Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/12/2025, n. 10047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10047 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10047/2025REG.PROV.COLL.
N. 01990/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2024, proposto da
FE.LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Bitonto, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NZ Caputi Iambrenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Terlizzi, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta' Metropolitana di Bari, Comitato Ambiente e Vita, Fare Verde Onlus, Italia Nostra, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Seconda) n. 1430 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto e del Comune di Terlizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. UR TI e uditi per le parti gli avvocati;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa della determinazione favorevole al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) in favore della società FE.LI s.r.l., odierna appellante, per la realizzazione di un bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, da localizzarsi in agro di Bitonto, località Colaianni, emessa, in data 22 giugno 2022, dalla Città metropolitana di Bari.
2. Espone la società odierna appellante di aver presentato, in data 16 novembre 2020, istanza volta al rilascio del predetto provvedimento autorizzatorio alla Città Metropolitana di Bari, la quale convocava la conferenza di servizi dando corso al procedimento di acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni regolarmente convocate (Comune di Bitonto; AR PU; Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale-Sede PU, ASL Bari). Detti pareri, acquisiti nel corso delle tre sedute in cui si articolava la conferenza di servizi, risultavano favorevoli da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, fatta eccezione per il Comune di Bitonto. Sulla base delle posizioni prevalenti espresse, i lavori della suddetta conferenza si concludevano in senso favorevole con la citata determinazione emessa dalla Città metropolitana di Bari del 22 giugno 2022.
3. Il Comune di Bitonto ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per la PU, proponendo, altresì, ricorso per motivi aggiunti contro la sopravvenuta determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Bari dell’8 novembre 2022, con cui veniva rilasciata l’A.I.A. per il bacino di smaltimento. Ulteriori motivi aggiunti venivano poi proposti avverso la nota interna della stessa amministrazione metropolitana del 23 dicembre 2022, che negava l’opportunità di una rinnovata istruttoria nonostante il parere ostativo dell’Autorità di Bacino distrettuale.
3. Il T.a.r., con sentenza n.1430 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha accolto invece i primi e i secondi motivi aggiunti.
4. La FE.LI s.r.l. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I - ERROR IN PROCEDENDO E IUDICANDO. MOTIVAZIONE CARENTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 CPA. SA NC .
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’interesse del Comune di Bitonto, trascurando sia il provvedimento della Presidenza del Consiglio n. 0019148 del 12.07.2022, che esclude la legittimazione dell’ente alla tutela ambientale e paesaggistica, sia la dichiarazione della volontà di FE.LI di non realizzare l’impianto in pendenza del procedimento di PAUR, attivato innanzi alla Regione PU. Il Collegio avrebbe, inoltre, omesso di rilevare d’ufficio il sopravvenuto difetto di interesse derivante dall’avvio del predetto procedimento unico regionale nell’ambito del quale sarà acquisita una nuova AIA, nonché ha omesso di pronunciarsi sull’improcedibilità per mancata impugnazione del successivo atto del 24 marzo 2023, con cui la Città Metropolitana ha confermato la validità dell’A.i.A., sulla base di una nuova istruttoria.
II - ERROR IN PROCEDENDO E IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 40 DEL CPA. EXTRA PETITA. VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C.
Il T.a.r. avrebbe errato nell’annullare la nota del 23 dicembre 2022, nonostante i secondi motivi aggiunti fossero privi di specifiche censure, in violazione dell’art. 40 c.p.a., poiché limitati alla mera trascrizione di note interne senza alcuna indicazione precisa e motivata dei vizi dedotti. La sentenza, pertanto, ha ritenuto ammissibile un ricorso in realtà generico e limitato alla parte in fatto, dichiarando vizi non prospettati dalle parti. Inoltre, il T.a.r. ha pronunciato ultra ed extra petita , richiamando il d.lgs. 49/2010 e l’art. 29- quater , comma 7, d.lgs. 152/2006, mai dedotti nei secondi motivi aggiunti, violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
III - ERROR IN PROCEDENDO E IUDICANDO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 49/2010. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 TER DELLA L. N. 241/1990. ERRORE DI FATTO .
