivamente. Il Tribunale, inoltre, osservava che il giudice penale aveva già escluso che l'auto condotta dall'attore stesse procedendo ad alta velocità prima degli spari e aveva accertato che, dopo i colpi, la Fiat Uno guidata dall'attore si era fermata al semaforo rosso, dove era stata raggiunta dagli agenti di polizia. L'attore aveva inoltre dichiarato di non avere più percezione degli arti inferiori. Questa ricostruzione escludeva che l'attore potesse aver condotto l'auto ad alta velocità dopo aver perso la capacità di muovere le gambe per guidare. Ritenuta quindi dimostrata in giudizio l'entità delle lesioni riportate dall'attore e la loro esclusiva riconducibilità al reato commesso dal convenuto
ME, passava alla quantificazione del danno aderendo alla CTU svolta in pagina 6 di 22 corso di causa rilevando che la stessa aveva quantificato il danno biologico subito dall'attore nella misura del 52-53% quanto ai postumi permanenti e in complessivi 310 giorni l'invalidità temporanea, di cui 206 giorni al 100% e 104 giorni al 75% e tale valutazione non era stata oggetto di contestazione.
Riteneva di applicare le tabelle adottate dal Tribunale di Milano edizione 2021 che prevedevano una liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale, riconoscendo il risarcimento del danno morale all'attore, ma non applicando un aumento a titolo di personalizzazione del danno. Liquidava, pertanto, la somma € 468.545,50 (inclusiva del danno biologico/dinamico- relazionale e della componente di sofferenza soggettiva) cui aggiungeva l'importo complessivo di € 28.116,00 per il periodo di invalidità temporanea, pervenendosi così al complessivo importo di € 496.661,50. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso doveva poi essere devalutato alla data dell'evento dannoso (15.12.2013), calcolandosi quindi rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata: per cui la somma dovuta era pari ad € 542.509,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo da cui detrarre € 60.000,00 già ricevuti (a titolo di provvisionale) e così per un totale di € 482.509,19.
Precisava che la condanna in solido del si giustificava ex art. 2049 c.c., Parte_1
atteso che la condotta lesiva ex art. 2043 c.c. era stata posta in essere dal ME nell'esercizio delle sue funzioni di assistente della Polizia di Stato, organo del suddetto Ministero che dunque, in ragione del rapporto lavorativo di carattere subordinato, aveva funzione di direzione e di sorveglianza sui propri dipendenti.
Rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno subito per perdita della capacità lavorativa e poneva le spese di lite a carico dei convenuti in via solidale.
Appello
Il , dopo aver riportato alcuni passaggi della sentenza Parte_1
penale ritenendoli indispensabili ai fini della valutazione dei correlati profili di pagina 7 di 22 responsabilità civile e dell'accertamento dei diritti risarcitori azionati dall'odierno appellato, articola due motivi di appello.
1. Con il primo motivo di gravame ritiene che il Tribunale avesse errato laddove aveva ritenuto inammissibile e infondata l'eccezione sollevata dal
[...]
