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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2612/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LEONE
CRISTIANO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta opposta -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti
BENEDETTI ANDREA e BARBIERI SILVIO
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 897/2022 (R.G. n. 2082/2022) emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 16.11.2022.
Conclusioni di parte opponente:
come da foglio inviato telematicamente in data 24.1.2025.
Conclusioni di parte opposta:
come da foglio inviato telematicamente in data 31.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Su ricorso di il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 897/2022 in data 16.11.2022, con il quale è stato ingiunto a Parte_1
in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di € 9.500,00
[...]
oltre interessi e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti per la panificazione come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione confermando Parte_1
il fatto che la società opposta ha fornito da molti anni alla Controparte_1
società ma eccependo Parte_2
l'indeterminatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto ex art. 2709 e ss. cc e il difetto di prova della consegna della merce descritta nelle fatture azionate in via monitoria.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “• IN VIA PRELIMINARE: non concedersi
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto del fascicolo n. 2082/2022 RG
di Codesto Tribunale di Rovigo, non essendo il decreto ingiuntivo fondato su prova scritta.
• IN VIA PRINCIPALE: Accertata la carenza ex art. 633 e segg. dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità revocarsi il decreto ingiuntivo opposto del fascicolo n. 2082/2022
RG di Codesto Tribunale di Rovigo, • IN VIA SUBORDINATA: accertato il minore credito
vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice per la fornitura di merce di cui è causa,
condannarsi l'attrice al pagamento della somma accertata a favore della convenuta. Spese
di lite interamente rifuse.
Si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione in Controparte_1
opposizione ai sensi dell'art. 164 comma 4 cpc e l'inammissibilità, l'infondatezza, la genericità dell'opposizione. Ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi all'art. 96 cpc e comunque “Ogni diversa e contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta o
disattesa. In via preliminare: Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
pagina 2 di 11 opposto per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare: Dichiararsi la nullità
dell'atto di citazione in opposizione per le ragioni di cui in narrativa con ogni conseguente
provvedimento di legge. In via principale: Rigettarsi l'opposizione perché nulla,
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa del
presente atto e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 897/2022 del
16.11.20220 (RG 2082/2022) del Tribunale di Rovigo. In subordine: Accertarsi e
dichiararsi che il decreto ingiuntivo n. 897/2022 del 16.11.2020 (RG 2082/2022) del
Tribunale di Rovigo è stato legittimamente emesso e in ogni caso che la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice della società Parte_1
della somma di Euro 9.500,00, a saldo delle fatture azionate Controparte_1
in via monitoria, e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la medesima
società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
alla società , come sopra rappresentata e domiciliata, la Controparte_1
complessiva somma di Euro 9.500,00 = o quella diversa, anche maggiore, che verrà
ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 3 del D. Lgs 231/02 dalla data di scadenza
indicato nelle singole fatture al saldo effettivo con rigetto dell'opposizione avversaria
perché nulla, inammissibile, anche per intervenuta decadenza, infondata in fatto ed in
diritto e/o indimostrata ed indimostrabile per tutti i motivi esposti in narrativa.
Condannarsi l'opponente ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi nella
misura ritenuta di giustizia. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite interamente
rifusi.”
Con ordinanza 11.4.2023, il giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnato i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 cpc.
La causa, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni in vista dell'udienza del
4.2.2025, è stata trattenuta in decisione assegnando termine fino al 3.3.2025 per il deposito pagina 3 di 11 di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, le quali ultime risultano depositate dalle parti rispettivamente in data 24.2.2025
e 25.2.2025.
***
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di parte opposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la nullità della citazione di cui all'articolo 164
comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese” (Cass. 15.5.2013 n. 11751).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dei documenti ad esso allegati, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte,
dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. 21
novembre 2008 n. 27670).
Nel caso di specie dal contesto dell'atto introduttivo non può dirsi sussistente la nullità in esame in quanto l'opponente, nell'atto di citazione, ha delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, specificando petitum e causa petendi della formulata domanda: ha allegato l'indeterminatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto ex art. 2709 e segg.,
pagina 4 di 11 l'inesistenza del credito monitorio per difetto di prova della consegna della merce (causa
petendi) e ha formulato domanda di revoca del decreto ingiuntivo per tali ragioni (petitum),
ciò consentendo, come emerge dalla piana lettura degli atti depositati da parte convenuta,
la piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Inoltre, secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto,
pagina 5 di 11 mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
All'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte deve ritenersi che la società opposta abbia fornito prova sufficiente della esistenza ed entità del proprio credito,
allegando l'inadempimento di Parte_1
Infatti, assume di vantare un credito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
di € 9.500,00 di cui alle fatture nn. RVA-2000881 del 21.4.2020 di € 1.905,80, RV-
[...]