La sentenza viene contestata laddove avrebbe erroneamente interpretato il parere dell’Autorità di Bacino del 20 aprile 2022, ritenendo l’area di cava dimessa come destinata a vasca di laminazione, mentre in realtà sarebbe lo stesso parere a evidenziare che l’uso come vasca è solo una “possibile” ipotesi, subordinata a opere ingegneristiche mai realizzate e comunque soggetta a esproprio. Inoltre, la misura PGRA 2015 non è stata attuata nei sei anni di efficacia, segno della sua non fattibilità concreta. Il giudice di prime cure ha poi richiamato ulteriori pareri dell’Autorità di Bacino resi successivamente alla chiusura della conferenza di servizi, quindi inconferenti rispetto all’AIA. Infine, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’autorizzazione integrata richiamando il d.lgs. 49/2010, mai invocato dal Comune, incorrendo così in extra petita e violazione dell’art. 112 c.p.c.
IV - ERROR IN PROCEDENDO E IUDICANDO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRORE DI FATTO. VIOLAZIONE DEL PRGRS. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 42/2004. VIOLAZIONE DELLE NTA DEL PRG DEL COMUNE DI BITONTO .
Il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore di fatto, ritenendo formatosi un vincolo di giudicato sulla destinazione urbanistico edilizia della zona in forza della sentenza di questa sezione n. 5065 del 2018. Secondo FE.LI il progetto sarebbe stato adeguato alle prescrizioni della predetta sentenza, eliminando l’impianto di trattamento rifiuti e prevedendo esclusivamente la discarica, coerente con il PRGRS e le NTA. Inoltre, l’impianto rispetta la distanza di 3 km dai centri abitati prevista dal PRG e beneficia della variante urbanistica automatica ex art. 208 d.lgs. 152/2006, che qualifica tali opere come di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. La sentenza gravata ha quindi errato per non aver considerato né la specialità della disciplina di settore, né l’avvenuto adeguamento progettuale da parte della società. Inoltre la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non autorizzabile il progetto FE.LI perché corredato dalla “vecchia” VIA del 2011 e quindi carente dei presupposti ex lege e in violazione delle norme che impongono la VIA. Il Comitato VIA metropolitano ha espresso più pareri favorevoli nel 2021 e 2022, qualificando il progetto come semplificato, con impatti ridotti e conforme al PPTR. Inoltre, la VIA conserva efficacia fino al rilascio dell’AIA, unico titolo che consente la realizzazione, e i motivi del Comune erano comunque tardivi e inammissibili. Errata sarebbe anche la statuizione sulla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica del 2011, che resta efficace finché non intervenga l’AIA definitiva. Con l’adozione del PPTR nel 2015, abrogativo del PUTT/P e degli ATE, l’area della discarica non è più soggetta a vincoli paesaggistici, trovandosi fuori dalla Lama Balice e dalle relative fasce di rispetto.
V - ERROR IN PROCEDENDO E IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRORE DI FATTO .
La sentenza avrebbe mancato di valorizzare adeguatamente i molteplici pareri favorevoli (Comitato VIA, CIAP, Rifiuti), a fronte del solo dissenso del Comune e dell’Autorità di Bacino che inizialmente ha prospettato solo come eventuale l’uso della cava come vasca di laminazione, soluzione mai attuata e difficilmente realizzabile, tanto da lasciare spazio a opzioni alternative. Il successivo parere del 28 giugno 2023, invece, è successivo alla chiusura della conferenza e quindi irrilevante. Inoltre anche AR PU ha espresso parere positivo con prescrizioni.
Il Comune di Bitonto e il Comune di Terlizzi si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
5. Alla pubblica udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con un primo motivo di appello, la società appellante contesta la sentenza di primo grado per non aver rilevato il difetto di interesse ad agire in capo al Comune di Bitonto.
Tale motivo di appello è infondato perché per giurisprudenza pacifica anche di questa Sezione, vanno riconosciuti la legittimazione e l'interesse ad agire contro gli atti autorizzatori di un impianto per il trattamento dei rifiuti anche al Comune limitrofo, in qualità di Ente esponenziale della collettività stanziata e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul suo territorio, senza che si renda necessaria la produzione di prova puntuale della concreta pericolosità, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio comunale collocato nelle vicinanze, e comunque non a distanza, dall'opera da realizzare (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 10/02/2025, n. 1071).
Nel caso di specie, i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di una discarica riguardano un impianto da realizzarsi nel territorio del Comune interessato: nessun dubbio, dunque, sulla legittimazione ad agire e sull’interesse ad agire del Comune ad impugnare i provvedimenti sopra menzionati, indipendentemente da quanto affermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel provvedimento n. 0019148 del 12 luglio 2022 che non può incidere sulle condizioni dell’azione che vanno autonomamente accertate dal giudice.
