Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
6222/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania, in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 19/05/2024 , come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6222/2024 R.G.L. promosso
DA
c.f. , con Sede legale in Giarre ( CT ), Corso Italia 60,in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p. t. c.f. , col patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. Donata Finocchiaro , come da procura alle liti in atti di giudizio depositata, domiciliato presso il suo studio in Catania via Aldebaran 9;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alessandra Vetri, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Concetto Origlio, come da procura in atti di giudizio e domiciliato presso il suo Ufficio in Catania via Cifali 76/A; Resistente
in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_4
in Roma via Giuseppe Grezar 14 , c.f. , e per esso P.IVA_4 Controparte_5
n. q. responsabile contenzioso , debitamente autorizzata per procura speciale
[...] Pt_3
autenticata dal notaio in Roma rep. n. 181515 racc.n.12772 del 25/7/2024, in Persona_1 giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Toscano come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in EG AL , via Scala di Giuda 121;
Resistente
Ogg. Opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27 giugno 2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento, notificata il
21/05/2024 presso la sede della ricorrente, n. 29320249021217392 con il quale il concessionario intimava il pagamento della somma complessiva di euro 49.668,97 relativa alle seguenti cartelle:
1 . cartella di pagamento 29320170024826640 che risultava notificata il 04/09/2017 afferente a contributi iscritti a ruolo per €533,65 riferiti all'anno 2015; CP_3
2 . avviso di addebito 59320180000179889 che risultava notificato il 27.02.2018 afferente a contributi dell'importo di € 3.405,80 , riferiti all'anno 2017; CP_2
3 . avviso di addebito 593 20180000590309 che risultava notificato il 31.03.2018 , riferito a contributi dell'anno 2017 , dell'importo di €1.066,11; CP_2
4 . avviso di addebito 59320180002985055 che risultava notificato il 09.07.2018 afferente a
CP_ contributi dell'importo di €1.308,11 riferiti all'anno 2018 ;
5 . avviso di addebito 593 20180006063052 che risultava notificato il 14.09.2018 afferente a contributi dell'anno 2018 per l'importo di €1.304,67; CP_2 7 . avviso di addebito 593 2019 0001366434 che risultava notificato in data 12.04.2019 afferente contributi previdenziali per l'anno 2018 dell'importo di €238,65; CP_2
8 . avviso di addebito 59320190001366434 che risultava notificato il 12.04.2019 e riguardava contributi per gli anni 2015 e 2016 dell'importo di € 23.253,55; CP_2
9 . avviso di addebito 593 20190001609951 che risultava notificato il 27/04/2019 e riguardava contributi per gli anni 2016 e 2017 dell'importo di € 17.375,42 ; CP_2
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la prescrizione maturata del credito iscritto a ruolo e risalente al 2015 sino al 2018 , senza fosse mai stato notificato atto interruttivo del decorso della prescrizione quinquennale , come introdotta e regolamentata dalla legge n. 335/1995 , artt.9 e 10 . Eccepiva altresì l'avvenuto decorso di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento a far tempo dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito e cartella, attesa l' assenza di idonei atti interruttivi notificati. Chiedeva pertanto che il tribunale dichiarasse prescritto CP_ il credito contributivo in capo ad e , come notificato dal concessionario nell'interesse CP_3
degli enti in giudizio convenuti. Chiedeva l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l' efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e fissava al 02.12.2024 udienza di discussione tra le parti . Successivamente si costituiva che eccepiva la regolare CP_2 notifica di tutti gli avvisi di addebito formati dall'Istituto e rispettivamente notificati a mezzo pec di cui depositava in giudizio prova per ciascuna notifica, riferibile a ciascun titolo esecutivo Deduceva avvenuti parziali pagamenti nelle mani del concessionario da parte del ricorrente odierno . Sotto altro profilo evidenziava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta poiché i crediti portati dagli avvisi di addebito erano ormai irretrattabili in quanto non opposti nel termine di legge di quaranta giorni. Evidenziava la responsabilità del concessionario in merito all'azione esecutiva di recupero a mezzo ruolo e che rientrava nelle responsabilità del concessionario interrompere la prescrizione.
Invocava l'applicazione nella fattispecie della legislazione emergenziale da Covid 19 che aveva disposto la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali nonché la sospensione delle notifiche degli avvisi di addebito , delle cartelle e degli accertamenti . Sul punto richiamava il d.l. n.