2001205 del 18.5.2020 di € 3.195,92; RVA-2000997 del 7.5.2020 di € 2.840,24; RVA-
2001195 del 10.6.2020 di € 2.437,76 e ha prodotto a sostegno della propria domanda sia le fatture (docc.
1-4 ricorso monitorio e doc. 6 comparsa di risposta) che la copia dei documenti di trasporto e conferme d'ordine (doc. 3 comparsa di risposta).
Con riguardo al disconoscimento ex artt. 214 e 215 cpc delle conferme d'ordine e documenti di trasporto e delle sottoscrizioni effettuato dalla parte opponente si osserva quanto segue.
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita perché
frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. Inoltre,
la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”
(Cass.17313/2021).
Ha precisato, inoltre, che il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di mero stile, ossia si deve pagina 6 di 11 concretizzare in una impugnazione specifica e determinata (Cass. 4912/2017).
Ancora, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più
siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass.
22.1.2018 n. 1357).
Nel caso di specie il disconoscimento risulta formulato in modo generico, privo dei requisiti di specificità e determinatezza previsti dalla Corte di Cassazione per l'efficacia e la legittimità dell'eccezione.
Infatti, l'opponente ha utilizzato una formula generica (“ nella sua qualità di difensore della società disconosce ex artt. 214 e 215 c.p.c. tutte le conferme Parte_1
d'ordine e documenti di trasporto allegati alla predetta comparsa di costituzione e risposta,
specificando che la società attorea, nella persona del suo legale rappresentante sig. _2
, disconosce come proprie tutte le firme sui documenti predetti prodotti in causa”),
[...]
senza indicare i motivi del disconoscimento, che non risulta essere supportato da allegazioni precise e circostanziate idonee a dimostrare concreti elementi di difformità.
Risulta altresì provato che ha ordinato la merce oggetto delle fatture Parte_1
azionate come da conferme ordine di vendita nn. 200V04079 del 17.4.2020 200V04491
del 30.4.2020 e 200v5429 del 29.5.2020, destinatario tutte Parte_1
sottoscritte per accettazione dal destinatario nonché la consegna della merce descritta nelle fatture all'opponente: ha prodotto copie dei documenti di trasporto Controparte_1
AD-2001437 del 17.4.2020, AD 2001604 del 30.4.2020, AD 2001913 del 3.6.2020 in cui risulta destinatario la società opponente e ciascun documento è firmato dal destinatario.
pagina 7 di 11 Inoltre, si osserva che per ciascuna fattura azionata prodotta in giudizio si fa espresso riferimento al documento di trasporto con cui è stata consegnata la merce ivi descritta che risulta identificato precisamente con il numero della spedizione ovvero numero e data del ddt sottoscritti dall'opponente (doc. 6 comparsa di risposta).
Il motivo di opposizione relativo alla indeterminatezza del credito oggetto di decreto ingiuntivo ex art. 2709 cc contenuta nell'atto introduttivo appare formulata in modo generico e non specificata nei successivi atti.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento del minor credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice per la fornitura di merce di cui è causa, e la condanna dell'attrice al pagamento della somma accertata a favore della convenuta formulata dall'opponente in quanto priva di qualsiasi allegazione dei fatti e ragioni di diritto poste a fondamento della specifica conclusione.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 897/2022
(R.G. n. 2082/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.11.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della domanda
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi, con riduzione al 50% dei valori per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e dunque in complessivi €
4.237,00.
Questo giudice ritiene di dover riconoscere all'odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc così come richiesto dalla stessa.
La infondatezza dell'opposizione proposta, l'assenza di qualsivoglia prova, anche documentale, fornita dall'opponente, le contestazioni dell'opponente rimaste generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, l'omesso deposito delle memorie ex art. 183
pagina 8 di 11 co. 6 c.p.c. pur ritualmente richieste (note scritte in sostituzione di udienza del 7.4.2023),
consentono di ravvisare la mala fede o colpa grave della parte nel resistere alla pretesa creditoria nel presente giudizio, non avendo la stessa diligentemente vagliato la fondatezza delle proprie difese, ed avendo instaurato questo giudizio con l'evidente fine dilatorio di procrastinare la definitività del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa monitoria, senza contestarne fondatamente il merito.