7. Né può escludersi l’interesse al ricorso del Comune in seguito alla dichiarazione della odierna appellante che non attiverà l’AIA fino alla conclusione positiva del procedimento di PAUR, in quanto la condizione evidenziata di voler accantonare definitivamente l’AIA soltanto se il procedimento di PAUR in corso abbia esito positivo, dimostra che non v’è alcuna certezza circa la sorte del primo provvedimento, in quanto condizionato all’esito del procedimento per l’emanazione del secondo.
8. Alle medesime conclusioni si deve giungere considerando che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, il Comune non avrebbe dovuto impugnare l’atto prot. n. 26052/2023 del 24.03.2023 con il quale la Città Metropolitana di Bari, all’esito di una nuova valutazione, ha confermato la validità dei precedenti provvedimenti con ulteriori motivazioni, trattandosi di una mera interlocuzione interna tra uffici, non diretta al Comune e priva, dunque, di autonomo carattere lesivo per il Comune medesimo.
9. Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta che i secondi motivi aggiunti proposti in primo grado non conterrebbero la specificazione dei motivi di impugnazione, perché l’atto conterrebbe solo l’indicazione “fatto” e la trascrizione di note intercorse tra il Sindaco metropolitano e i Dirigenti dell’Ente.
Anche tale motivo di appello è infondato, perché dai secondi motivi aggiunti depositati in primo grado emergono i motivi che hanno spinto il Comune appellante a contestare il provvedimento impugnato: in particolare, e a mero titolo esemplificativo, si legge che “ I parametri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, come progressivamente elaborati dalla giurisprudenza anche dalla Corte di Giustizia, sono certamente valutabili dal giudice amministrativo nella fattispecie in esame e sono stati apertamente violati, come dimostra l’illegittimo rifiuto del Dirigente “competente ” (pag. 13). Inoltre, a tali doglianze “si aggiunge” “ L’illegittimità lamentata nel presente ricorso per secondi motivi aggiunti, che si deve rubricare nell’eccesso di potere per travisamento dei fatti rilevanti, sviamento, ingiustificata e immotivata epperò illegittima sottrazione all’atto di indirizzo espresso dal Sindaco metropolitano e dal Direttore generale. Violazione di parere vincolante e delle norme di legge relative. Difetto assoluto di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità di tutto il procedimento qui impugnato e dell’ultimo atto a firma del Dirigente competente, ing. Montalto, viziato anche per illegittimità derivata da quella che affetta gli atti impugnati con il primo ricorso e con quello per primi motivi aggiunti ”.
Emerge, dunque, che i motivi di ricorso, sia pur sinteticamente, sono stati esposti nei secondi motivi aggiunti con conseguente reiezione del secondo motivo di appello.
10. Va solo precisato che il richiamo del T.a.r. al d.lgs. n. 49 del 2010 o all’art. 29 quater , comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 sono utilizzati dal giudice di primo grado solo per rinforzare le motivazioni che già autonomamente hanno condotto alla reiezione del motivo di ricorso individuato in primo grado con la lett. D) (cfr., punto 3.D della motivazione) e, quindi, i citati richiami normativi non determinano un esito diverso da quello poi raggiunto dal giudice di primo grado.
11. Con un terzo motivo di appello, la società appellante contesta la sentenza di primo grado che ha posto a fondamento del proprio decisum il parere reso dall’Autorità di Bacino con nota prot. n. 10906 del 20 aprile 2022, ritenendolo (erroneamente) dirimente.
Sul punto, secondo parte appellante la “ lettura del parere dell’AdB del 20 aprile 2022, conduce a soluzioni opposte rispetto a quelle contenute nella Sentenza del TAR Bari, in quanto in essa è precisato che l’utilizzo della cava FE.LI come “vasca di laminazione” è una “possibile” (e, non dunque una certa) soluzione per le eventuali piene ”.
11.1. Anche tale motivo di appello è infondato.
Nel citto parere l’Autorità di Bacino ha evidenziato che “ Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici si fa presente che negli studi a corredo dell’istanza non sono stati presi in considerazione i moti di filtrazione orizzontali tra il bacino di cava e la vicina Lama Balice, che invece potrebbero interferire date le quote p.c. del fondo cava e quelle dell'alveo della suddetta lama ”; in particolare evidenzia che: “ la Misura del I Ciclo (2015) Codice della Misura 4231 (a cui è stata assegnata Priorità alta) che individua la cava oggetto di trasformazione del Progetto in oggetto quale area di laminazione delle piene della Lama Balice ai fini della riduzione del rischio del tessuto urbano e degli insediamenti artigianali posti a valle ”. Precisa, quindi, l’Autorità di Bacino che “ l’utilizzo di parte della cava in parola come Bacino di Smaltimento non risulta, allo stato, coerente con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ”. E che “ L’utilizzo della cava come vasca di laminazione della piena della Lama Balice, così come previsto nelle misure di PGRA innanzi citate, rappresenta una possibile soluzione ad un problema complesso di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento al reticolato di viabilità che attraversa il territorio comunale di Bari, che altrimenti sarebbe difficilmente risolvibile ”.