con riferimento al concorso colposo del danneggiato nella Parte_1
causazione dell'evento lesivo. Sottolinea che l'oggetto del capo di imputazione del giudizio penale (l'accertamento dell'eccesso colposo dell'agente di Polizia nell'uso dell'arma in dotazione) e l'eccezione sollevata in sede civile al fine di negare o diminuire l'efficacia della domanda risarcitoria (l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato) dovevano considerarsi questioni manifestamente distinte, che attenevano a contesti autonomi. Ritiene che si trattava di condotte diverse e rileva che il giudicato penale non si estendeva alla condotta della parte offesa e ad una pretesa assenza di colpa a carico di quest'ultima, circostanza che in realtà non aveva formato oggetto di accertamento né di indagine nel giudizio penale. A parere di parte appellante la sentenza penale non aveva analizzato la condotta del sig. al fine di CP_1
verificare che essa risultasse immune da profili colposi. Precisa che l'assenza di violenza o di resistenza da parte del danneggiato, accertata in sede penale al fine di escludere l'applicabilità della scriminante ai sensi dell'art. 53 c.p., non aveva comportato e non aveva dimostrato l'assenza totale di colpa a carico del danneggiato, da accertarsi in sede civile al diverso fine di escludere un eventuale concorso dello stesso nella causazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227
c.c. Richiama quindi le osservazioni già svolte nel primo grado. In particolare, ritiene che nessun sinistro si sarebbe verificato e nessuna conseguenza lesiva sarebbe derivata a carico dell'odierno attore se quest'ultimo avesse accettato di sottoporsi al controllo di Polizia e non avesse posto in essere la manovra finalizzata ad allontanarsi e darsi alla fuga. Osserva che il contegno assunto da controparte non era stato caratterizzato da ordinaria diligenza per cui era da pagina 8 di 22 escludere il diritto al risarcimento del danno. In subordine, osserva che il comportamento tenuto dal danneggiato era comunque idoneo a determinare una drastica e sostanziale diminuzione dell'entità del risarcimento stesso. Ribadisce che la situazione di pericolo da cui era derivata la lesione a carico del Sig. era stata conseguenza diretta e immediata del suo stesso CP_1
comportamento doloso. Si duole, inoltre, che il Giudice di primo grado avesse ritenuto tardiva e comunque infondata l'eccezione sollevata dal che Parte_1
aveva evidenziato che neppure successivamente al ferimento il sig. aveva posto in essere un comportamento idoneo ad evitare il CP_1
possibile aggravarsi delle lesioni subite, avendo egli continuato a condurre l'autovettura a sostenuta velocità e per un tratto di strada. Anzitutto rileva che non può trattarsi di un'eccezione tardiva avendo il Parte_1 Parte_1
sollevato la questione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. già all'atto della propria costituzione in giudizio. Deduce poi che la lesione subita dal sig. non aveva comportato la totale compromissione della CP_1
mobilità degli arti inferiori, per cui dopo il ferimento l'appellato aveva potuto proseguire il tentativo di fuga e guidare per un breve tratto aggravando le conseguenze della lesione midollare.
2. Con il secondo motivo di gravame contesta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accordato all'attore a titolo di risarcimento un importo superiore rispetto a quello in ipotesi effettivamente dovuto. Spiega anzitutto che il
Tribunale non aveva preso in considerazione la circostanza per cui il sig. aveva continuato a condurre l'autovettura successivamente al CP_1
ferimento per circa 300 metri e, quindi, non aveva verificato la eventuale valenza concausale di tale fattore rispetto alla lesione riportata, ovvero l'idoneità della condotta del danneggiato ad aggravare la lesione. Contesta inoltre le conclusioni a cui era giunto il CTU nella parte in cui era stato affermato che per il danneggiato la deambulazione era possibile con ausili, dal momento che tale pagina 9 di 22 affermazione si era fondata solo su dati anamnestici riferiti dallo stesso periziato, senza che fosse stato compiuto in sede peritale alcun serio accertamento.
Formula quindi in via istruttoria istanza di rinnovazione della esperita CTU.
Costituzione del sig. ND ME
Si costituisce in data 15.5.2024 ND ME richiamando e facendo propri i motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Torino di cui all'atto di citazione in appello del , al quale si associa. Parte_1
Costituzione del sig. Controparte_1
Si costituisce con comparsa del 22/07/2024 contestando Controparte_1
l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e infondato. Anzitutto ribadisce che in data 15.12.2013 egli era stato ferito per fatto e colpa di ME
ND che gli aveva sparato, riportando gravi lesioni e che ciò era stato oggetto di accertamento in sede penale con sentenza confermata in Cassazione per cui le pronunce erano divenute irrevocabili, risultando definitivamente accertata la responsabilità in capo ai convenuti e rendendosi con il presente giudizio esclusivamente necessario quantificare l'esatta determinazione del danno.
Sottolinea che nessuno dei fatti può essere ridiscusso nel presente giudizio essendo già stati accertati e precisa che l'evento e le relative conseguenze si erano verificati solo ed esclusivamente perché avevano sparato all'odierno appellato. Ritiene quindi corretta la decisione del Tribunale che richiama integralmente sia in ordine al rigetto dell'eccezione relativa al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. sia con riferimento al quantum risarcitorio.
