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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 827/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 827/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., vertente tra:
, codice fiscale nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12.1.1954, e ivi residente, alla contrada Scalette N.M., elettivamente domiciliato in
TO FU (CS), alla via G. Gronchi n. 8, presso lo studio professionale dell'avv.
AR ZE (con indirizzo di posta elettronica certificata
, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, insieme all'avv. Caterina Del Campo (con indirizzo di posta elettronica certificata , come da procura rilasciata in calce Email_2 all'atto di citazione in riassunzione;
Attore in riassunzione - appellato
1 e
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Catanzaro;
Convenuta in riassunzione contumace - appellante nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
Convenuta in riassunzione contumace – appellata
Conclusioni delle parti:
i procuratori di attore in riassunzione chiedono: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello adita, previa conferma integrale della sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
2503/13, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella Sentenza n.
8107/2022: 1) dichiarare infondato l'appello proposto dalla avverso Controparte_1 la sentenza n. 2503/13 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
2) accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_3
, in personale del legale rappresentante pro-tempore, per somme pari o
[...] superiori a quelle di cui al pignoramento presso terzi notificato dal sig. Parte_1 ed accertare l'obbligo della di provvedere al pagamento delle somme Controparte_1 dovute allo stesso , dichiarando positiva la dichiarazione resa dal terzo Parte_1 ex art. 547 c.p.c., nel giudizio di espropriazione forzata promosso;
3) condannare
l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali per tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione per accertamento dell'obbligo del terzo, notificato il 26.1.2012, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro l' Parte_1 [...]
e la , al fine di accertare che Controparte_4 Controparte_1 la era debitrice nei confronti dell' di somme pari o superiori al Controparte_1 CP_2 credito oggetto di pignoramento presso terzi eseguito dall'attore.
A fondamento della domanda, il ha affermato che: era creditore della somma di euro Pt_1
717,12 nei confronti di A.Fo.R. – Azienza Forestale della Regione Calabria, in forza del decreto ingiuntivo n. 165/2010, emesso in suo favore dal Tribunale di Castrovillari, e successivo atto di precetto notificato il 20.5.2011; aveva, pertanto, promosso un pignoramento presso terzi, nell'ambito del quale la quale terzo Controparte_1 pignorato, aveva rilasciato dichiarazione formalmente negativa, ai sensi dell'art. 547
c.p.c., salvo riconoscere il trasferimento di fondi regionali in favore dell' senza CP_2 indicarne, tuttavia, l'importo, come, invece, avrebbe dovuto.
Si è costituta in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 24.5.2012, la la quale, resistendo alla domanda proposta dall'attore, Controparte_5 ha sostenuto di non essere debitrice nei confronti dell' dato che: a) quest'ultima, CP_2 nell'ambito della programmazione regionale della forestazione, era mera destinataria di trasferimenti di fondi (e non di pagamenti) di bilancio, quali risorse necessarie per l'attuazione degli intervenuti ammessi;
b) le somme trasferite non avrebbero potuto, comunque, essere pignorate, poiché l' era stata istituita con legge regionale n. CP_2
20/1992 al fine di realizzare i programmi di intervento di cui all'art. 2 della predetta legge e le risorse destinate dalla alla realizzazione ed esecuzione di tali Controparte_1 interventi erano vincolate a finalità pubblicistiche.
Nonostante la rituale citazione, l' , invece, non si è Controparte_3 costituita in giudizio.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 10.1.2013, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 2. La sentenza n. 2503/2013 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 2503/2013, emessa l'11.5.2013 e depositata in cancelleria il 15.10.2013, il Tribunale di Catanzaro – dopo aver dichiarato la contumacia dell' – ha CP_2 accertato l'esistenza e la pignorabilità del debito della in favore Controparte_1 dell' convenuta ed ha condannato la al pagamento Controparte_3 Controparte_1 delle spese di lite nei confronti dell'attore.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha rilevato che: 1) la distinzione tra pagamenti e trasferimenti di fondi non aveva rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato, esistendo tra i due soggetti un vincolo obbligatorio che aveva fonte nella legge regionale n. 20/1992, istitutiva dell' convenuta;
2) contrariamente a quanto sostenuto dalla Controparte_3
, non era ravvisabile nell'art. 35 della legge regionale citata un vincolo Controparte_1 di destinazione delle somme che ne impediva la pignorabilità, né veniva con la stessa individuata la misura dei trasferimenti dovuti in favore dell' trattandosi di una CP_2 disposizione che si limitava a imporre alla dei vincoli di partecipazione CP_1 finanziaria in favore dell' convenuta (il Tribunale ha richiamato, per un Controparte_3 caso analogo, Cass. n. 19249/2011).
Da ultimo, il Tribunale ha condannato la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'attore, sulla base del principio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 17.12.2013, la ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, notificata il 6.12.2013, chiedendone l'integrale riforma.
In particolare, l'appellante ha lamentato la violazione e l'errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 5 e 35 della legge regionale n. 20/1992, assumendo di essere al cospetto di una motivazione contraddittoria circa la sussistenza di un presunto debito da parte della nei confronti dell' e non, piuttosto, di un CP_1 CP_2 obbligo di finanziamento gravante sull'amministrazione regionale per l'assolvimento, da
4 parte dell' , delle finalità e dei compiti istituzionali, come disciplinati Controparte_3 dalla suddetta legge.
