Sentenza 16 giugno 2001
Massime • 2
Quando i rilievi contenuti nella consulenza tecnica di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che si era limitata ad escludere l'indennizzabilità dell'infermità invalidante soltanto sulla affermata ricollegabilità della patologia lamentata a diversi fattori, senza valutarne l'efficienza concausale).
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Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
Leggi di più… - 2. Errore diagnostico e responsabilità.Valutazione CTU.Nullità sentenza d'AppelloAccesso limitatoIlaria Di Punzio · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8165 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUP M DI CASSAZIONECORTING:81 65/0 Aula B REPUBBLICA ITALIANA 01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14113/99+ Presidente Dott. Vincenzo MILEO 15721/99 Consigliere CAPITANIO Dott. Natale 18892 Cron. Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Ud. 28/03/01 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UN RE, elettivamente domiciliato in Roma, via presso l'Ufficio centrale legale Marsala 9,n. Invalidi e Fam. Caduti F.S., e dell'Associazione difeso dagli avv.ti Edoardo Di rappresentato e Berardino e Francesco V. Papadia, giusta delega in atti;
ricorrente contro thi3 SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO - intimata - nonché sul ricorso n. 15721/99 proposto da: SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO, in persona dell'avv. 1 Giancarlo Alvino, suo procuratore speciale come da delega per atto notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Mattia Persiani, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
UN RE
- intimato -
avversO la sentenza n. 609 del Tribunale di Bari depositata il 13 aprile 1999 (R.G. n. 399/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Silvano Piccininno per delega avv. Mattia Persiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del quarto e quinto motivo del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso e dell'incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 13 aprile 1999 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto da RE BR nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, sua datrice di lavoro, avverso la decisione del lacon5 maggio 1997, quale il Pretore della stessa città aveva negato la sussistenza del diritto del predetto BR alla costituzione di una rendita per la parziale inabilità, conseguente alla malattia professionale denunciata (artrosi diffusa del rachide). Il giudice del gravame, per quanto ancora rileva in questa sede, ha innanzitutto disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società Ferrovie dello Stato, la quale aveva dedotto l'avvenuto trasferimento all'Inail dell'assicurazione del proprio personale dipendente, a seguito del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608. Ha quindi escluso, condividendo il parere del consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, che la malattia, di origine multifattoriale, fosse stata causata dalle mansioni svolte dal lavoratore, ed ha aggiunto che nessun rilievo ai fini della qualificazione della 3 malattia come professionale poteva avere il riconoscimento da parte della società della infermità come dipendente da causa di servizio. Avverso questa pronuncia il BR ha per cassazione, sulla base di proposto ricorso cinque motivi. La SOC. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale con un motivo. La società ha anche depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Disposta preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza, la Corte ritiene che per ragioni di priorità logica debba essere esaminato l'unico motivo del ricorso proposto dalla società Ferrovie dello Stato in via incidentale. Questa, denunciando violazione dell'art. 2, in relazionecommi 13 e 15, legge 1996 n. 608, all'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, e vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per avere rigettato la eccezione del difetto di legittimazione passiva di essa resistente, ed 4 assume l'erroneità dell'interpretazione della norma adottata dal giudice del merito denunciata, nell'affermare che la successione dal 1° gennaio 1996 dell'Inail alla SOC. Ferrovie dello Stato nella titolarità del rapporto assicurativo, per gli eventi infortunistici accaduti anteriormente alla data suddetta, si verifica solo se gli eventi medesimi non siano stati, alla stessa ероса, definiti in sede amministrativa. La tesi del Tribunale non può essere condivisa. La questione concernente la titolarità, dal lato passivo, dei rapporti obbligatori per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato, dopo il trasferimento dell'assicurazione all'Inail disposto con l'art. 2 decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608, per eventi verificatisi anteriormente al 31 dicembre 1995, ma non definiti a tale data, è stata ripetutamente esaminata da questa Corte, che con giurisprudenza costante (v. 2030, 30 marzo 1999 n. sentenze 9 marzo 1999 n. n. 11501) ha affermato il 3085, 2 settembre 2000 principio di diritto, secondo cui, in tema di e malattie professionali infortuni sul lavoro 5 riguardanti il personale ferroviario, a norma del 21 a decorrere dal 1° gennaio 1996 citato art. prestazioni relative ad eventi tutte le verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti a tale data, sono poste a carico dell'Inail, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento del diritto del dipendente alle prestazioni assicurative per infortuni о malattie professionali, si verifica, ope legis, una successione a titolo particolare nella situazione giuridica controversa, sicché il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la società Ferrovie dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso dalle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'Inail, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Alla stregua di tale principio, condiviso dal Collegio, va perciò confermata la legittimazione passiva della società resistente rispetto alla domanda dell'assicurata. Fondata quindi è la censura in ordine alla argomentazione svolta dal Tribunale, là dove ha sostenuto che il 6 trasferimento dal 1° gennaio 1996 dalla SOC. Ferrovie dello Stato all'Inail della titolarità del assicurativo,rapporto per gli eventi accaduti anteriormente alla data infortunistici suddetta, si verifica solo se gli eventi medesimi non siano stati, alla stessa ероса, definiti in sede amministrativa: tale errore non può portare della sentenza ma, ai sensi all'annullamento dell'art. 384 cod. proc. civ., solo alla correzione motivazione nei termini innanzi esposti, della essendo il dispositivo della decisione conforme a diritto quanto alla legittimazione della società in ordine alla domanda del BR, sia pure come originaria titolare del rapporto dedotto da quest'ultimo. Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo il BR denuncia violazione degli artt. 1703 e 1704 cod. civ., 75, 77, 83, 420 e 182 cod. proc. civ., difetto di legittimazione processuale, nullità della costituzione in appello, l'omesso deposito della procura notarile e dello statuto della società, nonché vizio di motivazione. In particolare, si duole che il giudice del merito non abbia rilevato la nullità della costituzione in appello della società per il difetto di 7 legittimazione processuale derivante dal liti da un conferimento della alleprocura procuratore speciale della società (l'avv. Maria Teresa Fantola), del quale non risultavano dimostrati i poteri rappresentativi, non essendo stata versato in atti l'atto di delega dei poteri: questa procura non avrebbe potuto comunque avere efficacia, poiché l'amministratore della società aveva il potere di nominare procuratori non speciali, che invece spettava in via esclusiva al consiglio di amministrazione. Il motivo prima che infondato è inammissibile. Questa Corte (v. sentenza 5 dicembre 1998 n. 12363) ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui il difetto di procura del regolarità del convenuto non incide sulla contraddittorio, ma rileva soltanto se la irrituale presenza della medesima parte nel processo abbia arrecato pregiudizio all'attore, come nella ipotesi presa in esame nella sentenza richiamata, di condanna alle spese dell'attore. Tale orientamento, condiviso dal Collegio, è applicabile anche nel giudizio di appello con riferimento alla costituzione dell'appellato, malgrado la nullità della procura, ma avendo il Tribunale esonerato 8 l'odierno ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio di appello in base all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., va escluso l'interesse del BR in ordine alla doglianza proposta. Risulta peraltro allegata in atti la procura Fautola Ispeciale all'avv. Maria Teresa che poi aveva nominato il difensore della società, e si deve confermare, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (ormai consolidata dopo la sentenza delle Sezioni unite in data 8 maggio 1998 n. 4666) con riferimento ad analoghe questioni su procure speciali di identico contenuto, non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del consiglio di conferimento del potere amministrazione al rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua 9 integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Con il secondo ed il terzo motivo, che per la connessione possono essere congiuntamente loro trattati, il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. in2697 cod. civ. uno con vizi di motivazione (secondo motivo) e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (terzo motivo). Deduce che erroneamente il giudice del gravame ha escluso la sussistenza della prova in ordine al nesso di causalità tra attività lavorativa e patologia invece, ad avviso di essodenunciata, che, ricorrente, è documentato con la delibera del capo ufficio organizzazione n. 580/1984 relativa al riconoscimento della medesima patologia come dipendente da causa di servizio. Il Tribunale neppure ha tenuto conto prosegue il ricorrente - della rilevanza probatoria di quella delibera, di fede privilegiata in quanto proveniente da un soggetto che all'epoca era ente pubblico, e del suo valore di confessione, né della circolare con la quale le Ferrovie dello Stato avevano affermato che 10 il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio costituiva elemento certo ed incontrovertibile ai fini della sussistenza del nesso causale in ordine alla rendita per malattia professionale. Trascurando tali elementi probatori già acquisiti ed omettendo di richiedere il fascicolo sanitario del lavoratore, il giudice del merito ha poi finito con l'addossare a carico del medesimo assicurato le prove della specificità del rischio denunciato e delle condizioni di lavoro che avevano causato, O contribuito a determinare, l'infermità dedotta, prove che per la loro complessità, data la necessità di indagini statistiche e epidemiologiche, non avrebbero mai potuto essere fornite dal singolo lavoratore. Le censure sono infondate. Correttamente il Tribunale ha escluso che ai fini dell'attribuzione della rendita da malattia professionale possa avere decisiva rilevanza il riconoscimento della medesima malattia come dipendente da causa di servizio, in quanto in tal modo si è adeguato all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte messo in luce la diversità dei presupposti sui quali si fondano i due istituti e la differente intensità del rapporto causale tra attività 11 lavorativa ed evento protetto, che per la rendita di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è