L'appello dev'essere parzialmente accolto
L'appello principale del e l'impugnazione incidentale Parte_1
adesiva di ND ME trovano parziale fondamento. In relazione a pagina 10 di 22 quest'ultima impugnazione, proposta tempestivamente nel termine di cui all'art.327 c.p.c., è opportuno specificare che l'appello incidentale adesivo, ex art.333 e 343 c.p.c., si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale cosicché non pone problemi di specificità dei motivi
(Cass.2013 n.18957). In ogni caso, sia detto per completezza, la responsabilità del presuppone giuridicamente l'esistenza del fatto illecito Parte_1
del proprio dipendente cosicché, essendo la responsabilità di quest'ultimo il presupposto logico-giuridico necessario della pretesa risarcitoria del danneggiato
(anche nei riguardi del ), ne discende che nel giudizio di impugnazione Parte_1
vige il principio di infrazionabilità del giudicato, con la conseguenza che gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da uno dei soccombenti estende gli effetti anche alla parte (eventualmente) non impugnante che condivide, appunto, la medesima posizione processuale (Cass.2018 n.29038).
Il giudice di primo grado, preso atto che la sentenza penale passata in giudicato ha previsto la condanna generica in solido di ND ME e del
[...]
al risarcimento dei danni causati a per i fatti Parte_1 Controparte_1
di causa e che tale pronuncia ha escluso l'operatività, a favore di ND
ME, dell'esimente dell'uso legittimo delle armi, ex art, 53 c.p., ne ha concluso che tale giudicato impedisse al giudice civile di valutare il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del danno, ex art.1227, 1°c., c.c., visto che la suddetta pronuncia penale, nell'escludere l'esimente ex art.53 c.p., avrebbe già esaminato (ed escluso) l'apporto causale di nella CP_1
produzione del danno dallo stesso patito. Non è così.
A passare in giudicato, all'esito del processo penale che ha condannato (oltre a per i reati commessi e connessi al furto dell'auto) il poliziotto CP_1
ME, è stata solo l'accertata commissione da parte sua del reato di lesioni nei confronti di con relativa responsabilità per i danni arrecatigli. CP_1
pagina 11 di 22 Non è passata in cosa giudicata all'esito del processo penale, invece, non solo l'effettiva sussistenza e l'ammontare dei danni, ma neppure la mancanza di un concorso di colpa del danneggiato ex art.1227, 1° c. (nonché 2° c.), c.c., che il giudice civile può sempre accertare, nonostante l'art.651 c.p.p., se l'eventuale concorso di colpa del danneggiato non è già stato considerato dal giudice penale.
Nel giudizio civile risarcitorio, infatti, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art.651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale se di regola è inidoneo a escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, 1°c., c.c. – ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato
(Cass.2018 n.15392). Ne consegue che la decisione del giudice civile che, chiamato legittimamente a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile (proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale), ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art.651 c.p.p. (Cass.2023 n.27901), a meno che vi sia già stato in sede penale l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato (Cass.2023 n.26009), cosa che, in riferimento al caso oggetto del presente giudizio, non si è verificata.
Nel presente caso, infatti, come emerge chiaramente dalla sentenza penale del tribunale di Torino n.6422/2016 (pag.13-16 della sentenza, confermata, per la parte che qui interessa, in appello e in cassazione) i cui brani essenziali sono stati riprodotti anche dal giudice civile di primo grado (pag.3 e 4 sentenza), il tribunale penale non ha in alcun modo valutato il concorso colposo del
pagina 12 di 22 danneggiato, ma ha escluso unicamente la ricorrenza dell'esimente dell'uso legittimo delle armi da parte del poliziotto ex art.53 c.p.
La Suprema Corte però, ha già statuito (in un caso analogo ove si controverteva della responsabilità di un carabiniere che aveva colpito con un colpo di pistola un ladro che si stava allontanando senza fermarsi alle intimazioni) che una volta che il giudice abbia escluso la scriminante dell'uso legittimo delle armi, cio' non impedisce in alcun modo al medesimo di accertare il concorso di responsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art.1227 c.c., nella produzione dell'evento dannoso
(Cass.2014 n.26169, specificamente in motivazione).