Sotto tale specifico profilo, l'appellante ha affermato che l' era stata istituita, con CP_2 legge regionale, per la realizzazione di una serie di interventi in ordine alla gestione delle foreste regionali, nel quadro della programmazione nazionale e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria, e che, pertanto, rappresentava un suo specifico onere il trasferimento di fondi di bilancio destinati allo svolgimento dei relativi pubblici servizi.
In definitiva, l'appellante ha ribadito la tesi dell'impignorabilità dei fondi, essendo la finalità pubblicistica dell'erogazione già individuata nella legge regionale, senza che fosse necessaria l'adozione di singoli provvedimenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 18.3.2014, si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del Parte_1 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, essendo insussistente il vincolo di bilancio sulle somme pignorate.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 2.4.2014, anche l' chiedendo la riforma della sentenza impugnata, CP_2 attesa l'impignorabilità delle somme, essendo esse periodicamente erogate dalla CP_1
, in suo favore, con specifica destinazione ad un pubblico servizio, ossia
[...]
l'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione: segnatamente, l' partecipava, in posizione strumentale o ausiliaria, agli obiettivi CP_2 dell'azione amministrativa regionale in materia forestale, offrendo un contributo all'organizzazione tecnica ed operativa dell'ente regionale, svolgendo servizi o opere di interesse pubblico.
Disposta, con ordinanza 23.5.2017, la ricostruzione a cura delle parti del fascicolo di ufficio andato smarrito, le parti, all'udienza del 27.2.2018, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La sentenza n. 1307/2018 della Corte di Appello di Catanzaro, all'esito del giudizio di secondo grado
5 Con sentenza n. 1307/2018, emessa il 9.6.2018 e pubblicata il 26.6.2018, la Corte di
Appello di Catanzaro, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha accolto l'impugnazione e, riformando Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di accertamento del debito della nei confronti della , in relazione alla dichiarazione Controparte_1 CP_2 resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nel procedimento esecutivo promosso da , Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Contrariamente al giudice di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto il carattere dell'impignorabilità delle somme, trattandosi di fondi destinati all'esecuzione di interventi pubblici essenziali, come tali, non sottoponibili ad esecuzione forzata, sulla base del disposto dell'art. 35 della legge regionale n. 20/1992, poiché l'erogazione di contributi da parte della a favore dell' aveva il fine di garantire Controparte_1 CP_2 il perseguimento dei compiti afferenti ai servizi di gestione del patrimonio boschivo.
5. Il giudizio di legittimità e la sentenza della Corte di cassazione
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1307/2018, ha Parte_1 proposto ricorso per Cassazione, notificato il 28.12.2018 alla e Controparte_1 all' ed iscritto a ruolo il 5.1.2019. CP_2
Con un primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2740 e 2910 c.c., nonché degli artt. 1 e 35 della legge della n. Controparte_1
20/1992, in materia di impignorabilità dei crediti della pubblica amministrazione, rappresentando che;
1) i crediti delle pubbliche amministrazioni erano, di norma, pignorabili, salvo che avessero ad oggetto somme destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'amministrazione e che tale vincolo fosse imposto da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo;
2) nel caso di specie, la era debitrice nei confronti dell' , Controparte_1 Controparte_6 in virtù delle previsioni contenute negli artt. 1 e 35 della legge regionale n. 20/1992, senza che vi fosse alcuna norma, né alcun provvedimento amministrativo, che sancisse l'impignorabilità di tali somme o la loro destinazione vincolata alla soddisfazione di interessi pubblicistici;
3) non aveva rilievo la distinzione tra trasferimenti di fondi da bilancio regionale e pagamenti, su cui aveva fatto leva la sentenza di appello, in quanto
6 l'iscrizione in bilancio di un credito non era sufficiente a configurare un vincolo di destinazione delle somme che ne formavano oggetto e, di conseguenza, la sua impignorabilità.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 549 c.p.c. per l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito della questione dell'impignorabilità dei crediti esecutati sollevata dalla Controparte_1 rilevando che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 549 c.p.c. (nel testo applicabile), la aveva sollevato l'eccezione di impignorabilità del Controparte_1 credito vantato nei propri confronti dall' quale debitore principale, accolta dalla CP_2
Corte di Appello di Catanzaro;
peraltro, la suddetta eccezione non avrebbe potuto essere sollevata dal terzo pignorato, ma soltanto dal debitore esecutato (nel caso di specie l' con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. CP_2
Con un terzo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver la
Corte di Appello di Catanzaro errato nel ritenere ammissibile il gravame proposto dalla
, privo di motivi specifici. Controparte_1
La ha resistito al ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 8107/2022, resa il 16 dicembre 2021 e depositata in cancelleria il
14.3.2022, la Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha rigettato il terzo, rinviando la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Vagliato preliminarmente, il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di cassazione, in quanto le censure mosse dalla alla sentenza di primo Controparte_1 grado erano individuabili dal contenuto dell'atto di appello.