11.2. Il parere, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, ha individuato la soluzione che è stata ritenuta la più consona nelle condizioni date al fine di elevare gli standard di sicurezza e mitigare drasticamente i rischi e ha evidenziato, con motivazione non palesemente irragionevole o illogica, che, comunque, l’utilizzo di parte della cava in parola come Bacino di Smaltimento non risulta, allo stato, coerente con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
11.3. La zona di Bitonto, come sottolinea anche parte appellante (pag. 10 dell’atto di appello), è stata individuata dall’aggiornamento del PGRA nella misura n. ITR161I020_ITFABD_FRMP2021A_027 per la realizzazione di casse di espansione e vasche di laminazione delle piene di Lama Balice.
La misura è definita come misura di Protezione M3 volta a ridurre la pericolosità di un evento alluvionale nella zona e come “cassa di espansione e vasca di laminazione delle piene”.
11.4. Le considerazioni di parte appellante che l’area non è a rischio alluvionale o a pericolosità idraulica non sconfessano né neutralizzano le considerazioni contenute nel parere dell’Autorità di Bacino, secondo cui, per le caratteristiche del territorio, l’utilizzo della cava in parola come Bacino di Smaltimento non risulta, allo stato, coerente con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
11.5. Peraltro, non sono neanche specificamente e convincentemente smentite le osservazioni del T.a.r. secondo cui “ la cava in questione è alveo di contenimento delle piene della “Lama Balice” e peraltro risulta fatto notorio che, in zona, confluiscono acque provenienti dall’interno, che giungono fin alla città di Bari, e che si siano verificati eventi estremi nel passato recente, tal da aver causato disastri dei luoghi e vittime tra gli abitanti o avventori ” (punto 3.D della motivazione).
11.6. Ne consegue che tale parere rappresenta già un elemento ostativo al rilascio dell’A.i.a., in quanto l’autorità procedente, nel concludere la conferenza di servizi, avrebbe, comunque, dovuto adeguatamente valutare tale profilo, specie alla luce di eventi estremi che hanno caratterizzato il territorio in epoca anche recente.
11.7. Né rileva la circostanza che la misura 4231 del 2015, che individuava una vasca di laminazione nella cava FE.LI, non sia stata attuata nell’arco di sei anni e quindi non sarebbe concretamente fattibile (cfr. III.3. dell’appello), in quanto, piuttosto, la previsione della citata misura conferma che il territorio è attenzionato dall’Autorità di Bacino perché caratterizzato da diverse criticità anche derivante dal rischio alluvionale.
12. Con un quarto motivo di appello, la società appellante ha contestato la sentenza del TAR che ha accolto il primo motivo rubricato nella parte A, richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5065/2018 e ritenendo formatosi “un vincolo di giudicato sulla destinazione urbanistico edilizia della zona”.
L’affermazione, secondo parte appellante, sconterebbe un evidente errore di fatto per omessa valutazione dei contenuti della istanza della FE.LI del 16.11.2020, perché la società appellante, sulla scorta della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha adeguato il progetto originario a quanto prescritto dall’Amministrazione Provinciale nel provvedimento di diniego oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5065/2018, eliminando tutte le criticità progettuali emerse nel corso del procedimento autorizzativo ed in particolar modo l’impianto di trattamento di rifiuti che è stato ritenuto non coerente con le previsioni del PGRS ratione temporis vigente (al contrario della discarica).
12.1. Ritiene il Collegio che al di là di tale aspetto, comunque, tale motivo di appello è infondato, perché, come evidenziato dal T.a.r., in relazione alla V.i.a. del 2011 “ è anche maturata la scadenza dei n. 5 anni, simultaneamente stabilita dall’art. 25, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, vigente al momento del rilascio, e dall’art. 14, co. 4, della legge Regione PU n. 11 del 2001 s.m.i., compiutasi alla data del 30 dicembre 2016 (come si evince dalla lettera dell’atto di proroga e peraltro è confermato dal Cons. St., sez. I, parere del 18 settembre 2019, reso sul ricorso straordinario del Comune di Bitonto). Di conseguenza, il nuovo progetto di discarica, presentato della FE.LI s.r.l., nella misura in cui reca, a corredo dell’istanza di AIA del 16 novembre 2020, la vecchia VIA e non una aggiornata VIA risulta già di per sé non autorizzabile, in ragione della carenza dei presupposti ex lege e violazione delle norme che impongono la VIA ”.