La fattispecie del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, ai sensi dell'art.1227, 1°c., c.c., di conseguenza, è sicuramente applicabile nel caso oggetto del presente giudizio.
Risulta fatto pacifico in causa che il danneggiato (e i suoi complici, muniti di due autovetture) dolosamente, per sfuggire a legittimi accertamenti dell'autorità di Polizia che (notata la Fiat Uno guidata da segnalata come CP_1
rubata) aveva posizionato un'autovettura di servizio davanti ed una dietro a quella su cui lui si trovava, essendosi lo stesso reso pacificamente e perfettamente conto della intenzioni delle due pattuglie, in orario serale, alla guida di un'auto rubata (comportamento delittuoso che ha dato origine alla vicenda), all'interno dell'area di un distributore di benzina, con un'improvvisa accelerata ed uno scarto di direzione della vettura (onde evitare quella della pattuglia), a fari spenti, si è repentinamente e pericolosamente allontanato
(mentre il complice che stava erogando la benzina ha lanciato la pistola rifornitrice in aria lanciandosi all'interno della Fiat Uno già in corsa) sottraendosi volutamente ai legittimi controlli che avrebbe dovuto doverosamente accettare, ignorando le palesi (e ben comprese) intenzioni degli agenti preposti.
pagina 13 di 22 Nel caso analogo suddetto la Suprema Corte, a fronte di una vicenda che aveva visto protagonista un ladro che aveva rubato, a piedi, un orologio ad un automobilista e, notato da un maresciallo dei carabinieri che gli aveva intimato con la pistola in pugno di fermarsi, sempre a piedi e disarmato si era avviato lentamente, senza fuggire, verso il motociclo di un complice quando era stato attinto alla regione dorsale dal colpo di pistola sparatogli dal militare, ha reputato di attribuire al ladro un concorso di colpa, ex art.1227, 1°c., c.c., nella produzione dell'evento nella percentuale del 30%.
La responsabilità di , visto lo svolgersi della vicenda come sopra CP_1
descritta raffrontata con quella, ben diversa, appena narrata, deve reputarsi, corrispondentemente, valutabile nella percentuale dei due terzi perché egli, autore del comportamento delittuoso che aveva dato origine alla vicenda (furto aggravato) e della successiva improvvisa, repentina e pericolosa fuga per evitare gli accertamenti di polizia, si è posto, con ulteriore comportamento malsicuro e rischioso, alla guida del mezzo in fuga, nella situazione che ha creato il pericolo.
Inammissibile, invece, è il motivo di appello relativo all'applicabilità dell'art.1227, 2°c., c.c. (non riconosciuta dal giudice di primo grado) alla condotta di che, rimanendo alla guida della vettura e conducendola CP_1
pericolosamente dopo essere stato colpito, avrebbe concorso ad aggravare il danno.
Come ha già rilevato il tribunale di Torino tale eccezione è stata sollevata dal tardivamente (nonostante quanto sostenga l'appellante) solo in Parte_1
comparsa conclusionale, giacché nella comparsa di risposta di primo grado
(pag.18) l'Avvocatura dello Stato si è limitata a sollevare l'eccezione di cui al primo comma dell'art.1227 c.c. e solo in comparsa conclusionale ha rilevato che la condotta del danneggiato avrebbe aggravato il danno.
pagina 14 di 22 Ora, l'eccezione ex art.1227, 2° c., c.c., non è rilevabile d'ufficio (Cass.2022
n.23972), dev'essere specificamente provata dal danneggiante (Cass.2024
n.4093) e riguarda solo comportamenti posteriori al verificarsi del danno
(Cass.2009 n.13369). Ne consegue che la stessa è stata tardivamente (e inammissibilmente) sollevata in comparsa conclusionale. Per dovere di completezza pare solo opportuno rilevare che quando è ripartito CP_1
alla guida della Fiat Uno non era ferito, non si sa a che distanza sia stato ferito, ha guidato, comunque, per soli 300 metri e dopo gli spari si è fermato al semaforo. Non è dato comprendere, di conseguenza, quale incidenza causale possa avere avuto il suo comportamento posteriore al ferimento.