Il secondo motivo di ricorso, invece, è stato accolto, sulla base di queste argomentazioni:
a) fino a quando l'art. 549 c.p.c. non è stato modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228/2012, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è stato considerato come un normale giudizio di cognizione di mero accertamento – avente ad oggetto l'esistenza di un credito pignorato e del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo – in cui decidere soltanto le contestazioni concernenti il debitore esecutato verso il terzo, dovendosi ritenere estranee tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell'ambito del processo esecutivo, ovvero all'invalidità del pignoramento;
b) pertanto, il terzo pignorato non è, normalmente, legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità
7 del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico, in quanto, non essendo il debitore del creditore esecutante, il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è di accertare se egli sia debitor debitoris, per evitare il rischio di essere costretto ad un doppio pagamento;
c) se il terzo pignorato dichiarasse di essere debitore, ma, al contempo, che il credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato fosse impignorabile, una simile dichiarazione dovrebbe considerarsi come positiva ai fini di cui all'art. 547 c.p.c.; d) nel caso di specie, la vistasi notificare il pignoramento dei suoi debiti nei confronti Controparte_1 dell' aveva reso una dichiarazione oggettivamente ambigua, dapprima, CP_2 dichiarando di dovere delle somme all' così lasciando intendere di esserle CP_2 effettivamente debitrice, ma, poi, negando di esserlo, per tornare, infine, ad ammettere, implicitamente, la sussistenza di un flusso di denaro, avendo affermato che le somme corrisposte all' costituivano mero trasferimento di fondi e non Controparte_3 pagamenti, senza precisare l'entità delle somme che avrebbe dovuto corrispondere ad
; e) una tale dichiarazione, così “sibillina”, avrebbe dovuto essere reputata CP_2 negativa, ai fini di cui all'art. 549 c.p.c., e la Corte di Appello di Catanzaro, dinanzi a tale dichiarazione, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se, per norma di legge o vincolo contrattuale, la fosse o meno obbligata a versamenti di denaro nei Controparte_1 confronti dell' senza indagare, altresì, se tali contribuzioni fossero o meno CP_2 impignorabili, in quanto il tema della pignorabilità del credito, nel sistema processuale ratione temporis applicabile, poteva essere affrontato e deciso soltanto o dal giudice dell'esecuzione o dal giudice dell'opposizione, se ne fosse stato investito dal debitore esecutato (e non dal terzo pignorato).
Anche il primo motivo di ricorso, trattato per ultimo e ritenuto non assorbito nell'accoglimento del secondo, è stato ritenuto fondato dalla Corte di cassazione, la quale ha rilevato che: 1) non era giuridicamente fondata la distinzione, affermata dalla Corte di appello, tra “trasferimenti di fondi” e “pagamenti”, poiché, in linea di principio, quando
è la legge ad imporre alla pubblica amministrazione l'obbligo di eseguire un pagamento nei confronti di un altro soggetto, pubblico o privato, ci si trova al cospetto di una obbligazione di diritto civile, avente ad oggetto un credito pignorabile secondo le regole ordinarie;
2) peraltro, quando una pubblica amministrazione è obbligata ex lege ad eseguire pagamenti nei confronti di altri soggetti, occorre verificare se ci si trovi dinanzi a un'obbligazione di diritto civile ovvero ad un interesse legittimo;
3) tenuto conto della
8 disciplina e delle vicende relative alla costituzione e, poi alla soppressione dell' CP_2 quale azienda finanziata e controllata dalla una interpretazione Controparte_1 sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 35 della legge regionale n. 20/1995 consentiva di attribuire all' - finanziata, oltre che con un'aliquota sulle spese CP_2 generali degli interventi affidati all'ente, da “contributi ordinari della - un vero CP_1
e proprio diritto soggettivo al finanziamento e, specularmente, in capo alla CP_1
una vera e propria obbligazione di diritto civile, ex art. 1173 c.c., avente ad
[...] oggetto il finanziamento dell' . Controparte_3
6. Il presente giudizio di rinvio
A seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello e del rinvio operato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8107/2022, ha riassunto il Parte_1 giudizio di innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, con atto di citazione notificato alla il 1°.
6.2022 ed all' l 6.6.2022. Controparte_1 CP_2
Nonostante la rituale citazione in giudizio, la e l' non si sono Controparte_1 CP_2 costituiti (la prova della notifica dell'atto di citazione in riassunzione è stata depositata dai difensori di il 18.7.2022). Parte_1
Acquisiti i fascicoli di ufficio di fasi e gradi precedenti, la causa, all'esito della trattazione dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. La natura e l'oggetto del giudizio. La contumacia di ed Controparte_1 CP_2
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
( , non costituitesi nel presente giudizio,
[...] Controparte_4 sebbene risulti regolare la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione nei loro confronti.
9 Sempre in via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio di rinvio si connota come un tipico giudizio prosecutorio.
S'intende, infatti, per giudizio prosecutorio quello che nasce dall'annullamento per i motivi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., definendosi, invece, giudizio restitutorio quello determinato da errori in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. comportanti la ripresa del giudizio dal momento in cui si è verificata la nullità.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione il giudizio prosecutorio, disciplinato dagli articoli 393 e 394 c.p.c. si caratterizza per i seguenti aspetti: è la fase rescissoria del giudizio rescindente già svoltosi davanti alla Cassazione ed è destinato all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi alle sentenze precedenti (annullate), regola per la prima volta, con l'osservanza del principio di diritto indicato dalla
Cassazione, la vicenda controversa;
il perimetro del giudizio è fissato dall'osservanza del principio di diritto dettato dalla Cassazione, dalle domande già proposte nella fase del giudizio in cui è stata emanata la sentenza cassata e dal giudicato formatosi su questioni e fatti non più in contestazione o dati per presupposti dalla sentenza di Cassazione.
