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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 156/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO AZARA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARIA ADELAIDE NIEDDU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale giudice del Lavoro, depositato in data 1.02.2022,
[...] ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir Parte_1 CP_2 accertare l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa contributiva di cui al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018013833/DDL del 28.11.2018 Prot. CP_2
1700.29/11/2018.0355631 notificato in data 28.11.2018, con cui è stato revocato, in ordine al periodo
1.1.2016/30.06.2018, il beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art. 4, 3° comma L. 381/91 con addebito dell'importo di € 29.102,71 a titolo di contributi previdenziali omessi in riferimento ai lavoratori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
, , e Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
Ha dedotto a sostegno dell'opposizione la nullità del verbale unico di accertamento nonché, Pt_1 nel merito, l'infondatezza della pretesa di , sul presupposto che, ai fini dell'accesso CP_2 all'agevolazione goduta, i lavoratori in condizione di svantaggio sarebbero non solo quelli indicati dalla legge n. 381/1991, con elenco non tassativo, ma anche quelli ricompresi nella legge regionale n. 16/1997.
, regolarmente costituitosi, ha contestato le deduzioni avversarie, rilevando la legittimità ed CP_2 esaustività del verbale unico impugnato e delle relative conclusioni, e chiedendo, nel merito, il rigetto pagina 1 di 3 dell'opposizione, per non avere dimostrato il proprio diritto ad accedere ai benefici Pt_1 contributivi.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e documentalmente istruita, è stata decisa concessi alle parti i termini per lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato, dal momento che dalla lettura dello stesso emerge l'indicazione dell'elenco e della documentazione esaminata, oltre che il dettaglio dell'esito dell'accertamento in riferimento ai fatti accertati, alla normativa violata, ai lavoratori i cui contributi sarebbero stati omessi nonché, infine, al periodo oggetto di verifica, apparendo quindi completo ed esaustivo.
Nel merito, si osserva innanzitutto che, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata;
invero,
“costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. civ., n. 15639 del 2020; Cass. n. 5137 / 2006, Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; Cass. n
13011/ 2017)”.
Quanto alla normativa che regola l'accesso al beneficio contributivo rivendicato dalla parte ricorrente, i primi tre commi della legge n. 381/1991 stabiliscono che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.
L'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato alla ricorrenza di tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di
“persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla pagina 2 di 3 totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente si limita a depositare la documentazione attestante la condizione di svantaggio dei lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
senza tuttavia allegare, per ciascuno, lo svantaggio considerato e la relativa ipotesi di Per_9 sgravio, né dedurre alcunché in ordine al requisito dell'impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità dei lavoratori (non indicando la nemmeno la misura Pt_1 dell'organico aziendale), alla qualità di soci dei lavoratori interessati dallo sgravio, ovvero all'incompatibilità con il loro stato soggettivo.
In assenza di tali deduzioni risulta precluso ogni accertamento circa la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici revocati, tenuto conto che il piano dell'allegazione e dalla prova non sono sovrapponibili e che deve ritenersi inibito al giudice trarre, dai documenti esistenti in atti, deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda ("Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità" (Cass. ord. 3022/2018).
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del DM 55/14 aggiornati al 2022 tenuto conto del valore della causa
(29.102,71; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 17/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 156/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO AZARA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARIA ADELAIDE NIEDDU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale giudice del Lavoro, depositato in data 1.02.2022,
[...] ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir Parte_1 CP_2 accertare l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa contributiva di cui al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018013833/DDL del 28.11.2018 Prot. CP_2
1700.29/11/2018.0355631 notificato in data 28.11.2018, con cui è stato revocato, in ordine al periodo
1.1.2016/30.06.2018, il beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art. 4, 3° comma L. 381/91 con addebito dell'importo di € 29.102,71 a titolo di contributi previdenziali omessi in riferimento ai lavoratori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
, , e Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
Ha dedotto a sostegno dell'opposizione la nullità del verbale unico di accertamento nonché, Pt_1 nel merito, l'infondatezza della pretesa di , sul presupposto che, ai fini dell'accesso CP_2 all'agevolazione goduta, i lavoratori in condizione di svantaggio sarebbero non solo quelli indicati dalla legge n. 381/1991, con elenco non tassativo, ma anche quelli ricompresi nella legge regionale n. 16/1997.
, regolarmente costituitosi, ha contestato le deduzioni avversarie, rilevando la legittimità ed CP_2 esaustività del verbale unico impugnato e delle relative conclusioni, e chiedendo, nel merito, il rigetto pagina 1 di 3 dell'opposizione, per non avere dimostrato il proprio diritto ad accedere ai benefici Pt_1 contributivi.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e documentalmente istruita, è stata decisa concessi alle parti i termini per lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato, dal momento che dalla lettura dello stesso emerge l'indicazione dell'elenco e della documentazione esaminata, oltre che il dettaglio dell'esito dell'accertamento in riferimento ai fatti accertati, alla normativa violata, ai lavoratori i cui contributi sarebbero stati omessi nonché, infine, al periodo oggetto di verifica, apparendo quindi completo ed esaustivo.
Nel merito, si osserva innanzitutto che, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata;
invero,
“costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. civ., n. 15639 del 2020; Cass. n. 5137 / 2006, Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; Cass. n
13011/ 2017)”.
Quanto alla normativa che regola l'accesso al beneficio contributivo rivendicato dalla parte ricorrente, i primi tre commi della legge n. 381/1991 stabiliscono che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.
L'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato alla ricorrenza di tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di
“persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla pagina 2 di 3 totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente si limita a depositare la documentazione attestante la condizione di svantaggio dei lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
senza tuttavia allegare, per ciascuno, lo svantaggio considerato e la relativa ipotesi di Per_9 sgravio, né dedurre alcunché in ordine al requisito dell'impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità dei lavoratori (non indicando la nemmeno la misura Pt_1 dell'organico aziendale), alla qualità di soci dei lavoratori interessati dallo sgravio, ovvero all'incompatibilità con il loro stato soggettivo.
In assenza di tali deduzioni risulta precluso ogni accertamento circa la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici revocati, tenuto conto che il piano dell'allegazione e dalla prova non sono sovrapponibili e che deve ritenersi inibito al giudice trarre, dai documenti esistenti in atti, deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda ("Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità" (Cass. ord. 3022/2018).
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del DM 55/14 aggiornati al 2022 tenuto conto del valore della causa
(29.102,71; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 17/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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