Per quanto attiene alle conseguenze dannose subite da
[...]
a causa delle lesioni sofferte e provocate dal colpo di pistola CP_1
esploso da ND ME bisogna rilevare, innanzi tutto, la tardività dei documenti prodotti con la nota (non autorizzata) del 24.10.2024 del
[...]
(anteriore di venti giorni alla prima udienza) rappresentati da una Parte_1
nota della Questura di Torino in data 6.8.24, contenente l'elenco di vari reati, successivi al subito ferimento, commessi da dal 18.3.2014 al CP_1
12.6.2023, ed un'annotazione del 5.6.2024 della Questura di Latina con allegato video ritraente che deambula vicino ad una roulotte (il tutto CP_1
tendente a dimostrare che i danni subiti non sarebbero della gravità individuata dalla CTU di primo grado che, quindi, dovrebbe essere rinnovata).
La suddetta produzione documentale di cui alla nota in data 24.10.24 del
(di cui la controparte ha eccepito Parte_1 CP_1
l'inammissibilità) risulta tardiva e inammissibile, ai sensi dell'art.345, 3°c.,
c.p.c., perché solo in data 9.5.24 (non solo dopo la sentenza di primo grado del
22.3.2024, ma anche dopo essersi costituito in sede di appello in data 2.5.2024) il medesimo (come risulta dalla nota stessa) ha fatto pervenire alla Parte_1
Questura di Torino la richiesta dell'elenco dei reati commessi da CP_1 pagina 15 di 22 successivi al 15.12.13 (data del ferimento) cosicché, tra l'altro, CP_1
solo in data 5.6.24 la Questura di Latina ha potuto redigere l'annotazione suddetta e realizzare il video da cui risulta che Controparte_1
camminava (per un breve tratto di circa 10 passi) zoppicando senza ausilio di bastone (ma parrebbe, invece, munito di tutori bilaterali indossati sotto i pantaloni jeans). Ai sensi dell'art.345, 3° c., c.p.c., si tratta, quindi, di documenti che il avrebbe potuto depositare nel giudizio di primo grado se si Parte_1
fosse tempestivamente attivato ai fini della relativa redazione e produzione, con conseguente inammissibilità delle produzioni in sede di appello.
Tali documenti (comunque contestati) risultano, quindi, prodotti tardivamente ai sensi dell'art.345, 3°c., c.p.c. che prevede come “non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto…produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Né vale, a tale proposito, sostenere che tali documenti sarebbero stati formati in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di secondo grado e, come tali, sarebbero comunque producibili.
Come spiega la Suprema Corte, infatti, la preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado per la scadenza dei termini, non impedisce comunque l'allegazione e la produzione di prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo, rilevanti ai fini della decisione, quantomeno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass.2025
n.34) che, nel caso oggetto del giudizio di primo grado, si era tenuta in data
30.11.2023 quando, secondo la stessa nota di servizio della Questura di Torino, erano già stati commessi tutti i reati in essa indicati (che , quindi, ben avrebbero tutti potuto essere allegati negli atti di primo grado).
In secondo luogo si deve ulteriormente sottolineare che, in ogni caso, parte appellante non avrebbe comunque potuto produrre tali documenti in appello lamentando che gli stessi documenti erano in ogni caso stati formati dopo le pagina 16 di 22 preclusioni istruttorie di primo grado (e, addirittura, dopo l'instaurazione del giudizio di appello), perché la tardiva formazione documentale, in questo caso, sarebbe addebitabile alla parte che, nonostante la presenza di elementi fattuali risalenti fino ad oltre dieci anni precedenti l'appello, ha deciso di richiedere e predisporre la documentazione relativa solo in vista della prima udienza d'appello.
Ora, nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art.345, 3°c., c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado (i reati commessi da e le condizioni di salute e di deambulazione di
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e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e CP_1
tempestivamente prodotti (Cass.2024 n.21080).
Le conseguenze derivate al danneggiato dal colpo di pistola che lo ha colpito nell'evento oggetto del presente giudizio risultano dalla eseguita CTU, congruamente motivata.