Anche di recente, la suprema Corte ha ribadito che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass.15143/2021).
2. Le valutazioni della Corte
Premesso questo e richiamati i principi di diritto contenuti nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 8107/2022 che vincolano il giudice del rinvio, la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado del deve essere accolta. Pt_1
Preliminarmente, deve osservarsi che al presente procedimento è applicabile l'art. 549
c.p.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228/2012, cosicché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza
10 sopra citata, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un normale di giudizio di cognizione di mero accertamento, avente ad oggetto l'esistenza di un credito pignorato, del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo, nell'ambito del quale rilevano soltanto le contestazioni concernenti il debitore esecutato verso il terzo, con esclusione di tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, cosicché il terzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico.
Nel caso in esame la ha reso una dichiarazione che, depurata dagli Controparte_1 aspetti di ambiguità evidenziati dalla Corte di Cassazione, deve essere considerata come negativa, ai fini di cui all'art. 549 c.p.c., avendo affermato, in sintesi, che: a) non risultava essere debitrice nei confronti dell' di alcuna somma;
b) le somme CP_2 corrisposte dalla all'ente, in via ordinaria, si configuravano come meri Controparte_1 trasferimenti di fondi e non già pagamenti di crediti;
c) tali fondi erano soggetti a vincolo di destinazione.
Tuttavia, tale ultima affermazione, avente ad oggetto l'esistenza di vincolo di destinazione sulle somme trasferite all' concerne la questione della pignorabilità CP_2
o meno delle somme, estranea, per come illustrato, al presente giudizio.
Quanto, poi, alla natura di tali trasferimenti di fondi - previsti, in via ordinaria dall'art. 35, comma 1°, lett. b) della legge regionale n. 20 del 1992 e che costituiscono la fonte principale delle risorse finanziarie dell'ente, necessarie per l'adempimento delle proprie obbligazioni - si tratta, come rilevato dalla Corte di Cassazione, sulla base di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme della legge regionale n. 20/1992 (v. pagg. 9 e ss. della sentenza che ha annullato la pronuncia di appello), di una vera e propria obbligazione di diritto civile in capo all' cui CP_2 corrisponde un'obbligazione a carico della . Controparte_1
Ne consegue, in definitiva, che deve essere accertata la sussistenza dell'obbligo della al pagamento nei confronti dell' di somme pari o superiori a Controparte_1 CP_2 quelle oggetto di pignoramento da parte del Sola.
3. La regolamentazione delle spese di giudizio
11 L'accoglimento, all'esito del giudizio di rinvio, della domanda del comporta la Pt_1 condanna, in solido, degli enti convenuti al rimborso delle spese di giudizio di tutte le fasi ed i gradi del giudizio (primo e di secondo grado, cassazione e giudizio di rinvio), applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati con il d.m. n. 147/2022, con riferimento alle cause di valore compreso fino ad euro 1.100,00, fatta eccezione per l'applicazione dei parametri minimi per la fase di decisione del giudizio di rinvio, in assenza di comparsa conclusionale.
Le spese di lite del giudizio di primo grado sono da liquidare, quindi, in euro 662,00 per onorari (euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 200,00 per la fase decisionale), oltre spese vive documentate pari a euro 45,00 ed oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di appello devono liquidarsi in euro 673,00 per onorari (euro
142,00 per la fase di studio della controversia;
euro 142,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 179,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 210,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge;
quelle del giudizio di cassazione in euro 678,00 per onorari (euro 252,00 per la fase di studio della controversia;
euro 284,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 142,00 per la fase decisionale) ed euro 40,74 per spese vive documentate, oltre accessori di legge;
quelle del giudizio di rinvio in euro 568,00
(euro 142,00 per la fase di studio della controversia;
euro 142,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 179,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 105,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio, a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 8107/2022 del
16.12.2021 e depositata in cancelleria il 14.3.2022, sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni altra istanza, domanda o eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia della e dell' Controparte_1 Controparte_3
;
[...]
12 - accerta, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nel testo precedente le modifiche di cui alla legge n. 228/2012, il diritto dell' nei confronti della Controparte_3
al pagamento di somme pari a quelle oggetto di pignoramento eseguito Controparte_1 da e fissa alle parti termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- condanna la e l' , in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al rimborso, in favore di , delle spese processuali dei giudizi di Parte_1 primo e secondo grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 662,00 per onorari ed euro 45,00 per spese vive documentate;
con riferimento al giudizio di appello, in euro 673,00 per onorari;
quanto al giudizio di cassazione, in euro 678,00 per onorari ed euro 40,74 per spese vive documentate e, con riguardo al presente giudizio di rinvio, in euro 568,00 per onorari;
oltre, in ogni caso, I.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura di legge e con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del solo avv.