18/2020 e il successivo d.l.183/2020, richiamava altresì l'art. 68 D.L. 18/2020 e le successive proroghe. Tra queste ultime il decreto “ Sostegni-bis” , D.L. 73/2021 , convertito in legge106/2021 aveva fissato al 31 agosto 2021 il termine per la sospensione delle attività di riscossione , notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione , nonché la sospensione delle procedure cautelari e conservative che non potevano essere iscritte e rese operative sino alla fine del periodo previsto dal legislatore di sospensione delle attività esecutive. Deduceva pertanto l'infondatezza della eccepita prescrizione e chiedeva la conferma di tutti gli atti impugnati . Anche chiedeva il rigetto del CP_3 ricorso chiedendo l'integrazione del contraddittorio con il Concessionario ovvero che il Tribunale in via istruttoria disponesse l'ordine di esibizione degli atti interruttivi del decorso di prescrizione afferenti il procedimento all'esame, chiedeva altresì che in caso di accertamento della prescrizione, fosse manlevato dall' per il mancato recupero dei contributi CP_3 Controparte_4
iscritti a ruolo. Infine si costituiva in giudizio che in via preliminare Controparte_4
eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di
Cassazione, che in caso di opposizione all'iscrizione al ruolo anche per fare valere soltanto la prescrizione e l'inesistenza del credito , individuavano il contraddittore nell'ente impositore e non già nel concessionario , escludendo altresì tra ente impositore e concessionario alcuna ipotesi di litisconsorzio. Nel merito deduceva la regolare notifica della cartella di pagamento relativa ai contributi e la notifica di atti interruttivi nel 2022 che avevano sicuramente interrotto il CP_3
decorso della prescrizione quinquennale per i contributi portati da ciascun titolo impugnato , tanto da escludere che nella fattispecie le somme all'esame di giudizio fossero prescritte . Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La causa veniva istruita documentalmente con note scritte autorizzate ed allegati .Con provvedimento recante data 10 marzo 2025 la causa veniva delegata a questo giudice per la discussione e definizione . Lette le note scritte contenenti istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa veniva decisa con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare risulta fondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
nei confronti del ricorrente principale. In riferimento ai principi fissati dalla Controparte_4 suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza dell'08/03/2022 n. 7514 ha affermato testualmente che
: “ Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi , in forza della disciplina del D.LGS.
26 febbraio 1999,n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale( come nella specie in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica , di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione , a suo dire ,del credito( Cass. 19 giugno 2019n. 16425),lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Avuto riguardo ai principi richiamati da questo giudice , che li fa propri ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre evidenziare che il giudizio avente per oggetto contributi ha regole sue proprie che non sono sovrapponibili alle regole afferenti i tributi e le sanzioni da pagare alla amministrazione finanziaria dello Stato . E' propria del processo previdenziale la regola specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore , ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. Pertanto nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetta all'Ente titolare del credito.
Pertanto l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_4
risulta fondata e deve trovare accoglimento .
In ordine alla contestata ritualità della notifica di ciascun avviso di addebito osserva il decidente che nella fattispecie l'Ente impositore ha provveduto alla notifica a mezzo pec di ciascun avviso CP_2
di addebito dandone prova con i messaggi regolarmente ricevuti dal ricorrente e allegati alla memoria di costituzione in giudizio , conformemente a quanto prevede la legge all'art. 30, comma 4
d.l.78/2010. Si osserva altresì che il d.l. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26 D.P.R.
602/1973 , rubricato “ notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce “ la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. 68/2005 , a mezzo posta elettronica certificata , all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque sia l'avviso di addebito ( art. 30 comma 4 ) che le cartelle esattoriali( art. 26
DPR 602/1973) possono essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata.
Sotto tale profilo osserva il decidente che la normativa richiamata afferente l'indirizzo di posta certificata , risultante dagli elenchi consultabili per via telematica , ha riguardo al destinatario dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale e non già all'Ente trasmittente il titolo esecutivo.
In ogni caso il problema della verifica dell'indirizzo di posta certificata del mittente è stato affrontato dalla giurisprudenza recente ( Ordinanza Corte Cassazione n. 26682/ del 14 ottobre 2024) nel senso della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento , eseguita a mezzo
PEC da indirizzo non contenuto nei pubblici registri , quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Rifacendosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass. SS.UU.18.5.2022 n.15979), i giudici di Legittimità hanno chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale , pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla , ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Tenuto conto che la previsione più stringente di cui all'art. 3 bis comma 1 della legge 53 del 1994, detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati , richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante e che ai fini della notifica nei confronti della Pubblica
Amministrazione può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 82/2005, e che in ogni caso una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo cui è associato un onere di diligente tenuta del proprio casellario , ma non anche del mittente. E sul punto in maniera conforme si è espressa la
Cassazione con sentenza 28 febbraio 2023 n. 6015. Nel caso a mano la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito nonché dell'intimazione di pagamento hanno consentito CP_2
alla parte ricorrente odierna di spiegare le proprie difese e di individuare i propri contraddittori senza esitazioni e dubbi , indirizzando nei confronti degli enti odierni resistenti la chiamata in giudizio e le difese tutte svolte in ricorso e negli atti e note difensive depositate in corso di causa.