12.2. Parte appellante contesta genericamente la sentenza, evidenziando che la stessa “Non tiene conto che l’efficacia del provvedimento di VIA è condizionata dall’emanazione del provvedimento autorizzativo (art. 25 d.lgs. n. 152/2006), nel caso di specie l’AIA, unico atto che consente di realizzare l’intervento. Non potendosi evidentemente realizzare alcun intervento in virtù del solo
provvedimento di VIA”.
12.3. Tali doglianze sono infondate, perché il nuovo progetto presentato a corredo dell’istanza di AIA del 16.11.2020 necessitava di una nuova valutazione di impatto ambientale – non essendo sufficiente il parere del Comitato VIA – in quanto il provvedimento reso dalla Provincia di Bari n. 858 del 22.12.2011, ha cessato di produrre i suoi effetti con la caducazione della proroga a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, IV, 28.8.2018, n. 5065. Come ben precisato dal T.a.r., “ Detta VIA del 2011 risulta prorogata al solo ed esclusivo fine di preservare la posizione della società, fino alla pronunzia della sentenza di appello sulla sorte del diniego di AIA, ha dunque perso efficacia, a seguito della pronuncia del Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065, che peraltro ha confermato la sentenza del T.A.R. PU, sez. I, 9 giugno 2016 n. 713, in ordine alla legittimità del diniego di AIA alla realizzazione di una discarica nell’area interessata dall’intervento, destinata a zona agricola, in quanto non compatibile con le prescrizioni sulla localizzazione degli impianti dettate dal Piano di gestione dei rifiuti speciali della regione PU (PGRRS) approvato con delibera della Giunta regionale n. 2668/2009, oltre che in area classificata come Ambito territoriale esteso di tipo C del PUTT/PU ”.
12.4. Sul punto, peraltro, questo Consiglio di Stato, Sez. I, pronunziandosi sul ricorso straordinario promosso dal Comune di Bitonto contro la predetta proroga della VIA, ha confermato che: “ Con la decisione del Consiglio di Stato (di rigetto dell’appello di FE LI, n.d.r.) si è inverata anche la condizione cui il provvedimento qui impugnato di proroga di efficacia della VIA era rimasto subordinato, che ha così perso definitivamente la propria efficacia- validità. Realizzatasi infatti la condizione risolutiva, il provvedimento impugnato ha perso definitivamente la propria validità . (cfr., parere n. 2888/2019)”
12.5. Né rileva la circostanza che il Comune di Bitonto non ha impugnato la VIA del 2011 e ha gravato i pareri del Comitato VIA del 2021 e del 2022 soltanto otto mesi dopo la loro adozione, in quanto la lesione si è consumata al momento del rilascio dell’A.i.a. sulla base di una V.i.a. ormai scaduta.
12.6. E’, altresì, infondata anche la censura volta a contestare la perdita di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica n. 772 del 2011, in quanto, in ogni caso, l’istanza di A.i.a. è stata poi successivamente respinta con conseguente definitiva perdita di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica senza che possa aver alcun rilievo in proposito la circostanza che nel 2022 è stata adottata una nuova A.i.a.
13. Con un quinto motivo di appello parte appellante contesta la sentenza di primo grado, perché avrebbe dato rilievo al solo parere negativo del Comune di Bitonto senza valorizzare i prevalenti e numerosi pareri espressi dal Comitato Tecnico VIA, dal Comitato Tecnico CIAP, dal Comitato Tecnico Rifiuti e dall’Arpa PU.
Sul punto, va evidenziato che, nonostante i richiamati pareri favorevoli, sono emersi, come esposto nei punti precedenti, elementi ostativi alla realizzazione del progetto che non hanno trovato in seno alla Conferenza di Servizi, e neanche nel provvedimento conclusivo, un’adeguata motivazione tesa ad esporre le ragioni che avrebbero consentito, comunque, la realizzazione dell’intervento.
Tale aspetto conduce, dunque, alla reiezione dell’appello.
13, Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione, unitamente alla complessità del presente giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
UR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TI | NZ LA |
IL SEGRETARIO