AR ZE di quelle dei giudizi di primo grado e di appello ed in favore dell'avv. AR ZE e dell'avv. Caterina Del Campo di quelle dei giudizi di cassazione e di rinvio.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
13
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 827/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 827/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., vertente tra:
, codice fiscale nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12.1.1954, e ivi residente, alla contrada Scalette N.M., elettivamente domiciliato in
TO FU (CS), alla via G. Gronchi n. 8, presso lo studio professionale dell'avv.
AR ZE (con indirizzo di posta elettronica certificata
, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente, insieme all'avv. Caterina Del Campo (con indirizzo di posta elettronica certificata , come da procura rilasciata in calce Email_2 all'atto di citazione in riassunzione;
Attore in riassunzione - appellato
1 e
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Catanzaro;
Convenuta in riassunzione contumace - appellante nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
Convenuta in riassunzione contumace – appellata
Conclusioni delle parti:
i procuratori di attore in riassunzione chiedono: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello adita, previa conferma integrale della sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
2503/13, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella Sentenza n.
8107/2022: 1) dichiarare infondato l'appello proposto dalla avverso Controparte_1 la sentenza n. 2503/13 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
2) accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_3
, in personale del legale rappresentante pro-tempore, per somme pari o
[...] superiori a quelle di cui al pignoramento presso terzi notificato dal sig. Parte_1 ed accertare l'obbligo della di provvedere al pagamento delle somme Controparte_1 dovute allo stesso , dichiarando positiva la dichiarazione resa dal terzo Parte_1 ex art. 547 c.p.c., nel giudizio di espropriazione forzata promosso;
3) condannare
l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali per tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione per accertamento dell'obbligo del terzo, notificato il 26.1.2012, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro l' Parte_1 [...]
e la , al fine di accertare che Controparte_4 Controparte_1 la era debitrice nei confronti dell' di somme pari o superiori al Controparte_1 CP_2 credito oggetto di pignoramento presso terzi eseguito dall'attore.
A fondamento della domanda, il ha affermato che: era creditore della somma di euro Pt_1
717,12 nei confronti di A.Fo.R. – Azienza Forestale della Regione Calabria, in forza del decreto ingiuntivo n. 165/2010, emesso in suo favore dal Tribunale di Castrovillari, e successivo atto di precetto notificato il 20.5.2011; aveva, pertanto, promosso un pignoramento presso terzi, nell'ambito del quale la quale terzo Controparte_1 pignorato, aveva rilasciato dichiarazione formalmente negativa, ai sensi dell'art. 547
c.p.c., salvo riconoscere il trasferimento di fondi regionali in favore dell' senza CP_2 indicarne, tuttavia, l'importo, come, invece, avrebbe dovuto.
Si è costituta in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 24.5.2012, la la quale, resistendo alla domanda proposta dall'attore, Controparte_5 ha sostenuto di non essere debitrice nei confronti dell' dato che: a) quest'ultima, CP_2 nell'ambito della programmazione regionale della forestazione, era mera destinataria di trasferimenti di fondi (e non di pagamenti) di bilancio, quali risorse necessarie per l'attuazione degli intervenuti ammessi;
b) le somme trasferite non avrebbero potuto, comunque, essere pignorate, poiché l' era stata istituita con legge regionale n. CP_2
20/1992 al fine di realizzare i programmi di intervento di cui all'art. 2 della predetta legge e le risorse destinate dalla alla realizzazione ed esecuzione di tali Controparte_1 interventi erano vincolate a finalità pubblicistiche.
Nonostante la rituale citazione, l' , invece, non si è Controparte_3 costituita in giudizio.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 10.1.2013, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 2. La sentenza n. 2503/2013 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 2503/2013, emessa l'11.5.2013 e depositata in cancelleria il 15.10.2013, il Tribunale di Catanzaro – dopo aver dichiarato la contumacia dell' – ha CP_2 accertato l'esistenza e la pignorabilità del debito della in favore Controparte_1 dell' convenuta ed ha condannato la al pagamento Controparte_3 Controparte_1 delle spese di lite nei confronti dell'attore.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha rilevato che: 1) la distinzione tra pagamenti e trasferimenti di fondi non aveva rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato, esistendo tra i due soggetti un vincolo obbligatorio che aveva fonte nella legge regionale n. 20/1992, istitutiva dell' convenuta;
2) contrariamente a quanto sostenuto dalla Controparte_3
, non era ravvisabile nell'art. 35 della legge regionale citata un vincolo Controparte_1 di destinazione delle somme che ne impediva la pignorabilità, né veniva con la stessa individuata la misura dei trasferimenti dovuti in favore dell' trattandosi di una CP_2 disposizione che si limitava a imporre alla dei vincoli di partecipazione CP_1 finanziaria in favore dell' convenuta (il Tribunale ha richiamato, per un Controparte_3 caso analogo, Cass. n. 19249/2011).
Da ultimo, il Tribunale ha condannato la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'attore, sulla base del principio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 17.12.2013, la ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, notificata il 6.12.2013, chiedendone l'integrale riforma.
In particolare, l'appellante ha lamentato la violazione e l'errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 5 e 35 della legge regionale n. 20/1992, assumendo di essere al cospetto di una motivazione contraddittoria circa la sussistenza di un presunto debito da parte della nei confronti dell' e non, piuttosto, di un CP_1 CP_2 obbligo di finanziamento gravante sull'amministrazione regionale per l'assolvimento, da
4 parte dell' , delle finalità e dei compiti istituzionali, come disciplinati Controparte_3 dalla suddetta legge.
