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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA c.d. mista svolta in presenza e mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis comma 2 c.p.c. N.R.G. 124/2025 Oggi 13 maggio 2025, alle ore 09:24 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. RINALDI GIOVANNI, la cui Parte_1 identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. Per il , è presente il funzionario delegato dott.ssa Controparte_1
, giusta delega in atti. Controparte_2 ichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Menziona giurisprudenza del Tribunale di Milano favorevole, n. 2024 del 2025, di cui chiede di essere autorizzata al deposito. Il Giudice autorizza il deposito del precedente entro la giornata odierna. Parte ricorrente replica alle argomentazioni avversarie e fa presente che la Cassazione è intervenuta sulla questione affermando che i concorsi selettivi non eliminano l'abuso; solo in caso di assunzione vi sarebbe eliminazione dell'abuso; nel caso della ricorrente, che ha operato sul sostegno, la Cassazione è intervenuta affermando la responsabilità dello Stato per non aver bandito posti adeguati per il docente di sostegno. Dunque si reitera l'abuso. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 124/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ICELI ); dall'avv. GANCI C.F._2
FABIO ( ), dall'avv. ZAMPIERI NICOLA ( ), presso il cui C.F._3 C.F._4 studio è in forza di procura in calce all'atto Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 LLI, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, , in qualità di docente a Parte_1 termine, insegnante supplente presso l'I.C. “Della Margherita” di Vizzolo Predabissi, nella scuola secondaria
“E. Curiel”, ha adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il
, chiedendo l'accertamento della condotta di abusiva Controparte_3 reiterazione di contratti a termine posta in essere dal datore di lavoro e domandandone la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010 e dell'art. 36 comma 5 del d.lgs. n.
165/2001 come modificato da ultimo dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 16 settembre 2024, convertito dalla L. n.
166 del 14 novembre 2024.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- ha prestato servizio in forza di una successione di contratti a termine alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente nei seguenti periodi: aa.ss. Controparte_3
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (v. doc. n. 1 fasc. ric., stato matricolare in atti e contratti di assunzione);
- è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche;
1 - i contratti a termine sono stati stipulati dalla ricorrente in assenza di ragioni sostitutive e su posto vacante;
- 6 contratti a termine sono stati stipulati fino al 30/06 di ciascun anno scolastico.
Sul presupposto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per assenza dei caratteri di temporaneità e di eccezionalità, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in sostanza per l'assenza di ragioni provvisorie e sostitutive, a causa della protrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione resistente e del soddisfacimento di esigenze di carattere permanente e strutturale per oltre 36 mesi, ha chiesto la rimozione della condotta abusiva tenuta, domandando la condanna del
[...]
al risarcimento del danno subito (art. 32 comma 5, l. n. 183/2010; art. 36 comma Controparte_3
5 del d.lgs. n. 165/2001).
Si è costituito in giudizio il , il quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della causa petendi,
l'impossibilità di dare esecuzione alla domanda proposta, affermando la liceità della condotta dell'amministrazione, concludendo per il rigetto del ricorso di cui evidenziava l'infondatezza.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
La domanda della ricorrente non è affetta da indeterminatezza in quanto è ben definito dal complesso del ricorso sia il petitum risarcitorio fatto valere, sia soprattutto la causa petendi (anche dalla documentazione prodotta, v. stato matricolare;
v. parte in fatto e in diritto del ricorso e conclusioni), costituita dalla condotta abusiva perpetrata dall'amministrazione resistente nel periodo temporale indicato in ricorso tramite la reiterata assunzione a termine della stessa per periodi superiori ai 36 mesi.
Ciò premesso, occorre adesso soffermarsi sui principi effettivamente applicabili alla fattispecie in esame.
È stato autorevolmente affermato, anche recentemente, dalla Corte di Cassazione, che: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento secondo cui l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine ad essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese (v., Cass. n. 262 del 2015 e Cass. n. 17248 del 2018). A ciò consegue che, qualora il dipendente, nel contestare la qualificazione autonoma del rapporto, alleghi anche l'abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti, deve operare l'agevolazione probatoria che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 5072 del 2016, hanno ritenuto necessaria per conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 07-07-2022, n. 21614) e che “nel lavoro pubblico contrattualizzato il ricorso alla disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno conseguente all'illegittima
2 reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e che, pertanto, la presunzione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'illegittimità concerne l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/04/2022, n. 11367).
Fermo il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ex art. 36 del d.lgs. 165/2001 e del principio del pubblico concorso, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, principio che risponde alla finalità di assicurare
“il buon andamento e l'efficacia dell'Amministrazione”, valori presidiati dall'art. 97 Cost., commi 1 e 3, la giurisprudenza sopra menzionata fa capo alla rinomata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 5072 del 2016, i cui principi applicabili in materia di abusiva reiterazione di contratto a termine e di c.d.