Ciò rappresenta un abuso del diritto di agire in giudizio che merita di essere opportunamente sanzionato, in ragione del danno che essa provoca alla controparte,
costretta a partecipare ad un processo immotivato, ed altresì all'intero sistema giudiziario,
già gravato da milioni di procedimenti pendenti.
Come condivisibilmente affermato dalla più attenta giurisprudenza di merito (e di legittimità), infatti, l'art. 96 comma 3 cpc, il quale prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 cpc possa, anche d'ufficio, condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite;
- consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'articolo citato permette di sanzionare condotte improntate da colpa grave o mala fede, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile. “In ogni caso”
significa che la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave,
assenza di normale prudenza, e cioè di presupposti dei primi due commi dell'art. 96
cpc, non che sia sanzionabile la semplice soccombenza: non si rimane più nell'ambito pagina 9 di 11 di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa (Trib. Padova, 21.2.13);
- introduce un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema-giustizia), con lo scopo di reprimere il danno che viene arrecato direttamente alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo, e con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 (Trib. Milano, sez. IV,
20.5.15);
- consente la condanna dell'opponente, una volta rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della pretestuosità dell'opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile anche dalla genericità delle eccezioni sollevate (Trib.
Napoli, 10.3.16 n. 3214);
- configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Ne consegue che la sanzione prevista dal terzo comma di cui all'art. 96 cpc può essere, secondo il chiaro contenuto della lettera della norma,
applicata anche d'ufficio, senza domanda di parte (Cass.
7.8.19 n. 21055).
Sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, ritiene questo
Giudice che ogni somma inferiore a quella corrispondente alle spese legali manifesti la sua inutilità rispetto allo scopo della norma, come sopra compendiato.
Essa va pertanto equitativamente determinata in complessivi € 4.237,00, pari all'importo pagina 10 di 11 delle spese legali (€ 4.237,00), avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc non fissa alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può
essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 897/2022
(R.G. 2082/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.11.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.237,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
3. condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore a pagare alla convenuta la somma Controparte_1
equitativamente determinata ex art. 96 cpc di € 4.237,00, oltre interessi di legge dal deposito della sentenza al saldo.
Così deciso in Rovigo, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2612/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LEONE
CRISTIANO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta opposta -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti
BENEDETTI ANDREA e BARBIERI SILVIO
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 897/2022 (R.G. n. 2082/2022) emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 16.11.2022.
Conclusioni di parte opponente:
come da foglio inviato telematicamente in data 24.1.2025.
Conclusioni di parte opposta:
come da foglio inviato telematicamente in data 31.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Su ricorso di il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 897/2022 in data 16.11.2022, con il quale è stato ingiunto a Parte_1
in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di € 9.500,00
[...]
oltre interessi e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti per la panificazione come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione confermando Parte_1
il fatto che la società opposta ha fornito da molti anni alla Controparte_1
società ma eccependo Parte_2
l'indeterminatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto ex art. 2709 e ss. cc e il difetto di prova della consegna della merce descritta nelle fatture azionate in via monitoria.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “• IN VIA PRELIMINARE: non concedersi
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto del fascicolo n. 2082/2022 RG
di Codesto Tribunale di Rovigo, non essendo il decreto ingiuntivo fondato su prova scritta.
• IN VIA PRINCIPALE: Accertata la carenza ex art. 633 e segg. dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità revocarsi il decreto ingiuntivo opposto del fascicolo n. 2082/2022
RG di Codesto Tribunale di Rovigo, • IN VIA SUBORDINATA: accertato il minore credito
vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice per la fornitura di merce di cui è causa,
condannarsi l'attrice al pagamento della somma accertata a favore della convenuta. Spese
di lite interamente rifuse.