Sotto tale specifico profilo, l'appellante ha affermato che l' era stata istituita, con CP_2 legge regionale, per la realizzazione di una serie di interventi in ordine alla gestione delle foreste regionali, nel quadro della programmazione nazionale e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria, e che, pertanto, rappresentava un suo specifico onere il trasferimento di fondi di bilancio destinati allo svolgimento dei relativi pubblici servizi.
In definitiva, l'appellante ha ribadito la tesi dell'impignorabilità dei fondi, essendo la finalità pubblicistica dell'erogazione già individuata nella legge regionale, senza che fosse necessaria l'adozione di singoli provvedimenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 18.3.2014, si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del Parte_1 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, essendo insussistente il vincolo di bilancio sulle somme pignorate.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 2.4.2014, anche l' chiedendo la riforma della sentenza impugnata, CP_2 attesa l'impignorabilità delle somme, essendo esse periodicamente erogate dalla CP_1
, in suo favore, con specifica destinazione ad un pubblico servizio, ossia
[...]
l'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione: segnatamente, l' partecipava, in posizione strumentale o ausiliaria, agli obiettivi CP_2 dell'azione amministrativa regionale in materia forestale, offrendo un contributo all'organizzazione tecnica ed operativa dell'ente regionale, svolgendo servizi o opere di interesse pubblico.
Disposta, con ordinanza 23.5.2017, la ricostruzione a cura delle parti del fascicolo di ufficio andato smarrito, le parti, all'udienza del 27.2.2018, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La sentenza n. 1307/2018 della Corte di Appello di Catanzaro, all'esito del giudizio di secondo grado
5 Con sentenza n. 1307/2018, emessa il 9.6.2018 e pubblicata il 26.6.2018, la Corte di
Appello di Catanzaro, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha accolto l'impugnazione e, riformando Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di accertamento del debito della nei confronti della , in relazione alla dichiarazione Controparte_1 CP_2 resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nel procedimento esecutivo promosso da , Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Contrariamente al giudice di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto il carattere dell'impignorabilità delle somme, trattandosi di fondi destinati all'esecuzione di interventi pubblici essenziali, come tali, non sottoponibili ad esecuzione forzata, sulla base del disposto dell'art. 35 della legge regionale n. 20/1992, poiché l'erogazione di contributi da parte della a favore dell' aveva il fine di garantire Controparte_1 CP_2 il perseguimento dei compiti afferenti ai servizi di gestione del patrimonio boschivo.
5. Il giudizio di legittimità e la sentenza della Corte di cassazione
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1307/2018, ha Parte_1 proposto ricorso per Cassazione, notificato il 28.12.2018 alla e Controparte_1 all' ed iscritto a ruolo il 5.1.2019. CP_2
Con un primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2740 e 2910 c.c., nonché degli artt. 1 e 35 della legge della n. Controparte_1
20/1992, in materia di impignorabilità dei crediti della pubblica amministrazione, rappresentando che;
1) i crediti delle pubbliche amministrazioni erano, di norma, pignorabili, salvo che avessero ad oggetto somme destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'amministrazione e che tale vincolo fosse imposto da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo;
2) nel caso di specie, la era debitrice nei confronti dell' , Controparte_1 Controparte_6 in virtù delle previsioni contenute negli artt. 1 e 35 della legge regionale n. 20/1992, senza che vi fosse alcuna norma, né alcun provvedimento amministrativo, che sancisse l'impignorabilità di tali somme o la loro destinazione vincolata alla soddisfazione di interessi pubblicistici;
3) non aveva rilievo la distinzione tra trasferimenti di fondi da bilancio regionale e pagamenti, su cui aveva fatto leva la sentenza di appello, in quanto
6 l'iscrizione in bilancio di un credito non era sufficiente a configurare un vincolo di destinazione delle somme che ne formavano oggetto e, di conseguenza, la sua impignorabilità.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 549 c.p.c. per l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito della questione dell'impignorabilità dei crediti esecutati sollevata dalla Controparte_1 rilevando che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 549 c.p.c. (nel testo applicabile), la aveva sollevato l'eccezione di impignorabilità del Controparte_1 credito vantato nei propri confronti dall' quale debitore principale, accolta dalla CP_2
Corte di Appello di Catanzaro;
peraltro, la suddetta eccezione non avrebbe potuto essere sollevata dal terzo pignorato, ma soltanto dal debitore esecutato (nel caso di specie l' con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. CP_2
Con un terzo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver la
Corte di Appello di Catanzaro errato nel ritenere ammissibile il gravame proposto dalla
, privo di motivi specifici. Controparte_1
La ha resistito al ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 8107/2022, resa il 16 dicembre 2021 e depositata in cancelleria il
14.3.2022, la Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha rigettato il terzo, rinviando la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Vagliato preliminarmente, il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di cassazione, in quanto le censure mosse dalla alla sentenza di primo Controparte_1 grado erano individuabili dal contenuto dell'atto di appello.