più stretto rispetto all'altra ipotesi (cfr. Cass. 14 febbraio 1997 n. 1356, Cass. 18 marzo 1997 n. 2372, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196, Cass. 8 giugno 1999 n. 5637). Mentre i fatti di servizio che, a norma 1092, dell'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. si pongono come antecedenti capaci di determinare anche in concorso con altri fattori la menomazione del dipendente della Pubblica Amministrazione, sono tutti gli accadimenti comunque connessi con l'adempimento degli obblighi di servizio, la malattia è professionale e dà luogo alla tutela assicurativa prevista dal citato d.P.R. n. 1124 del 1965, allorché sia contratta dal lavoratore nell'esercizio e a causa della lavorazione cui è addetto, e l'attività lavorativa nella ipotesi di malattie multifattoriali deve costituire pur sempre causa sufficiente della ridotta attitudine al lavoro dell'assicurato, ossia conditio sine qua non della malattia. Riguardo alla circolare con cui la società aveva attribuito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia del dipendente il valore di elemento certo del nesso di causalità 12 tra malattia e attività lavorativa, infondata è la dal ricorrente in relazione doglianza proposta all'omessa valutazione del suo contenuto, poiché "escluso il valore negoziale di una simile presa di attinente alla funzione posizione in materia previdenziale attribuita all'ente dalle leggi, si è trattato diо un mero criterio orientativo O, e semplicemente di un errore comunque, puramente nell'interpretazione di norme giuridiche da parte del soggetto tenuto ad applicarle" (cfr. in motivazione la già citata Cass. 5637/99). Priva di fondamento è la censura mossa, peraltro estremamente generica, dal ricorrente al Tribunale di avere ignorato le prove offerte, avendo invece la sentenza impugnata affermato con congrua che gli elementi probatori motivazione acquisiti non erano idonei a dimostrare il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata. Né il ricorrente può utilmente dolersi della omessa acquisizione dal parte del giudice del merito del suo fascicolo sanitario: evidentemente il BR intende riferirsi all'istituto della esibizione di cui all'art. 210 cod. proc. civ. (e non alla richiesta di informazioni ex art. 213 cod. proc. civ., non essendo le Ferrovie dello Stato 13 all'epoca del giudizio pubblica amministrazione ed essendo esse parte in causa), ma ai fini dell'ammissibilità della censura, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione quando aveva presentato la relativa istanza al giudice, presupposto indispensabile dell'ordine di esibizione e di cui deve essere accertata la sussistenza, non risultando in proposito alcun cenno nella sentenza impugnata. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 41 cod. pen. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Critica la sentenza impugnata per avere escluso la natura professionale della malattia allegata da esso ricorrente soltanto in considerazione della multifattorialità della patologia e non tenendo conto del principio di equivalenza causale stabilito in materia penale, da applicarsi, invece, ad avviso del ricorrente che richiama taluni precedenti giurisprudenziali, anche in presenza di elementi causativi estranei all'attività lavorativa. La censura è fondata. Si deve infatti rilevare che anche in materia di infortuni sul lavoro e di 14 malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nella denunciata norma penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (cfr. Cass. 7 marzo 1998 n. 2554, oltre a Cass. 5 febbraio 1992 n. 1237). Il giudice del merito non ha tenuto conto di tale principio, essendosi limitato ad escludere dell'infermità invalidante l'indennizzabilità sulla affermata ricollegabilità della soltanto lamentata a fattori diversi, senza patologia valutare con riferimento all'ipotesi in esame se questi fattori avessero avuto efficienza concausale in ordine alla medesima infermità. Fondato è pure l'ultimo motivo, con il quale ricorrente censura la sentenza impugnata per il avere il Tribunale trascurato le critiche mosse dal 15 consulente di parte del BR alle conclusioni dell'ausiliare nominato nel giudizio di primo grado. In effetti la sentenza impugnata ha completamente ignorato le deduzioni precise e svolte dal proprio consulente di circostanziate parte, il quale aveva evidenziato come le sollecitazioni meccaniche alla colonna vertebrale derivanti dall'attività lavorativa del BR, ammesse dalpure consulente tecnico di ufficio, avessero avuto incidenza sulla degenerazione artrosica dallo stesso lamentata. Ricorre perciò il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, che appunto si verifica quando il giudice trascuri di esaminare i rilievi rivolti alla indagine di ufficio contenuti nella consulenza di parte, che siano precisi e circostanziati, tali, come nella specie, da portare a conclusioni diverse da quelle affermate nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza (v. fra le tante Cass. 10 gennaio 1995, n. 245). In conclusione, vanno accolti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e devono invece essere rigettati gli altri motivi del medesimo ricorso e il ricorso incidentale. 16 Cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame adeguandosi ai principi innanzi esposti. Al giudice di rinvio va demandata anche la delle spese regolamentazione del presente giudizio di legittimità (art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
rigetta ilLa Corte riunisce i ricorsi;
ricorso incidentale e i primi tre motivi di quello principale;
accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001. Il Consigliere est. Il Presidente I D Vincenzo Millo Autours Lar ges A 168 D "Gille E O T A R T N O S 0 E I T S G T 1 E I E R R I A D L L O E D 17