Si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione in Controparte_1
opposizione ai sensi dell'art. 164 comma 4 cpc e l'inammissibilità, l'infondatezza, la genericità dell'opposizione. Ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi all'art. 96 cpc e comunque “Ogni diversa e contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta o
disattesa. In via preliminare: Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
pagina 2 di 11 opposto per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare: Dichiararsi la nullità
dell'atto di citazione in opposizione per le ragioni di cui in narrativa con ogni conseguente
provvedimento di legge. In via principale: Rigettarsi l'opposizione perché nulla,
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa del
presente atto e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 897/2022 del
16.11.20220 (RG 2082/2022) del Tribunale di Rovigo. In subordine: Accertarsi e
dichiararsi che il decreto ingiuntivo n. 897/2022 del 16.11.2020 (RG 2082/2022) del
Tribunale di Rovigo è stato legittimamente emesso e in ogni caso che la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice della società Parte_1
della somma di Euro 9.500,00, a saldo delle fatture azionate Controparte_1
in via monitoria, e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la medesima
società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
alla società , come sopra rappresentata e domiciliata, la Controparte_1
complessiva somma di Euro 9.500,00 = o quella diversa, anche maggiore, che verrà
ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 3 del D. Lgs 231/02 dalla data di scadenza
indicato nelle singole fatture al saldo effettivo con rigetto dell'opposizione avversaria
perché nulla, inammissibile, anche per intervenuta decadenza, infondata in fatto ed in
diritto e/o indimostrata ed indimostrabile per tutti i motivi esposti in narrativa.
Condannarsi l'opponente ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi nella
misura ritenuta di giustizia. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite interamente
rifusi.”
Con ordinanza 11.4.2023, il giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnato i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 cpc.
La causa, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni in vista dell'udienza del
4.2.2025, è stata trattenuta in decisione assegnando termine fino al 3.3.2025 per il deposito pagina 3 di 11 di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, le quali ultime risultano depositate dalle parti rispettivamente in data 24.2.2025
e 25.2.2025.
***
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di parte opposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la nullità della citazione di cui all'articolo 164
comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese” (Cass. 15.5.2013 n. 11751).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dei documenti ad esso allegati, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte,
dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. 21
novembre 2008 n. 27670).
Nel caso di specie dal contesto dell'atto introduttivo non può dirsi sussistente la nullità in esame in quanto l'opponente, nell'atto di citazione, ha delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, specificando petitum e causa petendi della formulata domanda: ha allegato l'indeterminatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto ex art. 2709 e segg.,
pagina 4 di 11 l'inesistenza del credito monitorio per difetto di prova della consegna della merce (causa
petendi) e ha formulato domanda di revoca del decreto ingiuntivo per tali ragioni (petitum),
ciò consentendo, come emerge dalla piana lettura degli atti depositati da parte convenuta,
la piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Inoltre, secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto,
pagina 5 di 11 mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
All'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte deve ritenersi che la società opposta abbia fornito prova sufficiente della esistenza ed entità del proprio credito,
allegando l'inadempimento di Parte_1
Infatti, assume di vantare un credito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
di € 9.500,00 di cui alle fatture nn. RVA-2000881 del 21.4.2020 di € 1.905,80, RV-
[...]
2001205 del 18.5.2020 di € 3.195,92; RVA-2000997 del 7.5.2020 di € 2.840,24; RVA-
2001195 del 10.6.2020 di € 2.437,76 e ha prodotto a sostegno della propria domanda sia le fatture (docc.
1-4 ricorso monitorio e doc. 6 comparsa di risposta) che la copia dei documenti di trasporto e conferme d'ordine (doc. 3 comparsa di risposta).
Con riguardo al disconoscimento ex artt. 214 e 215 cpc delle conferme d'ordine e documenti di trasporto e delle sottoscrizioni effettuato dalla parte opponente si osserva quanto segue.
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita perché
frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. Inoltre,
la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”
(Cass.17313/2021).
Ha precisato, inoltre, che il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di mero stile, ossia si deve pagina 6 di 11 concretizzare in una impugnazione specifica e determinata (Cass. 4912/2017).
Ancora, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più
siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass.
22.1.2018 n. 1357).
Nel caso di specie il disconoscimento risulta formulato in modo generico, privo dei requisiti di specificità e determinatezza previsti dalla Corte di Cassazione per l'efficacia e la legittimità dell'eccezione.
Infatti, l'opponente ha utilizzato una formula generica (“ nella sua qualità di difensore della società disconosce ex artt. 214 e 215 c.p.c. tutte le conferme Parte_1
d'ordine e documenti di trasporto allegati alla predetta comparsa di costituzione e risposta,
specificando che la società attorea, nella persona del suo legale rappresentante sig. _2
, disconosce come proprie tutte le firme sui documenti predetti prodotti in causa”),
[...]
senza indicare i motivi del disconoscimento, che non risulta essere supportato da allegazioni precise e circostanziate idonee a dimostrare concreti elementi di difformità.