Il secondo motivo di ricorso, invece, è stato accolto, sulla base di queste argomentazioni:
a) fino a quando l'art. 549 c.p.c. non è stato modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228/2012, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è stato considerato come un normale giudizio di cognizione di mero accertamento – avente ad oggetto l'esistenza di un credito pignorato e del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo – in cui decidere soltanto le contestazioni concernenti il debitore esecutato verso il terzo, dovendosi ritenere estranee tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell'ambito del processo esecutivo, ovvero all'invalidità del pignoramento;
b) pertanto, il terzo pignorato non è, normalmente, legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità
7 del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico, in quanto, non essendo il debitore del creditore esecutante, il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è di accertare se egli sia debitor debitoris, per evitare il rischio di essere costretto ad un doppio pagamento;
c) se il terzo pignorato dichiarasse di essere debitore, ma, al contempo, che il credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato fosse impignorabile, una simile dichiarazione dovrebbe considerarsi come positiva ai fini di cui all'art. 547 c.p.c.; d) nel caso di specie, la vistasi notificare il pignoramento dei suoi debiti nei confronti Controparte_1 dell' aveva reso una dichiarazione oggettivamente ambigua, dapprima, CP_2 dichiarando di dovere delle somme all' così lasciando intendere di esserle CP_2 effettivamente debitrice, ma, poi, negando di esserlo, per tornare, infine, ad ammettere, implicitamente, la sussistenza di un flusso di denaro, avendo affermato che le somme corrisposte all' costituivano mero trasferimento di fondi e non Controparte_3 pagamenti, senza precisare l'entità delle somme che avrebbe dovuto corrispondere ad
; e) una tale dichiarazione, così “sibillina”, avrebbe dovuto essere reputata CP_2 negativa, ai fini di cui all'art. 549 c.p.c., e la Corte di Appello di Catanzaro, dinanzi a tale dichiarazione, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se, per norma di legge o vincolo contrattuale, la fosse o meno obbligata a versamenti di denaro nei Controparte_1 confronti dell' senza indagare, altresì, se tali contribuzioni fossero o meno CP_2 impignorabili, in quanto il tema della pignorabilità del credito, nel sistema processuale ratione temporis applicabile, poteva essere affrontato e deciso soltanto o dal giudice dell'esecuzione o dal giudice dell'opposizione, se ne fosse stato investito dal debitore esecutato (e non dal terzo pignorato).
Anche il primo motivo di ricorso, trattato per ultimo e ritenuto non assorbito nell'accoglimento del secondo, è stato ritenuto fondato dalla Corte di cassazione, la quale ha rilevato che: 1) non era giuridicamente fondata la distinzione, affermata dalla Corte di appello, tra “trasferimenti di fondi” e “pagamenti”, poiché, in linea di principio, quando
è la legge ad imporre alla pubblica amministrazione l'obbligo di eseguire un pagamento nei confronti di un altro soggetto, pubblico o privato, ci si trova al cospetto di una obbligazione di diritto civile, avente ad oggetto un credito pignorabile secondo le regole ordinarie;
2) peraltro, quando una pubblica amministrazione è obbligata ex lege ad eseguire pagamenti nei confronti di altri soggetti, occorre verificare se ci si trovi dinanzi a un'obbligazione di diritto civile ovvero ad un interesse legittimo;
3) tenuto conto della
8 disciplina e delle vicende relative alla costituzione e, poi alla soppressione dell' CP_2 quale azienda finanziata e controllata dalla una interpretazione Controparte_1 sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 35 della legge regionale n. 20/1995 consentiva di attribuire all' - finanziata, oltre che con un'aliquota sulle spese CP_2 generali degli interventi affidati all'ente, da “contributi ordinari della - un vero CP_1
e proprio diritto soggettivo al finanziamento e, specularmente, in capo alla CP_1
una vera e propria obbligazione di diritto civile, ex art. 1173 c.c., avente ad
[...] oggetto il finanziamento dell' . Controparte_3
6. Il presente giudizio di rinvio
A seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello e del rinvio operato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8107/2022, ha riassunto il Parte_1 giudizio di innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, con atto di citazione notificato alla il 1°.
6.2022 ed all' l 6.6.2022. Controparte_1 CP_2
Nonostante la rituale citazione in giudizio, la e l' non si sono Controparte_1 CP_2 costituiti (la prova della notifica dell'atto di citazione in riassunzione è stata depositata dai difensori di il 18.7.2022). Parte_1
Acquisiti i fascicoli di ufficio di fasi e gradi precedenti, la causa, all'esito della trattazione dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. La natura e l'oggetto del giudizio. La contumacia di ed Controparte_1 CP_2
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
( , non costituitesi nel presente giudizio,
[...] Controparte_4 sebbene risulti regolare la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione nei loro confronti.
9 Sempre in via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio di rinvio si connota come un tipico giudizio prosecutorio.
S'intende, infatti, per giudizio prosecutorio quello che nasce dall'annullamento per i motivi di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., definendosi, invece, giudizio restitutorio quello determinato da errori in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. comportanti la ripresa del giudizio dal momento in cui si è verificata la nullità.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione il giudizio prosecutorio, disciplinato dagli articoli 393 e 394 c.p.c. si caratterizza per i seguenti aspetti: è la fase rescissoria del giudizio rescindente già svoltosi davanti alla Cassazione ed è destinato all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi alle sentenze precedenti (annullate), regola per la prima volta, con l'osservanza del principio di diritto indicato dalla
Cassazione, la vicenda controversa;
il perimetro del giudizio è fissato dall'osservanza del principio di diritto dettato dalla Cassazione, dalle domande già proposte nella fase del giudizio in cui è stata emanata la sentenza cassata e dal giudicato formatosi su questioni e fatti non più in contestazione o dati per presupposti dalla sentenza di Cassazione.