“danno comunitario”, sono i seguenti, riportati per estratto dalla motivazione della sentenza menzionata:
“innanzi tutto - per quanto finora si è detto sull'obbligo del concorso pubblico e sul conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni - va precisato che fuori dal risarcimento del danno è la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione - si è appena detto - è legittima sia secondo i parametri costituzionali che quelli europei. Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire - invece che tramite di concorso pubblico - quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità […]”; “a livello di normativa interna la prova del danno grava sul lavoratore che eserciti in giudizio la pretesa risarcitoria regolata dalla disciplina codicistica (art. 1223 c.c.). La circostanza che effettivamente il lavoratore abbia difficoltà a provare il danno subito, che consiste essenzialmente nella perdita di chance di un'occupazione migliore, costituisce un inconveniente di mero fatto che non mina la legittimità - si ripete, a livello interno - di tale normativa applicata a questa fattispecie.
Se però ci si sposta a livello comunitario, la situazione è differente ed è tale in ragione proprio del ricordato monito della giurisprudenza della Corte di giustizia: la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come parametro interposto ex art. 117 Cost., comma 1, e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 36, comma 5) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine […]”; “ed allora la verifica di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile
- in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno
3 nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, (Statuto dei lavoratori), nè in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione L. n. 604 del 1966, ex art. 8, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (L. n. 92 del 2012, art. 1, e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3) […]”; “[…] la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua,
è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" (in tal senso già Cass.
21 agosto 2013, n. 19371).
La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perchè - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione […]”; “[…] per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
4 In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.
Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato […]” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 15-03-2016, n. 5072).
In punto di effettività di tutela del dipendente pubblico, pertanto, la misura sanzionatoria efficace e dissuasiva consiste nel risarcimento del danno e nell'agevolazione probatoria correlata alla prova del danno c.d.
“comunitario” subito in materia di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, un danno che è presunto e che il Giudice determina tra un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 32 comma 5 cit., salva la prova – a carico del dipendente- del maggior danno subito.
Che i principi menzionati si estendano al personale scolastico, in ragione della speciale disciplina, è pacifico in giurisprudenza (v. Cass. Civ. Sez. lav. sent. n. 22552 del 7.11.2016).
Peraltro, con riferimento alle supplenze, la Corte di Cassazione ha risolto la questione, enunciando i seguenti principi di diritto: “la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del
1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n.
107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal
5 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del
2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. 22552/2016).
Viene altresì condiviso il seguente principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione: “nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”
(Cass. civ., Sez. lavoro, 01/06/2021, n. 15240).
Nel caso in esame non sussiste una efficacia riparatoria dell'illecito commesso, dacché non esiste stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione, comunque non ottenuta dalla ricorrente e non sanata dalla indizione del concorso ordinario nel 2024.
Il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I. non deriva dalla mancata conversione del rapporto ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'impiego del dipendente da parte della pubblica amministrazione.
6 Il danno in esame è da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato, a seguito della modifica legislativa dell'art. 36 comma 5 operata dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 16 settembre del 2024, convertito nella Legge n. 166 del 14 novembre 2024 tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183/2010, secondo i principi – estensibili alla fattispecie- enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 5072/2016.
La ricorrente ha allegato con precisione la reiterazione dei contratti a termine nell'arco temporale di cui al ricorso (in particolare dall'a.s. 2011/2012, all'a.s. 2024/2025), con supplenze anche fino al 31 agosto, deducendone l'illegittimità e, all'attualità, la non immissione in ruolo - al momento del deposito del ricorso, la ricorrente è inserita nelle graduatorie provinciali G.P.S., ma non è ancora concretamente stabilizzata-.
In ragione dell'arco temporale indicato, del superamento del limite triennale, dei diversi contratti annuali anche nelle medesime istituzioni scolastiche situate nelle province di Milano e di Lodi per disparate annualità scolastiche, delle ore effettivamente svolte quali risultanti dallo stato matricolare prodotto (nel quale è indicato l'orario settimanale), considerati i criteri indicati dall'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (v. art. 32 comma 5 L. n. 183/2010, v. art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge del
2024, n. 166), che non sono state dedotte dall'amministrazione resistente esigenze provvisorie giustificanti il ricorso al contratto a termine, che l'amministrazione avrebbe avuto l'onere di dimostrare, tramite idonee allegazioni, che le supplenze conferite fossero effettivamente conseguenti alla disponibilità di posti non vacanti e quindi su organico di fatto, sussistono condizioni di fatto sintomatiche dell'abuso del contratto a termine e devono dirsi dimostrati (dalla ricorrente) tanto l'assenza di esigenze di sostituzione, quanto la condotta illegittima tenuta da controparte, quanto gli elementi costitutivi del danno (pur presunto) subito.
Il danno comunitario deve quantificarsi equamente nella misura di 8 mensilità, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, l. n. 604/1966 e segnatamente, facendo riferimento alla perduranza della condotta abusiva tenuta da controparte che è ricorsa reiterate volte allo strumento dell'assunzione a termine, per il periodo allegato in ricorso e risultante dai documenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_1 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta l'abusiva condotta del resistente consistente nella abusiva reiterazione dei contratti CP_1
a termine nei confronti della ricorrente e per l'effetto condanna il
[...]
[...
[...] [
al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 32 comma 5, L. Controparte_4
n. 183/2010, da computarsi nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore degli avv. RINALDI GIOVANNI, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, che si sono dichiarati antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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