Risulta altresì provato che ha ordinato la merce oggetto delle fatture Parte_1
azionate come da conferme ordine di vendita nn. 200V04079 del 17.4.2020 200V04491
del 30.4.2020 e 200v5429 del 29.5.2020, destinatario tutte Parte_1
sottoscritte per accettazione dal destinatario nonché la consegna della merce descritta nelle fatture all'opponente: ha prodotto copie dei documenti di trasporto Controparte_1
AD-2001437 del 17.4.2020, AD 2001604 del 30.4.2020, AD 2001913 del 3.6.2020 in cui risulta destinatario la società opponente e ciascun documento è firmato dal destinatario.
pagina 7 di 11 Inoltre, si osserva che per ciascuna fattura azionata prodotta in giudizio si fa espresso riferimento al documento di trasporto con cui è stata consegnata la merce ivi descritta che risulta identificato precisamente con il numero della spedizione ovvero numero e data del ddt sottoscritti dall'opponente (doc. 6 comparsa di risposta).
Il motivo di opposizione relativo alla indeterminatezza del credito oggetto di decreto ingiuntivo ex art. 2709 cc contenuta nell'atto introduttivo appare formulata in modo generico e non specificata nei successivi atti.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento del minor credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice per la fornitura di merce di cui è causa, e la condanna dell'attrice al pagamento della somma accertata a favore della convenuta formulata dall'opponente in quanto priva di qualsiasi allegazione dei fatti e ragioni di diritto poste a fondamento della specifica conclusione.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 897/2022
(R.G. n. 2082/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.11.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della domanda
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi, con riduzione al 50% dei valori per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e dunque in complessivi €
4.237,00.
Questo giudice ritiene di dover riconoscere all'odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc così come richiesto dalla stessa.
La infondatezza dell'opposizione proposta, l'assenza di qualsivoglia prova, anche documentale, fornita dall'opponente, le contestazioni dell'opponente rimaste generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, l'omesso deposito delle memorie ex art. 183
pagina 8 di 11 co. 6 c.p.c. pur ritualmente richieste (note scritte in sostituzione di udienza del 7.4.2023),
consentono di ravvisare la mala fede o colpa grave della parte nel resistere alla pretesa creditoria nel presente giudizio, non avendo la stessa diligentemente vagliato la fondatezza delle proprie difese, ed avendo instaurato questo giudizio con l'evidente fine dilatorio di procrastinare la definitività del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa monitoria, senza contestarne fondatamente il merito.
Ciò rappresenta un abuso del diritto di agire in giudizio che merita di essere opportunamente sanzionato, in ragione del danno che essa provoca alla controparte,
costretta a partecipare ad un processo immotivato, ed altresì all'intero sistema giudiziario,
già gravato da milioni di procedimenti pendenti.
Come condivisibilmente affermato dalla più attenta giurisprudenza di merito (e di legittimità), infatti, l'art. 96 comma 3 cpc, il quale prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 cpc possa, anche d'ufficio, condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite;
- consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'articolo citato permette di sanzionare condotte improntate da colpa grave o mala fede, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile. “In ogni caso”
significa che la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave,
assenza di normale prudenza, e cioè di presupposti dei primi due commi dell'art. 96
cpc, non che sia sanzionabile la semplice soccombenza: non si rimane più nell'ambito pagina 9 di 11 di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa (Trib. Padova, 21.2.13);
- introduce un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema-giustizia), con lo scopo di reprimere il danno che viene arrecato direttamente alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo, e con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 (Trib. Milano, sez. IV,
20.5.15);
- consente la condanna dell'opponente, una volta rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della pretestuosità dell'opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile anche dalla genericità delle eccezioni sollevate (Trib.
Napoli, 10.3.16 n. 3214);
- configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Ne consegue che la sanzione prevista dal terzo comma di cui all'art. 96 cpc può essere, secondo il chiaro contenuto della lettera della norma,
applicata anche d'ufficio, senza domanda di parte (Cass.
7.8.19 n. 21055).
Sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, ritiene questo
Giudice che ogni somma inferiore a quella corrispondente alle spese legali manifesti la sua inutilità rispetto allo scopo della norma, come sopra compendiato.
Essa va pertanto equitativamente determinata in complessivi € 4.237,00, pari all'importo pagina 10 di 11 delle spese legali (€ 4.237,00), avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc non fissa alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può
essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 897/2022
(R.G. 2082/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.11.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.237,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
3. condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore a pagare alla convenuta la somma Controparte_1
equitativamente determinata ex art. 96 cpc di € 4.237,00, oltre interessi di legge dal deposito della sentenza al saldo.
Così deciso in Rovigo, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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