Anche di recente, la suprema Corte ha ribadito che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass.15143/2021).
2. Le valutazioni della Corte
Premesso questo e richiamati i principi di diritto contenuti nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 8107/2022 che vincolano il giudice del rinvio, la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado del deve essere accolta. Pt_1
Preliminarmente, deve osservarsi che al presente procedimento è applicabile l'art. 549
c.p.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228/2012, cosicché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza
10 sopra citata, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un normale di giudizio di cognizione di mero accertamento, avente ad oggetto l'esistenza di un credito pignorato, del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo, nell'ambito del quale rilevano soltanto le contestazioni concernenti il debitore esecutato verso il terzo, con esclusione di tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, cosicché il terzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico.
Nel caso in esame la ha reso una dichiarazione che, depurata dagli Controparte_1 aspetti di ambiguità evidenziati dalla Corte di Cassazione, deve essere considerata come negativa, ai fini di cui all'art. 549 c.p.c., avendo affermato, in sintesi, che: a) non risultava essere debitrice nei confronti dell' di alcuna somma;
b) le somme CP_2 corrisposte dalla all'ente, in via ordinaria, si configuravano come meri Controparte_1 trasferimenti di fondi e non già pagamenti di crediti;
c) tali fondi erano soggetti a vincolo di destinazione.
Tuttavia, tale ultima affermazione, avente ad oggetto l'esistenza di vincolo di destinazione sulle somme trasferite all' concerne la questione della pignorabilità CP_2
o meno delle somme, estranea, per come illustrato, al presente giudizio.
Quanto, poi, alla natura di tali trasferimenti di fondi - previsti, in via ordinaria dall'art. 35, comma 1°, lett. b) della legge regionale n. 20 del 1992 e che costituiscono la fonte principale delle risorse finanziarie dell'ente, necessarie per l'adempimento delle proprie obbligazioni - si tratta, come rilevato dalla Corte di Cassazione, sulla base di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme della legge regionale n. 20/1992 (v. pagg. 9 e ss. della sentenza che ha annullato la pronuncia di appello), di una vera e propria obbligazione di diritto civile in capo all' cui CP_2 corrisponde un'obbligazione a carico della . Controparte_1
Ne consegue, in definitiva, che deve essere accertata la sussistenza dell'obbligo della al pagamento nei confronti dell' di somme pari o superiori a Controparte_1 CP_2 quelle oggetto di pignoramento da parte del Sola.
3. La regolamentazione delle spese di giudizio
11 L'accoglimento, all'esito del giudizio di rinvio, della domanda del comporta la Pt_1 condanna, in solido, degli enti convenuti al rimborso delle spese di giudizio di tutte le fasi ed i gradi del giudizio (primo e di secondo grado, cassazione e giudizio di rinvio), applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati con il d.m. n. 147/2022, con riferimento alle cause di valore compreso fino ad euro 1.100,00, fatta eccezione per l'applicazione dei parametri minimi per la fase di decisione del giudizio di rinvio, in assenza di comparsa conclusionale.
Le spese di lite del giudizio di primo grado sono da liquidare, quindi, in euro 662,00 per onorari (euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 200,00 per la fase decisionale), oltre spese vive documentate pari a euro 45,00 ed oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di appello devono liquidarsi in euro 673,00 per onorari (euro
142,00 per la fase di studio della controversia;
euro 142,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 179,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 210,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge;
quelle del giudizio di cassazione in euro 678,00 per onorari (euro 252,00 per la fase di studio della controversia;
euro 284,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 142,00 per la fase decisionale) ed euro 40,74 per spese vive documentate, oltre accessori di legge;
quelle del giudizio di rinvio in euro 568,00
(euro 142,00 per la fase di studio della controversia;
euro 142,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 179,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 105,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio, a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 8107/2022 del
16.12.2021 e depositata in cancelleria il 14.3.2022, sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni altra istanza, domanda o eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia della e dell' Controparte_1 Controparte_3
;
[...]
12 - accerta, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nel testo precedente le modifiche di cui alla legge n. 228/2012, il diritto dell' nei confronti della Controparte_3
al pagamento di somme pari a quelle oggetto di pignoramento eseguito Controparte_1 da e fissa alle parti termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- condanna la e l' , in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro, al rimborso, in favore di , delle spese processuali dei giudizi di Parte_1 primo e secondo grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 662,00 per onorari ed euro 45,00 per spese vive documentate;
con riferimento al giudizio di appello, in euro 673,00 per onorari;
quanto al giudizio di cassazione, in euro 678,00 per onorari ed euro 40,74 per spese vive documentate e, con riguardo al presente giudizio di rinvio, in euro 568,00 per onorari;
oltre, in ogni caso, I.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura di legge e con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del solo avv.
AR ZE di quelle dei giudizi di primo grado e di appello ed in favore dell'avv. AR ZE e dell'avv. Caterina Del Campo di quelle dei giudizi di cassazione e di rinvio.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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