Risulta dalla relazione del consulente d'ufficio che fu Controparte_1
colpito dal proiettile in data 15.12.2013, con conseguente diagnosi di “lesione vertebrale da colpo di arma da fuoco con ingresso paravertebrale destro” e che la risonanza magnetica del rachide “dimostrava trauma penetrante da arma da fuoco con frattura della lamina di L2 a destra…”. Il paziente fu sottoposto a due interventi chirurgici ospedalieri nel giro di tre giorni per rimuovere il proiettile e decomprimere il canale vertebrale. Fu trasferito il 20.12.2013 nell'unità spinale del CTO di Torino con quadro neurologico di “…paraplegia di livello neurologico L1…da definirsi incompleta secondo la classificazione ASIA, per la conservazione della sensibilità a livello dello sfintere anale…”. Veniva segnalato
“un discreto recupero della forza muscolare all'arto inferiore sinistro…il recupero è stato inferiore all'arto inferiore destro…Il paziente è vincolato all'utilizzo della carrozzina ortopedica per gli spostamenti lunghi interni ed pagina 17 di 22 esterni, mentre è in grado di deambulare con l'utilizzo di due tripodi per tratti brevi, con tutore di sostegno del piede bilateralmente…mentre per l'evacuazione intestinale deve effettuare la stimolazione e lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale”.
In data 5.11.2014 all'esito della visita di controllo presso la stessa unità spinale risulta “…riferito netto miglioramento delle performance motorie” e nella successiva data del 25.2.2015 presso la stessa unità spinale si rileva che “ha recuperato un cammino con tripodi anche per gli spostamenti lunghi”. Il
5.8.2015 presso l'Unità Spinale è stata rilevata “deambulazione con stampelle…(non utilizza più la carrozzina)”.
La CTU ha poi espressamente disposto esami strumentali “ai fini di un aggiornamento clinico-funzionale” e all'esito di visita di controllo presso l'unità spinale del CTO di Torino del 4.4.2022 è stato rilevato “…vescica neurologica gestita con minzioni (attivazione torchio addominale) e cateterismi complementari…Intestino neurologico riferito gestito con manovra evacuativa
…Livello di autonomia: il paziente ha recuperato un'autonomia completa nei trasferimenti, passaggi posturali, attività della vita quotidiana e di cura della persona. Deambulazione con scarso controllo del bacino, utilizza un appoggio e di tutori AFO bilaterali, base allargata per sensazione di disequilibrio…Autonomia 100 metri…”.
In data 18.5.2022 all'esito di indagine urodinamica risulta “Studio pressione - flusso espletato con esclusivo impegno del torchio addominale. Il quadro urodinamico depone per areflessia detrusoriale” e, cioè, incapacità del muscolo detrusoriale della vescica di contrarsi, comportante ritenzione urinaria cronica.
In forza di tali complessive indagini medico-cliniche e dell'esame clinico del periziando, la CTU ha rilevato “passaggi posturali autonomi. Deambulazione paraparetica, possibile in autonomia con doppio appoggio e ortesi bilaterale,
pagina 18 di 22 anche per atti medio – lunghi…nell'evento traumatico per cui è causa il periziando ha riportato lesione midollare a livello conale produttiva di paraplegia incompleta…Presenta oggi una sindrome del cono terminale in forma quasi completa. Dato il lungo lasso di tempo intercorso dall'evento e dalle cure resesi necessarie, i postumi accertati sono ampiamente stabilizzati e non emendabili o migliorabili… ”.
Il CTU ha quindi individuato l'invalidità biologica temporanea totale (206 giorni) e parziale al 75% (104 giorni) ed un danno biologico permanente nella percentuale del 52-53% in relazione alla sindrome del cono terminale in forma quasi completa e in base alle relative linee guida. Si tratta, in pratica, della sindrome alla parte terminale del midollo spinale con disfunzione degli sfinteri e perdita di sensibilità e debolezza agli arti inferiori. Il CTU ha spiegato e concluso che “i postumi riscontrati non incidono in concreto sulle attività basali della vita, ma quelle del tempo libero e di svago sono certamente impedite o quantomeno rese problematiche dai disturbi sfinterali e da una deambulazione possibile solo con ausili, ancorché consentita per tratti medio lunghi.”