Pertanto le doglianze proposte dalla ricorrente in ordine la regolarità di notifica degli atti impugnati non possono ritenersi fondate e sono altresì inammissibili in quanto tardive , non poste nei termini di venti giorni dalla notifica dei titoli impugnati. Sono altresì tardive anche nei confronti della notifica dell'intimazione di pagamento ( 21.05.2024) poiché il ricorso è stato proposto 27.06.2024 oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. , anche nella ipotesi in cui l'intimazione di pagamento fosse veramente stata il primo atto attraverso il quale parte ricorrente avesse conosciuto la pretesa di pagamento dei contributi in capo agli enti convenuti.
Dalla documentazione depositata in giudizio risulta provata la notifica della cartella , riferita ai contributi e la notifica degli avvisi di addebito emessi da , giusto deposito dei files CP_3 CP_2
riferiti alle pec di ciascuna notifica. Le date di notifica sono quelle che riportate nella disamina dei titoli esecutivi eseguita in premessa della motivazione. Da queste notifiche si evince che i titoli esecutivi all'esame dell'odierno giudizio sono divenuti irretrattabili non essendo stati impugnati nel termine di quaranta giorni. Sotto tale profilo i motivi di opposizione basati sulla iscrizione a ruolo dei contributi prescritti , in mancanza di regolare opposizione, non possono essere impugnati con questo motivo di doglianza essendo scaduto il termine perentorio di cui all'art. 24 D.LGS. 46/1999.
Tuttavia risulta ammissibile il motivo di opposizione legato alla prescrizione che si sarebbe verificata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo. Infatti tale opposizione è qualificabile giuridicamente come opposizione all'esecuzione e non conosce decadenza , essendo sempre consentito al contribuente , debitore dei contributi , fare valere in giudizio avvenimenti successivi alla formazione e notifica di ciascun titolo esecutivo per paralizzare la pretesa dell'Ente creditore. A questo punto occorre accertare la domanda di annullamento dei titoli per l'avvenuto decorso di prescrizione possa trovare accoglimento. Dall'esame degli atti depositati in giudizio dall' risulta provata la Controparte_4
notifica della cartella di pagamento afferente i contributi n. 29320170024826640, eseguita a CP_3 mezzo pec in data 04/09/2017, che si sarebbe prescritta nel 2022. Alla notifica all'esame hanno fatto seguito l'avvenimento della sospensione Covid disposta dal legislatore con art. 37
D.L.18/2020 poi convertito in legge 27/2020 decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (
129 giorni di sospensione) ; successivamente il d.l.183/2020 all'art. 11 ha introdotto un ulteriore periodo di sospensione del decorso di prescrizione di contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale per il periodo intercorso dal 31 dicembre2020 al 30 giugno 2021( 182 giorni di sospensione)
, pertanto il legislatore aveva disposto la sospensione complessiva di 311 giorni.
Il Concessionario in giudizio ha altresì depositato la notifica di intimazioni di pagamento eseguite nel 2022 afferenti a tutti i titoli impugnati, segnatamente : l'intimazione di pagamento n.
29320229012913241000 eseguita a mezzo pec in data 08.06.2022; intimazione di pagamento n.
29320229015015344000 eseguita a mezzo pec in data 18/10/2022 e da ultimo intimazione di pagamento impugnata in atti n. 29320249021217392000 e notificata il 21/5/2024.
A seguito delle intimazioni di pagamento il Concessionario ha iniziato azioni esecutive rappresentate da : pignoramento presso terzi n. 20384 2024 0000 4919001, notificato in data
23/7/2024; pignoramento presso terzi n. 293842024 0000 4920001,notificato il 23/7/2024; pignoramento presso terzi 293842024 0000 4921001,notificato nella data sopra indicata del
23/07/2024 , i pignoramenti presso terzi risultano notificati tutti a mezzo PEC. Pertanto dalla disamina degli atti depositati da , i titoli in giudizio impugnati non risultano prescritti CP_4
essendo il decorso di prescrizione sospeso nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 e successivamente interrotto il medesimo decorso dalle intimazioni di pagamento notificate rispettivamente in data 08 giugno 2022 e 18 ottobre 2022.alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, 21/5/2024, i contributi non erano prescritti.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 6222/2024 R.G.L. promossa da c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante con ricorso del 27.6.2024, così CP_1 C.F._1
provvede Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_4
Dichiara l'inammissibilità delle doglianze afferenti la regolarità formale delle notifiche degli atti impugnati;
Rigetta il ricorso con la conferma dell'intimazione di pagamento e degli atti sottesi impugnati in giudizio, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti degli enti resistenti che liquida per ciascuna parte resistente in € 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania 16/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 . avviso di addebito 59320180006218829 che risultava notificato in data 01.09.2018 afferente a contributi dell'anno 2018 per l'importo di €1.183,01; CP_2