Rileva sottolineare che tali articolate e motivate conclusioni, fondate tanto su accertamenti ed esami clinici intercorsi tra il momento del fatto e l'anno 2015 quanto su ulteriori esami clinici e visite effettuate su richiesta del CTU, sono risultate pienamente condivise dal CTP del che Parte_1
(pag.13 della relazione) “ si è dichiarato concorde con quanto espresso nella bozza dell'elaborato peritale, le cui valutazioni conclusive vengono pertanto confermate in via definitiva”.
Non emergono motivi, di conseguenza, per i quali la Corte d'Appello debba disporre la rinnovazione della CTU, considerata la tardività dei documenti prodotti, la circostanza che il grado di invalidità biologica (52/53%) individuato pagina 19 di 22 dal consulente d'ufficio dipende non solo dalle difficoltà (comunque accertate) della deambulazione, ma anche (e in misura rilevante) dalle problematiche dei disturbi sfinterali, e il fatto che le valutazioni della CTU non sono state contestate in primo grado all'esito delle operazioni peritali ma, anzi, il CTP del
Ministero ha espressamente concordato con le stesse, ritenendosi opportuno aggiungere (per completezza) che chi avrebbe bisogno di ausili per deambulare può anche riuscire a farlo senza, per brevi tratti, con le relative difficoltà e zoppie.
Il danno complessivo subito da in forza dell'evento Controparte_1
oggetto del giudizio ammonta, di conseguenza, a quanto stabilito dal giudice di primo grado e, cioè, ad euro 542.509,19 , così come già rivalutato con interessi legali (vista la mancata impugnativa sul punto del ) e attualizzato alla Parte_1
data della pronuncia del 22.3.2024 (e da tale data reso liquido dalla sentenza del tribunale) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, con detrazione della provvisionale già pagata di euro 60.000,00 dalla somma complessiva attualizzata
(vista la mancata impugnativa sul punto del ); somma da riconoscersi Parte_1
però, nella misura di un terzo, vista la suddetta responsabilità colpevole del creditore, ex art.1227, 1°c., c.c., nella contribuzione alla causazione del danno.
A quindi, vanno riconosciuti, in riforma dell'impugnata Controparte_1
sentenza, euro 180.836,40, comprensivi della cifra a titolo di provvisionale già pagata di euro 60.000,00 da detrarre, per la somma complessiva conseguentemente dovuta di euro 120.836,40 con interessi legali dal 22.3.2024 sino al saldo. L'ordinanza collegiale del 15.4.2025 di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è assorbita;
impregiudicate eventuali ripetizioni conseguenti (come da riserva del Ministero in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 20 di 22 Le spese legali, da liquidarsi con criterio unitario per i due gradi del giudizio in riferimento all'esito complessivo della vertenza, devono essere compensate, ex art.92, 2°c., c.p.c., per i due terzi e poste a carico solidale del e di Parte_1
ND ME per il residuo terzo, così come quelle di CTU, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1812/2024 del 22/03/2024 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Torino, in riforma dell'appellata sentenza: dichiara che il danno occorso a per i fatti oggetto di Controparte_1
causa ed imputabile ad ND ME ed al ammonta ad Parte_1
euro 180.836,40; dando atto del già intervenuto pagamento della somma di euro 60.000,00 a titolo di provvisionale, condanna in solido il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, e ND ME a pagare a la Controparte_1
ulteriore somma di euro 120.836,40 con gli interessi legali dal 22.3.2024 al saldo;
dichiara assorbita dalla presente sentenza l'ordinanza collegiale del 15.4.2025 di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, impregiudicate eventuali ripetizioni conseguenti;
condanna il e ND ME, in solido, a rimborsare a Parte_1
le spese del primo grado di giudizio con compensazione Controparte_1
dei due terzi, che liquida complessivamente già nella percentuale dovuta in euro pagina 21 di 22 6.387,00 (di cui € 4.701,00 per compensi ed € 1.686,00 per esposti), oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna il e ND ME, in solido, a rimborsare a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio con Controparte_1
compensazione dei due terzi, che liquida complessivamente già nella percentuale dovuta in euro 4.772,30 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone le spese di CTU di primo grado a carico di nella Controparte_1
misura di due terzi e nella misura di un terzo a carico solidalmente del
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e di ND ME, così come già liquidate. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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